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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 05/08/2025, n. 1521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1521 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
N. 7733/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniele Martino ha pronunciato ex art. 429 comma 2 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 7733/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE Parte_1 C.F._1
RUBERTIS ALESSANDRO e dell'avv. SARTORI LORENZO;
elettivamente domiciliato in PIAZZA SAN
DOMENICO 4, BOLOGNA presso il difensore avv. DE RUBERTIS ALESSANDRO
ATTORE/I
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
GIAMPIETRO MAURO e dell'avv. LIVIO CATIA presso la RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO
STATO – BOLOGNA;
elettivamente domiciliato in VIA XX SETTEMBRE 97, ROMA presso il difensore avv. GIAMPIETRO MAURO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 12 giugno 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 6 del d.lgs. n° 150/2011, il sig. proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto sanzionatorio n° 448284 – ID 4570764 del 16 dicembre 2022 emesso dal
[...]
Contr
(da ora per la violazione dell'art. 1, comma 2, della l. n° 7/2000 in Controparte_1
pagina 1 di 10 quanto aveva omesso di effettuare la dichiarazione preventiva all'Unità di Informazione Finanziaria del trasferimento verso l'estero di quattordici lingotti d'oro del valore complessivo di € =388.850,00=. La
violazione era stata accertata presso l'Aeroporto di Bologna “Guglielmo Marconi” in data 7 luglio 2022.
Contr Con tale decreto il ingiungeva al ricorrente di pagare la sanzione pecuniaria di € =38.885,00=, pari al =10%= del valore dell'oro sequestrato, oltre le spese di notifica.
La violazione veniva contestata a seguito di un controllo effettuato dall'Agenzia delle Accise e delle
Dogane e Monopoli – DT VI – Emilia-Romagna e Marche – Ufficio delle Dogane di Bologna – S.O.T.
Aeroporto “G. Marconi” di Bologna a carico del ricorrente quando lo stesso si era presentato al varco doganale in partenza per ST (Romania), “senza dichiarare nulla presso gli Uffici doganali”.
I Funzionari Doganali, assistiti dalla Guardia di Finanza (di seguito anche GdF), venivano avvertiti dagli addetti alla sicurezza aeroportuale che il sig. , durante il controllo di sicurezza, aveva Parte_1
richiesto di essere sottoposto ad una verifica in una sede appartata per mostrare il quantitativo di oro contenuto nel proprio bagaglio. Nel corso della successiva attività di controllo i verbalizzanti rinvenivano nel bagaglio a mano dello stesso quattordici lingotti d'oro del valore di € =388.850,00= somma determinata sulla base della “documentazione probatoria rinvenuta ed acquisita agli atti” e, in particolare, dalla fattura n°
962/00 del 29 giugno 2022 di € =3.500,00= e dalla fattura n° 980/00 del 1 luglio 2022 di € =385.350,00=.
Le due fatture erano state emesse dalla Doma S.r.l. nei confronti della Smart Invest Inc. S.r.l., società con sede in Romania, di cui il sig. era Managing Partner/rappresentante. Gli accertatori Parte_1
acquisivano inoltre il documento di trasporto (D.D.T.) n° 1147/00 e la lettera di vettura n° 1/22 deducendo che il materiale aurifero oggetto di vendita era stato consegnato in data 6 luglio 2022 dalla Doma S.r.l. alla
Smart Invest Inc. S.r.l. a Firenze, presso il Golden Tower Hotel.
Gli accertatori, rilevato che i lingotti sequestrati dovevano essere qualificati come “oro da investimento” di valore superiore alla soglia di legge di € =12.500,00=, accertato che non risultava effettuata la dichiarazione preventiva alla UIF, elevavano processo verbale e contestualmente procedevano al sequestro amministrativo di sei lingotti d'oro, come previsto dall'art. 28, comma 1, del D.P.R. n° 148/1988 del valore corrispondente di € =166.650,00=.
Il ricorrente proponeva opposizione all'ordinanza-ingiunzione eccependo, in fatto e diritto, che:
- “essendo il venditore perfettamente consapevole della destinazione finale all'estero dell'oro, […], l'obbligo dichiarativo preventivo debba permanere in capo ad esso […] il soggetto obbligato alla presentazione della dichiarazione oro preventiva fosse il venditore residente in Italia, ossia la Doma Srl” (pag. 13 e 14 ricorso);
pagina 2 di 10 - “L'aeroporto di Bologna, […], non ha alcuna postazione né della Agenzia delle Dogane, né della Guardia di
Finanza”, motivo per il quale “il Sig. si è recato nell'area dei controlli di sicurezza, attirando l'attenzione Parte_1
degli agenti deputati al controllo, illustrando loro la propria situazione e chiedendo istruzioni su come procedere, il tutto prima di iniziare le procedure di controllo e soprattutto prima di qualsiasi passaggio che possa essere, anche fittiziamente, equiparabile a un passaggio transfrontaliero o all'attraversamento di un varco doganale” e quindi “al momento in cui il Sig. ha effettuato la propria dichiarazione relativa alla Parte_1
detenzione del quantitativo di oro, si trovava senz'altro in territorio italiano” (pag. 18 e 19 ricorso) e quindi la sua condotta non era censurabile in quanto “tutta la normativa e le circolari al riguardo individuano come elemento idoneo a sostanziare la violazione l'effettivo “passaggio transfrontaliero” (passaggio che, con tutta evidenza, nel caso del Sig. non ha avuto luogo)”; Parte_1
- la ricostruzione della fase del controllo non corrispondeva alla realtà.
Il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, ogni contraria istanza disattesa e previa ogni altra opportuna declaratoria del caso e di legge:
in via preliminare, sospendere inaudita altera parte l'efficacia esecutiva dell'impugnato Decreto n. 448284 del
16/12/2022 del ai sensi del II comma dell'art. 5 D.Lgs. 150/2011; in Controparte_1
subordine, di provvedere in tal senso a seguito di previa audizione delle parti, ai sensi del I comma del medesimo Art.
5;
in via istruttoria, ammettersi i capitoli di prova testimoniale;
nel merito, annullare il Decreto n. 448284 del 16/12/2022 del e Controparte_1
comunque la sanzione amministrativa pecuniaria in esso contenuta, per le ragioni esposte in narrativa;
in via subordinata, in ragione della condotta del ricorrente, rideterminare, ai sensi dell'art. 23 comma 4 del
D.P.R. 31/03/1988 n. 148 (Testo Unico delle norme di legge in materia valutaria), la sanzione amministrativa pecuniaria in misura non eccedente il 25% del valore della sanzione applicata;
in ogni caso, condannare il al pagamento delle spese e compensi del Controparte_1
giudizio.”.
La causa, di natura documentale e comunque inammissibili le richieste istruttorie, alla prima udienza veniva rinviata per la lettura del dispositivo.
Si costituiva in giudizio il contestando tutto quanto dedotto Controparte_1
ed eccepito dal sig. chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato sia in fatto che in diritto. Parte_1
L'amministrazione resistente rassegnava quindi le seguenti conclusioni:
pagina 3 di 10 “Voglia l'Ill.mo Giudice adito:
- in via preliminare, revocare la sospensione del decreto sanzionatorio;
- in via istruttoria rigettare la richiesta di ammissione di prova testimoniale;
- nel merito, respingere il ricorso in quanto infondato sia in fatto che in diritto, e confermare
- la piena legittimità e validità del decreto sanzionatorio e, di conseguenza, convalidare il decreto opposto ed accertare l'obbligo di parte ricorrente di adempiere alla sanzione pecuniaria con il medesimo irrogata;
- condannare l'odierno opponente al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa”.
L'odierno ricorrente è stato sanzionato ai sensi dell'art. 4 comma 2 della l. n° 7/2000 in quanto, in violazione dell'art. 1 comma 2 della l. n° 7/2000, aveva “omesso di effettuare la dichiarazione alla UIF di trasferimento al seguito verso l'estero di n. 14 lingotti d'oro del valore complessivo di Euro 388.850,00 in data 7 luglio
2022”. Ai sensi dell'art. 4 comma 2 della l. n° 7/2000, il quale stabilisce che “le violazioni dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 2, sono punite con la sanzione amministrativa da un minimo del 10 per cento ad un massimo del 40 per cento del valore negoziato” al ricorrente veniva comminata la sanzione amministrativa pecuniaria di € =38.885,00=.
L'art. 1 comma 2 della l. n° 7/2000, vigente all'epoca del controllo, stabiliva che “chiunque dispone o effettua il trasferimento di oro da o verso l'estero, ovvero il commercio di oro nel territorio nazionale ovvero altra operazione in oro anche a titolo gratuito, ha l'obbligo di dichiarare l'operazione all'Ufficio italiano dei cambi, qualora il valore della stessa risulti di importo pari o superiore a 20 milioni di lire.
[…]”.
Va quindi precisato come l'art. 1 comma 6 della l. n° 7/2000, vigente all'epoca del controllo, demandava quindi all'Ufficio Italiano Cambi di stabilire le modalità con cui doveva essere effettuata la dichiarazione. In particolare, tale norma stabiliva che “i contenuti e le modalità di effettuazione della dichiarazione prevista dal comma 2 sono definiti dall'Ufficio italiano dei cambi con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. [.]”.
Con l'art. 62 comma 2 del d.lgs. n° 231/2007 è stato stabilito che “ogni riferimento all'Ufficio Italiano dei
Cambi contenuto nelle leggi o in atti normativi si intende effettuato alla Banca d'Italia” la quale, con provvedimento del 21 dicembre 2007, art. 10 comma 5, ha quindi demandato, all'UIF il compito di ricevere
“le dichiarazioni previste dalla legge per il trasferimento e il commercio di oro”. Con provvedimento del 1 agosto
2014 la Banca d'Italia, all'art. 2, rubricato “SOGGETTI TENUTI ALL'OBBLIGO DI DICHIARAZIONE”, ha stabilito che “è tenuto alla dichiarazione il soggetto che a qualsiasi titolo trasferisce l'oro” (comma 1) e che “per le operazioni di trasferimento di oro al seguito da e verso l'estero, al di fuori dei casi relativi agli atti di disposizione pagina 4 di 10 sull'oro, la dichiarazione è effettuata dal soggetto per conto del quale il trasferimento viene effettuato” (comma 5).
L'art. 4 del provvedimento della Banca d'Italia 1 agosto 2014, rubricato “CONTENUTO DELLA
DICHIARAZIONE PREVENTIVA ORO”, al comma 6 stabilisce quindi che “il trasferimento dell'oro verso l'estero deve essere accompagnato da copia della dichiarazione preventiva oro con attestazione del ricevimento rilasciata dalla UIF” mentre l'art. 5, rubricato “MODALITÀ PER LA COMPILAZIONE E
L'INOLTRO DELLE DICHIARAZIONI” al comma 2 prevede che “le dichiarazioni preventive oro sono trasmesse alla UIF prima del passaggio transfrontaliero”.
Da tale impianto normativo deve dedursi che obbligato alla dichiarazione preventiva è colui che trasferisce all'estero l'oro, e ciò a prescindere che lo faccia per un altro soggetto – “chiunque […] effettua il trasferimento […] ha l'obbligo di dichiarare l'operazione all'Ufficio italiano dei cambi” (ved. art. 1 co. 2 l.
n° 7/2000). Tanto è dirimente per ritenere che il ricorrente fosse onerato dalla comunicazione preventiva all'UIF. In ogni caso, in quanto amministratore (ved. pag. 10 riga 3 del ricorso) e titolare della società commerciale Smart Invest Inc. s.r.l. (ved. pag. 1 par. 4 del doc. 8 del MINISTERO, verbale di audizione tenutasi il 07.09.2022) avrebbe dovuto fare la dichiarazione. Quanto all'ipotesi prevista dall'art. 2, comma 5,
del Provvedimento del 1 agosto 2014 della Banca d'Italia, dichiarazione da compiersi da parte del soggetto per conto del quale il trasferimento viene effettuato, in questo caso dalla società Smart Invest Inc. s.r.l., avente titolo per compiere tale dichiarazione non poteva che essere l'odierno ricorrente in quanto amministratore e rappresentante legale della detta società. Le sanzioni non possono essere che comminate alle persone fisiche che hanno commesso la violazione ossia il ricorrente in quanto la dichiarazione preventiva al trasferimento era un onere incombente a all'amministratore e/o rappresentante legale della società. La società potrebbe essere coinvolta non in quanto soggetto che ha commesso la violazione che, come detto è invece imputabile all'amministratore e/o rappresentante legale, ma in quanto responsabile solidale ai sensi dell'art. 6 della l. n° 689/1981. Alla luce di ciò l'amministrazione convenuta ha quindi correttamente individuato quale soggetto che ha commesso la violazione il sig. Parte_1
.
[...]
Quanto alla questione del momento in cui viene commessa la violazione l'art. 5, comma 2, del provvedimento della Banca d'Italia 1 agosto 2014 stabilisce che “le dichiarazioni preventive oro sono trasmesse alla UIF prima del passaggio transfrontaliero”. Non solo. Al momento del passaggio transfrontaliero chi esegue il trasferimento dell'oro “deve essere accompagnato da copia della dichiarazione preventiva oro con attestazione del ricevimento rilasciata dalla UIF”. Pertanto, la questione che si pone è se al momento pagina 5 di 10 dell'accertamento il ricorrente avesse effettuato il passaggio transfrontaliero. A tal proposito non ci si può che riportare al verbale di accertamento.
In merito, deve rilevarsi, quanto all'onere probatorio, come sia principio consolidato che “nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all'art. 2697 c.c.; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione (Cass., sez.
VI, 24/01/2019, n. 1921)” (Cass. civ., sez. II, ord. n° 7841/2022, ord. n° 21502/2020 e ord. n° 20878/2020) “con l'ulteriore precisazione che l'Amministrazione può avvalersi di presunzioni (essendo anche queste mezzi di prova dei fatti giuridici) che trasferiscono a carico dell'opponente l'onere della prova contraria” (Cass. civ., sez. VI, ord. n° 4424/2018 in Diritto & Giustizia 2018, 26 febbraio;
Cass. civ., sez. II, ord. n°
21502/2020; così anche Cass. civ., Sez. Un., sent. n° 20930/2009 in Giust. civ. Mass. 2009, 9, 1377). Tale
orientamento è stato fatto proprio anche dalla giurisprudenza di merito (Trib. Pavia, sez. III, sent. n°
81/2022 in Redazione Giuffrè 2022; così anche Trib. Taranto, sez. I, sent. n° 146/2022; C. App. Perugia, sez. lav., sent. n° 581/2021; C. App. Bari, sez. lav., sent. n° 1306/2021). Tra gli elementi presuntivi hanno inoltre una grande rilevanza i verbali ispettivi che, “con riferimento agli aspetti non coperti da efficacia probatoria privilegiata, costituiscono comunque elemento di prova, che il giudice deve valutare in concorso con gli altri elementi e che può disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio” (Cass. civ., sez. II, ord. n° 4006/2022 in Banca Borsa Titoli di Credito 2023,
5, II, 679).
Tornando al verbale di accertamento, in cui sono descritti con precisione i fatti, deve evidenziarsi come non sia stato oggetto di querela di falso. Con orientamento univoco la Suprema Corte ha avuto occasione di affermare che “nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche” (Cass. civ., sez. II, sent. n°
pagina 6 di 10 20536/2020; già Cass. civ., Sez. Un., sent. n° 17355/2009 in Giust. civ. Mass. 2009, 7-8, 1138 e Cass. civ., Sez.
Lav., sent. n° 23800/2014 in Giustizia Civile Massimario 2014). La mancata proposizione della querela di falso del verbale è pertanto sufficiente a far ritenere provato il contenuto dello stesso, e quindi dei fatti ivi riportati non consistenti in valutazioni o apprezzamenti, in quanto gli accertamenti sono stati compiuti direttamente dai pubblici ufficiali.
Prima di tutto va detto che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente non è vero che all'aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna non vi sia una dogana in partenza in quanto questa si trova presso l'area check-in (deposito bagagli stiva;
vedasi https://www.bologna-airport.it/in- aeroporto/servizi/tutti-i-servizi-al-passeggero/vat-refund/? , appare infatti Email_1
difficile che in un aeroporto internazionale non sia presente, onde per cui il ricorrente avrebbe ben potuto recarsi all'ufficio doganale e richiedere i chiarimenti eventualmente necessari. Ciò posto, anche presumendosi che non fosse riuscito a trovarlo il ricorrente avrebbe comunque chiedere informazioni e far presente che stava trasportando oro prima di accedere all'area transfrontaliera. Deve premettersi come l'area transfrontaliera si trovi dopo l'area controlli dei documenti come passaporti, visti e carte d'imbarco
(l'area transfrontaliera, nello specifico l'area Schengen, si trova dopo i controlli dei documenti come i passaporti, ma prima della zona di partenza (gate)”; vedasi motore di ricerca google, “aeroporto area transfrontaliera dopo controlli documenti”, AI Overview). In particolare, “un "passaggio transfrontaliero" in aeroporto si riferisce quindi al controllo dei documenti e delle persone che attraversano i confini tra paesi, sia in entrata che in uscita, durante i viaggi aerei. L'area dei controlli di sicurezza si trova invece già all'interno dell'area transfrontaliera. In particolare, “la sicurezza in un'area transfrontaliera di un aeroporto […] coinvolge una serie di misure e procedure per prevenire atti illeciti e garantire la sicurezza dei passeggeri e delle operazioni. Queste misure includono controlli di sicurezza per passeggeri e bagagli, sistemi di videosorveglianza, accesso controllato alle aree sensibili e coordinamento con le forze dell'ordine, in particolare la
Polizia di Frontiera” (vedasi motore di ricerca google, “sicurezza+aeroporto+area+transfrontaliera”, AI
Overview).
Ciò posto nel verbale può leggersi:
“Alle ore 20:00 di oggi (n.d.r.: 07.07.2022), il sig. si presentava al varco doganale Parte_1
in partenza per ST (Romania) con il volo W63140 senza dichiarare nulla presso gli uffici doganali.
I sottoscritti funzionari venivano avvertiti dagli addetti alla sicurezza aeroportuale, che il sig.
[...]
in partenza per la Romania, durante i controlli di sicurezza, chiedeva di essere controllato Parte_1
in sede appartata per mostrare il quantitativo di oro contenuto nel proprio bagaglio punto pagina 7 di 10 Conseguentemente avvalendosi dei poteri di cui agli artt. 19 e 20 del TULD effettuavano il controllo del bagaglio a mano del sig. presso i propri uffici della sala partenze rinvenendo quanto di seguito Parte_1
dettagliato […]”. Nel momento in cui il ricorrente ha attirato l'attenzione degli addetti alla sicurezza, pertanto, si trovava già nell'area transfrontaliera. Alla luce di ciò può quindi affermarsi che il ricorrente ha superato è entrato nell'area transfrontaliera con l'oro senza prima aver provveduto a fare la comunicazione preventiva all'UIF di trasferimento all'estero.
Quanto alla sussistenza dell'esimente della buona fede deve ritenersi l'eccezione è infondata.
Deve preliminarmente rilevarsi come “il principio generale posto dall'articolo 3 della legge 689/1981, secondo cui per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissione, sia essa dolosa o colposa, deve essere inteso nel senso della sufficienza dei suddetti estremi, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, atteso che la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questo ultimo l'onere di provare di avere agito incolpevolmente” (Cass. civ., sez. II, sent. n° 30769/2021 in Guida al diritto 2022, 2) con anche la precisazione che “ai fini dell'affermazione della sussistenza della colpa del trasgressore, è sufficiente la prova della sua condotta (anche omissiva) in violazione di norme specifiche di legge o di precetti generali di comune prudenza, mentre spetta al trasgressore la prova dell'inesigibilità della condotta (Cass. Sez. U. sent. n.
20930 del 2009)” (Cass. civ., sez. II, sent. n° 24081/2019).
In particolare, è consolidata l'affermazione secondo cui “a concretizzare quella buona fede che esclude la responsabilità dell'autore dell'illecito non è sufficiente che al momento dell'infrazione costui si trovi in uno stato di mera ignoranza circa la concreta sussistenza dei presupposti ai quali l'ordinamento positivo riconduce il suo dovere (punito in caso di inosservanza con la detta sanzione) di tenere una determinata condotta;
occorre, invece, che tale stato di ignoranza sia incolpevole, ossia che non sia superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza (Cass. n. 13011 del 1997). Pertanto, se l'errore sul fatto esclude la responsabilità dell'agente solo quando non è determinato da sua colpa, ne consegue che la norma limita la rilevanza della causa di esclusione alle sole ipotesi in cui l'errore sul fatto sia dovuto a caso fortuito o forza maggiore (Cass. n. 24803 del 2006), e che l'onere della prova dell'erroneo convincimento grava su chi lo invoca (Cass. n. 5877 del 2004)” (Cass. civ., sez. II, sent. n° 720/2018 in
Giustizia Civile Massimario 2018). Pertanto, la buona fede di cui all'art. 3 della l. n° 689/1981, “rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa - al pari di quanto avviene per la responsabilità penale, in materia di contravvenzioni - solo quando sussistano elementi positivi idonei a ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore pagina 8 di 10 abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso” (Cass. civ., sez. II, sent. n° 4830/2021 in Guida al diritto 2021, 11; v. anche Cass. civ., sez.
II, ord. n° 18371/2022 par. 4.3).
Nel caso di specie non vi è alcun elemento che abbia i requisiti dell'esimente della buona fede mancando, o comunque risulta non provato, quel fattore esterno che possa aver fatto sorgere nel ricorrente uno stato di ignoranza, ancor più nel caso di specie in quanto, essendo un operatore professionista, era ed
è tenuto a conoscere la normativa dei vari paesi in cui opera commercialmente.
L'art. 23 comma 4 del D.P.R. n° 148 del 31 marzo 1988 stabilisce che “quando gli elementi di valutazione di cui al comma 1 giustificano la riduzione delle sanzioni pecuniarie prescritte, può infliggere all'autore il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria non eccedente il 25 per cento del valore della sanzione applicabile”. Il comma 1 di detto prevede quindi che nella determinazione della sanzione deve tenersi conto “della gravità della violazione, della natura dolosa o colposa della condotta illecita, dei motivi che l'hanno determinata, della personalità dell'autore e delle sue condizioni economiche, dell'eventuale recidiva, dell'opera svolta dall'autore per l'eliminazione o l'attenuazione degli effetti provocati dalla condotta illecita”.
Nel caso di specie da un lato deve rilevarsi come non risulti che il ricorrente abbia subito sanzioni per altre condotte illecite onde per cui l'assenza di una recidiva gioca a favore dello stesso. Oltre a ciò, il comportamento tenuto dal ricorrente non solo dimostra che deve escludersi la presenza del dolo, ma soltanto una condotta colposa, e, ancora più rilevante, risulta evidente come lo stesso abbia fatto il possibile per l'eliminazione degli effetti provocati dalla condotta. Avendo infatti di propria iniziativa richiesto agli assistenti alla sicurezza di andare in disparte per un controllo sull'oro significa che da un lato non vi era la volontà di esportare l'oro all'estero senza avvertire le autorità e, dall'altro lato, ha sicuramente eliso gli effetti della mancata preventiva informazione all'UIF. È infatti evidente che chiedendo di verificare, prima della partenza, che aveva con sé dell'oro il ricorrente ha voluto avvertire la forza pubblica che lo stava trasferendo all'estero. Di fatto ha quindi raggiunto quel risultato che si pone la stessa norma che obbliga la previa comunicazione all'UIF. Dalla condotta tenuta dal ricorrente prima della partenza, e non in quanto scoperto, il giudicante ritiene di giustizia dover applicare la riduzione del =25%= prevista dall'art. 23 comma 4 del D.P.R. n° 148 del 31 marzo 1988 e ridurre la sanzione ad € =9.721,47=.
Quanto alle spese di lite, considerato che la violazione sanzionata risulta essere sussistente, e quindi sul punto il ricorso risulta infondato, la mera rideterminazione della sanzione per la presenza di elementi che il Giudice, nel suo sindacato, può ritenere rilevanti per giustificarne una riduzione non è sufficiente a pagina 9 di 10 far sorgere la soccombenza processuale dell'amministrazione convenuta. La pubblica amministrazione ha infatti commisurato la sanzione rientrando nel legittimo uso del suo potere discrezionale in quanto ha giustificato i motivi per cui ha ritenuto di stabilirla in quella misura. La quantificazione rispetta precisamente il dettato normativo e, soprattutto, pur non dando rilevanza ad elementi diversi (circostanza che si ribadisce rientrare nel proprio potere discrezionale in quanto motivato) l'ha comunque commisurata secondo un principio di equità valutando che la condotta non presentava elementi di gravità tali da discostarsi dal minimo edittale. Tale situazione può essere risolta analogamente ad un'ipotesi di soccombenza reciproca e quindi risolta disponendo la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Bologna, Sezione Terza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 6 del d.lgs. 150/2011 iscritto al n° 7733/2023 R.G., così provvede:
IN PARZIALE ACCOGLIMENTO DEL RICORSO, visto l'art. 12 del d.lgs. n° 150/2011:
- RIGETTA l'opposizione del decreto n° 448284/2022 emesso dal Controparte_3
in data 16 dicembre 2022 e, per l'effetto,
[...]
- ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n° 150/2011, dell'art. 4 comma 2 della l. n° 7/2000 e dell'art. 23 comma 4 del
D.P.R. n° 148 del 31 marzo 1988,
RIDETERMINA la sanzione da comminare a nella misura di € Controparte_4
=9.721,47=;
- DISPONE la restituzione del materiale sequestrato previo pagamento della sanzione comminata;
- COMPENSA le spese di lite.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante deposito in cancelleria.
Così deciso in Bologna, 5 agosto 2025
Il Giudice dott. Daniele Martino
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniele Martino ha pronunciato ex art. 429 comma 2 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 7733/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE Parte_1 C.F._1
RUBERTIS ALESSANDRO e dell'avv. SARTORI LORENZO;
elettivamente domiciliato in PIAZZA SAN
DOMENICO 4, BOLOGNA presso il difensore avv. DE RUBERTIS ALESSANDRO
ATTORE/I
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
GIAMPIETRO MAURO e dell'avv. LIVIO CATIA presso la RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO
STATO – BOLOGNA;
elettivamente domiciliato in VIA XX SETTEMBRE 97, ROMA presso il difensore avv. GIAMPIETRO MAURO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 12 giugno 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 6 del d.lgs. n° 150/2011, il sig. proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto sanzionatorio n° 448284 – ID 4570764 del 16 dicembre 2022 emesso dal
[...]
Contr
(da ora per la violazione dell'art. 1, comma 2, della l. n° 7/2000 in Controparte_1
pagina 1 di 10 quanto aveva omesso di effettuare la dichiarazione preventiva all'Unità di Informazione Finanziaria del trasferimento verso l'estero di quattordici lingotti d'oro del valore complessivo di € =388.850,00=. La
violazione era stata accertata presso l'Aeroporto di Bologna “Guglielmo Marconi” in data 7 luglio 2022.
Contr Con tale decreto il ingiungeva al ricorrente di pagare la sanzione pecuniaria di € =38.885,00=, pari al =10%= del valore dell'oro sequestrato, oltre le spese di notifica.
La violazione veniva contestata a seguito di un controllo effettuato dall'Agenzia delle Accise e delle
Dogane e Monopoli – DT VI – Emilia-Romagna e Marche – Ufficio delle Dogane di Bologna – S.O.T.
Aeroporto “G. Marconi” di Bologna a carico del ricorrente quando lo stesso si era presentato al varco doganale in partenza per ST (Romania), “senza dichiarare nulla presso gli Uffici doganali”.
I Funzionari Doganali, assistiti dalla Guardia di Finanza (di seguito anche GdF), venivano avvertiti dagli addetti alla sicurezza aeroportuale che il sig. , durante il controllo di sicurezza, aveva Parte_1
richiesto di essere sottoposto ad una verifica in una sede appartata per mostrare il quantitativo di oro contenuto nel proprio bagaglio. Nel corso della successiva attività di controllo i verbalizzanti rinvenivano nel bagaglio a mano dello stesso quattordici lingotti d'oro del valore di € =388.850,00= somma determinata sulla base della “documentazione probatoria rinvenuta ed acquisita agli atti” e, in particolare, dalla fattura n°
962/00 del 29 giugno 2022 di € =3.500,00= e dalla fattura n° 980/00 del 1 luglio 2022 di € =385.350,00=.
Le due fatture erano state emesse dalla Doma S.r.l. nei confronti della Smart Invest Inc. S.r.l., società con sede in Romania, di cui il sig. era Managing Partner/rappresentante. Gli accertatori Parte_1
acquisivano inoltre il documento di trasporto (D.D.T.) n° 1147/00 e la lettera di vettura n° 1/22 deducendo che il materiale aurifero oggetto di vendita era stato consegnato in data 6 luglio 2022 dalla Doma S.r.l. alla
Smart Invest Inc. S.r.l. a Firenze, presso il Golden Tower Hotel.
Gli accertatori, rilevato che i lingotti sequestrati dovevano essere qualificati come “oro da investimento” di valore superiore alla soglia di legge di € =12.500,00=, accertato che non risultava effettuata la dichiarazione preventiva alla UIF, elevavano processo verbale e contestualmente procedevano al sequestro amministrativo di sei lingotti d'oro, come previsto dall'art. 28, comma 1, del D.P.R. n° 148/1988 del valore corrispondente di € =166.650,00=.
Il ricorrente proponeva opposizione all'ordinanza-ingiunzione eccependo, in fatto e diritto, che:
- “essendo il venditore perfettamente consapevole della destinazione finale all'estero dell'oro, […], l'obbligo dichiarativo preventivo debba permanere in capo ad esso […] il soggetto obbligato alla presentazione della dichiarazione oro preventiva fosse il venditore residente in Italia, ossia la Doma Srl” (pag. 13 e 14 ricorso);
pagina 2 di 10 - “L'aeroporto di Bologna, […], non ha alcuna postazione né della Agenzia delle Dogane, né della Guardia di
Finanza”, motivo per il quale “il Sig. si è recato nell'area dei controlli di sicurezza, attirando l'attenzione Parte_1
degli agenti deputati al controllo, illustrando loro la propria situazione e chiedendo istruzioni su come procedere, il tutto prima di iniziare le procedure di controllo e soprattutto prima di qualsiasi passaggio che possa essere, anche fittiziamente, equiparabile a un passaggio transfrontaliero o all'attraversamento di un varco doganale” e quindi “al momento in cui il Sig. ha effettuato la propria dichiarazione relativa alla Parte_1
detenzione del quantitativo di oro, si trovava senz'altro in territorio italiano” (pag. 18 e 19 ricorso) e quindi la sua condotta non era censurabile in quanto “tutta la normativa e le circolari al riguardo individuano come elemento idoneo a sostanziare la violazione l'effettivo “passaggio transfrontaliero” (passaggio che, con tutta evidenza, nel caso del Sig. non ha avuto luogo)”; Parte_1
- la ricostruzione della fase del controllo non corrispondeva alla realtà.
Il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, ogni contraria istanza disattesa e previa ogni altra opportuna declaratoria del caso e di legge:
in via preliminare, sospendere inaudita altera parte l'efficacia esecutiva dell'impugnato Decreto n. 448284 del
16/12/2022 del ai sensi del II comma dell'art. 5 D.Lgs. 150/2011; in Controparte_1
subordine, di provvedere in tal senso a seguito di previa audizione delle parti, ai sensi del I comma del medesimo Art.
5;
in via istruttoria, ammettersi i capitoli di prova testimoniale;
nel merito, annullare il Decreto n. 448284 del 16/12/2022 del e Controparte_1
comunque la sanzione amministrativa pecuniaria in esso contenuta, per le ragioni esposte in narrativa;
in via subordinata, in ragione della condotta del ricorrente, rideterminare, ai sensi dell'art. 23 comma 4 del
D.P.R. 31/03/1988 n. 148 (Testo Unico delle norme di legge in materia valutaria), la sanzione amministrativa pecuniaria in misura non eccedente il 25% del valore della sanzione applicata;
in ogni caso, condannare il al pagamento delle spese e compensi del Controparte_1
giudizio.”.
La causa, di natura documentale e comunque inammissibili le richieste istruttorie, alla prima udienza veniva rinviata per la lettura del dispositivo.
Si costituiva in giudizio il contestando tutto quanto dedotto Controparte_1
ed eccepito dal sig. chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato sia in fatto che in diritto. Parte_1
L'amministrazione resistente rassegnava quindi le seguenti conclusioni:
pagina 3 di 10 “Voglia l'Ill.mo Giudice adito:
- in via preliminare, revocare la sospensione del decreto sanzionatorio;
- in via istruttoria rigettare la richiesta di ammissione di prova testimoniale;
- nel merito, respingere il ricorso in quanto infondato sia in fatto che in diritto, e confermare
- la piena legittimità e validità del decreto sanzionatorio e, di conseguenza, convalidare il decreto opposto ed accertare l'obbligo di parte ricorrente di adempiere alla sanzione pecuniaria con il medesimo irrogata;
- condannare l'odierno opponente al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa”.
L'odierno ricorrente è stato sanzionato ai sensi dell'art. 4 comma 2 della l. n° 7/2000 in quanto, in violazione dell'art. 1 comma 2 della l. n° 7/2000, aveva “omesso di effettuare la dichiarazione alla UIF di trasferimento al seguito verso l'estero di n. 14 lingotti d'oro del valore complessivo di Euro 388.850,00 in data 7 luglio
2022”. Ai sensi dell'art. 4 comma 2 della l. n° 7/2000, il quale stabilisce che “le violazioni dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 2, sono punite con la sanzione amministrativa da un minimo del 10 per cento ad un massimo del 40 per cento del valore negoziato” al ricorrente veniva comminata la sanzione amministrativa pecuniaria di € =38.885,00=.
L'art. 1 comma 2 della l. n° 7/2000, vigente all'epoca del controllo, stabiliva che “chiunque dispone o effettua il trasferimento di oro da o verso l'estero, ovvero il commercio di oro nel territorio nazionale ovvero altra operazione in oro anche a titolo gratuito, ha l'obbligo di dichiarare l'operazione all'Ufficio italiano dei cambi, qualora il valore della stessa risulti di importo pari o superiore a 20 milioni di lire.
[…]”.
Va quindi precisato come l'art. 1 comma 6 della l. n° 7/2000, vigente all'epoca del controllo, demandava quindi all'Ufficio Italiano Cambi di stabilire le modalità con cui doveva essere effettuata la dichiarazione. In particolare, tale norma stabiliva che “i contenuti e le modalità di effettuazione della dichiarazione prevista dal comma 2 sono definiti dall'Ufficio italiano dei cambi con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. [.]”.
Con l'art. 62 comma 2 del d.lgs. n° 231/2007 è stato stabilito che “ogni riferimento all'Ufficio Italiano dei
Cambi contenuto nelle leggi o in atti normativi si intende effettuato alla Banca d'Italia” la quale, con provvedimento del 21 dicembre 2007, art. 10 comma 5, ha quindi demandato, all'UIF il compito di ricevere
“le dichiarazioni previste dalla legge per il trasferimento e il commercio di oro”. Con provvedimento del 1 agosto
2014 la Banca d'Italia, all'art. 2, rubricato “SOGGETTI TENUTI ALL'OBBLIGO DI DICHIARAZIONE”, ha stabilito che “è tenuto alla dichiarazione il soggetto che a qualsiasi titolo trasferisce l'oro” (comma 1) e che “per le operazioni di trasferimento di oro al seguito da e verso l'estero, al di fuori dei casi relativi agli atti di disposizione pagina 4 di 10 sull'oro, la dichiarazione è effettuata dal soggetto per conto del quale il trasferimento viene effettuato” (comma 5).
L'art. 4 del provvedimento della Banca d'Italia 1 agosto 2014, rubricato “CONTENUTO DELLA
DICHIARAZIONE PREVENTIVA ORO”, al comma 6 stabilisce quindi che “il trasferimento dell'oro verso l'estero deve essere accompagnato da copia della dichiarazione preventiva oro con attestazione del ricevimento rilasciata dalla UIF” mentre l'art. 5, rubricato “MODALITÀ PER LA COMPILAZIONE E
L'INOLTRO DELLE DICHIARAZIONI” al comma 2 prevede che “le dichiarazioni preventive oro sono trasmesse alla UIF prima del passaggio transfrontaliero”.
Da tale impianto normativo deve dedursi che obbligato alla dichiarazione preventiva è colui che trasferisce all'estero l'oro, e ciò a prescindere che lo faccia per un altro soggetto – “chiunque […] effettua il trasferimento […] ha l'obbligo di dichiarare l'operazione all'Ufficio italiano dei cambi” (ved. art. 1 co. 2 l.
n° 7/2000). Tanto è dirimente per ritenere che il ricorrente fosse onerato dalla comunicazione preventiva all'UIF. In ogni caso, in quanto amministratore (ved. pag. 10 riga 3 del ricorso) e titolare della società commerciale Smart Invest Inc. s.r.l. (ved. pag. 1 par. 4 del doc. 8 del MINISTERO, verbale di audizione tenutasi il 07.09.2022) avrebbe dovuto fare la dichiarazione. Quanto all'ipotesi prevista dall'art. 2, comma 5,
del Provvedimento del 1 agosto 2014 della Banca d'Italia, dichiarazione da compiersi da parte del soggetto per conto del quale il trasferimento viene effettuato, in questo caso dalla società Smart Invest Inc. s.r.l., avente titolo per compiere tale dichiarazione non poteva che essere l'odierno ricorrente in quanto amministratore e rappresentante legale della detta società. Le sanzioni non possono essere che comminate alle persone fisiche che hanno commesso la violazione ossia il ricorrente in quanto la dichiarazione preventiva al trasferimento era un onere incombente a all'amministratore e/o rappresentante legale della società. La società potrebbe essere coinvolta non in quanto soggetto che ha commesso la violazione che, come detto è invece imputabile all'amministratore e/o rappresentante legale, ma in quanto responsabile solidale ai sensi dell'art. 6 della l. n° 689/1981. Alla luce di ciò l'amministrazione convenuta ha quindi correttamente individuato quale soggetto che ha commesso la violazione il sig. Parte_1
.
[...]
Quanto alla questione del momento in cui viene commessa la violazione l'art. 5, comma 2, del provvedimento della Banca d'Italia 1 agosto 2014 stabilisce che “le dichiarazioni preventive oro sono trasmesse alla UIF prima del passaggio transfrontaliero”. Non solo. Al momento del passaggio transfrontaliero chi esegue il trasferimento dell'oro “deve essere accompagnato da copia della dichiarazione preventiva oro con attestazione del ricevimento rilasciata dalla UIF”. Pertanto, la questione che si pone è se al momento pagina 5 di 10 dell'accertamento il ricorrente avesse effettuato il passaggio transfrontaliero. A tal proposito non ci si può che riportare al verbale di accertamento.
In merito, deve rilevarsi, quanto all'onere probatorio, come sia principio consolidato che “nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all'art. 2697 c.c.; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione (Cass., sez.
VI, 24/01/2019, n. 1921)” (Cass. civ., sez. II, ord. n° 7841/2022, ord. n° 21502/2020 e ord. n° 20878/2020) “con l'ulteriore precisazione che l'Amministrazione può avvalersi di presunzioni (essendo anche queste mezzi di prova dei fatti giuridici) che trasferiscono a carico dell'opponente l'onere della prova contraria” (Cass. civ., sez. VI, ord. n° 4424/2018 in Diritto & Giustizia 2018, 26 febbraio;
Cass. civ., sez. II, ord. n°
21502/2020; così anche Cass. civ., Sez. Un., sent. n° 20930/2009 in Giust. civ. Mass. 2009, 9, 1377). Tale
orientamento è stato fatto proprio anche dalla giurisprudenza di merito (Trib. Pavia, sez. III, sent. n°
81/2022 in Redazione Giuffrè 2022; così anche Trib. Taranto, sez. I, sent. n° 146/2022; C. App. Perugia, sez. lav., sent. n° 581/2021; C. App. Bari, sez. lav., sent. n° 1306/2021). Tra gli elementi presuntivi hanno inoltre una grande rilevanza i verbali ispettivi che, “con riferimento agli aspetti non coperti da efficacia probatoria privilegiata, costituiscono comunque elemento di prova, che il giudice deve valutare in concorso con gli altri elementi e che può disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio” (Cass. civ., sez. II, ord. n° 4006/2022 in Banca Borsa Titoli di Credito 2023,
5, II, 679).
Tornando al verbale di accertamento, in cui sono descritti con precisione i fatti, deve evidenziarsi come non sia stato oggetto di querela di falso. Con orientamento univoco la Suprema Corte ha avuto occasione di affermare che “nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche” (Cass. civ., sez. II, sent. n°
pagina 6 di 10 20536/2020; già Cass. civ., Sez. Un., sent. n° 17355/2009 in Giust. civ. Mass. 2009, 7-8, 1138 e Cass. civ., Sez.
Lav., sent. n° 23800/2014 in Giustizia Civile Massimario 2014). La mancata proposizione della querela di falso del verbale è pertanto sufficiente a far ritenere provato il contenuto dello stesso, e quindi dei fatti ivi riportati non consistenti in valutazioni o apprezzamenti, in quanto gli accertamenti sono stati compiuti direttamente dai pubblici ufficiali.
Prima di tutto va detto che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente non è vero che all'aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna non vi sia una dogana in partenza in quanto questa si trova presso l'area check-in (deposito bagagli stiva;
vedasi https://www.bologna-airport.it/in- aeroporto/servizi/tutti-i-servizi-al-passeggero/vat-refund/? , appare infatti Email_1
difficile che in un aeroporto internazionale non sia presente, onde per cui il ricorrente avrebbe ben potuto recarsi all'ufficio doganale e richiedere i chiarimenti eventualmente necessari. Ciò posto, anche presumendosi che non fosse riuscito a trovarlo il ricorrente avrebbe comunque chiedere informazioni e far presente che stava trasportando oro prima di accedere all'area transfrontaliera. Deve premettersi come l'area transfrontaliera si trovi dopo l'area controlli dei documenti come passaporti, visti e carte d'imbarco
(l'area transfrontaliera, nello specifico l'area Schengen, si trova dopo i controlli dei documenti come i passaporti, ma prima della zona di partenza (gate)”; vedasi motore di ricerca google, “aeroporto area transfrontaliera dopo controlli documenti”, AI Overview). In particolare, “un "passaggio transfrontaliero" in aeroporto si riferisce quindi al controllo dei documenti e delle persone che attraversano i confini tra paesi, sia in entrata che in uscita, durante i viaggi aerei. L'area dei controlli di sicurezza si trova invece già all'interno dell'area transfrontaliera. In particolare, “la sicurezza in un'area transfrontaliera di un aeroporto […] coinvolge una serie di misure e procedure per prevenire atti illeciti e garantire la sicurezza dei passeggeri e delle operazioni. Queste misure includono controlli di sicurezza per passeggeri e bagagli, sistemi di videosorveglianza, accesso controllato alle aree sensibili e coordinamento con le forze dell'ordine, in particolare la
Polizia di Frontiera” (vedasi motore di ricerca google, “sicurezza+aeroporto+area+transfrontaliera”, AI
Overview).
Ciò posto nel verbale può leggersi:
“Alle ore 20:00 di oggi (n.d.r.: 07.07.2022), il sig. si presentava al varco doganale Parte_1
in partenza per ST (Romania) con il volo W63140 senza dichiarare nulla presso gli uffici doganali.
I sottoscritti funzionari venivano avvertiti dagli addetti alla sicurezza aeroportuale, che il sig.
[...]
in partenza per la Romania, durante i controlli di sicurezza, chiedeva di essere controllato Parte_1
in sede appartata per mostrare il quantitativo di oro contenuto nel proprio bagaglio punto pagina 7 di 10 Conseguentemente avvalendosi dei poteri di cui agli artt. 19 e 20 del TULD effettuavano il controllo del bagaglio a mano del sig. presso i propri uffici della sala partenze rinvenendo quanto di seguito Parte_1
dettagliato […]”. Nel momento in cui il ricorrente ha attirato l'attenzione degli addetti alla sicurezza, pertanto, si trovava già nell'area transfrontaliera. Alla luce di ciò può quindi affermarsi che il ricorrente ha superato è entrato nell'area transfrontaliera con l'oro senza prima aver provveduto a fare la comunicazione preventiva all'UIF di trasferimento all'estero.
Quanto alla sussistenza dell'esimente della buona fede deve ritenersi l'eccezione è infondata.
Deve preliminarmente rilevarsi come “il principio generale posto dall'articolo 3 della legge 689/1981, secondo cui per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissione, sia essa dolosa o colposa, deve essere inteso nel senso della sufficienza dei suddetti estremi, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, atteso che la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questo ultimo l'onere di provare di avere agito incolpevolmente” (Cass. civ., sez. II, sent. n° 30769/2021 in Guida al diritto 2022, 2) con anche la precisazione che “ai fini dell'affermazione della sussistenza della colpa del trasgressore, è sufficiente la prova della sua condotta (anche omissiva) in violazione di norme specifiche di legge o di precetti generali di comune prudenza, mentre spetta al trasgressore la prova dell'inesigibilità della condotta (Cass. Sez. U. sent. n.
20930 del 2009)” (Cass. civ., sez. II, sent. n° 24081/2019).
In particolare, è consolidata l'affermazione secondo cui “a concretizzare quella buona fede che esclude la responsabilità dell'autore dell'illecito non è sufficiente che al momento dell'infrazione costui si trovi in uno stato di mera ignoranza circa la concreta sussistenza dei presupposti ai quali l'ordinamento positivo riconduce il suo dovere (punito in caso di inosservanza con la detta sanzione) di tenere una determinata condotta;
occorre, invece, che tale stato di ignoranza sia incolpevole, ossia che non sia superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza (Cass. n. 13011 del 1997). Pertanto, se l'errore sul fatto esclude la responsabilità dell'agente solo quando non è determinato da sua colpa, ne consegue che la norma limita la rilevanza della causa di esclusione alle sole ipotesi in cui l'errore sul fatto sia dovuto a caso fortuito o forza maggiore (Cass. n. 24803 del 2006), e che l'onere della prova dell'erroneo convincimento grava su chi lo invoca (Cass. n. 5877 del 2004)” (Cass. civ., sez. II, sent. n° 720/2018 in
Giustizia Civile Massimario 2018). Pertanto, la buona fede di cui all'art. 3 della l. n° 689/1981, “rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa - al pari di quanto avviene per la responsabilità penale, in materia di contravvenzioni - solo quando sussistano elementi positivi idonei a ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore pagina 8 di 10 abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso” (Cass. civ., sez. II, sent. n° 4830/2021 in Guida al diritto 2021, 11; v. anche Cass. civ., sez.
II, ord. n° 18371/2022 par. 4.3).
Nel caso di specie non vi è alcun elemento che abbia i requisiti dell'esimente della buona fede mancando, o comunque risulta non provato, quel fattore esterno che possa aver fatto sorgere nel ricorrente uno stato di ignoranza, ancor più nel caso di specie in quanto, essendo un operatore professionista, era ed
è tenuto a conoscere la normativa dei vari paesi in cui opera commercialmente.
L'art. 23 comma 4 del D.P.R. n° 148 del 31 marzo 1988 stabilisce che “quando gli elementi di valutazione di cui al comma 1 giustificano la riduzione delle sanzioni pecuniarie prescritte, può infliggere all'autore il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria non eccedente il 25 per cento del valore della sanzione applicabile”. Il comma 1 di detto prevede quindi che nella determinazione della sanzione deve tenersi conto “della gravità della violazione, della natura dolosa o colposa della condotta illecita, dei motivi che l'hanno determinata, della personalità dell'autore e delle sue condizioni economiche, dell'eventuale recidiva, dell'opera svolta dall'autore per l'eliminazione o l'attenuazione degli effetti provocati dalla condotta illecita”.
Nel caso di specie da un lato deve rilevarsi come non risulti che il ricorrente abbia subito sanzioni per altre condotte illecite onde per cui l'assenza di una recidiva gioca a favore dello stesso. Oltre a ciò, il comportamento tenuto dal ricorrente non solo dimostra che deve escludersi la presenza del dolo, ma soltanto una condotta colposa, e, ancora più rilevante, risulta evidente come lo stesso abbia fatto il possibile per l'eliminazione degli effetti provocati dalla condotta. Avendo infatti di propria iniziativa richiesto agli assistenti alla sicurezza di andare in disparte per un controllo sull'oro significa che da un lato non vi era la volontà di esportare l'oro all'estero senza avvertire le autorità e, dall'altro lato, ha sicuramente eliso gli effetti della mancata preventiva informazione all'UIF. È infatti evidente che chiedendo di verificare, prima della partenza, che aveva con sé dell'oro il ricorrente ha voluto avvertire la forza pubblica che lo stava trasferendo all'estero. Di fatto ha quindi raggiunto quel risultato che si pone la stessa norma che obbliga la previa comunicazione all'UIF. Dalla condotta tenuta dal ricorrente prima della partenza, e non in quanto scoperto, il giudicante ritiene di giustizia dover applicare la riduzione del =25%= prevista dall'art. 23 comma 4 del D.P.R. n° 148 del 31 marzo 1988 e ridurre la sanzione ad € =9.721,47=.
Quanto alle spese di lite, considerato che la violazione sanzionata risulta essere sussistente, e quindi sul punto il ricorso risulta infondato, la mera rideterminazione della sanzione per la presenza di elementi che il Giudice, nel suo sindacato, può ritenere rilevanti per giustificarne una riduzione non è sufficiente a pagina 9 di 10 far sorgere la soccombenza processuale dell'amministrazione convenuta. La pubblica amministrazione ha infatti commisurato la sanzione rientrando nel legittimo uso del suo potere discrezionale in quanto ha giustificato i motivi per cui ha ritenuto di stabilirla in quella misura. La quantificazione rispetta precisamente il dettato normativo e, soprattutto, pur non dando rilevanza ad elementi diversi (circostanza che si ribadisce rientrare nel proprio potere discrezionale in quanto motivato) l'ha comunque commisurata secondo un principio di equità valutando che la condotta non presentava elementi di gravità tali da discostarsi dal minimo edittale. Tale situazione può essere risolta analogamente ad un'ipotesi di soccombenza reciproca e quindi risolta disponendo la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Bologna, Sezione Terza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 6 del d.lgs. 150/2011 iscritto al n° 7733/2023 R.G., così provvede:
IN PARZIALE ACCOGLIMENTO DEL RICORSO, visto l'art. 12 del d.lgs. n° 150/2011:
- RIGETTA l'opposizione del decreto n° 448284/2022 emesso dal Controparte_3
in data 16 dicembre 2022 e, per l'effetto,
[...]
- ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n° 150/2011, dell'art. 4 comma 2 della l. n° 7/2000 e dell'art. 23 comma 4 del
D.P.R. n° 148 del 31 marzo 1988,
RIDETERMINA la sanzione da comminare a nella misura di € Controparte_4
=9.721,47=;
- DISPONE la restituzione del materiale sequestrato previo pagamento della sanzione comminata;
- COMPENSA le spese di lite.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante deposito in cancelleria.
Così deciso in Bologna, 5 agosto 2025
Il Giudice dott. Daniele Martino
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