Art. 2.
La norma contenuta nel precedente articolo si applica a tutti gli atti di cui alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , ricevuti successivamente alla entrata in vigore della legge 8 marzo 1975, n. 39 , e prima dell'entrata in vigore della presente legge.
La norma contenuta nel precedente articolo si applica a tutti gli atti di cui alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , ricevuti successivamente alla entrata in vigore della legge 8 marzo 1975, n. 39 , e prima dell'entrata in vigore della presente legge.