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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Como, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Como |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 70/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COMO Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
ORTORE GIOVANNI LUCA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 308/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Como
Difeso da
-Difensore 2 CF_Difensore 2
Camera Di Commercio Catania Ragusa E Siracusa Della Sicilia Orientale
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03320250009184679000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente: accogliere il ricorso ed annullare la cartella di pagamento n. 033 2025 00091846 79 000:
a) per carenza del presupposto di imposizione e violazione di legge;
b) per giudicato esterno ex art. 2909 c.c.
Con vittoria di spese ed onorari di causa,
Ag.entrate Riscossione: In via preliminare e pregiudiziale:
.dichiarare la carenza di legittimazione passiva, in ordine alle questioni inerenti alla sola attività dell'ente impositore,
NEL MERITO rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto stante la correttezza del proprio operato.
•
• Con condanna alle spese, nella misura indicata nella nota spese dell'odierna deducente, o altra che sarà determinata da parte del Giudice adito, in danno della parte soccombente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento n. 033 2025 00091846 79 000 notificata il 26/8/2025, relativa ai diritti camerali iscritti a ruolo dalla Camera di Commercio Sud Est
Sicilia per l'anno 2022, in quanto la sua ditta individuale era stata cancellata del Registro delle Imprese in data 11/6/2009 e su tale questione si era formato il giudicato, perché era già stata decisa dalla Corte di
Giustizia tributaria di I Grado di Como, con la sentenza n. 56/02/2025 depositata il 25/2/2025.
Si costituiva solo l'Agenzia delle entrate-Riscossione che eccepiva il difetto di legittimazione passiva, in quanto i motivi del ricorso riguardavano il merito della pretesa e non gli atti della riscossione.
All'udienza del 19/1/2026 il ricorso veniva deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Agenzia delle entrate-Riscossione ha eccepito il difettò di legittimazione passiva, in quanto il ricorrente aveva contestato non dei vizi della cartella, ma solo il merito della pretesa impositiva, questione di competenza dell'ente creditore.
Avendo il ricorrente notificato il ricorso anche alla Camera di Commercio Sud Est Sicilia, non trova applicazione l'art 39 D Lgs 112/1999, che stabilisce che "il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite", in quanto l'ente creditore
è già parte del giudizio.
Di conseguenza, in tale caso l'agente della riscossione risponde solo dei vizi degli atti esecutivi dallo stesso emessi e non anche della pretesa impositiva, sulla quale non è la parte legittimata a contraddire.
Infatti, secondo la giurisprudenza, "qualora il contribuente abbia impugnato una cartella esattoriale, emessa dal concessionario per la riscossione, per motivi che non attengono a vizi della cartella medesima, il ricorso deve essere notificato all'ente impositore, quale titolare del credito oggetto di contestazione nel giudizio, essendo il concessionario un mero destinatario del pagamento, o più precisamente, mutuando lo schema civilistico dell'art. 1188 cod. civ., il soggetto incaricato dal creditore ed autorizzato a ricevere il pagamento"
(Cass. 5062/2022).
Pertanto, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva o meglio di titolarità della pretesa impositiva contestata con il ricorso, è fondata. Nel merito, la questione controversa è già stata decisa nel precedente giudizio, di cui era parte soltanto l'Agenzia delle entrate-Riscossione, definito da questa Corte con la sentenza n. 56/02/2025 depositata il 25 febbraio 2025 che in relazione alla pretesa tributaria, relativa ai diritti camerali, ha accertato che "il debito non è dovuto perché la Camera di Commercio del Sud-Est Sicilia in data 14 marzo 2024 ha cancellato la ditta artigianale con decorrenza dall'11 giugno 2009, con il conseguente venir meno dei presupposti impositivi in data successiva alla notifica delle cartelle prodromiche al fermo" e di conseguenza, anche della cartella impugnata, relativa ai diritti camerali per l'anno 2022.
Pur non avendo tale decisione efficacia di giudicato nei confronti della Camera di Commercio Sud Est Sicilia, che non era parte nel precedente giudizio, non vi sono ragioni per discostarsi da quanto accertato in detta sentenza, perché in totale coerenza con il doc 6 prodotto dal ricorrente.
La cartella impugnata dev'essere pertanto annullata.
Considerata la non univoca giurisprudenza di merito in ordine alla legittimazione passiva dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, appare corretto compensare le spese di giudizio tra questa e il ricorrente.
Poiché il credito oggetto della cartella è stata iscritto a ruolo dalla Camera di Commercio Sud Est Sicilia con il n. 2025/003324 e quindi, dopo la cancellazione retroattiva della ditta artigianale del ricorrente dal registro delle imprese, le spese, liquidate in dispositivo, seguono la sua soccombenza.
P.Q.M.
la Corte, in composizione monocratica,
dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle entrate-Riscossione;
accoglie ricorso nei confronti della Camera di Commercio Sud Est Sicilia
compensa le spese di giudizio tra il ricorrente e l'Agenzia delle entrate-Riscossione;
condanna la Camera di Commercio Sud Est Sicilia al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida in € 30,00 per spese ed € 230,00 per onorari, oltre oneri di legge.
Como, 19/1/2026
Il giudice
(VA LU RE)
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COMO Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
ORTORE GIOVANNI LUCA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 308/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Como
Difeso da
-Difensore 2 CF_Difensore 2
Camera Di Commercio Catania Ragusa E Siracusa Della Sicilia Orientale
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03320250009184679000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente: accogliere il ricorso ed annullare la cartella di pagamento n. 033 2025 00091846 79 000:
a) per carenza del presupposto di imposizione e violazione di legge;
b) per giudicato esterno ex art. 2909 c.c.
Con vittoria di spese ed onorari di causa,
Ag.entrate Riscossione: In via preliminare e pregiudiziale:
.dichiarare la carenza di legittimazione passiva, in ordine alle questioni inerenti alla sola attività dell'ente impositore,
NEL MERITO rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto stante la correttezza del proprio operato.
•
• Con condanna alle spese, nella misura indicata nella nota spese dell'odierna deducente, o altra che sarà determinata da parte del Giudice adito, in danno della parte soccombente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento n. 033 2025 00091846 79 000 notificata il 26/8/2025, relativa ai diritti camerali iscritti a ruolo dalla Camera di Commercio Sud Est
Sicilia per l'anno 2022, in quanto la sua ditta individuale era stata cancellata del Registro delle Imprese in data 11/6/2009 e su tale questione si era formato il giudicato, perché era già stata decisa dalla Corte di
Giustizia tributaria di I Grado di Como, con la sentenza n. 56/02/2025 depositata il 25/2/2025.
Si costituiva solo l'Agenzia delle entrate-Riscossione che eccepiva il difetto di legittimazione passiva, in quanto i motivi del ricorso riguardavano il merito della pretesa e non gli atti della riscossione.
All'udienza del 19/1/2026 il ricorso veniva deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Agenzia delle entrate-Riscossione ha eccepito il difettò di legittimazione passiva, in quanto il ricorrente aveva contestato non dei vizi della cartella, ma solo il merito della pretesa impositiva, questione di competenza dell'ente creditore.
Avendo il ricorrente notificato il ricorso anche alla Camera di Commercio Sud Est Sicilia, non trova applicazione l'art 39 D Lgs 112/1999, che stabilisce che "il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite", in quanto l'ente creditore
è già parte del giudizio.
Di conseguenza, in tale caso l'agente della riscossione risponde solo dei vizi degli atti esecutivi dallo stesso emessi e non anche della pretesa impositiva, sulla quale non è la parte legittimata a contraddire.
Infatti, secondo la giurisprudenza, "qualora il contribuente abbia impugnato una cartella esattoriale, emessa dal concessionario per la riscossione, per motivi che non attengono a vizi della cartella medesima, il ricorso deve essere notificato all'ente impositore, quale titolare del credito oggetto di contestazione nel giudizio, essendo il concessionario un mero destinatario del pagamento, o più precisamente, mutuando lo schema civilistico dell'art. 1188 cod. civ., il soggetto incaricato dal creditore ed autorizzato a ricevere il pagamento"
(Cass. 5062/2022).
Pertanto, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva o meglio di titolarità della pretesa impositiva contestata con il ricorso, è fondata. Nel merito, la questione controversa è già stata decisa nel precedente giudizio, di cui era parte soltanto l'Agenzia delle entrate-Riscossione, definito da questa Corte con la sentenza n. 56/02/2025 depositata il 25 febbraio 2025 che in relazione alla pretesa tributaria, relativa ai diritti camerali, ha accertato che "il debito non è dovuto perché la Camera di Commercio del Sud-Est Sicilia in data 14 marzo 2024 ha cancellato la ditta artigianale con decorrenza dall'11 giugno 2009, con il conseguente venir meno dei presupposti impositivi in data successiva alla notifica delle cartelle prodromiche al fermo" e di conseguenza, anche della cartella impugnata, relativa ai diritti camerali per l'anno 2022.
Pur non avendo tale decisione efficacia di giudicato nei confronti della Camera di Commercio Sud Est Sicilia, che non era parte nel precedente giudizio, non vi sono ragioni per discostarsi da quanto accertato in detta sentenza, perché in totale coerenza con il doc 6 prodotto dal ricorrente.
La cartella impugnata dev'essere pertanto annullata.
Considerata la non univoca giurisprudenza di merito in ordine alla legittimazione passiva dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, appare corretto compensare le spese di giudizio tra questa e il ricorrente.
Poiché il credito oggetto della cartella è stata iscritto a ruolo dalla Camera di Commercio Sud Est Sicilia con il n. 2025/003324 e quindi, dopo la cancellazione retroattiva della ditta artigianale del ricorrente dal registro delle imprese, le spese, liquidate in dispositivo, seguono la sua soccombenza.
P.Q.M.
la Corte, in composizione monocratica,
dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle entrate-Riscossione;
accoglie ricorso nei confronti della Camera di Commercio Sud Est Sicilia
compensa le spese di giudizio tra il ricorrente e l'Agenzia delle entrate-Riscossione;
condanna la Camera di Commercio Sud Est Sicilia al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida in € 30,00 per spese ed € 230,00 per onorari, oltre oneri di legge.
Como, 19/1/2026
Il giudice
(VA LU RE)