Sentenza 2 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/02/2004, n. 1850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1850 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Presidente -
Dott. MAZZARELLA Giovanni - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. BALLETTI Bruno - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RETE FERROVIARIA ITALIANA s.p.a. (già "FERROVIE DELLO STATO - Società di Trasporti e Servizi per azioni"), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gerardo Vesci, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma alla via di Ripetta n. 22, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
PO PA e RP AR IL, rappresentate e difese dall'avv. Livio Bussa, presso il cui studio sono elettivamente domiciliate in Roma al viale Glorioso n. 13, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrenti -
avverso la sentenza del Tribunale di Roma - Sezione Lavoro n 16891/00 del 1^ giugno 2000 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 43216/96).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 settembre 2003 dal Consigliere Dott. Bruno Balletti;
Uditi gli avv.ti Osvaldo Galizia (per delega dell'avv. Vesci) e Livio Bussa;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRAZZINI Orazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati ricorsi proposti ex art. 414 cod. proc. civ. (precedenti al presente giudizio), successivamente riuniti, AO PE e AN RI PE - entrambe impiegate presso il laboratorio di analisi cliniche del servizio sanitario centrale del Ministero dei Trasporti - chiedevano al Pretore-Giudice del Lavoro di Roma il riconoscimento della qualifica superiore a quella di inquadramento. Nelle more del giudizio le lavoratoci venivano assegnate ad altro reparto, con funzioni amministrative. Con sentenza del 15 giugno 1990 le allora ricorrenti venivano reintegrate (a partire dal 27 giugno 1990) nelle mansioni precedentemente svolte e la s.p.a. "Ferrovie dello Stato" - costituitasi in giudizio - veniva condannata al pagamento delle somme corrispondenti alla mancata corresponsione delle indennità riconosciute in conseguenza dell'inquadramento presso il laboratorio di analisi (e cioè dal 30 gennaio 1988 al 30 novembre 1988).
Con successivo ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. (di cui al presente giudizio) le originarie ricorrenti chiedevano l'ulteriore pagamento delle indennità per visite mediche e sostanze nocive tossiche relativamente al periodo 1^ dicembre 1988 - 17 giugno 1990 (data di effettiva reintegra nelle precedenti mansioni presso il laboratorio sanitario).
Si costituiva nel nuovo giudizio la s.p.a. "Ferrovie dello Stato" che impugnava integralmente la domanda attorea e ne chiedeva il rigetto. L'adito Giudice del Lavoro - con sentenza del 16 luglio 1966 - accoglieva la domanda come nuovamente proposta dalle ricorrenti e - su impugnativa della società soccombente e ricostituitosi il contraddittorio - il Tribunale di Roma (quale Giudice del Lavoro di secondo grado) rigettava l'appello e condannava la società appellante al pagamento delle spese del grado.
Per quello che rileva in questa sede il Giudice di appello ha affermato che: a) "a controversia trae origine da altra sentenza tra le parti con la quale, accertata l'illegittimità del trasferimento di PE IL e di PE RI AO dalle mansioni originariamente svolte (presso il laboratorio di analisi cliniche del Servizio Sanitario Centrale del Ministero dei Trasporti) ed implicanti prestazioni cui erano collegate le indennità in oggetto, ad altre di carattere amministrativo, era stata disposta la reintegra nelle prime ed era disposto il pagamento della somma ivi indicata quale conseguenza di contenuto patrimoniale accessoria al riconoscimento del diritto ad effettuare la prestazione lavorativa nel laboratorio di analisi"; b) "la somma liquidata, incontestatamente riferita alle indennità in oggetto, corrispondeva al periodo compreso fra quello in cui si era verificata la illegittima estromissione e quello di deposito del ricorso di primo grado, mentre l'odierna pretesa si riferisce all'ulteriore periodo antecedente l'effettiva reintegra"; c) "la riconosciuta illegittimità dello ius variarteli da parte delle Ferrovie dello Stato giustificava il pagamento delle indennità richieste pur nel periodo in cui le odierne appellate, per essere state adibite a mansioni di carattere amministrativo, non avevano svolto alcuna prestazione riconducibile a quelle per le quali era prevista la corresponsione di entrambe le indennità"; d) "non appare conferente alla materia del contendere il richiamo, operato nello sviluppo del motivo di gravame, all'inesistenza di un principio di omnicomprensività della retribuzione nel nostro ordinamento"; e) "diversa è la fattispecie sottoposta al primo giudice che concerne le conseguenze di ordine patrimoniale, con valenza essenzialmente risarcitoria, dell'illegittimo esercizio dello ius variandi da parte del datore di lavoro".
Per la cassazione di tale sentenza la s.p.a. Ferrovie dello Stato propone ricorso affidato ad un unico motivo.
Le intimate AO PE e RI IL PE resistono con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ. e, inoltre, la ricorrente ha depositato in data 17 settembre
2003 "atto di notifica di deposito documentale ex art. 372 cod. proc. civ.". MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con l'unico motivo di ricorso la società ricorrente - denunziando "omessa e comunque insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia" - censura la sentenza impugnata per avere "i giudici del merito omesso di considerare la fondamentale distinzione tra indennità corrisposte in considerazione delle qualità professionali intrinseche alle mansioni del lavoratore e le indennità erogate in ragione di particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, (atteso che) le prime non possono essere soppresse dal datore di lavoro in ipotesi di esercizio dello jus variandi, attesa la loro stretta attinenza alla professionalità tipica della qualifica rivestita dal lavoratore medesimo;
viceversa, le seconde, essendo corrisposte soltanto per compensare particolari disagi del lavoratore (quale è, appunto, il caso della manipolazione di sostanze nocive) e non rappresentando quindi una forma di remunerazione e tantomeno di gratificazione per la qualità o quantità dell'opera prestata, non sono dovute nel caso in cui, per qualsiasi motivo (anche se in seguito dichiarato insussistente, non sufficiente o comunque invalido) le speciali situazioni correlate vengano meno".
2. - Preliminarmente si rileva che il deposito ex art. 372 cod. proc. civ., da parte della società ricorrente, dei documenti comprovanti la successione nel giudizio della "Rete Ferroviaria Italiana s.p.a." alla "Ferrovie dello Stato s.p.a. - società di trasporti e servizi per azioni" è, senz'altro, ammissibile riguardando la documentazione prodotta la legitimatio ad processum di parte ricorrente così come attualmente costituita per effetto di modificazione societaria (cfr. Cass. n. 2471/1990, Cass. n. 4893/1987). 3. - Le censure formulate dalla ricorrente attengono ad asseriti "vizi di motivazione" che sarebbero stati commessi dal Giudice di appello a supporto della decisione impugnata.
Pervero - è da rimarcarsi in linea di principio - la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per Cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge): donde il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico- giuridico posto a base della decisione (Cass. Sez. Unite n. 13045/1997). Alla luce del cennato principio la sentenza del Tribunale di Roma appare sicuramente corretta e consente di identificare il procedimento logico-giuridico posto a base della decisione, sottraendosi così alle censure poste dalla ricorrente in chiave di pretesi "vizi di motivazione".
In particolare, le ragioni di diritto fondanti la decisione risiedono: a) sotto un primo profilo, nel "giudicato" costituito dalla sentenza (passata, appunto, in giudicato) relativa al precedente giudizio con cui la società datrice di lavoro era stata condannata a reintegrare le ricorrenti nelle mansioni precedentemente svolte nel laboratorio di analisi ed a corrispondere a favore delle stesse le indennità connesse all'espletamento delle mansioni lavorative secondo tale modalità dalla data dell'illegittimo trasferimento (30 gennaio 1988) a quella della cennata domanda giudiziaria (30 novembre 1988): sicché non potevano che essere dovute le summenzionate indennità fino all'effettiva reintegra nelle precedenti mansioni (e cioè per il successivo periodo 1^ dicembre 1988/17 giugno 1990 di cui alla domanda oggetto del presente giudizio); b) sotto un secondo profilo, nella considerazione della (accertata giudizialmente) illegittimità del trasferimento comportante quale conseguenza, in funzione risarcitoria, il diritto agli emolumenti connessi all'effettivo espletamento della prestazione che non aveva potuto svolgersi secondo le modalità riferite alla posizione lavorativa di appartenenza del lavoratore per fatto imputabile alla parte datoriale.
Sotto quest'ultimo profilo si appalesa assolutamente non pertinente il richiamo operato dalla ricorrente al principio più volte affermato da questa Corte, secondo cui "la garanzia della irriducibilità della retribuzione prevista dall'art. 2103 c.c. non si estende alle indennità erogate in ragione di particolari modalità della prestazione lavorativa, le quali, invece, essendo corrisposte per compensare specifici disagi o difficoltà del lavoratore possono essere soppresse allorché vengano meno le speciali situazioni che le abbiano generate" (Cass. n. 8704/1997), ma - a parte che la verifica della sussistenza, o meno, delle cerniate "speciali situazioni" costituisce valutazione fattuale incensurabile in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 5659/1999) - la surriferita deroga alla garanzia della irriducibilità della retribuzione (nei ben precisati limiti suindicati) attiene all'ipotesi di "legittimo" esercizio dello ius variando ma non - come nella specie - nel caso di suo "illegittimo" esercizio: per cui la lesione da parte del datore di lavoro del diritto del lavoratore all'effettivo svolgimento della propria prestazione di lavoro costituisce un inadempimento contrattuale e determina, oltre all'obbligo di corrispondere le retribuzioni dovute, l'obbligo del risarcimento del danno - che, nella specie, è rappresentato dall'obbligo di continuare a corrispondere le indennità connesse alla posizione lavorativa illegittimamente modificata da parte datoriale.
4. - In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto dalla s.p.a., "Rete Ferroviaria Italiana" deve essere respinto la società ricorrente va condannata - stante la sua soccombenza - al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 15,00 oltre a Euro 3.000,00 per onorario.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2004