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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pisa, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pisa |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 11/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PISA Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
DINISI CO NI, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 318/2025 depositato il 17/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Pisa
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 087802025000004645000 BOLLO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 14/2026 depositato il 27/01/2026 Richieste delle parti.
Ricorrente: annullare l'atto impugnato, per le ragioni indicate in narrativa, con vittoria delle spese di lite e distrazione delle stesse ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore.
Resistente: rigetto del ricorso siccome inammissibile e infondato, vinte le spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato davanti a questa Corte il preavviso di fermo amministrativo notificatogli dall' Agenzia delle Entrate Riscossione (di seguito Ader) il 20.8.2025 limitatamente ai crediti tributari rappresentati da cinque cartelle di pagamento, di cui quattro per tasse automobilistiche relativamente agli anni 2013, 2014, 2015 e 2019 e una relativa all'imposta sostitutiva sul regime forfettario dell'anno 2018. A sostegno del ricorso ha dedotto tre motivi: 1) omessa notifica degli atti presupposti (cartelle di pagamento); 2) decadenza e prescrizione dei relativi crediti;
3) difetto di motivazione dell'atto impugnato. Ha chiesto l'annullamento dell'atto con vittoria di spese di lite da distrarsi a favore del difensore antistatario ex art. 93 c.p.c.- Si è costituita Ader che ha contestato tutti i motivi del ricorso. Ha rilevato come le cartelle di pagamento siano state tutte regolarmente notificate e che ad esse abba fatto seguito la notifica di altri atti esattivi non impugnati, comportanti irretrattabilità dei crediti e l'interruzione della prescrizione. Ha sostento l'insussistenza del difetto di motivazione dell'atto impugnato e ha chiesto il rigetto del ricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. La causa è stata trattata in camera di consiglio all'udienza del 27.1.2026 e decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento. Il preavviso di fermo impugnato dal ricorrente è stato preceduto dalla notifica dell' intimazione di pagamento n. 08720249007869077000, avente ad oggetto tutte le cinque cartelle di pagamento relative a debiti tributari richiamate nel preavviso di fermo. La notifica di tale intimazione è stata eseguita da Ader a mezzo posta il 20.1.2025, ai sensi dell'art. 26, primo comma, del d.p.r. n. 602/73, e si è perfezionata regolarmente con la consegna dell'atto al ricorrente allo sportello dell' Ufficio Postale (v. doc. 7 Ader). Tale precedente atto non è stato impugnato dal ricorrente e questa omissione - trattandosi di atto equiparabile all'avviso di mora e perciò autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 d.lgs. n. 546/92, - ha comportato la cristallizzazione e irretrattabilità della pretesa creditoria alla data della suddetta notifica, preclusive della possibilità di far valere, con l' impugnazione di atti successivi, vizi o eccezioni già maturati a tale data, quali quelli relativi alla notifica di atti presupposti e alla prescrizione dei crediti già maturata (v. da ultimo, Cass. 21.7.2025, n. 20476). La notifica dell'atto di intimazione sopra richiamato ha validamente interrotto la prescrizione dei crediti e fra la data della sua notifica (20.1.2025) e quella della notifica del preavviso di fermo qui impugnato (20.8.2025) non è decorso un nuovo termine prescrizionale tale da generare, in relazione al tempo trascorso, l'estinzione del diritto per tale causa. Quanto appena osservato assume rilievo assorbente ai fini della declaratoria di inammissibilità ed infondatezza dei primi due motivi del ricorso. Infondato è anche il terzo motivo con cui si denuncia il difetto di motivazione dell'atto impugnato. Il preavviso di fermo riveste i requisiti di forma e di contenuto suoi propri e contiene una indicazione dettagliata dei debiti tributari e dei relativi titoli costitutivi, sufficiente a far conoscere al contribuente le ragioni della pretesa e ad apprestare le proprie difese per contrastarla. Il ricorso va pertanto respinto. Segue al rigetto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate, in ragione del valore della controversia e dell'attività difensiva scolta, come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di causa che liquida in € 800,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PISA Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
DINISI CO NI, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 318/2025 depositato il 17/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Pisa
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 087802025000004645000 BOLLO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 14/2026 depositato il 27/01/2026 Richieste delle parti.
Ricorrente: annullare l'atto impugnato, per le ragioni indicate in narrativa, con vittoria delle spese di lite e distrazione delle stesse ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore.
Resistente: rigetto del ricorso siccome inammissibile e infondato, vinte le spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato davanti a questa Corte il preavviso di fermo amministrativo notificatogli dall' Agenzia delle Entrate Riscossione (di seguito Ader) il 20.8.2025 limitatamente ai crediti tributari rappresentati da cinque cartelle di pagamento, di cui quattro per tasse automobilistiche relativamente agli anni 2013, 2014, 2015 e 2019 e una relativa all'imposta sostitutiva sul regime forfettario dell'anno 2018. A sostegno del ricorso ha dedotto tre motivi: 1) omessa notifica degli atti presupposti (cartelle di pagamento); 2) decadenza e prescrizione dei relativi crediti;
3) difetto di motivazione dell'atto impugnato. Ha chiesto l'annullamento dell'atto con vittoria di spese di lite da distrarsi a favore del difensore antistatario ex art. 93 c.p.c.- Si è costituita Ader che ha contestato tutti i motivi del ricorso. Ha rilevato come le cartelle di pagamento siano state tutte regolarmente notificate e che ad esse abba fatto seguito la notifica di altri atti esattivi non impugnati, comportanti irretrattabilità dei crediti e l'interruzione della prescrizione. Ha sostento l'insussistenza del difetto di motivazione dell'atto impugnato e ha chiesto il rigetto del ricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. La causa è stata trattata in camera di consiglio all'udienza del 27.1.2026 e decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento. Il preavviso di fermo impugnato dal ricorrente è stato preceduto dalla notifica dell' intimazione di pagamento n. 08720249007869077000, avente ad oggetto tutte le cinque cartelle di pagamento relative a debiti tributari richiamate nel preavviso di fermo. La notifica di tale intimazione è stata eseguita da Ader a mezzo posta il 20.1.2025, ai sensi dell'art. 26, primo comma, del d.p.r. n. 602/73, e si è perfezionata regolarmente con la consegna dell'atto al ricorrente allo sportello dell' Ufficio Postale (v. doc. 7 Ader). Tale precedente atto non è stato impugnato dal ricorrente e questa omissione - trattandosi di atto equiparabile all'avviso di mora e perciò autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 d.lgs. n. 546/92, - ha comportato la cristallizzazione e irretrattabilità della pretesa creditoria alla data della suddetta notifica, preclusive della possibilità di far valere, con l' impugnazione di atti successivi, vizi o eccezioni già maturati a tale data, quali quelli relativi alla notifica di atti presupposti e alla prescrizione dei crediti già maturata (v. da ultimo, Cass. 21.7.2025, n. 20476). La notifica dell'atto di intimazione sopra richiamato ha validamente interrotto la prescrizione dei crediti e fra la data della sua notifica (20.1.2025) e quella della notifica del preavviso di fermo qui impugnato (20.8.2025) non è decorso un nuovo termine prescrizionale tale da generare, in relazione al tempo trascorso, l'estinzione del diritto per tale causa. Quanto appena osservato assume rilievo assorbente ai fini della declaratoria di inammissibilità ed infondatezza dei primi due motivi del ricorso. Infondato è anche il terzo motivo con cui si denuncia il difetto di motivazione dell'atto impugnato. Il preavviso di fermo riveste i requisiti di forma e di contenuto suoi propri e contiene una indicazione dettagliata dei debiti tributari e dei relativi titoli costitutivi, sufficiente a far conoscere al contribuente le ragioni della pretesa e ad apprestare le proprie difese per contrastarla. Il ricorso va pertanto respinto. Segue al rigetto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate, in ragione del valore della controversia e dell'attività difensiva scolta, come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di causa che liquida in € 800,00 oltre accessori di legge.