Art. 6.
Le norme di cui ai precedenti articoli 4 e 5 si applicano agli insegnanti che partecipano ai concorsi banditi e in fase di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge.
Il Ministro della pubblica istruzione e' tenuto a riesaminare la posizione di coloro i quali, trovandosi nelle condizioni di cui ai precedenti articoli 4 e 5, abbiano superato le prove in concorsi banditi dopo il 1 gennaio 1979, ancorche' gia' espletati alla data di entrata in vigore della presente legge.
Le norme di cui ai precedenti articoli 4 e 5 si applicano agli insegnanti che partecipano ai concorsi banditi e in fase di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge.
Il Ministro della pubblica istruzione e' tenuto a riesaminare la posizione di coloro i quali, trovandosi nelle condizioni di cui ai precedenti articoli 4 e 5, abbiano superato le prove in concorsi banditi dopo il 1 gennaio 1979, ancorche' gia' espletati alla data di entrata in vigore della presente legge.