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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 18/02/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
r.g. 3306/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Valecchi Presidente dott. Sonia Piccinni Giudice dott. Angelo Baffa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3306/2024 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. FELLI MARIO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
LUCCHESI STEFANIA
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero in sede.
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 12.02.2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Integralmente richiamati gli atti di causa, le parti, sentite personalmente all'udienza del 12.02.2025, hanno pattuito il seguente accordo: affidamento condiviso dei figli minori Persona_1
(nato a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]) in via condivisa ad Persona_2 entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre nella casa coniugale sita in
Colleferro, via Vivaldi n. 4 che si assegna alla stessa. Diritto di visita padre- figli come da comparsa di costituzione del resistente e, segnatamente: “facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé: nelle settimane in cui osserva il turno di lavoro dalle 6.00 alle 14.00 il martedì e il mercoledì dalle 16.15 alle 21.00 e dal venerdì alle ore 16.15 fino al lunedì successivo all'entrata della scuola;
nelle settimane in cui osserverà il turno di lavoro dalle 14.00 alle 22.00 li porterà a scuola dal lunedì al venerdì e li terrà con sé dal venerdì sera fino al sabato dalle ore 12.00; nelle settimane in cui osserva il turno di lavoro dalle 8.00 alle 17.00 il martedì il mercoledì dalle 17.00 alle 21.00 e il fine settimana quando di spettanza;
ogni caso avendo cura di far rispettare gli impegni già presi dai minori;
durante il periodo di Natale i minori trascorreranno, ad anni alterni, il 24, 26 dicembre e 6 gennaio con un genitore e con l'altro genitore il 25, 31 dicembre e 1 gennaio, a prescindere di chi sia la settimana di competenza;
per le vacanze Pasquali, ad anni alterni per tre giorni ciascuno, comprendenti la Pasqua o il lunedì dell'Angelo; per le vacanze estive 15 giorni consecutivi, da comunicare entro il 31 maggio le date in cui terrà con se i figli;
i figli trascorreranno il compleanno con entrambi i genitori e, in caso di mancato accordo, a pranzo con uno ed a cena con l'altro, indipendentemente dal calendario visite stabilito e così anche per la festa della mamma e del papà; il padre potrà comunque vedere e tenere con sé i figli ogni volta che lo vorrà, previo accordo con la sig.ra Pt_1 ed in tendenziale pari misura ad essa, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi dei figli”; assegno di mantenimento per i figli a carico del padre nella misura di Euro 500,00 mensili (oltre rivalutazione istat) da corrispondersi alla madre entro il 10 di ogni mese, oltre contribuzione alle spese straordinarie (disciplinate come da Protocollo del tribunale di Velletri), in ragione del 50% ciascuno.
Assegno unico al 50%; il finanziamento (per l'importo di euro 270,00 mensili, di cui all'allegato 4 della comparsa di risposta del resistente), sarà corrisposto al 50% dalle parti sino alla scadenza. La ricorrente rinuncia alla domanda di assegno divorzile. Spese compensate.
Rilevato che le parti non hanno inteso riconciliarsi e che sussistono i presupposti previsti dall'art. 3 co. 1 n. 2 l. 898/1970 lett. b), per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo, in quanto non contrastanti con norme imperative, né con l'interesse della prole.
PQM
Il tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Colleferro l'8.09.2016, alle condizioni trascritte in parte motiva.
- Ordina l'annotazione come per legge sul registro degli atti di matrimonio (atto n. 14, parte I, anno 2016).
- Compensa le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Velletri, lì 12/02/2025
Il Presidente
Marco Valecchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Valecchi Presidente dott. Sonia Piccinni Giudice dott. Angelo Baffa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3306/2024 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. FELLI MARIO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
LUCCHESI STEFANIA
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero in sede.
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 12.02.2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Integralmente richiamati gli atti di causa, le parti, sentite personalmente all'udienza del 12.02.2025, hanno pattuito il seguente accordo: affidamento condiviso dei figli minori Persona_1
(nato a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]) in via condivisa ad Persona_2 entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre nella casa coniugale sita in
Colleferro, via Vivaldi n. 4 che si assegna alla stessa. Diritto di visita padre- figli come da comparsa di costituzione del resistente e, segnatamente: “facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé: nelle settimane in cui osserva il turno di lavoro dalle 6.00 alle 14.00 il martedì e il mercoledì dalle 16.15 alle 21.00 e dal venerdì alle ore 16.15 fino al lunedì successivo all'entrata della scuola;
nelle settimane in cui osserverà il turno di lavoro dalle 14.00 alle 22.00 li porterà a scuola dal lunedì al venerdì e li terrà con sé dal venerdì sera fino al sabato dalle ore 12.00; nelle settimane in cui osserva il turno di lavoro dalle 8.00 alle 17.00 il martedì il mercoledì dalle 17.00 alle 21.00 e il fine settimana quando di spettanza;
ogni caso avendo cura di far rispettare gli impegni già presi dai minori;
durante il periodo di Natale i minori trascorreranno, ad anni alterni, il 24, 26 dicembre e 6 gennaio con un genitore e con l'altro genitore il 25, 31 dicembre e 1 gennaio, a prescindere di chi sia la settimana di competenza;
per le vacanze Pasquali, ad anni alterni per tre giorni ciascuno, comprendenti la Pasqua o il lunedì dell'Angelo; per le vacanze estive 15 giorni consecutivi, da comunicare entro il 31 maggio le date in cui terrà con se i figli;
i figli trascorreranno il compleanno con entrambi i genitori e, in caso di mancato accordo, a pranzo con uno ed a cena con l'altro, indipendentemente dal calendario visite stabilito e così anche per la festa della mamma e del papà; il padre potrà comunque vedere e tenere con sé i figli ogni volta che lo vorrà, previo accordo con la sig.ra Pt_1 ed in tendenziale pari misura ad essa, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi dei figli”; assegno di mantenimento per i figli a carico del padre nella misura di Euro 500,00 mensili (oltre rivalutazione istat) da corrispondersi alla madre entro il 10 di ogni mese, oltre contribuzione alle spese straordinarie (disciplinate come da Protocollo del tribunale di Velletri), in ragione del 50% ciascuno.
Assegno unico al 50%; il finanziamento (per l'importo di euro 270,00 mensili, di cui all'allegato 4 della comparsa di risposta del resistente), sarà corrisposto al 50% dalle parti sino alla scadenza. La ricorrente rinuncia alla domanda di assegno divorzile. Spese compensate.
Rilevato che le parti non hanno inteso riconciliarsi e che sussistono i presupposti previsti dall'art. 3 co. 1 n. 2 l. 898/1970 lett. b), per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo, in quanto non contrastanti con norme imperative, né con l'interesse della prole.
PQM
Il tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Colleferro l'8.09.2016, alle condizioni trascritte in parte motiva.
- Ordina l'annotazione come per legge sul registro degli atti di matrimonio (atto n. 14, parte I, anno 2016).
- Compensa le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Velletri, lì 12/02/2025
Il Presidente
Marco Valecchi