Articolo 2 della Legge 13 dicembre 1972, n. 816
Articolo 1Articolo 3
Versione
13 gennaio 1973
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data agli Atti internazionali indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, all'articolo 2 dell'accordo aggiuntivo e all'articolo 8 della Convenzione monetaria.
Entrata in vigore il 13 gennaio 1973