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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 15/10/2025, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Contenzioso Ordinario CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Giuliana Segna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 453/2025 R.G. promossa da:
c.f. , con il patrocinio degli avv. DAL RI' LO e Parte_1 P.IVA_1
, elettivamente domiciliato in VIA MATTIA GALASSO 19 38122 TRENTO, presso il difensore avv.
DAL RI' LO
ATTORE
contro
:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
D'AN BO e DE SS LI ( ) VIA LUIGI C.F._1
SETTEMBRINI 28 00195 ROMA;
elettivamente domiciliato in VIA DEGLI SCIPIONI 268/A 00192
ROMA presso lo studio dell'avv. D'AN BO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
ATTORE OPPONENTE: In via principale:
- Revocare il decreto ingiuntivo n. 21/2025 emesso dal Tribunale di Trento in data 09/01/2025;
- Condannare la parte opposta al pagamento delle spese di lite del presente giudizio.
CONVENUTA OPPOSTA: Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Giudice adito, in via principale dichiarare la propria competenza e dichiarare il D.I. N. 21/2025 del 09.01.2025 immediatamente esecutivo pagina 1 di 4 limitatamente agli interessi di mora dalla data di emissione della fattura (05.12.2022) e sino al soddisfo
(08.01.2025) per complessivi Euro 5.029,12 avuto riguardo alla certezza del credito, risultante dalla documentazione sopra riportate ed allegate ed al grave pregiudizio che il ricorrente, di fatto, ha già subito e si aggraverà ulteriormente in conseguenza del ritardo nell'esecuzione del provvedimento giudiziale;
sempre in via principale respingere l'opposizione di in quanto infondata in Parte_1 fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa ed accertato l'esatto adempimento di conseguentemente condannare la Controparte_1 Controparte_2 al pagamento in favore della dell'importo di Euro
[...] Controparte_1
5.029,12 quali interessi di mora come da domanda ed il pagamento delle spese della procedura di ingiunzione liquidate in Euro 567,00 per compensi, Euro 118,50 per esborsi contributo unificato, Euro
27,00 per marca diritti di cancelleria, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge nonché successive spese occorrende con distrazione in favore della scrivente procuratrice;
ed oltre al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. da “lite temeraria” nella misura da quantificarsi in via equitativa trattandosi, tra l'altro, di un credito liquido, esigibile e fondato su prova scritta al contrario dell'opposizione non fondata su alcuna prova scritta.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del procedimento di opposizione, oltre IVA e C.A. con rimborso forfettario al 15% e con distrazione degli stessi in favore del sottoscritto procuratore.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 18.2.2025 la ha proposto opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n.21/2025 in forza del quale le era stato intimato il pagamento in favore della della somma di € 20.544,95, oltre ad interessi e spese, liquidate in Controparte_1
€ 567,00 per compensi ed € 118,50 per spese, oltre ad accessori.
Ha affermato di aver provveduto al pagamento integrale di quanto dovuto in quanto, in data 8.1.2025, aveva effettuato il bonifico bancario di € 20.544,95 in favore della convenuta.
Ha chiesto, pertanto, che il decreto ingiuntivo fosse revocato e che controparte fosse condannata al pagamento delle spese.
Con comparsa dd.
6.6.2025 si è costituita la rilevando che Controparte_1 controparte in data 8.1.2025 aveva pagato la somma capitale, ma non gli interessi di mora.
Ha chiesto, pertanto, che l'opposizione fosse respinta e che controparte fosse condannata a pagare la somma di € 5.029,12, quali interessi, oltre alle spese del procedimento monitorio e le spese del giudizio di opposizione.
*** pagina 2 di 4 Risulta documentalmente che parte convenuta, con ricorso depositato il 19.12.2024, ha chiesto l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti della per ottenere il pagamento Parte_1 della somma capitale di € 20.544,95, oltre agli interessi di mora ex art. 5, comma 1 D.Lgs. n.231/2002, dalla data di scadenza della fattura (5.12.2022) al saldo, oltre alle spese del giudizio monitorio;
risulta, inoltre, che tale decreto è stato emesso l'.
8.1.2025 e comunicato al creditore il 9.1.2025. Il 10.1.2025 il decreto è stato notificato all'attore opponente.
Risulta, inoltre, che la con bonifico dd. 8.1.2025, ha provveduto al pagamento Parte_1 della somma capitale, pari ad € 20.544,95 (doc.2).
Tali circostanze impongono, in primo luogo, di provvedere alla revoca del decreto ingiuntivo.
Si evidenzia, tuttavia, che il pagamento effettuato dalla debitrice prima della notifica del decreto ingiuntivo non era completamente satisfattivo della pretese avversaria in quanto non è stato effettuato il pagamento degli interessi moratori già maturati.
Si evidenzia, al riguardo, che (ordinanza n.1747 del 24.1.2025) “la disciplina relativa alla decorrenza automatica degli interessi moratori senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore, dettata dal d.lgs. n. 231 del 2002 in attuazione della direttiva 2000/35/CE, risulta applicabile a tutti i contratti tra imprese o tra queste e pubbliche amministrazioni, comunque denominati, che comportino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi…”.
Inoltre (ordinanza n. 28413 del 05/11/2024) “in caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto agli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002, con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza necessità di specificare, nella domanda giudiziale, la natura e la misura degli interessi richiesti”.
Nel caso in esame il contratto di assistenza intercorso tra le parti (doc.3 monitorio) prevedeva che il saldo del corrispettivo avvenisse al momento di consegna della rendicontazione del credito di
[...]
4.0 dell'anno 2021. Parte_2
Tale asseverazione risulta essere stata redatta il 7.11.2022 doc.4 e 5) e la risulta aver usufruito Pt_1 completamente di tale credito (doc.6)., ma non ha corrisposto quanto dovuto alla
[...] nel rispetto del contratto sottoscritto. Controparte_1
Ne consegue che – dal 5.12.2022 all'8.1.2025 – a titolo di interessi moratori era dovuto l'importo di €
5.029.12.
Pertanto, l'attrice deve essere condannata a corrispondere la somma di € 5.029.12 ed oltre agli interessi sulla somma capitale, ex art. 5, comma 1 D.Lgs. n.231/2002, successivamente maturati, e cioè con decorrenza dal 9.1.2025 al saldo. pagina 3 di 4 L'esito del giudizio comporta la compensazione delle spese di lite – della fase di merito - misura della metà (in quanto l'opposizione era necessaria per evitare il formarsi di un giudicato con riferimento all'intera somma ingiunta) e la condanna dell'attrice al pagamento della retante metà; pertanto:
fase studio: € 425,00;
fase introduttiva: € 425,00;
fase istruttoria: € 851,00;
fase decisionale: € 851,00; totale compensi € 2.552,00 – 50 % = € 1.276,00 , oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M. n.55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. Revoca il decreto ingiuntivo n. 21/2025;
2. Condanna la a corrispondere alla a Parte_1 Controparte_1 titolo di interessi sulla somma di € 20.544,95 maturati sino all'8.1.2025, la somma di €
5.029.12 ed oltre agli interessi sulla somma capitale, ex art. 5, comma 1 D.Lgs. n.231/2002, successivamente maturati, con decorrenza dal 9.1.2025 al saldo;
3. Compensate per metà le spese di lite, condanna la a rimborsare alla Parte_1 la restante metà che liquida in € 1.276,00 , oltre iva, cnpa e Controparte_1
15 % ex art. 2 D.M. n.55/14, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in data 10/10/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Trento.
Il Giudice
Dott.ssa Giuliana Segna
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Contenzioso Ordinario CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Giuliana Segna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 453/2025 R.G. promossa da:
c.f. , con il patrocinio degli avv. DAL RI' LO e Parte_1 P.IVA_1
, elettivamente domiciliato in VIA MATTIA GALASSO 19 38122 TRENTO, presso il difensore avv.
DAL RI' LO
ATTORE
contro
:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
D'AN BO e DE SS LI ( ) VIA LUIGI C.F._1
SETTEMBRINI 28 00195 ROMA;
elettivamente domiciliato in VIA DEGLI SCIPIONI 268/A 00192
ROMA presso lo studio dell'avv. D'AN BO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
ATTORE OPPONENTE: In via principale:
- Revocare il decreto ingiuntivo n. 21/2025 emesso dal Tribunale di Trento in data 09/01/2025;
- Condannare la parte opposta al pagamento delle spese di lite del presente giudizio.
CONVENUTA OPPOSTA: Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Giudice adito, in via principale dichiarare la propria competenza e dichiarare il D.I. N. 21/2025 del 09.01.2025 immediatamente esecutivo pagina 1 di 4 limitatamente agli interessi di mora dalla data di emissione della fattura (05.12.2022) e sino al soddisfo
(08.01.2025) per complessivi Euro 5.029,12 avuto riguardo alla certezza del credito, risultante dalla documentazione sopra riportate ed allegate ed al grave pregiudizio che il ricorrente, di fatto, ha già subito e si aggraverà ulteriormente in conseguenza del ritardo nell'esecuzione del provvedimento giudiziale;
sempre in via principale respingere l'opposizione di in quanto infondata in Parte_1 fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa ed accertato l'esatto adempimento di conseguentemente condannare la Controparte_1 Controparte_2 al pagamento in favore della dell'importo di Euro
[...] Controparte_1
5.029,12 quali interessi di mora come da domanda ed il pagamento delle spese della procedura di ingiunzione liquidate in Euro 567,00 per compensi, Euro 118,50 per esborsi contributo unificato, Euro
27,00 per marca diritti di cancelleria, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge nonché successive spese occorrende con distrazione in favore della scrivente procuratrice;
ed oltre al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. da “lite temeraria” nella misura da quantificarsi in via equitativa trattandosi, tra l'altro, di un credito liquido, esigibile e fondato su prova scritta al contrario dell'opposizione non fondata su alcuna prova scritta.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del procedimento di opposizione, oltre IVA e C.A. con rimborso forfettario al 15% e con distrazione degli stessi in favore del sottoscritto procuratore.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 18.2.2025 la ha proposto opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n.21/2025 in forza del quale le era stato intimato il pagamento in favore della della somma di € 20.544,95, oltre ad interessi e spese, liquidate in Controparte_1
€ 567,00 per compensi ed € 118,50 per spese, oltre ad accessori.
Ha affermato di aver provveduto al pagamento integrale di quanto dovuto in quanto, in data 8.1.2025, aveva effettuato il bonifico bancario di € 20.544,95 in favore della convenuta.
Ha chiesto, pertanto, che il decreto ingiuntivo fosse revocato e che controparte fosse condannata al pagamento delle spese.
Con comparsa dd.
6.6.2025 si è costituita la rilevando che Controparte_1 controparte in data 8.1.2025 aveva pagato la somma capitale, ma non gli interessi di mora.
Ha chiesto, pertanto, che l'opposizione fosse respinta e che controparte fosse condannata a pagare la somma di € 5.029,12, quali interessi, oltre alle spese del procedimento monitorio e le spese del giudizio di opposizione.
*** pagina 2 di 4 Risulta documentalmente che parte convenuta, con ricorso depositato il 19.12.2024, ha chiesto l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti della per ottenere il pagamento Parte_1 della somma capitale di € 20.544,95, oltre agli interessi di mora ex art. 5, comma 1 D.Lgs. n.231/2002, dalla data di scadenza della fattura (5.12.2022) al saldo, oltre alle spese del giudizio monitorio;
risulta, inoltre, che tale decreto è stato emesso l'.
8.1.2025 e comunicato al creditore il 9.1.2025. Il 10.1.2025 il decreto è stato notificato all'attore opponente.
Risulta, inoltre, che la con bonifico dd. 8.1.2025, ha provveduto al pagamento Parte_1 della somma capitale, pari ad € 20.544,95 (doc.2).
Tali circostanze impongono, in primo luogo, di provvedere alla revoca del decreto ingiuntivo.
Si evidenzia, tuttavia, che il pagamento effettuato dalla debitrice prima della notifica del decreto ingiuntivo non era completamente satisfattivo della pretese avversaria in quanto non è stato effettuato il pagamento degli interessi moratori già maturati.
Si evidenzia, al riguardo, che (ordinanza n.1747 del 24.1.2025) “la disciplina relativa alla decorrenza automatica degli interessi moratori senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore, dettata dal d.lgs. n. 231 del 2002 in attuazione della direttiva 2000/35/CE, risulta applicabile a tutti i contratti tra imprese o tra queste e pubbliche amministrazioni, comunque denominati, che comportino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi…”.
Inoltre (ordinanza n. 28413 del 05/11/2024) “in caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto agli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002, con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza necessità di specificare, nella domanda giudiziale, la natura e la misura degli interessi richiesti”.
Nel caso in esame il contratto di assistenza intercorso tra le parti (doc.3 monitorio) prevedeva che il saldo del corrispettivo avvenisse al momento di consegna della rendicontazione del credito di
[...]
4.0 dell'anno 2021. Parte_2
Tale asseverazione risulta essere stata redatta il 7.11.2022 doc.4 e 5) e la risulta aver usufruito Pt_1 completamente di tale credito (doc.6)., ma non ha corrisposto quanto dovuto alla
[...] nel rispetto del contratto sottoscritto. Controparte_1
Ne consegue che – dal 5.12.2022 all'8.1.2025 – a titolo di interessi moratori era dovuto l'importo di €
5.029.12.
Pertanto, l'attrice deve essere condannata a corrispondere la somma di € 5.029.12 ed oltre agli interessi sulla somma capitale, ex art. 5, comma 1 D.Lgs. n.231/2002, successivamente maturati, e cioè con decorrenza dal 9.1.2025 al saldo. pagina 3 di 4 L'esito del giudizio comporta la compensazione delle spese di lite – della fase di merito - misura della metà (in quanto l'opposizione era necessaria per evitare il formarsi di un giudicato con riferimento all'intera somma ingiunta) e la condanna dell'attrice al pagamento della retante metà; pertanto:
fase studio: € 425,00;
fase introduttiva: € 425,00;
fase istruttoria: € 851,00;
fase decisionale: € 851,00; totale compensi € 2.552,00 – 50 % = € 1.276,00 , oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M. n.55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. Revoca il decreto ingiuntivo n. 21/2025;
2. Condanna la a corrispondere alla a Parte_1 Controparte_1 titolo di interessi sulla somma di € 20.544,95 maturati sino all'8.1.2025, la somma di €
5.029.12 ed oltre agli interessi sulla somma capitale, ex art. 5, comma 1 D.Lgs. n.231/2002, successivamente maturati, con decorrenza dal 9.1.2025 al saldo;
3. Compensate per metà le spese di lite, condanna la a rimborsare alla Parte_1 la restante metà che liquida in € 1.276,00 , oltre iva, cnpa e Controparte_1
15 % ex art. 2 D.M. n.55/14, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in data 10/10/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Trento.
Il Giudice
Dott.ssa Giuliana Segna
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