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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 19/12/2025, n. 1953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1953 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Andrea Palma, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 541 R.G.A.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del
16.12.25 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
TRA
, , rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2
GI Straface;
OPPONENTI
E nella Controparte_1
qualità di procuratrice con rappresentanza di Controparte_2
, in persona del procuratore speciale dott.
[...] CP_3
, rappresentata e difesa dall'avv. Emilia Francesca Arturi;
[...]
OPPOSTA
E
e, per essa, quale mandataria, in persona del Direttore Controparte_4 CP_5 generale dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Grazia Feoli;
CP_6
INTERVENUTA
Oggetto: bancari;
opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con decreto n. 1224/2023 del 15.12.23 il Tribunale di Cosenza ha ingiunto a Parte_1
, titolare dell'omonima ditta, in qualità di debitore principale, ed a
[...] Parte_2
, quale fideiussore, il pagamento, in solido, della somma di euro 12.653,45, oltre
[...]
interessi e spese del procedimento in favore della che ha dedotto Controparte_1
di accreditarla, nella qualità indicata in epigrafe, in ragione del contratto di conto corrente n.
pagina 1 di 6 107617/44 concluso da in data 14.7.09, con successiva linea di Parte_1
credito per euro 10.000,00 ad esso collegata in data 25.7.13, e della fideiussione prestata da in data 22.6.11 sino a concorrenza della somma di euro 97.500,00. Parte_2
Avverso tale decreto e hanno proposto Parte_1 Parte_2
opposizione, a sostegno della quale hanno eccepito innanzitutto la mancata comunicazione del recesso dalla concessione della linea di credito da parte della banca ai sensi dell'art. 1845, co. 2, c.c., deducendo che, qualora la comunicazione del 5.5.23 dovesse ritenersi da loro conosciuta, si sarebbe verificata l'estinzione della obbligazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1957 c.c. Hanno poi dedotto che, avendo la prestato garanzia fideiussoria in Pt_2 data 22.6.11, e, pertanto, successivamente all'apertura del rapporto di credito principale, doveva essere effettuato il “ricalcolo del preteso” verso quest'ultima tenendo conto del saldo in quel momento;
che le condizioni contrattuali pattuite in occasione della concessione dell'ultima linea di credito, peggiorative rispetto a quelle precedenti, a cui la non Pt_2
partecipava e delle quali la stessa non era a conoscenza, non sono applicabili in suo confronto;
che nulla è comunque dovuto dalla , atteso che in data 28.6.11 vi era stata Pt_2
l'estinzione del fido e che la stessa non aveva partecipato alla concessione della nuova linea di credito, della quale non aveva avuto conoscenza. Hanno infine dedotto l'applicazione di interessi usurari, nonché, a decorrere dal mese di gennaio 2013, e quindi ancor prima della stipulazione del contratto, di “commissioni su fido accordato” non pattuite.
Su tali basi hanno chiesto la revoca del decreto ingiuntivo.
L'opposta ha contestato le avverse deduzioni, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.
Nel giudizio è intervenuta, per il tramite della mandataria quale CP_5 Controparte_4
cessionaria del credito dedotto in giudizio, associandosi alle conclusioni rassegnate dall'opposta.
La pretesa creditoria azionata dall'odierna opposta è fondata nei limiti di seguito indicati.
Va detto innanzitutto che il recesso della non può ritenersi perfezionato in forza della CP_7
comunicazione inviata con raccomandata del 5.5.23, considerato che la stessa non è pervenuta nella sfera di conoscenza-conoscibilità del destinatario (cfr. avviso di ricevimento, da cui risulta che la raccomandata non è stata consegnata per indirizzo “insufficiente”), a nulla rilevando che sia stata spedita al domicilio eletto in contratto, dovendosi ritenere che la validità delle notifiche/comunicazioni inviate all'indirizzo indicato presupponga comunque il perfezionamento delle stesse.
pagina 2 di 6 Da tanto discende che il recesso, quale atto recettizio, può ritenersi efficace unicamente dal momento della notifica del ricorso per ingiunzione;
il che, se da un lato conduce a ritenere che, non ricorrendo il requisito della esigibilità del credito, il decreto ingiuntivo non poteva essere emesso, dall'altro non preclude l'accoglimento della pretesa azionata dalla odierna opposta.
Infatti, l'opposizione di cui all'art. 645 c.p.c. non è un'impugnazione del decreto ingiuntivo, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione di merito, finalizzato all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex art. 633 e 638 c.p.c.; pertanto la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (il creditore istante), rigettando conseguentemente l'opposizione, qualora riscontri che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non esistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione (cfr., tra le altre, Cass. 40110/21).
Ciò detto, deve essere disattesa la doglianza in punto di usurarietà degli interessi, tenuto conto degli esiti, sul punto incontestati, della espletata ctu contabile, da cui è emerso che il tasso debitore pattuito, sia nominale che effettivo, si colloca al di sotto della soglia usuraria vigente (pari al 17,385%), per la categoria di appartenenza del contratto, nel periodo di stipula dello stesso (3° trimestre del 2009).
E' fondata invece, nei limiti di seguito indicati, la contestazione degli addebiti a titolo di
“commissioni su fido accordato”.
Non vi è traccia infatti della pattuizione di tale onere in epoca antecedente al contratto di apertura di credito del 25.7.13.
La mancata pattuizione, prima della stipulazione di tale contratto, può, del resto, ritenersi pacifica, atteso il tenore delle difese al riguardo svolte dalla opposta, la quale, nel replicare alla contestazione, ha invocato, quale fonte degli oneri relativi a commissioni e spese, il contratto prodotto come documento n. 4, ossia il contratto del 25.7.13.
Ai sensi dell'art. 117, comma 4, t.u.b. “I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati”
In caso di inosservanza di tale disposizione, si applicano, ai sensi del successivo comma 7 lett. b): “gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso;
in mancanza di pubblicità nulla è dovuto”.
pagina 3 di 6 Gli addebiti a titolo di commissione sul fido accordato antecedenti al 25.7.13 devono essere pertanto espunti, non avendo l'opposta fornito prova delle condizioni al riguardo pubblicizzate, con conseguente inapplicabilità del meccanismo di integrazione previsto dall'art. 117, comma
7, cit.
Dalla ctu contabile è emerso che gli addebiti a titolo di commissioni sul fido accordato privi di legittimazione pattizia ammontano ad € 1.242,39, importo detratto il quale il saldo debitore del conto corrente si riduce ad € 11.411,06.
Anche sotto tale profilo devono essere recepiti gli esiti della ctu, infondata profilandosi la contestazione formulata dal consulente di parte opponente, atteso che il diverso importo da questi indicato è comprensivo degli addebiti successivi alla stipulazione del 25.7.13, da ritenersi legittimi perchè sorretti da specifica pattuizione.
In definitiva, in difetto di ulteriori, specifiche contestazioni riguardo alle risultanze degli estratti conto, e considerato, per altro verso, che deve prescindersi dall'eccezione di prescrizione formulata dalla opposta, non avendo parte opponente formulato domanda di ripetizione dell'indebito, chiedendo la rideterminazione del saldo e la condanna della banca al pagamento di quanto ad essa dovuto, deve ritenersi accertato un credito dell'opposta di €
11.411,06.
Con riferimento alla posizione di , va innanzitutto disatteso l'assunto Parte_2 dell'opposta secondo il quale la fideiussione dalla stessa prestata integrerebbe in realtà contratto autonomo di garanzia.
Perché un contratto sia qualificato come autonomo di garanzia e non come fideiussione, è necessario che contenga una clausola di pagamento "senza eccezioni", nella specie assente, mentre la presenza della clausola "a prima richiesta" (rispetto alla quale è equivalente la formula nella specie contenuta sub art. 5: “a semplice richiesta scritta”) è compatibile anche con la fattispecie fideiussoria e si traduce solo nell'esonero dall'azione nei confronti del debitore principale prevista dall'art. 1957 c.c. (cfr. Cass. 678/25).
Non depongono poi a favore dell'assunto dell'opposta le pattuizioni contenute sub art. 1 della fideiussione, considerato che la clausola c.d. di sopravvivenza (comma 2), la quale ha unicamente la funzione di estendere la garanzia personale agli obblighi restitutori gravanti sull'obbligata principale a titolo di indebito, sarebbe inutile se l'invalidità dell'obbligazione principale fosse inopponibile alla AN (cfr. Cass. 25842/14), mentre la clausola di reviviscenza (comma 3) non contrasta con il principio di accessorietà della garanzia (cfr.
Cass. 8824/25).
pagina 4 di 6 Deve infine evidenziarsi l'utilizzo nel contratto in oggetto dei termini "fideiussione" e
"fideiussore" che, sebbene non decisivi, non sono comunque privi di rilevanza ai fini della ricostruzione della intenzione dei contraenti, attesa la mancanza di elementi ricavabili dal complessivo assetto negoziale che depongano per una qualificazione diversa da quella conferita al contratto dalle stesse parti.
Ciò detto, l'inefficacia, per le ragioni sopra enunciate, del recesso comunicato con raccomandata del 5.5.23 consente di ritenere assorbita l'eccezione di decadenza ex art. 1957
c.c., in quanto formulata unicamente sull'assunto del perfezionamento del recesso medesimo in epoca antecedente alla notifica del decreto ingiuntivo.
La circostanza che la fideiussione sia stata prestata successivamente alla stipulazione del rapporto principale non incide sulla quantificazione del dovuto dalla , la quale ha Pt_2 assunto l'impegno di garantire, sino a concorrenza dell'importo di € 97.000,00, l'adempimento di qualsiasi obbligazione derivante da operazioni bancarie “già consentite”.
Parimenti infondata è la pretesa della di nulla dovere in ragione della estinzione, in Pt_2
data 28.6.11, del fido e della mancata partecipazione alla concessione della nuova linea di credito in data 25.7.13, della quale non era a conoscenza.
Si è infatti in presenza di fideiussione omnibus, avente ad oggetto non soltanto le obbligazioni derivanti dalle aperture di credito in essere al momento della prestazione della garanzia, ma anche da operazioni bancarie “che venissero in seguito consentite”, quali aperture di credito, etc.
Non era inoltre richiesta la partecipazione della alla stipulazione del contratto di Pt_2
apertura di credito del 25.7.13, precisandosi che la liberazione del fideiussore per obbligazione futura, nel caso in cui il creditore abbia fatto credito al terzo senza speciale autorizzazione del fideiussore medesimo, presuppone la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 1956 c.c., nella specie neanche allegate.
Pertanto, previa revoca del decreto ingiuntivo, gli opponenti devono essere condannati al pagamento, in solido, della somma di € 11.411,06, oltre interessi convenzionali dalla notifica del decreto ingiuntivo al soddisfo, in favore dell'opposta, nei cui confronti il giudizio è proseguito ai sensi dell'art. 111 c.p.c., in difetto di richiesta di estromissione.
Le spese seguono la soccombenza relativamente al rapporto processuale con l'opposta e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto delle sole fasi alle quali quest'ultima ha partecipato, ossia studio, introduttiva e di trattazione/istruttoria, applicandosi i valori medi pagina 5 di 6 dello scaglione di riferimento (da € 5.200,01 ad € 26.000,00) per le prime due, quelli minimi per la terza, attesa la limitata attività in essa svolta.
Si reputa conforme a giustizia compensare le spese relative al rapporto processuale con l'intervenuta, atteso il carattere volontario dell'intervento.
Spese di ctu definitivamente a carico degli opponenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo;
- condanna gli opponenti al pagamento, in solido, della somma di € 11.411,06, oltre interessi convenzionali dalla notifica del decreto ingiuntivo al soddisfo, in favore dell'opposta;
- condanna gli opponenti al rimborso delle spese processuali sostenute dall'opposta, che liquida in € 2.536,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva;
-compensa le spese processuali con l'intervenuta;
- pone definitivamente a carico degli opponenti le spese di ctu.
Cosenza, 19.12.2025
Il giudice dott. Andrea Palma
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Andrea Palma, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 541 R.G.A.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del
16.12.25 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
TRA
, , rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2
GI Straface;
OPPONENTI
E nella Controparte_1
qualità di procuratrice con rappresentanza di Controparte_2
, in persona del procuratore speciale dott.
[...] CP_3
, rappresentata e difesa dall'avv. Emilia Francesca Arturi;
[...]
OPPOSTA
E
e, per essa, quale mandataria, in persona del Direttore Controparte_4 CP_5 generale dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Grazia Feoli;
CP_6
INTERVENUTA
Oggetto: bancari;
opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con decreto n. 1224/2023 del 15.12.23 il Tribunale di Cosenza ha ingiunto a Parte_1
, titolare dell'omonima ditta, in qualità di debitore principale, ed a
[...] Parte_2
, quale fideiussore, il pagamento, in solido, della somma di euro 12.653,45, oltre
[...]
interessi e spese del procedimento in favore della che ha dedotto Controparte_1
di accreditarla, nella qualità indicata in epigrafe, in ragione del contratto di conto corrente n.
pagina 1 di 6 107617/44 concluso da in data 14.7.09, con successiva linea di Parte_1
credito per euro 10.000,00 ad esso collegata in data 25.7.13, e della fideiussione prestata da in data 22.6.11 sino a concorrenza della somma di euro 97.500,00. Parte_2
Avverso tale decreto e hanno proposto Parte_1 Parte_2
opposizione, a sostegno della quale hanno eccepito innanzitutto la mancata comunicazione del recesso dalla concessione della linea di credito da parte della banca ai sensi dell'art. 1845, co. 2, c.c., deducendo che, qualora la comunicazione del 5.5.23 dovesse ritenersi da loro conosciuta, si sarebbe verificata l'estinzione della obbligazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1957 c.c. Hanno poi dedotto che, avendo la prestato garanzia fideiussoria in Pt_2 data 22.6.11, e, pertanto, successivamente all'apertura del rapporto di credito principale, doveva essere effettuato il “ricalcolo del preteso” verso quest'ultima tenendo conto del saldo in quel momento;
che le condizioni contrattuali pattuite in occasione della concessione dell'ultima linea di credito, peggiorative rispetto a quelle precedenti, a cui la non Pt_2
partecipava e delle quali la stessa non era a conoscenza, non sono applicabili in suo confronto;
che nulla è comunque dovuto dalla , atteso che in data 28.6.11 vi era stata Pt_2
l'estinzione del fido e che la stessa non aveva partecipato alla concessione della nuova linea di credito, della quale non aveva avuto conoscenza. Hanno infine dedotto l'applicazione di interessi usurari, nonché, a decorrere dal mese di gennaio 2013, e quindi ancor prima della stipulazione del contratto, di “commissioni su fido accordato” non pattuite.
Su tali basi hanno chiesto la revoca del decreto ingiuntivo.
L'opposta ha contestato le avverse deduzioni, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.
Nel giudizio è intervenuta, per il tramite della mandataria quale CP_5 Controparte_4
cessionaria del credito dedotto in giudizio, associandosi alle conclusioni rassegnate dall'opposta.
La pretesa creditoria azionata dall'odierna opposta è fondata nei limiti di seguito indicati.
Va detto innanzitutto che il recesso della non può ritenersi perfezionato in forza della CP_7
comunicazione inviata con raccomandata del 5.5.23, considerato che la stessa non è pervenuta nella sfera di conoscenza-conoscibilità del destinatario (cfr. avviso di ricevimento, da cui risulta che la raccomandata non è stata consegnata per indirizzo “insufficiente”), a nulla rilevando che sia stata spedita al domicilio eletto in contratto, dovendosi ritenere che la validità delle notifiche/comunicazioni inviate all'indirizzo indicato presupponga comunque il perfezionamento delle stesse.
pagina 2 di 6 Da tanto discende che il recesso, quale atto recettizio, può ritenersi efficace unicamente dal momento della notifica del ricorso per ingiunzione;
il che, se da un lato conduce a ritenere che, non ricorrendo il requisito della esigibilità del credito, il decreto ingiuntivo non poteva essere emesso, dall'altro non preclude l'accoglimento della pretesa azionata dalla odierna opposta.
Infatti, l'opposizione di cui all'art. 645 c.p.c. non è un'impugnazione del decreto ingiuntivo, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione di merito, finalizzato all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex art. 633 e 638 c.p.c.; pertanto la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (il creditore istante), rigettando conseguentemente l'opposizione, qualora riscontri che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non esistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione (cfr., tra le altre, Cass. 40110/21).
Ciò detto, deve essere disattesa la doglianza in punto di usurarietà degli interessi, tenuto conto degli esiti, sul punto incontestati, della espletata ctu contabile, da cui è emerso che il tasso debitore pattuito, sia nominale che effettivo, si colloca al di sotto della soglia usuraria vigente (pari al 17,385%), per la categoria di appartenenza del contratto, nel periodo di stipula dello stesso (3° trimestre del 2009).
E' fondata invece, nei limiti di seguito indicati, la contestazione degli addebiti a titolo di
“commissioni su fido accordato”.
Non vi è traccia infatti della pattuizione di tale onere in epoca antecedente al contratto di apertura di credito del 25.7.13.
La mancata pattuizione, prima della stipulazione di tale contratto, può, del resto, ritenersi pacifica, atteso il tenore delle difese al riguardo svolte dalla opposta, la quale, nel replicare alla contestazione, ha invocato, quale fonte degli oneri relativi a commissioni e spese, il contratto prodotto come documento n. 4, ossia il contratto del 25.7.13.
Ai sensi dell'art. 117, comma 4, t.u.b. “I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati”
In caso di inosservanza di tale disposizione, si applicano, ai sensi del successivo comma 7 lett. b): “gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso;
in mancanza di pubblicità nulla è dovuto”.
pagina 3 di 6 Gli addebiti a titolo di commissione sul fido accordato antecedenti al 25.7.13 devono essere pertanto espunti, non avendo l'opposta fornito prova delle condizioni al riguardo pubblicizzate, con conseguente inapplicabilità del meccanismo di integrazione previsto dall'art. 117, comma
7, cit.
Dalla ctu contabile è emerso che gli addebiti a titolo di commissioni sul fido accordato privi di legittimazione pattizia ammontano ad € 1.242,39, importo detratto il quale il saldo debitore del conto corrente si riduce ad € 11.411,06.
Anche sotto tale profilo devono essere recepiti gli esiti della ctu, infondata profilandosi la contestazione formulata dal consulente di parte opponente, atteso che il diverso importo da questi indicato è comprensivo degli addebiti successivi alla stipulazione del 25.7.13, da ritenersi legittimi perchè sorretti da specifica pattuizione.
In definitiva, in difetto di ulteriori, specifiche contestazioni riguardo alle risultanze degli estratti conto, e considerato, per altro verso, che deve prescindersi dall'eccezione di prescrizione formulata dalla opposta, non avendo parte opponente formulato domanda di ripetizione dell'indebito, chiedendo la rideterminazione del saldo e la condanna della banca al pagamento di quanto ad essa dovuto, deve ritenersi accertato un credito dell'opposta di €
11.411,06.
Con riferimento alla posizione di , va innanzitutto disatteso l'assunto Parte_2 dell'opposta secondo il quale la fideiussione dalla stessa prestata integrerebbe in realtà contratto autonomo di garanzia.
Perché un contratto sia qualificato come autonomo di garanzia e non come fideiussione, è necessario che contenga una clausola di pagamento "senza eccezioni", nella specie assente, mentre la presenza della clausola "a prima richiesta" (rispetto alla quale è equivalente la formula nella specie contenuta sub art. 5: “a semplice richiesta scritta”) è compatibile anche con la fattispecie fideiussoria e si traduce solo nell'esonero dall'azione nei confronti del debitore principale prevista dall'art. 1957 c.c. (cfr. Cass. 678/25).
Non depongono poi a favore dell'assunto dell'opposta le pattuizioni contenute sub art. 1 della fideiussione, considerato che la clausola c.d. di sopravvivenza (comma 2), la quale ha unicamente la funzione di estendere la garanzia personale agli obblighi restitutori gravanti sull'obbligata principale a titolo di indebito, sarebbe inutile se l'invalidità dell'obbligazione principale fosse inopponibile alla AN (cfr. Cass. 25842/14), mentre la clausola di reviviscenza (comma 3) non contrasta con il principio di accessorietà della garanzia (cfr.
Cass. 8824/25).
pagina 4 di 6 Deve infine evidenziarsi l'utilizzo nel contratto in oggetto dei termini "fideiussione" e
"fideiussore" che, sebbene non decisivi, non sono comunque privi di rilevanza ai fini della ricostruzione della intenzione dei contraenti, attesa la mancanza di elementi ricavabili dal complessivo assetto negoziale che depongano per una qualificazione diversa da quella conferita al contratto dalle stesse parti.
Ciò detto, l'inefficacia, per le ragioni sopra enunciate, del recesso comunicato con raccomandata del 5.5.23 consente di ritenere assorbita l'eccezione di decadenza ex art. 1957
c.c., in quanto formulata unicamente sull'assunto del perfezionamento del recesso medesimo in epoca antecedente alla notifica del decreto ingiuntivo.
La circostanza che la fideiussione sia stata prestata successivamente alla stipulazione del rapporto principale non incide sulla quantificazione del dovuto dalla , la quale ha Pt_2 assunto l'impegno di garantire, sino a concorrenza dell'importo di € 97.000,00, l'adempimento di qualsiasi obbligazione derivante da operazioni bancarie “già consentite”.
Parimenti infondata è la pretesa della di nulla dovere in ragione della estinzione, in Pt_2
data 28.6.11, del fido e della mancata partecipazione alla concessione della nuova linea di credito in data 25.7.13, della quale non era a conoscenza.
Si è infatti in presenza di fideiussione omnibus, avente ad oggetto non soltanto le obbligazioni derivanti dalle aperture di credito in essere al momento della prestazione della garanzia, ma anche da operazioni bancarie “che venissero in seguito consentite”, quali aperture di credito, etc.
Non era inoltre richiesta la partecipazione della alla stipulazione del contratto di Pt_2
apertura di credito del 25.7.13, precisandosi che la liberazione del fideiussore per obbligazione futura, nel caso in cui il creditore abbia fatto credito al terzo senza speciale autorizzazione del fideiussore medesimo, presuppone la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 1956 c.c., nella specie neanche allegate.
Pertanto, previa revoca del decreto ingiuntivo, gli opponenti devono essere condannati al pagamento, in solido, della somma di € 11.411,06, oltre interessi convenzionali dalla notifica del decreto ingiuntivo al soddisfo, in favore dell'opposta, nei cui confronti il giudizio è proseguito ai sensi dell'art. 111 c.p.c., in difetto di richiesta di estromissione.
Le spese seguono la soccombenza relativamente al rapporto processuale con l'opposta e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto delle sole fasi alle quali quest'ultima ha partecipato, ossia studio, introduttiva e di trattazione/istruttoria, applicandosi i valori medi pagina 5 di 6 dello scaglione di riferimento (da € 5.200,01 ad € 26.000,00) per le prime due, quelli minimi per la terza, attesa la limitata attività in essa svolta.
Si reputa conforme a giustizia compensare le spese relative al rapporto processuale con l'intervenuta, atteso il carattere volontario dell'intervento.
Spese di ctu definitivamente a carico degli opponenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo;
- condanna gli opponenti al pagamento, in solido, della somma di € 11.411,06, oltre interessi convenzionali dalla notifica del decreto ingiuntivo al soddisfo, in favore dell'opposta;
- condanna gli opponenti al rimborso delle spese processuali sostenute dall'opposta, che liquida in € 2.536,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva;
-compensa le spese processuali con l'intervenuta;
- pone definitivamente a carico degli opponenti le spese di ctu.
Cosenza, 19.12.2025
Il giudice dott. Andrea Palma
pagina 6 di 6