Articolo 2 della Legge 10 maggio 1976, n. 334
Articolo 1
Versione
16 giugno 1976
Art. 2.
La norma contenuta nel precedente articolo si applica a tutti gli atti di cui alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , ricevuti successivamente alla entrata in vigore della legge 8 marzo 1975, n. 39 , e prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Entrata in vigore il 16 giugno 1976
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente