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Sentenza 21 aprile 2025
Sentenza 21 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/04/2025, n. 1317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1317 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 3610/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione III, in persona del G.U. Dr.ssa Marta Sodano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 4556/2021 avente ad oggetto APPELLO AVVERSO LA
SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI PIEDIMONTE MATESE N. 144/2021 EMESSA IN DATA 12.03.2021 E
DEPOSITATA IL 15.03.2021, pendente
TRA
(C.F. in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Parte_1 P.IVA_1
Roma, viale Europa, n. 190, elettivamente domiciliata in Caserta (CE), Piazza Duomo, n. 12 presso
, rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
Pasqualina Buonanno giusta procura generale alle liti in calce all'atto di appello;
Appellante
(C.F. ) nato a [...], il [...]; Parte_2 C.F._1 Controparte_2
(C.F. nato a [...], il [...] e (C.F. C.F._2 Parte_3
) nata a [...], il [...], tutti residenti in [...]C.F._3
(CE), via Oberdan, ivi elettivamente domiciliati alla via Volturno, n. 30, presso lo studio dell'Avv.
Cinzia Giannetti che li rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione in primo grado;
Appellati
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, nonché alle comparse depositate nei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 24.08.2020, , Parte_2 Controparte_2
e hanno convenuto in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Piedimonte Matese, Parte_3
chiedendo accertarsi e dichiararsi il proprio diritto ad ottenere il rimborso del Parte_1 buono fruttifero postale emesso in data 20.01.2000 dell'importo di € 2.500,00 oltre gli interessi maturati, il cui rimborso veniva negato dalla convenuta in considerazione dell'intervenuta
1 prescrizione al momento della richiesta di riscossione, avvenuta in data 25.06.2020, nonché la condanna di al risarcimento dei danni, per non avere la stessa riportato sul titolo Parte_1
il rendimento, la scadenza, la serie di appartenenza e per non aver ricevuto copia del foglio informativo relativo al buono. Il tutto con vittoria di spese di lite con attribuzione al procuratore, Avv.
Cinzia Giannetti, dichiaratasi antistataria ex art. 93 c.p.c.
Gli attori deducevano in particolare che il dies a quo dal quale far decorrere il termine di prescrizione doveva essere individuato nell'ultimo giorno dell'anno solare di durata del titolo. Dunque, il buono fruttifero postale doveva essere considerato scaduto in data 31.12.2010 e il relativo termine decennale di prescrizione doveva decorrere dal 31.12.2020.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata presso la cancelleria del Giudice di Pace di
Piedimonte Matese in data 16.11.2020, si costituiva in giudizio la quale eccepiva Parte_1
l'inammissibilità della domanda, perché, per la tipologia di buono, appartenente alla serie CC,, non è prevista la consegna del foglio informativo, e, nel merito, deduceva l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda proposta dagli attori, chiedendone il rigetto, insistendo per l'intervenuta prescrizione del diritto al rimborso. Il tutto con vittoria di spese di lite.
Con sentenza n. 144/2021 depositata in data 15.03.2021, il Giudice di Pace di Piedimonte Matese accoglieva la domanda degli attori, sul presupposto dell'omesso adempimento degli obblighi informativi in capo a condannando la stessa al pagamento dell'importo indicato Parte_1
dal buono, oltre interessi, e alla refusione delle spese di lite liquidate in € 800,00 di cui € 130,00 per esborsi, con attribuzione all'Avv. Cinzia Giannetti dichiaratasi antistataria ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Avverso la sentenza del Giudice di Pace di Piedimonte Matese ha proponeva appello Parte_1
chiedendone l'integrale riforma.
[...]
Con il primo motivo di gravame, deduceva nuovamente l'intervenuta prescrizione Parte_1
del titolo. In particolare, la parte appellante osservava che sul buono fruttifero in questione era presente la dicitura “a termine” ed era indicata la data di emissione del 22.01.2000. Poiché, inoltre, al buono doveva applicarsi l'art. 8 del D.M. 19.12.2000 a norma del quale i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente, decorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo, era ovvio che il termine di prescrizione dovesse decorrere dal 22.01.2010 e che il titolo si era irrimediabilmente prescritto alla scadenza dei successivi dieci anni, ossia al 23.01.2020.
Con il secondo motivo di gravame, collegato al primo, l'appellante deduceva che Parte_1
in capo ad essa non sussiste alcun obbligo diretto alla consegna di fogli informativi, posto che i buoni fruttiferi sono titoli di legittimazione rispetto ai quali gli obblighi di informazione sono assolti attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di emissione. Peraltro, essendo presente sul buono la dicitura “a termine”, i beneficiari avrebbero dovuto essere a conoscenza del regime di
2 prescrizione, senza che sussista la possibilità di addebitare a una qualunque forma Parte_1
di responsabilità.
Sulla scorta di tali motivi, la parte appellante concludeva per la riforma della sentenza n. 144/2021 emessa dal Giudice di Pace di Piedimonte Matese e, per l'effetto, per la condanna degli attori odierni appellati alla restituzione delle somme già ottenute e liquidate in forza della sentenza impugnata. Il tutto con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata nel fascicolo telematico in data 13.10.2021, si costituivano nel giudizio di appello , e , i quali Parte_2 Controparte_2 Parte_3
eccepivano i via preliminare, l'improcedibilità e l'inammissibilità dell'appello proposto da
[...]
per genericità e per violazione dell'art. 342 c.p.c. nonché per non avere la società Parte_1
appellante depositato la sentenza uso appello, concludendo nel merito per il rigetto del gravame, per avere il Giudice di primo grado fatto corretta applicazione della disciplina in punto di obblighi informativi. Il tutto con vittoria di spese di lite con distrazione ex art. 93 c.p.c.
Acquisito il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, il Tribunale rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni al 22.10.2024 e la tratteneva in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1.Questioni preliminari.
In via preliminare, si dà atto che la presente sentenza viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. che, come modificati dalla legge n. 69/2009, consentono una concisa esposizione delle questioni di fatto rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione.
Sempre in via preliminare, va esaminata l'eccezione sollevata dagli appellati in ordine all'inammissibilità dell'appello per non essere stata allegata da parte dell'appellante la sentenza uso appello.
L'eccezione è infondata e va rigettata per quanto di ragione.
In disparte il rilievo per cui gli appellati, oltre ad aver eccepito la circostanza, non hanno poi neanche contestato il contenuto della copia della sentenza depositata, né hanno denunciato eventuali divergenze della stessa rispetto all'originale, va in questa sede osservato che la mancata allegazione della sentenza “uso appello” non determina né l'inammissibilità né l'improcedibilità del gravame.
In tema, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che il mancato deposito della copia della sentenza impugnata, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 347 c.p.c., non comporta
l'improcedibilità del gravame, sicché la mancanza in atti della sentenza impugnata non preclude al giudice dell'impugnazione di decidere nel merito, qualora egli disponga di elementi sufficienti sulla base degli atti (cfr. Corte di Appello di Bari, n. 1260 del 28.08.2023).
Nella fattispecie in esame, ha correttamente provveduto ad allegare la pronuncia Parte_1
3 appellata, onde l'appello deve considerarsi procedibile.
Ancora, in via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. pure proposta dagli appellati.
Come è noto, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 27199 del 2017) hanno affermato il principio di diritto per il quale gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal
D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni
e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. Ciò non vuol dire che nella stesura dell'atto di appello debba farsi utilizzo di particolari forme sacramentali o che debba redigersi un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, né che debba procedersi alla trascrizione totale o parziale della sentenza appellata.
Ne consegue che è ammissibile l'appello nel quale non sia stato omesso di indicare le ragioni per cui ritiene debba essere modificata la ricostruzione operata dal giudice di primo grado, sottoponendo a una critica sufficientemente specifica le argomentazioni a sostegno della decisione impugnata, ciò anche previa trascrizione del passaggio non condiviso e mediante l'esposizione dei motivi di dissenso che, alla stregua dei principi in materia di onere probatorio applicabili al caso di specie e delle risultanze documentali specificamente richiamate, imporrebbero una diversa decisione.
Tanto premesso, deve procedersi all'esame del merito del gravame proposto da Parte_1
2.Sul merito.
Va anzitutto precisato che deve ritenersi formato il giudicato interno - con esonero di questo giudice da qualsivoglia delibazione - rispetto a tutto quanto richiesto nel primo grado di giudizio e non oggetto di appello (principale o incidentale), né di specifica riproposizione (secondo quanto previsto dall'art. 336 c.p.c.), né, altresì, dipendente dai capi della sentenza specificamente impugnati (come disposto ai sensi degli artt. 329 e 336 c.p.c.).
L'appello è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
Giova premettere che i Buoni Fruttiferi Postali sono prodotti finanziari nominativi emessi dalla CP_3
Depositi e Prestiti, collocati da e garantiti dallo Stato. Tali prodotti sono rappresentati Parte_1
da documenti cartacei di legittimazione che consentono il rimborso “a vista” presso gli Uffici Postali
e sono regolati in maniera articolata, rigida, senza alcuna possibilità di negoziazione delle condizioni
4 contrattuali né da parte della società , né da parte dei sottoscrittori, essendo la disciplina Parte_1
stabilita da appositi Decreti Ministeriali.
Ne consegue che sussiste la legittimazione passiva di trattandosi dell'unico Parte_1
soggetto giuridico obbligato al rimborso dei buoni fruttiferi postali, quantunque i titoli siano stati emessi dalla C.D.P. e garantiti dallo Stato, e ciò sia in base alla previgente disciplina (art. 178 D.P.R.
n. 156 del 1973) sia in base a quella attuale (art. 5 D.M. 19 dicembre 2000). Difatti, ai fini dell'emissione e del rimborso di un buono postale fruttifero si instaura un rapporto obbligatorio esclusivo fra il titolare del buono e mentre il ruolo dello Stato è quello di garante Parte_1
nell'ipotesi in cui il soggetto tenuto ometta di provvedere al rimborso dovuto. Parte_1
Tanto premesso, deve osservarsi che il buono oggetto del presente giudizio trova la propria fonte nel
Decreto Ministeriale del Tesoro istituivo della serie “CC” (ovvero il D.M. 16 dicembre 1999), che espressamente riconosce la natura “a termine” del buono con scadenza al decimo anno dall'emissione dello stesso, nonché nel D.M. del 19 dicembre 2000, che all'art. 8 ha allungato i termini di prescrizione da 5 a 10 anni, stabilendo che tale termine, con riferimento al buono a termine, inizia a decorrere dal primo giorno successivo alla data in cui detti buoni cessano di essere fruttiferi, cioè dalla data di scadenza puntuale.
Orbene, l'impossibilità di far valere il diritto al quale l'art. 2935 del c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l'esercizio del diritto stesso e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali l'art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto e il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento. Ne consegue che, come correttamente osservato dall'appellante, può accadere che la prescrizione compia il suo corso senza che l'interessato sappia di essere titolare di un diritto. In altre parole, il rapporto tra esercizio del diritto di credito e l'eventuale responsabilità del debitore per omessa informazione del debito deve trovare la sua disciplina esclusivamente nelle norme che regolano la prescrizione stessa e, in particolare, nell'art. 2941 n. 8 c.c. che prevede che la prescrizione resta sospesa tra il debitore, che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito, ed il creditore, fino a quando il dolo non sia stato scoperto (cfr. Trib. Roma, n. 582/2017).
Il disposto di cui all'art. 2941 n. 8 c.c., infatti, rappresenta il limite estremo entro il quale può essere ritenuto censurabile il comportamento del debitore. Appare, infatti, del tutto evidente che considerare sussistente un inadempimento contrattuale (per violazione della buona fede) al di là della specifica ipotesi prevista dalla norma citata ed ammettere la possibilità di chiedere un risarcimento pari all'ammontare del credito, equivale ad introdurre una ipotesi di sospensione della prescrizione
5 ulteriore rispetto a quelle previste dal 2941 c.c., che invece sono, come è noto, tassative.
In questa prospettiva, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha affermato che l'art.
2935 c.c., nello stabilire che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere si riferisce soltanto alla possibilità legale dell'esercizio del diritto, con la conseguenza che l'impossibilità, di fatto, di agire non vale ad impedire il corso della prescrizione;
il comportamento reticente del debitore, così come l'ignoranza dell'esistenza del diritto, - salvo che integri un doloso occultamento dell'esistenza del debito rilevante ai sensi dell'art. 2941 n. 8 c.c. - costituisce un mero impedimento di fatto che non impedisce il corso della prescrizione. (cfr. Cass., 3 maggio 1999, n. 4389). Del pari, il comportamento semplicemente omissivo del debitore (nel caso in esame, l'omessa consegna del foglio informativo da parte di ha efficacia Parte_1
sospensiva della prescrizione solo se abbia ad oggetto un atto dovuto, cioè un atto cui il debitore sia tenuto per legge (cfr. Cass., 11 novembre 1998, n. 11348).
Ebbene, nel caso di specie, non essendo stato neppure dedotto un comportamento fraudolento (ma soltanto un comportamento omissivo) da parte di , la domanda proposta in primo grado Parte_1 dall'attore deve essere integralmente rigettata, in quanto il mancato esercizio del diritto al rimborso da parte degli intestatari del buono nel termine prescrizionale decennale non può essere attribuito a una “carenza” di trasparenza e di informazione da imputarsi all'odierna convenuta. E infatti, il D.M. istitutivo della serie CC, cui il buono contestato appartiene, nulla prevede in ordine alla consegna del foglio informativo, sicché alcuna omissione può essere ascritta a Va Parte_1
ulteriormente evidenziato che, in ogni caso, la dicitura “a termine” a tergo del titolo risulta perfettamente leggibile.
In conclusione, nella fattispecie in esame, alla luce del tenore letterale del titolo, dal quale si desume che lo stesso era soggetto a prescrizione, riportando la dicitura “a termine”, oltre che dalla normativa summenzionata ed applicabile ai BPF con serie "CC" e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale con valore di pubblicità legale per il sottoscrittore, non può muoversi, come anticipato, alcuna contestazione alla condotta di , a cui alcun ulteriore obbligo di informazione può ascriversi. Parte_1
Da tale inquadramento deriva necessariamente che il Buono Fruttifero Postale in contestazione ha prodotto interessi fino alla data di scadenza, ovvero fino al 22.01.2010, e che, di conseguenza, a partire da tale data, è decorso il termine decennale di prescrizione che è spirato in data 22.01.2020.
Gli effetti estintivi, dunque, sono da attribuirsi esclusivamente all'inerzia dei i quali, Parte_2
conoscendo – o, comunque, essendo stati in condizioni di conoscere – i termini entro cui esercitare il diritto, non si sono attivati, né hanno provato alcun valido atto interruttivo della prescrizione.
Per tutto quanto evidenziato, l'appello va accolto e, in totale riforma della sentenza di prime cure, la domanda va rigettata.
6
3.Sulle spese di lite.
La riforma della sentenza di primo grado comporta una diversa statuizione sulle spese di lite. Ed infatti, in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'articolo 336 c.p.c. la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Corte d'Appello di Roma, 3.05.2022, n. 2904).
Ne deriva che in conseguenza del rigetto della domanda proposta in primo grado delle attrici e odierne appellate, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione per il primo grado di giudizio del D.M. n. 55/2014 come aggiornato al D.M. n. 37/2018, mentre per il secondo grado di giudizio del D.M. n. 147/2022, con esclusione della sola fase istruttoria non celebratasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del G.U. dr.ssa Marta Sodano, definitivamente pronunciando nella causa di APPELLO AVVERSO LA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI PIEDIMONTE
MATESE N. 144/2021 EMESSA IN DATA 12.03.2021 E DEPOSITATA IL 15.03.2021, iscritta al R.G.A.C. n.
3610/2021 pendente tra in persona del legale rappresentante p.t.- appellante – e Parte_1
, e – appellati - ogni contraria istanza disattesa, Parte_2 Controparte_2 Parte_3
così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto,
Rigetta la domanda;
Condanna , e alla restituzione in favore di Parte_2 Controparte_2 Parte_3 [...]
di quanto già versato in esecuzione della sentenza di primo grado;
Parte_1
Condanna , e , in solido fra loro, al pagamento, Parte_2 Controparte_2 Parte_3
in favore di delle spese del doppio grado di giudizio che, ex D.M. n. 55/2014 Parte_1 come aggiornato al D.M. n. 37/2018 si liquidano in € 870,00 (ottocentosettanta/00) per compenso professionale per il primo grado di giudizio (di cui € 225,00 per la fase di studio, € 240,00 per la fase introduttiva, € 405,00 per la fase decisoria) oltre il 15% rimborso spese generali, IVA e C.P.A. se dovute come per legge e in € 1.701,00 (millesettecentouno,00) per compenso professionale per il secondo grado di giudizio (di cui € 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva, €
851,00 per la fase decisoria) oltre il 15% rimborso spese generali, IVA e C.P.A. se dovute come per
7 legge.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 21.04.2025
8
Il Giudice
Marta Sodano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione III, in persona del G.U. Dr.ssa Marta Sodano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 4556/2021 avente ad oggetto APPELLO AVVERSO LA
SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI PIEDIMONTE MATESE N. 144/2021 EMESSA IN DATA 12.03.2021 E
DEPOSITATA IL 15.03.2021, pendente
TRA
(C.F. in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Parte_1 P.IVA_1
Roma, viale Europa, n. 190, elettivamente domiciliata in Caserta (CE), Piazza Duomo, n. 12 presso
, rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
Pasqualina Buonanno giusta procura generale alle liti in calce all'atto di appello;
Appellante
(C.F. ) nato a [...], il [...]; Parte_2 C.F._1 Controparte_2
(C.F. nato a [...], il [...] e (C.F. C.F._2 Parte_3
) nata a [...], il [...], tutti residenti in [...]C.F._3
(CE), via Oberdan, ivi elettivamente domiciliati alla via Volturno, n. 30, presso lo studio dell'Avv.
Cinzia Giannetti che li rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione in primo grado;
Appellati
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, nonché alle comparse depositate nei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 24.08.2020, , Parte_2 Controparte_2
e hanno convenuto in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Piedimonte Matese, Parte_3
chiedendo accertarsi e dichiararsi il proprio diritto ad ottenere il rimborso del Parte_1 buono fruttifero postale emesso in data 20.01.2000 dell'importo di € 2.500,00 oltre gli interessi maturati, il cui rimborso veniva negato dalla convenuta in considerazione dell'intervenuta
1 prescrizione al momento della richiesta di riscossione, avvenuta in data 25.06.2020, nonché la condanna di al risarcimento dei danni, per non avere la stessa riportato sul titolo Parte_1
il rendimento, la scadenza, la serie di appartenenza e per non aver ricevuto copia del foglio informativo relativo al buono. Il tutto con vittoria di spese di lite con attribuzione al procuratore, Avv.
Cinzia Giannetti, dichiaratasi antistataria ex art. 93 c.p.c.
Gli attori deducevano in particolare che il dies a quo dal quale far decorrere il termine di prescrizione doveva essere individuato nell'ultimo giorno dell'anno solare di durata del titolo. Dunque, il buono fruttifero postale doveva essere considerato scaduto in data 31.12.2010 e il relativo termine decennale di prescrizione doveva decorrere dal 31.12.2020.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata presso la cancelleria del Giudice di Pace di
Piedimonte Matese in data 16.11.2020, si costituiva in giudizio la quale eccepiva Parte_1
l'inammissibilità della domanda, perché, per la tipologia di buono, appartenente alla serie CC,, non è prevista la consegna del foglio informativo, e, nel merito, deduceva l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda proposta dagli attori, chiedendone il rigetto, insistendo per l'intervenuta prescrizione del diritto al rimborso. Il tutto con vittoria di spese di lite.
Con sentenza n. 144/2021 depositata in data 15.03.2021, il Giudice di Pace di Piedimonte Matese accoglieva la domanda degli attori, sul presupposto dell'omesso adempimento degli obblighi informativi in capo a condannando la stessa al pagamento dell'importo indicato Parte_1
dal buono, oltre interessi, e alla refusione delle spese di lite liquidate in € 800,00 di cui € 130,00 per esborsi, con attribuzione all'Avv. Cinzia Giannetti dichiaratasi antistataria ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Avverso la sentenza del Giudice di Pace di Piedimonte Matese ha proponeva appello Parte_1
chiedendone l'integrale riforma.
[...]
Con il primo motivo di gravame, deduceva nuovamente l'intervenuta prescrizione Parte_1
del titolo. In particolare, la parte appellante osservava che sul buono fruttifero in questione era presente la dicitura “a termine” ed era indicata la data di emissione del 22.01.2000. Poiché, inoltre, al buono doveva applicarsi l'art. 8 del D.M. 19.12.2000 a norma del quale i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente, decorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo, era ovvio che il termine di prescrizione dovesse decorrere dal 22.01.2010 e che il titolo si era irrimediabilmente prescritto alla scadenza dei successivi dieci anni, ossia al 23.01.2020.
Con il secondo motivo di gravame, collegato al primo, l'appellante deduceva che Parte_1
in capo ad essa non sussiste alcun obbligo diretto alla consegna di fogli informativi, posto che i buoni fruttiferi sono titoli di legittimazione rispetto ai quali gli obblighi di informazione sono assolti attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di emissione. Peraltro, essendo presente sul buono la dicitura “a termine”, i beneficiari avrebbero dovuto essere a conoscenza del regime di
2 prescrizione, senza che sussista la possibilità di addebitare a una qualunque forma Parte_1
di responsabilità.
Sulla scorta di tali motivi, la parte appellante concludeva per la riforma della sentenza n. 144/2021 emessa dal Giudice di Pace di Piedimonte Matese e, per l'effetto, per la condanna degli attori odierni appellati alla restituzione delle somme già ottenute e liquidate in forza della sentenza impugnata. Il tutto con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata nel fascicolo telematico in data 13.10.2021, si costituivano nel giudizio di appello , e , i quali Parte_2 Controparte_2 Parte_3
eccepivano i via preliminare, l'improcedibilità e l'inammissibilità dell'appello proposto da
[...]
per genericità e per violazione dell'art. 342 c.p.c. nonché per non avere la società Parte_1
appellante depositato la sentenza uso appello, concludendo nel merito per il rigetto del gravame, per avere il Giudice di primo grado fatto corretta applicazione della disciplina in punto di obblighi informativi. Il tutto con vittoria di spese di lite con distrazione ex art. 93 c.p.c.
Acquisito il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, il Tribunale rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni al 22.10.2024 e la tratteneva in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1.Questioni preliminari.
In via preliminare, si dà atto che la presente sentenza viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. che, come modificati dalla legge n. 69/2009, consentono una concisa esposizione delle questioni di fatto rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione.
Sempre in via preliminare, va esaminata l'eccezione sollevata dagli appellati in ordine all'inammissibilità dell'appello per non essere stata allegata da parte dell'appellante la sentenza uso appello.
L'eccezione è infondata e va rigettata per quanto di ragione.
In disparte il rilievo per cui gli appellati, oltre ad aver eccepito la circostanza, non hanno poi neanche contestato il contenuto della copia della sentenza depositata, né hanno denunciato eventuali divergenze della stessa rispetto all'originale, va in questa sede osservato che la mancata allegazione della sentenza “uso appello” non determina né l'inammissibilità né l'improcedibilità del gravame.
In tema, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che il mancato deposito della copia della sentenza impugnata, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 347 c.p.c., non comporta
l'improcedibilità del gravame, sicché la mancanza in atti della sentenza impugnata non preclude al giudice dell'impugnazione di decidere nel merito, qualora egli disponga di elementi sufficienti sulla base degli atti (cfr. Corte di Appello di Bari, n. 1260 del 28.08.2023).
Nella fattispecie in esame, ha correttamente provveduto ad allegare la pronuncia Parte_1
3 appellata, onde l'appello deve considerarsi procedibile.
Ancora, in via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. pure proposta dagli appellati.
Come è noto, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 27199 del 2017) hanno affermato il principio di diritto per il quale gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal
D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni
e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. Ciò non vuol dire che nella stesura dell'atto di appello debba farsi utilizzo di particolari forme sacramentali o che debba redigersi un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, né che debba procedersi alla trascrizione totale o parziale della sentenza appellata.
Ne consegue che è ammissibile l'appello nel quale non sia stato omesso di indicare le ragioni per cui ritiene debba essere modificata la ricostruzione operata dal giudice di primo grado, sottoponendo a una critica sufficientemente specifica le argomentazioni a sostegno della decisione impugnata, ciò anche previa trascrizione del passaggio non condiviso e mediante l'esposizione dei motivi di dissenso che, alla stregua dei principi in materia di onere probatorio applicabili al caso di specie e delle risultanze documentali specificamente richiamate, imporrebbero una diversa decisione.
Tanto premesso, deve procedersi all'esame del merito del gravame proposto da Parte_1
2.Sul merito.
Va anzitutto precisato che deve ritenersi formato il giudicato interno - con esonero di questo giudice da qualsivoglia delibazione - rispetto a tutto quanto richiesto nel primo grado di giudizio e non oggetto di appello (principale o incidentale), né di specifica riproposizione (secondo quanto previsto dall'art. 336 c.p.c.), né, altresì, dipendente dai capi della sentenza specificamente impugnati (come disposto ai sensi degli artt. 329 e 336 c.p.c.).
L'appello è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
Giova premettere che i Buoni Fruttiferi Postali sono prodotti finanziari nominativi emessi dalla CP_3
Depositi e Prestiti, collocati da e garantiti dallo Stato. Tali prodotti sono rappresentati Parte_1
da documenti cartacei di legittimazione che consentono il rimborso “a vista” presso gli Uffici Postali
e sono regolati in maniera articolata, rigida, senza alcuna possibilità di negoziazione delle condizioni
4 contrattuali né da parte della società , né da parte dei sottoscrittori, essendo la disciplina Parte_1
stabilita da appositi Decreti Ministeriali.
Ne consegue che sussiste la legittimazione passiva di trattandosi dell'unico Parte_1
soggetto giuridico obbligato al rimborso dei buoni fruttiferi postali, quantunque i titoli siano stati emessi dalla C.D.P. e garantiti dallo Stato, e ciò sia in base alla previgente disciplina (art. 178 D.P.R.
n. 156 del 1973) sia in base a quella attuale (art. 5 D.M. 19 dicembre 2000). Difatti, ai fini dell'emissione e del rimborso di un buono postale fruttifero si instaura un rapporto obbligatorio esclusivo fra il titolare del buono e mentre il ruolo dello Stato è quello di garante Parte_1
nell'ipotesi in cui il soggetto tenuto ometta di provvedere al rimborso dovuto. Parte_1
Tanto premesso, deve osservarsi che il buono oggetto del presente giudizio trova la propria fonte nel
Decreto Ministeriale del Tesoro istituivo della serie “CC” (ovvero il D.M. 16 dicembre 1999), che espressamente riconosce la natura “a termine” del buono con scadenza al decimo anno dall'emissione dello stesso, nonché nel D.M. del 19 dicembre 2000, che all'art. 8 ha allungato i termini di prescrizione da 5 a 10 anni, stabilendo che tale termine, con riferimento al buono a termine, inizia a decorrere dal primo giorno successivo alla data in cui detti buoni cessano di essere fruttiferi, cioè dalla data di scadenza puntuale.
Orbene, l'impossibilità di far valere il diritto al quale l'art. 2935 del c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l'esercizio del diritto stesso e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali l'art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto e il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento. Ne consegue che, come correttamente osservato dall'appellante, può accadere che la prescrizione compia il suo corso senza che l'interessato sappia di essere titolare di un diritto. In altre parole, il rapporto tra esercizio del diritto di credito e l'eventuale responsabilità del debitore per omessa informazione del debito deve trovare la sua disciplina esclusivamente nelle norme che regolano la prescrizione stessa e, in particolare, nell'art. 2941 n. 8 c.c. che prevede che la prescrizione resta sospesa tra il debitore, che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito, ed il creditore, fino a quando il dolo non sia stato scoperto (cfr. Trib. Roma, n. 582/2017).
Il disposto di cui all'art. 2941 n. 8 c.c., infatti, rappresenta il limite estremo entro il quale può essere ritenuto censurabile il comportamento del debitore. Appare, infatti, del tutto evidente che considerare sussistente un inadempimento contrattuale (per violazione della buona fede) al di là della specifica ipotesi prevista dalla norma citata ed ammettere la possibilità di chiedere un risarcimento pari all'ammontare del credito, equivale ad introdurre una ipotesi di sospensione della prescrizione
5 ulteriore rispetto a quelle previste dal 2941 c.c., che invece sono, come è noto, tassative.
In questa prospettiva, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha affermato che l'art.
2935 c.c., nello stabilire che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere si riferisce soltanto alla possibilità legale dell'esercizio del diritto, con la conseguenza che l'impossibilità, di fatto, di agire non vale ad impedire il corso della prescrizione;
il comportamento reticente del debitore, così come l'ignoranza dell'esistenza del diritto, - salvo che integri un doloso occultamento dell'esistenza del debito rilevante ai sensi dell'art. 2941 n. 8 c.c. - costituisce un mero impedimento di fatto che non impedisce il corso della prescrizione. (cfr. Cass., 3 maggio 1999, n. 4389). Del pari, il comportamento semplicemente omissivo del debitore (nel caso in esame, l'omessa consegna del foglio informativo da parte di ha efficacia Parte_1
sospensiva della prescrizione solo se abbia ad oggetto un atto dovuto, cioè un atto cui il debitore sia tenuto per legge (cfr. Cass., 11 novembre 1998, n. 11348).
Ebbene, nel caso di specie, non essendo stato neppure dedotto un comportamento fraudolento (ma soltanto un comportamento omissivo) da parte di , la domanda proposta in primo grado Parte_1 dall'attore deve essere integralmente rigettata, in quanto il mancato esercizio del diritto al rimborso da parte degli intestatari del buono nel termine prescrizionale decennale non può essere attribuito a una “carenza” di trasparenza e di informazione da imputarsi all'odierna convenuta. E infatti, il D.M. istitutivo della serie CC, cui il buono contestato appartiene, nulla prevede in ordine alla consegna del foglio informativo, sicché alcuna omissione può essere ascritta a Va Parte_1
ulteriormente evidenziato che, in ogni caso, la dicitura “a termine” a tergo del titolo risulta perfettamente leggibile.
In conclusione, nella fattispecie in esame, alla luce del tenore letterale del titolo, dal quale si desume che lo stesso era soggetto a prescrizione, riportando la dicitura “a termine”, oltre che dalla normativa summenzionata ed applicabile ai BPF con serie "CC" e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale con valore di pubblicità legale per il sottoscrittore, non può muoversi, come anticipato, alcuna contestazione alla condotta di , a cui alcun ulteriore obbligo di informazione può ascriversi. Parte_1
Da tale inquadramento deriva necessariamente che il Buono Fruttifero Postale in contestazione ha prodotto interessi fino alla data di scadenza, ovvero fino al 22.01.2010, e che, di conseguenza, a partire da tale data, è decorso il termine decennale di prescrizione che è spirato in data 22.01.2020.
Gli effetti estintivi, dunque, sono da attribuirsi esclusivamente all'inerzia dei i quali, Parte_2
conoscendo – o, comunque, essendo stati in condizioni di conoscere – i termini entro cui esercitare il diritto, non si sono attivati, né hanno provato alcun valido atto interruttivo della prescrizione.
Per tutto quanto evidenziato, l'appello va accolto e, in totale riforma della sentenza di prime cure, la domanda va rigettata.
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3.Sulle spese di lite.
La riforma della sentenza di primo grado comporta una diversa statuizione sulle spese di lite. Ed infatti, in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'articolo 336 c.p.c. la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Corte d'Appello di Roma, 3.05.2022, n. 2904).
Ne deriva che in conseguenza del rigetto della domanda proposta in primo grado delle attrici e odierne appellate, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione per il primo grado di giudizio del D.M. n. 55/2014 come aggiornato al D.M. n. 37/2018, mentre per il secondo grado di giudizio del D.M. n. 147/2022, con esclusione della sola fase istruttoria non celebratasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del G.U. dr.ssa Marta Sodano, definitivamente pronunciando nella causa di APPELLO AVVERSO LA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI PIEDIMONTE
MATESE N. 144/2021 EMESSA IN DATA 12.03.2021 E DEPOSITATA IL 15.03.2021, iscritta al R.G.A.C. n.
3610/2021 pendente tra in persona del legale rappresentante p.t.- appellante – e Parte_1
, e – appellati - ogni contraria istanza disattesa, Parte_2 Controparte_2 Parte_3
così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto,
Rigetta la domanda;
Condanna , e alla restituzione in favore di Parte_2 Controparte_2 Parte_3 [...]
di quanto già versato in esecuzione della sentenza di primo grado;
Parte_1
Condanna , e , in solido fra loro, al pagamento, Parte_2 Controparte_2 Parte_3
in favore di delle spese del doppio grado di giudizio che, ex D.M. n. 55/2014 Parte_1 come aggiornato al D.M. n. 37/2018 si liquidano in € 870,00 (ottocentosettanta/00) per compenso professionale per il primo grado di giudizio (di cui € 225,00 per la fase di studio, € 240,00 per la fase introduttiva, € 405,00 per la fase decisoria) oltre il 15% rimborso spese generali, IVA e C.P.A. se dovute come per legge e in € 1.701,00 (millesettecentouno,00) per compenso professionale per il secondo grado di giudizio (di cui € 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva, €
851,00 per la fase decisoria) oltre il 15% rimborso spese generali, IVA e C.P.A. se dovute come per
7 legge.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 21.04.2025
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Il Giudice
Marta Sodano