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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 26/08/2025, n. 1241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1241 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5966/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Michele Posio Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473-bis.49 c.p.c. n. 5966/2025 R.G. promosso da
( ) (avv. BERINGHELLI SABINE) Parte_1 C.F._1
e
( ) (avv. BERINGHELLI SABINE) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 26/5/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto.
2. Disporre l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto Persona_1 della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
3. Il minore, frequenterà entrambi i genitori Persona_1 con tempi alternati e paritetici, alternando i week end di permanenza con ciascuno di essi. Il minore potrà, comunque, concordare direttamente con i genitori le frequentazioni alternate, stando con i medesimi ogni qualvolta lo desideri, previo accordo tra i genitori e con il minore medesimo, compatibilmente con i loro impegni e con gli impegni anche scolastici del minore. Durante il periodo estivo il minore trascorrerà con ognuno dei genitori due settimane anche non consecutive, da concordarsi tra le parti con un congruo preavviso;
quanto alle vacanze natalizie i genitori alterneranno di anno in anno il giorno della Vigilia e di Natale, Capodanno ed Epifania;
nel periodo Pasquale alterneranno di anno in anno il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta. Ciascuno si impegna a comunicare all'altro i periodi di vacanza entro il 30.04 di ogni anno.
4. Disporre che i genitori contribuiscano al mantenimento economico
1 del minore , nella forma del mantenimento c.d. diretto, provvedendo a far fronte ai bisogni di Persona_1 quest'ultimo ogni qualvolta saranno insieme, sino al raggiungimento da parte del figlio dell'autosufficienza economica.
5. Stabilire che i genitori provvedano al rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute da uno dei genitori in favore del minore, come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Brescia.
6. Poiché il collocamento del minore avverrà in maniera paritetica ed alternata tra i genitori, non verrà richiesto alcun provvedimento di assegnazione della casa familiare.
7. All'uopo si specifica che il signor , Parte_2 continuerà a vivere nella casa familiare, mentre la signora si trasferirà presso l'abitazione materna, sita in Pt_1
Cazzago San Martino (BS), via Kennedy n. 1/e, ove trasferirà la propria residenza.
8. I ricorrenti esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per il figlio.
9. Il signor si obbliga, entro e non oltre la fine del mese di luglio 2025, ad acquistare per mezzo di atto Per_1 notarile, la quota di ½ dell'immobile di proprietà della signora oggi adibito a casa familiare Parte_1
(immobile sito in Comune Cazzago San Martino (BS), Catasto Fabbricati, Sez. Urbana, NCT, foglio 18, mapp. 428, sub. 5 e 24, cat. A/2 e C/6). Il prezzo stabilito per l'acquisto è di € 80.000,00=. L'accordo di trasferimento della quota di 1/2 dell'immobile di cui sopra dalla signora in favore del signor , di cui al presente Pt_1 Per_1 punto, raggiunto oggi dai coniugi, è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. 10. Con la sottoscrizione del presente atto i signori e dichiarano di Parte_1 Parte_2 non avere più nulla reciprocamente a che pretendere l'uno dall'altro anche con riferimento allo scioglimento della comunione legale tra i coniugi avendo già disciplinato ogni aspetto patrimoniale di loro interesse. 11. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 22/05/2004, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di LC (BS) (atto n. 8, parte II, serie A, anno 2004).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473-bis.19, comma 2, c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
2 ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396;
provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
spese al definitivo.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 19/06/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Michele Posio Andrea Marchesi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Michele Posio Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473-bis.49 c.p.c. n. 5966/2025 R.G. promosso da
( ) (avv. BERINGHELLI SABINE) Parte_1 C.F._1
e
( ) (avv. BERINGHELLI SABINE) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 26/5/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto.
2. Disporre l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto Persona_1 della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
3. Il minore, frequenterà entrambi i genitori Persona_1 con tempi alternati e paritetici, alternando i week end di permanenza con ciascuno di essi. Il minore potrà, comunque, concordare direttamente con i genitori le frequentazioni alternate, stando con i medesimi ogni qualvolta lo desideri, previo accordo tra i genitori e con il minore medesimo, compatibilmente con i loro impegni e con gli impegni anche scolastici del minore. Durante il periodo estivo il minore trascorrerà con ognuno dei genitori due settimane anche non consecutive, da concordarsi tra le parti con un congruo preavviso;
quanto alle vacanze natalizie i genitori alterneranno di anno in anno il giorno della Vigilia e di Natale, Capodanno ed Epifania;
nel periodo Pasquale alterneranno di anno in anno il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta. Ciascuno si impegna a comunicare all'altro i periodi di vacanza entro il 30.04 di ogni anno.
4. Disporre che i genitori contribuiscano al mantenimento economico
1 del minore , nella forma del mantenimento c.d. diretto, provvedendo a far fronte ai bisogni di Persona_1 quest'ultimo ogni qualvolta saranno insieme, sino al raggiungimento da parte del figlio dell'autosufficienza economica.
5. Stabilire che i genitori provvedano al rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute da uno dei genitori in favore del minore, come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Brescia.
6. Poiché il collocamento del minore avverrà in maniera paritetica ed alternata tra i genitori, non verrà richiesto alcun provvedimento di assegnazione della casa familiare.
7. All'uopo si specifica che il signor , Parte_2 continuerà a vivere nella casa familiare, mentre la signora si trasferirà presso l'abitazione materna, sita in Pt_1
Cazzago San Martino (BS), via Kennedy n. 1/e, ove trasferirà la propria residenza.
8. I ricorrenti esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per il figlio.
9. Il signor si obbliga, entro e non oltre la fine del mese di luglio 2025, ad acquistare per mezzo di atto Per_1 notarile, la quota di ½ dell'immobile di proprietà della signora oggi adibito a casa familiare Parte_1
(immobile sito in Comune Cazzago San Martino (BS), Catasto Fabbricati, Sez. Urbana, NCT, foglio 18, mapp. 428, sub. 5 e 24, cat. A/2 e C/6). Il prezzo stabilito per l'acquisto è di € 80.000,00=. L'accordo di trasferimento della quota di 1/2 dell'immobile di cui sopra dalla signora in favore del signor , di cui al presente Pt_1 Per_1 punto, raggiunto oggi dai coniugi, è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. 10. Con la sottoscrizione del presente atto i signori e dichiarano di Parte_1 Parte_2 non avere più nulla reciprocamente a che pretendere l'uno dall'altro anche con riferimento allo scioglimento della comunione legale tra i coniugi avendo già disciplinato ogni aspetto patrimoniale di loro interesse. 11. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 22/05/2004, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di LC (BS) (atto n. 8, parte II, serie A, anno 2004).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473-bis.19, comma 2, c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
2 ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396;
provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
spese al definitivo.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 19/06/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Michele Posio Andrea Marchesi
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