Art. 7. 1. Ai fini della prima applicazione, gli organi dell'Ente sono costituiti, ai sensi dell' articolo 4 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048 , come sostituito dall'articolo 3 della presente legge, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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31 dicembre 1991
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