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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 09/10/2025, n. 1708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1708 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI BO NT
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 173/2021, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. BRANDI Parte_1
FABIO ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA CP_1
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 16 febbraio 2021, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 4392021000000034500, notificato in data
21 gennaio 2021, con il quale l' richiedeva il pagamento della somma CP_1 complessiva di € 1.867,73, riferita al periodo gennaio–dicembre 2006, a titolo di revoca della disoccupazione agricola e delle eventuali prestazioni accessorie indebitamente corrisposte.
2. L' aveva proceduto al controllo della prestazione 2202 DSAGR n. CP_2
7000373501940, con conseguente revoca della disoccupazione agricola a seguito di
1 accertamenti ispettivi e della cancellazione di giornate di lavoro agricolo risultate fittizie, come da elenco di variazione n. 1 elenco var. notificato il 15 giugno 2018.
3. Parte ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito, ai sensi dell'art. 3, comma 9, della L. 8 agosto 1995, n. 335, sostenendo che, trattandosi di crediti previdenziali, il termine decorre dalla data del pagamento indebito e non risulta interrotto da validi atti dell'ente.
4. Si è costituito l' , eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione passiva CP_1 della società di cartolarizzazione ( e deducendo, nel merito, che la CP_3 cancellazione delle giornate di lavoro per l'anno 2005 era stata disposta con elenco di variazione del secondo trimestre 2012, pubblicato dal Comune di Vibo Valentia sul sito telematico dell'Istituto nel periodo 15 settembre – 25 ottobre 2012, ai sensi dell'art. 38, comma 7, della L. 111/2011, e che la relativa pubblicazione, mai impugnata, aveva reso definitivo l'accertamento ispettivo.
5. Ha sostenuto inoltre che l'avviso di addebito era stato notificato entro il termine decennale di prescrizione, decorrente dalla pubblicazione dell'elenco, e che, pertanto, la pretesa non era prescritta.
*****
6. Va preliminarmente rilevata la carenza di legittimazione passiva della società di cartolarizzazione dei crediti ( , atteso che, nel caso di specie, i CP_1 CP_3 crediti oggetto del presente giudizio non risultano compresi tra quelli effettivamente ceduti alla società nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione previste dall'art. 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
7. Pertanto, non sussistendo alcun titolo di legittimazione processuale in capo alla medesima, la società deve essere estromessa dal giudizio, permanendo la legittimazione passiva esclusivamente in capo all' , unico ente titolare del CP_1 rapporto previdenziale e dei poteri di accertamento e riscossione (cfr. Cass. civ., sez. lav., 20.11.2019, n. 30351; Cass. civ., sez. lav., 5.8.2020, n. 16705).
8. Nel merito, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte ricorrente è infondata.
9. Il credito azionato dall' con l'avviso di addebito trae origine dalla revoca di CP_1 prestazioni previdenziali indebitamente erogate e, come tale, non è soggetto alla
2 prescrizione quinquennale prevista per i contributi dall'art. 3, comma 9, della L.
335/1995, bensì alla prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2946 c.c., trattandosi di azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. (cfr. Cass. civ., sez. lav., 8 marzo 2019, n. 6856; Cass. civ., sez. lav., 27 giugno 2019, n. 17355;
Cass. civ., sez. lav., 30 giugno 2023, n. 18506).
10. Nel caso di specie, la pubblicazione dell'elenco di variazione, idonea a interrompere la prescrizione, risale al 25 ottobre 2012, mentre l'avviso di addebito è stato notificato il
21 gennaio 2021, e dunque entro il termine decennale decorrente da tale data.
11. Ne consegue che la pretesa creditoria dell' non è prescritta. CP_1
12. Inoltre, la mancata impugnazione dell'elenco di variazione nei 120 giorni di cui all'art. 38, comma 7, della L. 111/2011, comporta la cristallizzazione dell'accertamento amministrativo relativo alla cancellazione delle giornate di lavoro agricolo, che non può più essere oggetto di contestazione in questa sede.
13. Pertanto, non residuano ulteriori motivi di opposizione idonei a infirmare la validità dell'avviso di addebito impugnato.
14. Stante la natura della causa e delle parti si ritiene equo compensare le spese del giudizio
PQM
Il Tribunale di Vibo Valentia – Sezione Lavoro e Previdenza – definitivamente pronunciando:
1. Dichiara la carenza di legittimazione passiva della società di cartolarizzazione dei crediti ( e ne dispone l'estromissione dal giudizio;
CP_1 CP_3
2. Rigetta il ricorso proposto da Parte_1 avverso l'avviso di addebito n. 4392021000000034500 notificato il 21 gennaio 2021;
3. Compensa le spese di giudizio.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 173/2021, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. BRANDI Parte_1
FABIO ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA CP_1
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 16 febbraio 2021, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 4392021000000034500, notificato in data
21 gennaio 2021, con il quale l' richiedeva il pagamento della somma CP_1 complessiva di € 1.867,73, riferita al periodo gennaio–dicembre 2006, a titolo di revoca della disoccupazione agricola e delle eventuali prestazioni accessorie indebitamente corrisposte.
2. L' aveva proceduto al controllo della prestazione 2202 DSAGR n. CP_2
7000373501940, con conseguente revoca della disoccupazione agricola a seguito di
1 accertamenti ispettivi e della cancellazione di giornate di lavoro agricolo risultate fittizie, come da elenco di variazione n. 1 elenco var. notificato il 15 giugno 2018.
3. Parte ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito, ai sensi dell'art. 3, comma 9, della L. 8 agosto 1995, n. 335, sostenendo che, trattandosi di crediti previdenziali, il termine decorre dalla data del pagamento indebito e non risulta interrotto da validi atti dell'ente.
4. Si è costituito l' , eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione passiva CP_1 della società di cartolarizzazione ( e deducendo, nel merito, che la CP_3 cancellazione delle giornate di lavoro per l'anno 2005 era stata disposta con elenco di variazione del secondo trimestre 2012, pubblicato dal Comune di Vibo Valentia sul sito telematico dell'Istituto nel periodo 15 settembre – 25 ottobre 2012, ai sensi dell'art. 38, comma 7, della L. 111/2011, e che la relativa pubblicazione, mai impugnata, aveva reso definitivo l'accertamento ispettivo.
5. Ha sostenuto inoltre che l'avviso di addebito era stato notificato entro il termine decennale di prescrizione, decorrente dalla pubblicazione dell'elenco, e che, pertanto, la pretesa non era prescritta.
*****
6. Va preliminarmente rilevata la carenza di legittimazione passiva della società di cartolarizzazione dei crediti ( , atteso che, nel caso di specie, i CP_1 CP_3 crediti oggetto del presente giudizio non risultano compresi tra quelli effettivamente ceduti alla società nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione previste dall'art. 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
7. Pertanto, non sussistendo alcun titolo di legittimazione processuale in capo alla medesima, la società deve essere estromessa dal giudizio, permanendo la legittimazione passiva esclusivamente in capo all' , unico ente titolare del CP_1 rapporto previdenziale e dei poteri di accertamento e riscossione (cfr. Cass. civ., sez. lav., 20.11.2019, n. 30351; Cass. civ., sez. lav., 5.8.2020, n. 16705).
8. Nel merito, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte ricorrente è infondata.
9. Il credito azionato dall' con l'avviso di addebito trae origine dalla revoca di CP_1 prestazioni previdenziali indebitamente erogate e, come tale, non è soggetto alla
2 prescrizione quinquennale prevista per i contributi dall'art. 3, comma 9, della L.
335/1995, bensì alla prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2946 c.c., trattandosi di azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. (cfr. Cass. civ., sez. lav., 8 marzo 2019, n. 6856; Cass. civ., sez. lav., 27 giugno 2019, n. 17355;
Cass. civ., sez. lav., 30 giugno 2023, n. 18506).
10. Nel caso di specie, la pubblicazione dell'elenco di variazione, idonea a interrompere la prescrizione, risale al 25 ottobre 2012, mentre l'avviso di addebito è stato notificato il
21 gennaio 2021, e dunque entro il termine decennale decorrente da tale data.
11. Ne consegue che la pretesa creditoria dell' non è prescritta. CP_1
12. Inoltre, la mancata impugnazione dell'elenco di variazione nei 120 giorni di cui all'art. 38, comma 7, della L. 111/2011, comporta la cristallizzazione dell'accertamento amministrativo relativo alla cancellazione delle giornate di lavoro agricolo, che non può più essere oggetto di contestazione in questa sede.
13. Pertanto, non residuano ulteriori motivi di opposizione idonei a infirmare la validità dell'avviso di addebito impugnato.
14. Stante la natura della causa e delle parti si ritiene equo compensare le spese del giudizio
PQM
Il Tribunale di Vibo Valentia – Sezione Lavoro e Previdenza – definitivamente pronunciando:
1. Dichiara la carenza di legittimazione passiva della società di cartolarizzazione dei crediti ( e ne dispone l'estromissione dal giudizio;
CP_1 CP_3
2. Rigetta il ricorso proposto da Parte_1 avverso l'avviso di addebito n. 4392021000000034500 notificato il 21 gennaio 2021;
3. Compensa le spese di giudizio.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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