TRIB
Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 09/07/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 70/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela d'Adamo , a seguito dell'udienza dell' 8.7.2025 svoltasi nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
, c.f.: , elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 agli effetti del presente atto presso lo studio dell'Avv. Barbara Baratta, con studio in
Terni Terni (TR) Via C. Goldoni n.41
RICORRENTE
Contro
l' Controparte_1
C.F. , in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Manuela de Marzo e Pier Paolo Di Gregorio, elettivamente domiciliato in Pescara, Viale Marconi 334, presso l'Avvocatura della locale Sede CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “Piaccia all'Ill.mo Giudice, contrariis reiectis,a seguito di ogni opportuna istruttoria, accertare e dichiarare l'origine professionale della malattia, di cui è portatore il Sig.
, ed i postumi comportanti una inabilità permanente del 12%, o Parte_1 quella maggiore o minore percentuale che risulterà di Giustizia, oltre alle patologie preesistenti complessive e pari al 7 % , e per l'effetto condannare l' ut supra, a CP_1 corrispondere le prestazioni dovute dal primo giorno del mese successivo alla maturazione del diritto, nella misura modi e termini di legge, con la rivalutazione e gli interessi come per legge, nonché dalla data di deposito del presente ricorso gli interessi sugli interessi”;
Parte resistente:
L'Avv. Pier Paolo Di Gregorio, per l' , nel riportarsi a tutte le sue eccezioni, CP_1 deduzioni e richieste nonché a tutte le difese svolte, fa rilevare che la CTU definitiva, che comunque si contesta, è stata depositata in giudizio in assenza della preventiva trasmissione ai difensori dell' di quella preliminare (ai fini di eventuali CP_1 osservazioni o censure), nonostante quanto disposto con provvedimento 25.09.2024 dal
Tribunale di Teramo.
Ne eccepisce pertanto la nullità e chiede che venga disposto il rinnovo di CTU”.
OGGETTO: prestazione: indennità – rendita vitalizia . CP_1
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Esperita negativamente la procedura amministrativa, ha Parte_1 evocato in giudizio l' chiedendo il riconoscimento delle indennità previste CP_1 dall'art.13 decreto legislativo n.38/2000 a fronte di malattia professionale riscontrata nello svolgimento dell'attività lavorativa che è consistita, dal 2000 al
2021, nello svolgimento della professione di calciatore professionista.
Nello specifico, il ricorrente ha evidenziato come, in questi 21 anni, lo stesso abbia svolto una intensa attività sportiva, sostenendo costanti allenamenti giornalieri sul campo da gioco ed in palestra, aggiungendo, a seconda del tipo di programma di preparazione atletica, carichi al peso corporeo variabili tra i 40 ed i
400 kg.
Pag. 2 di 7 Il medesimo ricorrente ha altresì aggiunto come gli esercizi maggiormente praticati comportassero un pregnante e costante carico diretto od indiretto sulla colonna vertebrale.
Tali stimolazioni avrebbero, dunque, hanno determinato l'insorgere di un'ernia discale lombare eziologicamente connessa alla preparazione atletica esercitata dal
. Parte_1
Il ricorrente, dunque, nel contestare il mancato riconoscimento, in sede amministrativa, della percentuale di invalidità posta in stretta correlazione con l'attività agonistica esercitata, stante l'evidenza per cui l'esposizione, da parte dei calciatori, al sovraccarico del rachide lombosacrale abbia una immediata correlazione con l'insorgenza di discopatie ed ernie, ha chiesto di “accertare e dichiarare l'origine professionale della malattia, di cui è portatore il Sig.
, ed i postumi comportanti una inabilità permanente del Parte_1
12%, o quella maggiore o minore percentuale che risulterà di Giustizia, oltre alle patologie preesistenti complessive e pari al 7 % , e per l'effetto condannare
l' ut supra, a corrispondere le prestazioni dovute dal primo giorno del CP_1 mese successivo alla maturazione del diritto, nella misura modi e termini di legge, con la rivalutazione e gli interessi come per legge, nonché dalla data di deposito del presente ricorso gli interessi sugli interessi”.
Si è costituita in giudizio l' , che ha chiesto, in primis, di dichiarare CP_1 improcedibile il ricorso nella parte in cui ha allegato patologie professionali diverse da quelle oggetto della previa domanda amministrativa (dal momento che solo l'ernia discale era stata oggetto del suddetto procedimento) .
In secondo luogo, il resistente ha evidenziato come tutte le malattie oggetto di doglianza siano non tabellate, con conseguente onere, in capo al ricorrente, di provare il nesso eziologico tra la patologia e la causa lavorativa.
Infine, ha sottolineato come l'attività lavorativa espletata dal ricorrente fosse del tutto priva di margini di rischio e, pertanto, ha dedotto l'assenza di alcun nesso eziologico tra la stessa e l'ernia diagnosticata al . Parte_1
La causa è stata istruita mediante testimoni e con l'espletamento della CTU.
Pag. 3 di 7 All'udienza dell'8.7.2025 le parti hanno discusso la causa mediante note a trattazione scritta sostitutive dell'udienza.
Parte resistente ha evidenziato, nelle note scritte sostitutive dell'udienza, come la
CTU dovesse essere dichiarata “nulla” a fronte del mancato rispetto, da parte del
Perito, del termine per la previa trasmissione della relazione peritale alle parti.
*
In primis deve essere rigettata l'eccezione di improcedibilità.
Parte ricorrente ha allegato e dedotto, in questa sede, di essere affetto da “ernia discale lombare” che è esattamente la patologia fatta oggetto del previo procedimento amministrativo instaurato davanti all'Ente convenuto, avendo, in questa sede, lo stesso ricorrente solo evidenziato come la suddetta malattia degenerativa abbia rilevanti ripercussioni a carico del rachide, non avendo, tuttavia, identificato alcuna compromissione diversa ed ulteriore rispetto a quanto indicato nel procedimento antecedentemente instaurato.
In secondo luogo, è infondata anche la seconda eccezione, articolata dall' CP_1 nelle note sostitutive dell'udienza, a tenore della quale il CTU avrebbe omesso il previo invio della relazione peritale alle parti di causa.
Tale eccezione è smentita per tabulas da quanto esplicitato nella stessa CTU definitiva, nella quale il Perito ha dato contezza di aver trasmesso, a mezzo PEC, la bozza della Perizia e di non aver ricevuto alcuna specifica osservazione, circostanza in alcun modo smentita, in termini precisi e circostanziati, dalla stessa parte resistente.
Nel merito, ha agito per ottenere il riconoscimento della malattia Parte_1 professionale e per accertare la riconducibilità eziologica tra la patologia accertata e lo svolgimento, in sede lavorativa, di movimenti idonei a provocare la denunciata ernia discale lombare, accertata, a fronte di esame ecografico, in questi termini: “ Segni di osteocondrosi spondilosi ed artrosi interapofisaria, riduzione della lordosi fisiologica da accentuazione dell'angolo sacrale, in L5 S1 discomalacia ed ernia discale posteriore che impronta il sacco durale, sporge nei recessi antero laterali del canale vertebrale e nei programmi di coniugazione riducendone le dimensioni”.
Pag. 4 di 7 Come è noto, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n.179/1988, la tutela assicurativa apprestata dall' si estende anche a malattie CP_1 professionali non specificamente tabellate, purché derivanti dalla concreta esposizione ad un rischio lavorativo concreto e congruo. Pertanto, mentre per le malattie tabellate, ove il lavoratore dimostri di essere affetto da una delle malattie indicate in tabella per essere stato addetto ad una delle lavorazioni considerate idonee a cagionare quella malattia, lo stesso lavoratore resta dispensato dall'onere circa la sussistenza del nesso di causalità, nei caso di malattia non tabellata, il lavoratore deve prima allegare e poi dimostrare la concreta esposizione a rischio (Cass.3556/94 e 3916/94), in modo che, ove l'analisi medica rilevi l'esistenza della malattia, sia possibile accertare il nesso eziologico, ossia che proprio l'attività espletata, come provata, sia stata la causa della genesi e dello sviluppo della malattia.
Ciò premesso, nel caso di specie, l'origine professionale della malattia e l'esposizione a rischio del ricorrente risultano dimostrati dalla escussione testimoniale e dalla CTU espletata, consona e da ritenere immune da vizi logici.
I testi escussi hanno dimostrato la natura delle mansioni svolte e fondato il convincimento della potenziale eziologia causale (poi confermata dal CTU) tra le stesse e la verificazione della patologia.
In particolare, appaiono attendibili le dichiarazioni di tutti i testi (peraltro colleghi dello stesso ) i quali hanno confermato sia la mole di Parte_1 allenamento cui il medesimo è stato sottoposto sia l'utilizzo di pesi idonei a provocare sovraccarichi articolari.
Il consulente tecnico, dott. sulla scorta di adeguati Testimone_1 accertamenti e tenendo anche specificamente conto della effettiva natura dell'attività lavorativa concretamente svolta dall'istante, così come risultante dalla prova testimoniale, ha riconosciuto l'eziologia professionale della malattia denunciata, in ragione della tipologia della lavorazione svolta e dalla durata della prestazione lavorativa.
La CTU, in particolare, ha affermato: “Il ricorrente , Parte_1
a causa dell'attività lavorativa svolta, è affetto da Ernia discale espulsa lombare.
Pag. 5 di 7 Sulla base di quanto previsto nella tabella delle menomazioni di cui al DM
12/07/2000, la MP riscontrata esprime un DB quantificabile nella misura complessiva del 8%, con decorrenza a partire dalla data della domanda di riconoscimento della Malattia Professionale.
Considerando il riconoscimento di precedente malattia professionale con il grado del 7%, il grado complessivo è valutabile in misura del 13 %”, evidenziando: “risulta che per le attività svolte dal ricorrente, durante i suoi 21 anni di carriera da calciatore, rappresentano fattori di rischio altamente probabili per l'insorgenza di tale tipo di patologia a carico del rachide lombosacrale e quindi risulta essere presente un nesso di causalità tra l'attività lavorativa e la patologia denunciata”.
Ritiene il giudicante di doversi conformare al parere espresso dal perito, dal momento che il medesimo appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione.
Orbene, alla luce di tali principi, deve ritenersi che sussista in atti prova sufficiente del carattere professionale della malattia denunciata, sia alla luce della documentazione allegata, sia in forza della prova testimoniale raccolta, sia alla luce delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.
La domanda va dunque accolta nei sensi innanzi indicati, con le conseguenze di legge, come precisate in dispositivo. Va pertanto riconosciuta l'eziologia professionale della patologia che ha determinato un danno biologico complessivo dell'8%, che, in aggiunta alla percentuale di pregiudizio biologico già riconosciuto (pari al 7%), è pari al 13%.
Sui ratei arretrati vanno liquidati “ex lege” gli interessi e il maggior danno da svalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda in sede amministrativa.
Le spese sono poste a carico dell' secondo i criteri di cui al DM n. CP_1
55/2014, come da dispositivo (causa di valore indeterminabile – complessità bassa – parametri minimi, stante la blanda complessità della controversia)
Pag. 6 di 7 Si pongono definitivamente a carico di parte convenuta le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con decreto separato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1976/2023 così provvede:
- accoglie il ricorso e dichiara che la parte ricorrente è affetta da patologia - Ernia discale espulsa lombare - che comporta una menomazione della integrità psico- fisica della persona (c.d. danno biologico), sulla base di quanto previsto nella
«tabella delle menomazioni», di cui al D.M. 12.07.2000, nella misura del 8% che, unitamente alla componente di danno già riconosciuta, è pari complessivamente al 13%;
- per l'effetto, condanna l' alla corresponsione, in favore della parte CP_1 ricorrente, delle prestazioni previdenziali previste per legge commisurate all'accertato grado di inabilità complessivo, corrispondendo, in suo favore, il relativo importo, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria da liquidarsi a partire dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
- condanna l' a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, nella misura CP_1 di € 2.697,00 per onorari oltre rimborso spese, IVA e CPA come per legge, da corrispondere al procuratore antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con CP_1 separato decreto.
Teramo, 9.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela d'Adamo
Pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela d'Adamo , a seguito dell'udienza dell' 8.7.2025 svoltasi nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
, c.f.: , elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 agli effetti del presente atto presso lo studio dell'Avv. Barbara Baratta, con studio in
Terni Terni (TR) Via C. Goldoni n.41
RICORRENTE
Contro
l' Controparte_1
C.F. , in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Manuela de Marzo e Pier Paolo Di Gregorio, elettivamente domiciliato in Pescara, Viale Marconi 334, presso l'Avvocatura della locale Sede CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “Piaccia all'Ill.mo Giudice, contrariis reiectis,a seguito di ogni opportuna istruttoria, accertare e dichiarare l'origine professionale della malattia, di cui è portatore il Sig.
, ed i postumi comportanti una inabilità permanente del 12%, o Parte_1 quella maggiore o minore percentuale che risulterà di Giustizia, oltre alle patologie preesistenti complessive e pari al 7 % , e per l'effetto condannare l' ut supra, a CP_1 corrispondere le prestazioni dovute dal primo giorno del mese successivo alla maturazione del diritto, nella misura modi e termini di legge, con la rivalutazione e gli interessi come per legge, nonché dalla data di deposito del presente ricorso gli interessi sugli interessi”;
Parte resistente:
L'Avv. Pier Paolo Di Gregorio, per l' , nel riportarsi a tutte le sue eccezioni, CP_1 deduzioni e richieste nonché a tutte le difese svolte, fa rilevare che la CTU definitiva, che comunque si contesta, è stata depositata in giudizio in assenza della preventiva trasmissione ai difensori dell' di quella preliminare (ai fini di eventuali CP_1 osservazioni o censure), nonostante quanto disposto con provvedimento 25.09.2024 dal
Tribunale di Teramo.
Ne eccepisce pertanto la nullità e chiede che venga disposto il rinnovo di CTU”.
OGGETTO: prestazione: indennità – rendita vitalizia . CP_1
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Esperita negativamente la procedura amministrativa, ha Parte_1 evocato in giudizio l' chiedendo il riconoscimento delle indennità previste CP_1 dall'art.13 decreto legislativo n.38/2000 a fronte di malattia professionale riscontrata nello svolgimento dell'attività lavorativa che è consistita, dal 2000 al
2021, nello svolgimento della professione di calciatore professionista.
Nello specifico, il ricorrente ha evidenziato come, in questi 21 anni, lo stesso abbia svolto una intensa attività sportiva, sostenendo costanti allenamenti giornalieri sul campo da gioco ed in palestra, aggiungendo, a seconda del tipo di programma di preparazione atletica, carichi al peso corporeo variabili tra i 40 ed i
400 kg.
Pag. 2 di 7 Il medesimo ricorrente ha altresì aggiunto come gli esercizi maggiormente praticati comportassero un pregnante e costante carico diretto od indiretto sulla colonna vertebrale.
Tali stimolazioni avrebbero, dunque, hanno determinato l'insorgere di un'ernia discale lombare eziologicamente connessa alla preparazione atletica esercitata dal
. Parte_1
Il ricorrente, dunque, nel contestare il mancato riconoscimento, in sede amministrativa, della percentuale di invalidità posta in stretta correlazione con l'attività agonistica esercitata, stante l'evidenza per cui l'esposizione, da parte dei calciatori, al sovraccarico del rachide lombosacrale abbia una immediata correlazione con l'insorgenza di discopatie ed ernie, ha chiesto di “accertare e dichiarare l'origine professionale della malattia, di cui è portatore il Sig.
, ed i postumi comportanti una inabilità permanente del Parte_1
12%, o quella maggiore o minore percentuale che risulterà di Giustizia, oltre alle patologie preesistenti complessive e pari al 7 % , e per l'effetto condannare
l' ut supra, a corrispondere le prestazioni dovute dal primo giorno del CP_1 mese successivo alla maturazione del diritto, nella misura modi e termini di legge, con la rivalutazione e gli interessi come per legge, nonché dalla data di deposito del presente ricorso gli interessi sugli interessi”.
Si è costituita in giudizio l' , che ha chiesto, in primis, di dichiarare CP_1 improcedibile il ricorso nella parte in cui ha allegato patologie professionali diverse da quelle oggetto della previa domanda amministrativa (dal momento che solo l'ernia discale era stata oggetto del suddetto procedimento) .
In secondo luogo, il resistente ha evidenziato come tutte le malattie oggetto di doglianza siano non tabellate, con conseguente onere, in capo al ricorrente, di provare il nesso eziologico tra la patologia e la causa lavorativa.
Infine, ha sottolineato come l'attività lavorativa espletata dal ricorrente fosse del tutto priva di margini di rischio e, pertanto, ha dedotto l'assenza di alcun nesso eziologico tra la stessa e l'ernia diagnosticata al . Parte_1
La causa è stata istruita mediante testimoni e con l'espletamento della CTU.
Pag. 3 di 7 All'udienza dell'8.7.2025 le parti hanno discusso la causa mediante note a trattazione scritta sostitutive dell'udienza.
Parte resistente ha evidenziato, nelle note scritte sostitutive dell'udienza, come la
CTU dovesse essere dichiarata “nulla” a fronte del mancato rispetto, da parte del
Perito, del termine per la previa trasmissione della relazione peritale alle parti.
*
In primis deve essere rigettata l'eccezione di improcedibilità.
Parte ricorrente ha allegato e dedotto, in questa sede, di essere affetto da “ernia discale lombare” che è esattamente la patologia fatta oggetto del previo procedimento amministrativo instaurato davanti all'Ente convenuto, avendo, in questa sede, lo stesso ricorrente solo evidenziato come la suddetta malattia degenerativa abbia rilevanti ripercussioni a carico del rachide, non avendo, tuttavia, identificato alcuna compromissione diversa ed ulteriore rispetto a quanto indicato nel procedimento antecedentemente instaurato.
In secondo luogo, è infondata anche la seconda eccezione, articolata dall' CP_1 nelle note sostitutive dell'udienza, a tenore della quale il CTU avrebbe omesso il previo invio della relazione peritale alle parti di causa.
Tale eccezione è smentita per tabulas da quanto esplicitato nella stessa CTU definitiva, nella quale il Perito ha dato contezza di aver trasmesso, a mezzo PEC, la bozza della Perizia e di non aver ricevuto alcuna specifica osservazione, circostanza in alcun modo smentita, in termini precisi e circostanziati, dalla stessa parte resistente.
Nel merito, ha agito per ottenere il riconoscimento della malattia Parte_1 professionale e per accertare la riconducibilità eziologica tra la patologia accertata e lo svolgimento, in sede lavorativa, di movimenti idonei a provocare la denunciata ernia discale lombare, accertata, a fronte di esame ecografico, in questi termini: “ Segni di osteocondrosi spondilosi ed artrosi interapofisaria, riduzione della lordosi fisiologica da accentuazione dell'angolo sacrale, in L5 S1 discomalacia ed ernia discale posteriore che impronta il sacco durale, sporge nei recessi antero laterali del canale vertebrale e nei programmi di coniugazione riducendone le dimensioni”.
Pag. 4 di 7 Come è noto, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n.179/1988, la tutela assicurativa apprestata dall' si estende anche a malattie CP_1 professionali non specificamente tabellate, purché derivanti dalla concreta esposizione ad un rischio lavorativo concreto e congruo. Pertanto, mentre per le malattie tabellate, ove il lavoratore dimostri di essere affetto da una delle malattie indicate in tabella per essere stato addetto ad una delle lavorazioni considerate idonee a cagionare quella malattia, lo stesso lavoratore resta dispensato dall'onere circa la sussistenza del nesso di causalità, nei caso di malattia non tabellata, il lavoratore deve prima allegare e poi dimostrare la concreta esposizione a rischio (Cass.3556/94 e 3916/94), in modo che, ove l'analisi medica rilevi l'esistenza della malattia, sia possibile accertare il nesso eziologico, ossia che proprio l'attività espletata, come provata, sia stata la causa della genesi e dello sviluppo della malattia.
Ciò premesso, nel caso di specie, l'origine professionale della malattia e l'esposizione a rischio del ricorrente risultano dimostrati dalla escussione testimoniale e dalla CTU espletata, consona e da ritenere immune da vizi logici.
I testi escussi hanno dimostrato la natura delle mansioni svolte e fondato il convincimento della potenziale eziologia causale (poi confermata dal CTU) tra le stesse e la verificazione della patologia.
In particolare, appaiono attendibili le dichiarazioni di tutti i testi (peraltro colleghi dello stesso ) i quali hanno confermato sia la mole di Parte_1 allenamento cui il medesimo è stato sottoposto sia l'utilizzo di pesi idonei a provocare sovraccarichi articolari.
Il consulente tecnico, dott. sulla scorta di adeguati Testimone_1 accertamenti e tenendo anche specificamente conto della effettiva natura dell'attività lavorativa concretamente svolta dall'istante, così come risultante dalla prova testimoniale, ha riconosciuto l'eziologia professionale della malattia denunciata, in ragione della tipologia della lavorazione svolta e dalla durata della prestazione lavorativa.
La CTU, in particolare, ha affermato: “Il ricorrente , Parte_1
a causa dell'attività lavorativa svolta, è affetto da Ernia discale espulsa lombare.
Pag. 5 di 7 Sulla base di quanto previsto nella tabella delle menomazioni di cui al DM
12/07/2000, la MP riscontrata esprime un DB quantificabile nella misura complessiva del 8%, con decorrenza a partire dalla data della domanda di riconoscimento della Malattia Professionale.
Considerando il riconoscimento di precedente malattia professionale con il grado del 7%, il grado complessivo è valutabile in misura del 13 %”, evidenziando: “risulta che per le attività svolte dal ricorrente, durante i suoi 21 anni di carriera da calciatore, rappresentano fattori di rischio altamente probabili per l'insorgenza di tale tipo di patologia a carico del rachide lombosacrale e quindi risulta essere presente un nesso di causalità tra l'attività lavorativa e la patologia denunciata”.
Ritiene il giudicante di doversi conformare al parere espresso dal perito, dal momento che il medesimo appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione.
Orbene, alla luce di tali principi, deve ritenersi che sussista in atti prova sufficiente del carattere professionale della malattia denunciata, sia alla luce della documentazione allegata, sia in forza della prova testimoniale raccolta, sia alla luce delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.
La domanda va dunque accolta nei sensi innanzi indicati, con le conseguenze di legge, come precisate in dispositivo. Va pertanto riconosciuta l'eziologia professionale della patologia che ha determinato un danno biologico complessivo dell'8%, che, in aggiunta alla percentuale di pregiudizio biologico già riconosciuto (pari al 7%), è pari al 13%.
Sui ratei arretrati vanno liquidati “ex lege” gli interessi e il maggior danno da svalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda in sede amministrativa.
Le spese sono poste a carico dell' secondo i criteri di cui al DM n. CP_1
55/2014, come da dispositivo (causa di valore indeterminabile – complessità bassa – parametri minimi, stante la blanda complessità della controversia)
Pag. 6 di 7 Si pongono definitivamente a carico di parte convenuta le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con decreto separato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1976/2023 così provvede:
- accoglie il ricorso e dichiara che la parte ricorrente è affetta da patologia - Ernia discale espulsa lombare - che comporta una menomazione della integrità psico- fisica della persona (c.d. danno biologico), sulla base di quanto previsto nella
«tabella delle menomazioni», di cui al D.M. 12.07.2000, nella misura del 8% che, unitamente alla componente di danno già riconosciuta, è pari complessivamente al 13%;
- per l'effetto, condanna l' alla corresponsione, in favore della parte CP_1 ricorrente, delle prestazioni previdenziali previste per legge commisurate all'accertato grado di inabilità complessivo, corrispondendo, in suo favore, il relativo importo, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria da liquidarsi a partire dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
- condanna l' a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, nella misura CP_1 di € 2.697,00 per onorari oltre rimborso spese, IVA e CPA come per legge, da corrispondere al procuratore antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con CP_1 separato decreto.
Teramo, 9.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela d'Adamo
Pag. 7 di 7