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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/12/2025, n. 3951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3951 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 8890/2023 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile
in persona del giudice unico dott. Emanuele Alcidi
ha pronunziato, ex art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al NRG 8890/2023;
avente a oggetto: “donazione”;
TRA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Lorenzo Anemola (C.F.
) e GI PO (C.F. C.F._2
) e con questi elettivamente C.F._3 domiciliata in Caserta alla via Unità italiana n. 13;
attrice
E
(C.F. ), CP_1 C.F._4
rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Amato (C.F.
) ed elettivamente domiciliata C.F._5
presso lo studio di quest'ultimo sito in Vairano Scalo (CE) alla via Giovanni XXIII n. 11;
convenuta
CONCLUSIONI
Come da atti, verbali, note di trattazione e discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione citava la figlia Parte_1 CP_1
per ottenere la revoca della donazione
[...]
dell'immobile che la stessa aveva donato alla figlia. Pt_1
Si costituiva la quale chiedeva rigettarsi la CP_1
domanda di parte attrice.
All'udienza del 20.11.2025 la causa veniva riservata a sentenza ex art. 281-sexies comma 3 c.p.c.
Sul fatto
- 2 -
premette di essere la madre della convenuta Parte_1
e che, con atto del notaio CP_1 Persona_1 del 02.02.1995 (Rep. 92834 Racc. 16139), donava
[...]
alla figlia gli immobili riportati nel N.C.E.U. del Comune di
Caserta al Foglio 35, P.lle: 92/15, p. 5°, cat. A/2; 92/18,
p. 6°, cat. A/4; 92/17, piano S1, cat. C/6, riservando a sé
l'usufrutto. Riferisce che la figlia presentava CP_1
ricorso per sequestro ante causam con cui chiedeva il sequestro dei crediti presenti e futuri sul conto bancario n.
9100 632620, il sequestro del prodotto finanziario pari ad
€ 75.000,00 cointestato, il sequestro dei crediti presenti e futuri sul conto bancario a essa esclusivamente intestato ed acceso presso la Banca Monte Paschi di Siena;
il tutto fino alla concorrenza quantomeno di € 250.000,00, sostenendo che si fosse appropriata indebitamente e sistematicamente dei suoi beni e dei suoi soldi, rivendicando un diritto di credito di € 250.000,00; domanda rigettata dal Tribunale. Rappresenta che la figlia, il 29.06.2023, sporgeva una querela, successivamente rimessa, accusandola di appropriazione indebita e di averla aggredita verbalmente e fisicamente. Evidenzia che la figlia chiedeva l'emissione di un'ingiunzione di pagamento al Giudice di Pace di Caserta per la somma di €
700,00 sulla base di prelievi fatti dal conto cointestato.
Ritiene sussistenti, dunque, i presupposti di cui agli artt.
800 e 801 c.c., chiedendo la revoca della donazione per ingratitudine, in particolare per ingiuria grave.
- 3 -
non contesta la donazione né l'esperimento CP_1 delle azioni civili esercitate nei confronti della e la Pt_1 sussistenza della querela, successivamente rimessa, ma sottolinea come tali circostanze non integrino l'ingratitudine in quanto la querela, poi subito rimessa, costituiva un atto di difesa della propria incolumità e della propria dignità in quanto la la malmenava e si Pt_1
appropriava della sua carta bancomat, unico strumento per operare sul conto cointestato e che l'azione cautelare civile era anch'essa un atto necessario ed estremo per chiarire con la madre le attribuzioni dell'ingente patrimonio, che veniva gestito unicamente dalla . Pt_1
Riferisce di aver tentato più volte di riappacificarsi con la madre, anche ricorrendo all'aiuto di soggetti terzi quali il parroco don e l'amica comune Persona_2 Per_3
Parte_2
In diritto
La domanda è infondata.
Occorre premettere che la domanda di parte attrice si fonda sulla sussistenza del requisito dell'ingiuria grave quale causa di revocazione della donazione per ingratitudine.
In proposito si rammenti che “l'ingiuria grave, presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la sua natura
- 4 -
di offesa all'onore ed al decoro della persona, si caratterizza per la manifestazione esteriorizzata, ossia resa palese ai terzi, mediante il comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbero invece improntarne l'atteggiamento e costituisce, peraltro, formula aperta ai mutamenti dei costumi sociali. Il presupposto di cui all'art. 801 c.c. deve, quindi, da un lato essere caratterizzato dalla manifestazione, nel comportamento del donatario, di una irrispettosità del donante contrastante con il senso di riconoscenza, esteriorizzata ossia resa palese a terzi;
dall'altro lato, il contegno di ostilità deve essere durevole, non potendo quindi esaurirsi in un singolo episodio, soprattutto se questo risulti calato in un clima di contrasto sorto per ragioni specifiche” (cfr. Tribunale Reggio Emilia, Sez. II,
11/05/2023, n. 560), nonché che “tale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all'onore ed al decoro della persona, deve essere caratterizzato dalla manifestazione nel comportamento del donatario di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbe invece improntarne
l'atteggiamento, e lo stesso non può essere desunto da
- 5 -
singoli accadimenti che, pur se di per sè sicuramente censurabili, per il contesto nel quale si sono verificati e, più in generale, per una situazione oggettiva di aspri contrasti esistenti tra le parti non possono essere ricondotti ad espressione di quella profonda e radicata avversione verso il donante che costituisce il fondamento di tale revocazione”
(cfr. C. 17188/2008).
Ebbene, nel caso di specie non si ritiene che siano integrati tutti gli elementi costitutivi dell'ingiuria grave come ricostruiti dalla giurisprudenza.
Per quanto riguarda l'esercizio di un'azione cautelare civile essa, a prescindere dall'esito, è strumento del tutto legittimo per tutelare i propri diritti.
Circa la denuncia penale, se la sua presentazione può essere moralmente censurabile se, come nel caso di specie, non è provato che effettivamente tutte le condotte in essa contestate siano state poste in essere, allo stesso tempo è da valorizzare la circostanza per cui la rimetteva la CP_1
querela, quale manifestazione di una volontà riconciliativa verso la madre.
A risultare dirimente, inoltre, è l'esito dell'istruttoria espletata da cui non risulta una compromissione dell'immagine sociale della da parte della figlia Pt_1
In particolar modo, dall'escussione CP_1
testimoniale di , amica comune Testimone_1
- 6 -
delle parti, emerge come la le avesse esternato le CP_1 problematiche avute con la madre e la sua volontà di trovare un accordo con la stessa, di voler “fare pace”, chiedendo addirittura alla l'intervento del parroco Pt_2
Don affinché quest'ultimo potesse fare Persona_2
da intermediario.
Ebbene, sulla scorta di tali elementi, è da escludere la sussistenza del requisito dell'ingiuria grave tale da fondare la revocazione della donazione, mancando il requisito della durevolezza del sentimento di disistima e irrispettosità della dignità del donante da parte del donatario, riconducendosi, le vicende che hanno interessato le parti,
a episodi occasionali e circostanziati nel tempo.
La remissione della querela e le dichiarazioni testimoniali
(che hanno confermato la volontà di di CP_1
riappacificarsi con la madre), invero, denotano senz'altro l'assenza di un'avversione radicata e profonda, difettando, altresì, il requisito dell'esteriorizzazione ai terzi di tale sentimento di disistima.
Per tali ragioni, la domanda attorea va rigettata.
Sulle spese
Visto che, come indicato, parte convenuta, seppur ha rimesso la querela, non ha qui provato che la ha Pt_1
posto in essere tutte le condotte che le sono state addebitate nell'atto di rilevanza penale richiamato, si
- 7 -
ritiene che sussistano gravi e giustificati motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• Rigetta la domanda attorea;
• Compensa le spese del giudizio.
Così deciso;
Santa Maria Capua Vetere, lì 09.12.2025.
IL GIUDICE
Dott. Emanuele Alcidi
- 8 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile
in persona del giudice unico dott. Emanuele Alcidi
ha pronunziato, ex art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al NRG 8890/2023;
avente a oggetto: “donazione”;
TRA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Lorenzo Anemola (C.F.
) e GI PO (C.F. C.F._2
) e con questi elettivamente C.F._3 domiciliata in Caserta alla via Unità italiana n. 13;
attrice
E
(C.F. ), CP_1 C.F._4
rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Amato (C.F.
) ed elettivamente domiciliata C.F._5
presso lo studio di quest'ultimo sito in Vairano Scalo (CE) alla via Giovanni XXIII n. 11;
convenuta
CONCLUSIONI
Come da atti, verbali, note di trattazione e discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione citava la figlia Parte_1 CP_1
per ottenere la revoca della donazione
[...]
dell'immobile che la stessa aveva donato alla figlia. Pt_1
Si costituiva la quale chiedeva rigettarsi la CP_1
domanda di parte attrice.
All'udienza del 20.11.2025 la causa veniva riservata a sentenza ex art. 281-sexies comma 3 c.p.c.
Sul fatto
- 2 -
premette di essere la madre della convenuta Parte_1
e che, con atto del notaio CP_1 Persona_1 del 02.02.1995 (Rep. 92834 Racc. 16139), donava
[...]
alla figlia gli immobili riportati nel N.C.E.U. del Comune di
Caserta al Foglio 35, P.lle: 92/15, p. 5°, cat. A/2; 92/18,
p. 6°, cat. A/4; 92/17, piano S1, cat. C/6, riservando a sé
l'usufrutto. Riferisce che la figlia presentava CP_1
ricorso per sequestro ante causam con cui chiedeva il sequestro dei crediti presenti e futuri sul conto bancario n.
9100 632620, il sequestro del prodotto finanziario pari ad
€ 75.000,00 cointestato, il sequestro dei crediti presenti e futuri sul conto bancario a essa esclusivamente intestato ed acceso presso la Banca Monte Paschi di Siena;
il tutto fino alla concorrenza quantomeno di € 250.000,00, sostenendo che si fosse appropriata indebitamente e sistematicamente dei suoi beni e dei suoi soldi, rivendicando un diritto di credito di € 250.000,00; domanda rigettata dal Tribunale. Rappresenta che la figlia, il 29.06.2023, sporgeva una querela, successivamente rimessa, accusandola di appropriazione indebita e di averla aggredita verbalmente e fisicamente. Evidenzia che la figlia chiedeva l'emissione di un'ingiunzione di pagamento al Giudice di Pace di Caserta per la somma di €
700,00 sulla base di prelievi fatti dal conto cointestato.
Ritiene sussistenti, dunque, i presupposti di cui agli artt.
800 e 801 c.c., chiedendo la revoca della donazione per ingratitudine, in particolare per ingiuria grave.
- 3 -
non contesta la donazione né l'esperimento CP_1 delle azioni civili esercitate nei confronti della e la Pt_1 sussistenza della querela, successivamente rimessa, ma sottolinea come tali circostanze non integrino l'ingratitudine in quanto la querela, poi subito rimessa, costituiva un atto di difesa della propria incolumità e della propria dignità in quanto la la malmenava e si Pt_1
appropriava della sua carta bancomat, unico strumento per operare sul conto cointestato e che l'azione cautelare civile era anch'essa un atto necessario ed estremo per chiarire con la madre le attribuzioni dell'ingente patrimonio, che veniva gestito unicamente dalla . Pt_1
Riferisce di aver tentato più volte di riappacificarsi con la madre, anche ricorrendo all'aiuto di soggetti terzi quali il parroco don e l'amica comune Persona_2 Per_3
Parte_2
In diritto
La domanda è infondata.
Occorre premettere che la domanda di parte attrice si fonda sulla sussistenza del requisito dell'ingiuria grave quale causa di revocazione della donazione per ingratitudine.
In proposito si rammenti che “l'ingiuria grave, presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la sua natura
- 4 -
di offesa all'onore ed al decoro della persona, si caratterizza per la manifestazione esteriorizzata, ossia resa palese ai terzi, mediante il comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbero invece improntarne l'atteggiamento e costituisce, peraltro, formula aperta ai mutamenti dei costumi sociali. Il presupposto di cui all'art. 801 c.c. deve, quindi, da un lato essere caratterizzato dalla manifestazione, nel comportamento del donatario, di una irrispettosità del donante contrastante con il senso di riconoscenza, esteriorizzata ossia resa palese a terzi;
dall'altro lato, il contegno di ostilità deve essere durevole, non potendo quindi esaurirsi in un singolo episodio, soprattutto se questo risulti calato in un clima di contrasto sorto per ragioni specifiche” (cfr. Tribunale Reggio Emilia, Sez. II,
11/05/2023, n. 560), nonché che “tale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all'onore ed al decoro della persona, deve essere caratterizzato dalla manifestazione nel comportamento del donatario di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbe invece improntarne
l'atteggiamento, e lo stesso non può essere desunto da
- 5 -
singoli accadimenti che, pur se di per sè sicuramente censurabili, per il contesto nel quale si sono verificati e, più in generale, per una situazione oggettiva di aspri contrasti esistenti tra le parti non possono essere ricondotti ad espressione di quella profonda e radicata avversione verso il donante che costituisce il fondamento di tale revocazione”
(cfr. C. 17188/2008).
Ebbene, nel caso di specie non si ritiene che siano integrati tutti gli elementi costitutivi dell'ingiuria grave come ricostruiti dalla giurisprudenza.
Per quanto riguarda l'esercizio di un'azione cautelare civile essa, a prescindere dall'esito, è strumento del tutto legittimo per tutelare i propri diritti.
Circa la denuncia penale, se la sua presentazione può essere moralmente censurabile se, come nel caso di specie, non è provato che effettivamente tutte le condotte in essa contestate siano state poste in essere, allo stesso tempo è da valorizzare la circostanza per cui la rimetteva la CP_1
querela, quale manifestazione di una volontà riconciliativa verso la madre.
A risultare dirimente, inoltre, è l'esito dell'istruttoria espletata da cui non risulta una compromissione dell'immagine sociale della da parte della figlia Pt_1
In particolar modo, dall'escussione CP_1
testimoniale di , amica comune Testimone_1
- 6 -
delle parti, emerge come la le avesse esternato le CP_1 problematiche avute con la madre e la sua volontà di trovare un accordo con la stessa, di voler “fare pace”, chiedendo addirittura alla l'intervento del parroco Pt_2
Don affinché quest'ultimo potesse fare Persona_2
da intermediario.
Ebbene, sulla scorta di tali elementi, è da escludere la sussistenza del requisito dell'ingiuria grave tale da fondare la revocazione della donazione, mancando il requisito della durevolezza del sentimento di disistima e irrispettosità della dignità del donante da parte del donatario, riconducendosi, le vicende che hanno interessato le parti,
a episodi occasionali e circostanziati nel tempo.
La remissione della querela e le dichiarazioni testimoniali
(che hanno confermato la volontà di di CP_1
riappacificarsi con la madre), invero, denotano senz'altro l'assenza di un'avversione radicata e profonda, difettando, altresì, il requisito dell'esteriorizzazione ai terzi di tale sentimento di disistima.
Per tali ragioni, la domanda attorea va rigettata.
Sulle spese
Visto che, come indicato, parte convenuta, seppur ha rimesso la querela, non ha qui provato che la ha Pt_1
posto in essere tutte le condotte che le sono state addebitate nell'atto di rilevanza penale richiamato, si
- 7 -
ritiene che sussistano gravi e giustificati motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• Rigetta la domanda attorea;
• Compensa le spese del giudizio.
Così deciso;
Santa Maria Capua Vetere, lì 09.12.2025.
IL GIUDICE
Dott. Emanuele Alcidi
- 8 -