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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 22/10/2025, n. 1102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1102 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati: dott. ES LO Presidente dott. Silvia Rita Fabrizio Consigliere dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di reclamo iscritta al n. 796/2025 R.G., e vertente tra:
, C.F. , in persona del Sig. Legale Rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI L'AQUILA (C.F. fax 0862/410918, pec: , P.IVA_2 Email_1 presso i cui uffici del Complesso Monumentale di San Domenico in L'Aquila (AQ) alla Via Buccio di Ranallo, s.n.c., domicilia per legge;
RECLAMANTE e
Controparte_2
RECLAMATO non costituito
OGGETTO: reclamo ex artt. 70, co. 8 e 51 C.C.I.I. avverso la sentenza del 25.07.2025, resa dal Tribunale di Teramo nella procedura n. 6-1/2024 proc. unit. di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Reclamante: “si conclude affinché la Corte di Appello dell'Aquila adita, in accoglimento del presente reclamo, riformi la gravata sentenza di omologazione emessa in data 25.07.2025 dal Tribunale di Teramo, nei termini e per le ragioni di cui in parte motiva. Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio, con l'aumento di cui all'art. 4, co.
1-bis, D.M. n. 55/2014, eccettuate I.V.A. e C.P.A., non dovute all'AVVOCATURA DELLO STATO.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il reclamo è stato presentato ai sensi dell'art. 70, co. 8 C.C.I.I., norma che prevede come “la sentenza che provvede sull'omologazione è comunicata ai creditori ed è pubblicata entro i due giorni successivi a norma del comma 1. La sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51”, il quale ultimo prevede la possibilità di reclamo alla Corte Distrettuale. La impugnata sentenza recita come sotto.
“Il Giudice Monocratico del Tribunale di Teramo, Flavio Conciatori ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso presentato ai sensi dell'art. 68 C.C.I.I. tramite il professionista designato dallo presso Ordine dei Commercialisti di Teramo, dott. , Controparte_3 Persona_1 nell'interesse di c.f. ; Controparte_2 C.F._1 osservato:
• che alla domanda era allegata una relazione dell'O.C.C., contenente: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;
e) il parere circa l'adeguatezza della valutazione operata dai soggetti finanziatori, al momento della concessione del finanziamento, del merito creditizio del debitore, valutati il suo reddito disponibile all'epoca dei finanziamenti e l'entità degli importi necessari al debitore per mantenere un tenore di vita dignitoso;
f) l'attestazione circa la non sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 69 co. I C.C.I.I;
• che il professionista nominato quale O.C.C. aveva provveduto ad effettuare le comunicazioni agli uffici territorialmente competenti dell'agente della riscossione, degli uffici fiscali e degli enti locali, ricevendo dagli stessi l'indicazione dei debiti tributari accertati e di quelli dei quali l'accertamento è pendente;
• che in data 18/03/2024 è stato emesso il decreto di pubblicazione del piano del debitore ex art. 70 co. I C.C.I.I.; che sono state osservate le formalità di cui all'art. 70 co. I, II, III, VI C.C.I.I.;
• che, dalla relazione rimessa dal professionista designato O.C.C. in data 08/01/2024, risulta che non sono state presentate osservazioni al piano;
verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolta ogni contestazione e decidendo sul ricorso;
omologa il piano con relativi allegati, mandando il professionista designato dall'O.C.C. per la comunicazione da eseguirsi entro 48 ore e, ove necessario, per la trascrizione della sentenza;
ai sensi dell'art. 71 C.C.I.I delega il proponente, sotto la vigilanza dello O.C.C., all'esecuzione del piano omologato, previo deposito, al fine di consentire ai creditori l'opportuna verifica del proficuo andamento, di un documento contenente il dettaglio e il cronoprogramma delle attività che si renderanno necessarie. Dichiara chiusa la procedura. Visti gli artt. 70 co. VII e 71 co. IV C.C.I.I. riserva a sé la liquidazione dei compensi per tutte le prestazioni professionali prededucibili o in privilegio, nonché la loro graduazione, potendo le stesse essere concretamente liquidate in conformità alle previsioni normative di riferimento - in particolare, art. 16 D.M. 202/2014 e D.M. 55/2014 e ss. mm. – solo all'esito della procedura.”
La decisione è stata impugnata dall' per due ragioni che si vanno ad Controparte_1 esaminare. Il reclamato non si è costituito. In esito all'udienza con trattazione scritta del 22.10.2025 questo Collegio decide come appresso.
PRIMO MOTIVO DI RECLAMO: Violazione e falsa applicazione dell'art. 70, co. 1 C.C.I.I., per essere mancata la comunicazione al Creditore Erariale, con contestuale illegittimità della procedura e nullità derivata della sentenza impugnata. Assume parte reclamante che nella fattispecie risulta violato, a suo danno, il disposto dell'art. 70, co. 1, I per. C.C.I.I., ai sensi del quale “Il giudice, se ricorrono le condizioni di ammissibilità, dispone con decreto che la proposta e il piano siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori”, ivi compresa, evidentemente, essa , che non ha Controparte_1 ricevuto detta comunicazione, il che le ha impedito di poter formulare le dovute osservazioni in ordine alla proposta in esame, nei termini di cui al medesimo art. 70, co. 3 C.C.I.I., a norma del quale “Nei venti giorni successivi alla comunicazione, ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dall'OCC, indicato nella comunicazione”. La censura è fondata, ma la conseguenza è la devoluzione delle contestazioni, che sono quelle sollevate col secondo motivo, a questo Collegio.
SECONDO MOTIVO DI RECLAMO: Violazione e falsa applicazione del disposto dell'art. 2 C.C.I.I. e dell'art. 67 C.C.I.I., stante la carenza in capo al reclamato del presupposto soggettivo utile all'accesso alla procedura. La reclamante contesta che il potesse accedere alla procedura perché i suoi debiti non CP_2 erano stati contratti in veste di consumatore. Richiama l'art. 67 C.C.I.I., in base al quale “Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma”. Precisa, però, che la nozione di consumatore da verificare è quella di cui all'art. 2, co. 1, lett. e) del medesimo C.C.I.I., così come modificato dal d.lgs. n. 136/2024, (cd. Correttivo Ter), che definisce il consumatore come “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore” Il non avrebbe agito per regolare debiti contratti in detta qualità. CP_2 La censura è fondata: correttamente la reclamante ha dedotto e documentato come “dalla
“dichiarazione di credito” trasmessa dall'Agente della Riscossione (l'Agenzia delle Entrate- Riscossione) al Gestore in data 27.10.2023, nonché dall'aggiornamento della stessa del 29.03.2024 e dai relativi allegati estratti di ruolo, risultava, in effetti, che la parte preponderante del credito tributario certificato, pari ad € 38.984,92 nell'aggiornamento, assistito da privilegio di cui agli artt. 2752 e 2749, n. 19 e 2778 c.c., era relativa all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.). “ Anche la parte residua, “pari a complessivi € 4.905,65 nell'aggiornamento, assistita da privilegio ex artt. 2752, 2749, n. 18 e 2778 c.c., era relativa a tributi diretti, di cui una parte a titolo di I.R.A.P. (Imposta Regionale sulle Attività Produttive), riguardando debiti tributari contratti dal CP_2 non già nella asserita qualità di consumatore, quanto piuttosto in veste di esercente l'attività di impresa di “trasporto merci su strada” (cod. 60250), cessata nel corso del 2010 – come, peraltro, da interrogazione dell'Anagrafe Tributaria (ALL. 7). Inoltre, come risulta dal riassunto contabile dei carichi a ruolo (ALL. 8), tutti i debiti tributari ad oggi residui in capo al inclusi nel piano e per i quali si chiedeva la falcidia, CP_2 afferiscono a periodi di imposta anteriori all'anno 2010. “ Queste le testuali e comprovate doglianze. Ciò posto, ritiene questa Corte che sia evidente la carenza, in capo alla parte privata reclamata, del presupposto soggettivo utile all'accesso alla relativa procedura, con l'evidente conseguenza che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità dell'introduzione della medesima. Va, in più, rilevato che il Gestore della crisi, tale , aveva relazionato che “il Signor Per_1
nella domanda per la nomina dell'Organismo di Composizione della Crisi ha dichiarato di CP_2 essere in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dagli articoli 67 e 69 del D.Lgs. n.14/2019 quali: - essere un consumatore (art. 2, comma 1 lettera e) “persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società ………. “), e che “il sottoscritto ha potuto verificarlo attraverso gli archivi camerali (allegato 1)”. Osservando il suddetto allegato uno, ossia la visura camerale storica, al contrario emerge come il sovraindebitato abbia esercitato come impresa individuale (partita IVA ) attività di P.IVA_3 trasporto di calcestruzzo dal 28.2.2000 al 6.4.2010, data di cancellazione dal registro delle imprese: il rilievo dà ulteriore riscontro alla contestazione di parte reclamante e rende palese come il Gestore non abbia verificato nulla quanto alla veste di consumatore, necessaria per poter accedere agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti solo in detta qualità di consumatore. Il reclamo, quindi, va accolto. Le spese vanno compensate visto che l'incertezza sulla esatta qualifica di consumatore è stata fugata solo con la modifica dell'art. 2, co. 1, lett. e) del C.C.I.I., come apportata dal d.lgs. n. 136/2024, (cd. Correttivo Ter), che ha definito il consumatore come “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore”. Da ultimo, si dà atto che la sentenza, ai sensi dell'art. 51, comma 12, C.I.I.I., oltre ad essere notificata, deve essere pubblicata e iscritta sul registro delle imprese, a norma dell'art. 45 C.C.I.I.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
1) accoglie il reclamo e, in riforma della impugnata sentenza, rigetta la richiesta di omologa del piano del consumatore proposta da . Controparte_2
2) regola le spese come in parte motiva. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza e dispone che la presente sentenza, ai sensi dell'art. 51, comma 12, C.I.I.I., oltre ad essere notificata, deve essere pubblicata e iscritta sul registro delle imprese, a norma dell'art. 45 C.C.I.I. Così deciso in camera di consiglio il 22.10.2025.
Il Consigliere estensore Alberto Iachini Bellisarii
Il Presidente
ES LO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati: dott. ES LO Presidente dott. Silvia Rita Fabrizio Consigliere dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di reclamo iscritta al n. 796/2025 R.G., e vertente tra:
, C.F. , in persona del Sig. Legale Rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI L'AQUILA (C.F. fax 0862/410918, pec: , P.IVA_2 Email_1 presso i cui uffici del Complesso Monumentale di San Domenico in L'Aquila (AQ) alla Via Buccio di Ranallo, s.n.c., domicilia per legge;
RECLAMANTE e
Controparte_2
RECLAMATO non costituito
OGGETTO: reclamo ex artt. 70, co. 8 e 51 C.C.I.I. avverso la sentenza del 25.07.2025, resa dal Tribunale di Teramo nella procedura n. 6-1/2024 proc. unit. di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Reclamante: “si conclude affinché la Corte di Appello dell'Aquila adita, in accoglimento del presente reclamo, riformi la gravata sentenza di omologazione emessa in data 25.07.2025 dal Tribunale di Teramo, nei termini e per le ragioni di cui in parte motiva. Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio, con l'aumento di cui all'art. 4, co.
1-bis, D.M. n. 55/2014, eccettuate I.V.A. e C.P.A., non dovute all'AVVOCATURA DELLO STATO.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il reclamo è stato presentato ai sensi dell'art. 70, co. 8 C.C.I.I., norma che prevede come “la sentenza che provvede sull'omologazione è comunicata ai creditori ed è pubblicata entro i due giorni successivi a norma del comma 1. La sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51”, il quale ultimo prevede la possibilità di reclamo alla Corte Distrettuale. La impugnata sentenza recita come sotto.
“Il Giudice Monocratico del Tribunale di Teramo, Flavio Conciatori ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso presentato ai sensi dell'art. 68 C.C.I.I. tramite il professionista designato dallo presso Ordine dei Commercialisti di Teramo, dott. , Controparte_3 Persona_1 nell'interesse di c.f. ; Controparte_2 C.F._1 osservato:
• che alla domanda era allegata una relazione dell'O.C.C., contenente: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;
e) il parere circa l'adeguatezza della valutazione operata dai soggetti finanziatori, al momento della concessione del finanziamento, del merito creditizio del debitore, valutati il suo reddito disponibile all'epoca dei finanziamenti e l'entità degli importi necessari al debitore per mantenere un tenore di vita dignitoso;
f) l'attestazione circa la non sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 69 co. I C.C.I.I;
• che il professionista nominato quale O.C.C. aveva provveduto ad effettuare le comunicazioni agli uffici territorialmente competenti dell'agente della riscossione, degli uffici fiscali e degli enti locali, ricevendo dagli stessi l'indicazione dei debiti tributari accertati e di quelli dei quali l'accertamento è pendente;
• che in data 18/03/2024 è stato emesso il decreto di pubblicazione del piano del debitore ex art. 70 co. I C.C.I.I.; che sono state osservate le formalità di cui all'art. 70 co. I, II, III, VI C.C.I.I.;
• che, dalla relazione rimessa dal professionista designato O.C.C. in data 08/01/2024, risulta che non sono state presentate osservazioni al piano;
verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolta ogni contestazione e decidendo sul ricorso;
omologa il piano con relativi allegati, mandando il professionista designato dall'O.C.C. per la comunicazione da eseguirsi entro 48 ore e, ove necessario, per la trascrizione della sentenza;
ai sensi dell'art. 71 C.C.I.I delega il proponente, sotto la vigilanza dello O.C.C., all'esecuzione del piano omologato, previo deposito, al fine di consentire ai creditori l'opportuna verifica del proficuo andamento, di un documento contenente il dettaglio e il cronoprogramma delle attività che si renderanno necessarie. Dichiara chiusa la procedura. Visti gli artt. 70 co. VII e 71 co. IV C.C.I.I. riserva a sé la liquidazione dei compensi per tutte le prestazioni professionali prededucibili o in privilegio, nonché la loro graduazione, potendo le stesse essere concretamente liquidate in conformità alle previsioni normative di riferimento - in particolare, art. 16 D.M. 202/2014 e D.M. 55/2014 e ss. mm. – solo all'esito della procedura.”
La decisione è stata impugnata dall' per due ragioni che si vanno ad Controparte_1 esaminare. Il reclamato non si è costituito. In esito all'udienza con trattazione scritta del 22.10.2025 questo Collegio decide come appresso.
PRIMO MOTIVO DI RECLAMO: Violazione e falsa applicazione dell'art. 70, co. 1 C.C.I.I., per essere mancata la comunicazione al Creditore Erariale, con contestuale illegittimità della procedura e nullità derivata della sentenza impugnata. Assume parte reclamante che nella fattispecie risulta violato, a suo danno, il disposto dell'art. 70, co. 1, I per. C.C.I.I., ai sensi del quale “Il giudice, se ricorrono le condizioni di ammissibilità, dispone con decreto che la proposta e il piano siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori”, ivi compresa, evidentemente, essa , che non ha Controparte_1 ricevuto detta comunicazione, il che le ha impedito di poter formulare le dovute osservazioni in ordine alla proposta in esame, nei termini di cui al medesimo art. 70, co. 3 C.C.I.I., a norma del quale “Nei venti giorni successivi alla comunicazione, ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dall'OCC, indicato nella comunicazione”. La censura è fondata, ma la conseguenza è la devoluzione delle contestazioni, che sono quelle sollevate col secondo motivo, a questo Collegio.
SECONDO MOTIVO DI RECLAMO: Violazione e falsa applicazione del disposto dell'art. 2 C.C.I.I. e dell'art. 67 C.C.I.I., stante la carenza in capo al reclamato del presupposto soggettivo utile all'accesso alla procedura. La reclamante contesta che il potesse accedere alla procedura perché i suoi debiti non CP_2 erano stati contratti in veste di consumatore. Richiama l'art. 67 C.C.I.I., in base al quale “Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma”. Precisa, però, che la nozione di consumatore da verificare è quella di cui all'art. 2, co. 1, lett. e) del medesimo C.C.I.I., così come modificato dal d.lgs. n. 136/2024, (cd. Correttivo Ter), che definisce il consumatore come “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore” Il non avrebbe agito per regolare debiti contratti in detta qualità. CP_2 La censura è fondata: correttamente la reclamante ha dedotto e documentato come “dalla
“dichiarazione di credito” trasmessa dall'Agente della Riscossione (l'Agenzia delle Entrate- Riscossione) al Gestore in data 27.10.2023, nonché dall'aggiornamento della stessa del 29.03.2024 e dai relativi allegati estratti di ruolo, risultava, in effetti, che la parte preponderante del credito tributario certificato, pari ad € 38.984,92 nell'aggiornamento, assistito da privilegio di cui agli artt. 2752 e 2749, n. 19 e 2778 c.c., era relativa all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.). “ Anche la parte residua, “pari a complessivi € 4.905,65 nell'aggiornamento, assistita da privilegio ex artt. 2752, 2749, n. 18 e 2778 c.c., era relativa a tributi diretti, di cui una parte a titolo di I.R.A.P. (Imposta Regionale sulle Attività Produttive), riguardando debiti tributari contratti dal CP_2 non già nella asserita qualità di consumatore, quanto piuttosto in veste di esercente l'attività di impresa di “trasporto merci su strada” (cod. 60250), cessata nel corso del 2010 – come, peraltro, da interrogazione dell'Anagrafe Tributaria (ALL. 7). Inoltre, come risulta dal riassunto contabile dei carichi a ruolo (ALL. 8), tutti i debiti tributari ad oggi residui in capo al inclusi nel piano e per i quali si chiedeva la falcidia, CP_2 afferiscono a periodi di imposta anteriori all'anno 2010. “ Queste le testuali e comprovate doglianze. Ciò posto, ritiene questa Corte che sia evidente la carenza, in capo alla parte privata reclamata, del presupposto soggettivo utile all'accesso alla relativa procedura, con l'evidente conseguenza che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità dell'introduzione della medesima. Va, in più, rilevato che il Gestore della crisi, tale , aveva relazionato che “il Signor Per_1
nella domanda per la nomina dell'Organismo di Composizione della Crisi ha dichiarato di CP_2 essere in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dagli articoli 67 e 69 del D.Lgs. n.14/2019 quali: - essere un consumatore (art. 2, comma 1 lettera e) “persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società ………. “), e che “il sottoscritto ha potuto verificarlo attraverso gli archivi camerali (allegato 1)”. Osservando il suddetto allegato uno, ossia la visura camerale storica, al contrario emerge come il sovraindebitato abbia esercitato come impresa individuale (partita IVA ) attività di P.IVA_3 trasporto di calcestruzzo dal 28.2.2000 al 6.4.2010, data di cancellazione dal registro delle imprese: il rilievo dà ulteriore riscontro alla contestazione di parte reclamante e rende palese come il Gestore non abbia verificato nulla quanto alla veste di consumatore, necessaria per poter accedere agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti solo in detta qualità di consumatore. Il reclamo, quindi, va accolto. Le spese vanno compensate visto che l'incertezza sulla esatta qualifica di consumatore è stata fugata solo con la modifica dell'art. 2, co. 1, lett. e) del C.C.I.I., come apportata dal d.lgs. n. 136/2024, (cd. Correttivo Ter), che ha definito il consumatore come “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore”. Da ultimo, si dà atto che la sentenza, ai sensi dell'art. 51, comma 12, C.I.I.I., oltre ad essere notificata, deve essere pubblicata e iscritta sul registro delle imprese, a norma dell'art. 45 C.C.I.I.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
1) accoglie il reclamo e, in riforma della impugnata sentenza, rigetta la richiesta di omologa del piano del consumatore proposta da . Controparte_2
2) regola le spese come in parte motiva. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza e dispone che la presente sentenza, ai sensi dell'art. 51, comma 12, C.I.I.I., oltre ad essere notificata, deve essere pubblicata e iscritta sul registro delle imprese, a norma dell'art. 45 C.C.I.I. Così deciso in camera di consiglio il 22.10.2025.
Il Consigliere estensore Alberto Iachini Bellisarii
Il Presidente
ES LO