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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 10/09/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
N. 2013 /2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Paola Costa Presidente Dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 16/05/2025 da:
1) n. a Cotovsc, MOLDOVIA il 07/03/1989 ( ); Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], Maniago (PN); con l'Avv. FERRETTI LAURA presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) n. a Piatra Neamt, ROMANIA il 06/01/1988 (C.F. ); Controparte_1 C.F._2 residente in [...], Maniago (PN); con l'Avv. MION FRANCESCO presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Birguani (Romania) il 20/8/2011, in regime di comunione legale dei beni.
con i seguenti figli:
n. a SAN DANIELE DEL FRIULI il 10/01/2012; Persona_1
n. a SAN DANIELE DEL FRIULI il 12/6/2016; Persona_2
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16/05/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza;
2. Affidamento: Le figlie minori e verranno affidate in modalità Persona_1 Persona_2 condivisa ad entrambi i genitori. Le minori saranno collocate prevalentemente ed anagraficamente presso la madre, in un'abitazione che la stessa reperirà, prelevando dall'immobile gli effetti personali propri e delle bambine, nonché pentolame, corredo tessile, un divano, un tappeto, una lavatrice, un televisore, due scrivanie, un computer con stampante utilizzato dalle figlie per lo studio, due biciclette da donna. Come da successiva previsione, l'abitazione familiare verrà venduta a terzi ed anche il sig. si trasferirà altrove. Sino a che l'immobile non verrà venduto o la sig.ra Parte_1
non avrà reperito altra abitazione in locazione, la stessa e le figlie continueranno a vivere Parte_1 nell'appartamento di residenza familiare.
3. Visite e Festività: Il sig. potrà visitare e tenere con sé le figlie minori ogni mercoledì pomeriggio sino a Parte_1 dopo cena e durante il weekend, dal sabato mattina alla domenica pomeriggio, a settimane alternate, a condizione che lo stesso reperisca un ambiente idoneo ad ospitare le figlie nelle ore notturne. Le minori trascorreranno le giornate di Natale e Santo Stefano, Capodanno e Epifania, Pasqua e Lunedì dell'Angelo rispettivamente con l'uno o l'altro genitore, ad anni alterni. Pasqua 2025 verrà trascorsa dalle minori con la madre. Durante le vacanze estive le minori trascorreranno con il padre due settimane anche non consecutive. I genitori si accorderanno e comunicheranno i rispettivi periodi di ferie possibilmente entro il 30 aprile di ciascun anno. Il sig. autorizza sin d'ora la sig.ra a Controparte_1 Parte_1 condurre le figlie in Moldavia durante le vacanze scolastiche o in caso di emergenze legate alla salute della madre della sig.ra . La sig.ra autorizza sin d'ora il sig. Parte_1 Parte_1
a condurre le figlie in Romania durante le vacanze scolastiche estive, a condizione Controparte_1 che le vengano comunicati e rispettati tempi e luoghi della permanenza. Il sig. avrà cura Parte_1 di accedere al registro scolastico elettronico delle figlie ed a partecipare ai colloqui ed alle riunioni e manifestazioni anche sportive che richiedano la presenza dei genitori.
4. Contribuzione ed aspetti economici: Il sig. tenuto conto delle sue attuali condizioni economiche, provvederà a Controparte_1 versare in forma tracciabile alla sig.ra un assegno mensile di € 400,00 Parte_1
(quattrocento,00), pari ad € 200,00 per ciascuna figlia, importo annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT se in aumento, quale concorso nel mantenimento delle figlie minori Per_1
e e ciò sino al raggiungimento della di loro autosufficienza economica.
[...] Persona_2
Le spese straordinarie che si renderanno necessarie per le minori, così come individuate nel Protocollo di intesa tra Magistrati ed Avvocati del Foro di Pordenone, verranno sostenute da entrambi i genitori per la quota del 50% cadauno. Tra le spese straordinarie andranno espressamente ricomprese le spese per: testi scolastici ed ogni strumento richiesto per lo svolgimento delle lezioni, corredo scolastico di inizio d'anno, gite scolastiche, grest e punti verdi, buoni mensa, trasporti da e per la scuola, eventuali tasse universitarie, viaggi di studio, scuola guida, spese ed attrezzature per attività sportive e musicali, cure mediche e dentistiche, farmaci, occhiali e lenti, apparecchi ortodontici. Le parti si sottoporranno i conteggi con i relativi giustificativi di spesa entro la fine di ogni mese ed effettueranno conguagli e rimborsi entro i 15 gg. successivi. L'assegno unico universale in ragione delle minori verrà percepito per intero dalla madre. Le figlie verranno poste in detrazione dalla madre nella propria dichiarazione dei redditi nella misura del 100%.
5. Rapporti patrimoniali tra i coniugi I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere alcuna richiesta reciproca in punto mantenimento. Il sig. terrà indenne la sig.ra da Controparte_1 Parte_1 ogni fideiussione da ella sottoscritta a garanzia di prestiti personali del sig. . Parte_1
L'abitazione adibita a residenza familiare in proprietà esclusiva del sig. verrà Controparte_1 messa in vendita, il mutuo fondiario di cui all'atto del Notaio del 19.02.2013 verrà Persona_3 estinto con il prezzo ricavato e la sig.ra verrà liberata dalla propria posizione di Parte_1 garante fideiussore. Qualora il prezzo della vendita non fosse sufficiente a coprire il mutuo residuo, il sig. se ne farà carico per intero. Controparte_1
6. Spese di lite compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 comma 3 c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO S'impongono due premesse. A) Si deve osservare, in via preliminare, che il matrimonio contratto dalle parti non risulta trascritto in Italia. Ciononostante, il matrimonio celebrato all'estero dalle parti, entrambe cittadine straniere, anche se non trascritto nei registri dello stato civile italiano, ha piena rilevanza nel nostro ordinamento. Ciò in applicazione dell'art. 28 legge 218/95, secondo il quale il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento. Il matrimonio celebrato in Romania dalle parti è pienamente valido nello Stato in cui fu celebrato, come risulta dalla documentazione prodotta. La mancata trascrizione del vincolo coniugale in Italia non è di per sé elemento ostativo a riconoscere il vincolo nel nostro ordinamento, in quanto, fatti salvi i limiti derivanti dal rispetto dell'ordine pubblico, il matrimonio che gli stranieri abbiano celebrato nel loro Paese di appartenenza va considerato efficace anche in Italia, in ossequio al principio del rispetto delle relazioni internazionali e delle norme di diritto internazionale, sancito dall'art. 10 Cost.. B) I coniugi ricorrenti hanno dichiarato di volersi avvalere della legge nazionale rumena, ai sensi dell'art. 5 lett. c) del Regolamento UE n. 1259/2010 c.d. Roma III, ossia optando per “la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza”, che prevede la possibilità di addivenire al divorzio diretto. L'art. 373 del codice civile rumeno consente ai coniugi di presentare direttamente una richiesta di scioglimento del matrimonio con il loro mutuo consenso. Quanto al rapporto con i figli minori, la legge applicabile prevede una disciplina analoga a quella italiana, privilegiando l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale e prevedendo la fissazione della residenza del minorenne presso il genitore prevalente collocatario.
Sulle premesse che precedono, sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto dei figli minorenni deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dell'età e dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Romania il 20/08/2011 tra
[...]
e ; Parte_1 Controparte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
Così deciso in Pordenone, il 10/9/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Giorgio Cozzarini dott.ssa Maria Paola Costa
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Paola Costa Presidente Dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 16/05/2025 da:
1) n. a Cotovsc, MOLDOVIA il 07/03/1989 ( ); Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], Maniago (PN); con l'Avv. FERRETTI LAURA presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) n. a Piatra Neamt, ROMANIA il 06/01/1988 (C.F. ); Controparte_1 C.F._2 residente in [...], Maniago (PN); con l'Avv. MION FRANCESCO presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Birguani (Romania) il 20/8/2011, in regime di comunione legale dei beni.
con i seguenti figli:
n. a SAN DANIELE DEL FRIULI il 10/01/2012; Persona_1
n. a SAN DANIELE DEL FRIULI il 12/6/2016; Persona_2
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16/05/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza;
2. Affidamento: Le figlie minori e verranno affidate in modalità Persona_1 Persona_2 condivisa ad entrambi i genitori. Le minori saranno collocate prevalentemente ed anagraficamente presso la madre, in un'abitazione che la stessa reperirà, prelevando dall'immobile gli effetti personali propri e delle bambine, nonché pentolame, corredo tessile, un divano, un tappeto, una lavatrice, un televisore, due scrivanie, un computer con stampante utilizzato dalle figlie per lo studio, due biciclette da donna. Come da successiva previsione, l'abitazione familiare verrà venduta a terzi ed anche il sig. si trasferirà altrove. Sino a che l'immobile non verrà venduto o la sig.ra Parte_1
non avrà reperito altra abitazione in locazione, la stessa e le figlie continueranno a vivere Parte_1 nell'appartamento di residenza familiare.
3. Visite e Festività: Il sig. potrà visitare e tenere con sé le figlie minori ogni mercoledì pomeriggio sino a Parte_1 dopo cena e durante il weekend, dal sabato mattina alla domenica pomeriggio, a settimane alternate, a condizione che lo stesso reperisca un ambiente idoneo ad ospitare le figlie nelle ore notturne. Le minori trascorreranno le giornate di Natale e Santo Stefano, Capodanno e Epifania, Pasqua e Lunedì dell'Angelo rispettivamente con l'uno o l'altro genitore, ad anni alterni. Pasqua 2025 verrà trascorsa dalle minori con la madre. Durante le vacanze estive le minori trascorreranno con il padre due settimane anche non consecutive. I genitori si accorderanno e comunicheranno i rispettivi periodi di ferie possibilmente entro il 30 aprile di ciascun anno. Il sig. autorizza sin d'ora la sig.ra a Controparte_1 Parte_1 condurre le figlie in Moldavia durante le vacanze scolastiche o in caso di emergenze legate alla salute della madre della sig.ra . La sig.ra autorizza sin d'ora il sig. Parte_1 Parte_1
a condurre le figlie in Romania durante le vacanze scolastiche estive, a condizione Controparte_1 che le vengano comunicati e rispettati tempi e luoghi della permanenza. Il sig. avrà cura Parte_1 di accedere al registro scolastico elettronico delle figlie ed a partecipare ai colloqui ed alle riunioni e manifestazioni anche sportive che richiedano la presenza dei genitori.
4. Contribuzione ed aspetti economici: Il sig. tenuto conto delle sue attuali condizioni economiche, provvederà a Controparte_1 versare in forma tracciabile alla sig.ra un assegno mensile di € 400,00 Parte_1
(quattrocento,00), pari ad € 200,00 per ciascuna figlia, importo annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT se in aumento, quale concorso nel mantenimento delle figlie minori Per_1
e e ciò sino al raggiungimento della di loro autosufficienza economica.
[...] Persona_2
Le spese straordinarie che si renderanno necessarie per le minori, così come individuate nel Protocollo di intesa tra Magistrati ed Avvocati del Foro di Pordenone, verranno sostenute da entrambi i genitori per la quota del 50% cadauno. Tra le spese straordinarie andranno espressamente ricomprese le spese per: testi scolastici ed ogni strumento richiesto per lo svolgimento delle lezioni, corredo scolastico di inizio d'anno, gite scolastiche, grest e punti verdi, buoni mensa, trasporti da e per la scuola, eventuali tasse universitarie, viaggi di studio, scuola guida, spese ed attrezzature per attività sportive e musicali, cure mediche e dentistiche, farmaci, occhiali e lenti, apparecchi ortodontici. Le parti si sottoporranno i conteggi con i relativi giustificativi di spesa entro la fine di ogni mese ed effettueranno conguagli e rimborsi entro i 15 gg. successivi. L'assegno unico universale in ragione delle minori verrà percepito per intero dalla madre. Le figlie verranno poste in detrazione dalla madre nella propria dichiarazione dei redditi nella misura del 100%.
5. Rapporti patrimoniali tra i coniugi I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere alcuna richiesta reciproca in punto mantenimento. Il sig. terrà indenne la sig.ra da Controparte_1 Parte_1 ogni fideiussione da ella sottoscritta a garanzia di prestiti personali del sig. . Parte_1
L'abitazione adibita a residenza familiare in proprietà esclusiva del sig. verrà Controparte_1 messa in vendita, il mutuo fondiario di cui all'atto del Notaio del 19.02.2013 verrà Persona_3 estinto con il prezzo ricavato e la sig.ra verrà liberata dalla propria posizione di Parte_1 garante fideiussore. Qualora il prezzo della vendita non fosse sufficiente a coprire il mutuo residuo, il sig. se ne farà carico per intero. Controparte_1
6. Spese di lite compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 comma 3 c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO S'impongono due premesse. A) Si deve osservare, in via preliminare, che il matrimonio contratto dalle parti non risulta trascritto in Italia. Ciononostante, il matrimonio celebrato all'estero dalle parti, entrambe cittadine straniere, anche se non trascritto nei registri dello stato civile italiano, ha piena rilevanza nel nostro ordinamento. Ciò in applicazione dell'art. 28 legge 218/95, secondo il quale il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento. Il matrimonio celebrato in Romania dalle parti è pienamente valido nello Stato in cui fu celebrato, come risulta dalla documentazione prodotta. La mancata trascrizione del vincolo coniugale in Italia non è di per sé elemento ostativo a riconoscere il vincolo nel nostro ordinamento, in quanto, fatti salvi i limiti derivanti dal rispetto dell'ordine pubblico, il matrimonio che gli stranieri abbiano celebrato nel loro Paese di appartenenza va considerato efficace anche in Italia, in ossequio al principio del rispetto delle relazioni internazionali e delle norme di diritto internazionale, sancito dall'art. 10 Cost.. B) I coniugi ricorrenti hanno dichiarato di volersi avvalere della legge nazionale rumena, ai sensi dell'art. 5 lett. c) del Regolamento UE n. 1259/2010 c.d. Roma III, ossia optando per “la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza”, che prevede la possibilità di addivenire al divorzio diretto. L'art. 373 del codice civile rumeno consente ai coniugi di presentare direttamente una richiesta di scioglimento del matrimonio con il loro mutuo consenso. Quanto al rapporto con i figli minori, la legge applicabile prevede una disciplina analoga a quella italiana, privilegiando l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale e prevedendo la fissazione della residenza del minorenne presso il genitore prevalente collocatario.
Sulle premesse che precedono, sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto dei figli minorenni deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dell'età e dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Romania il 20/08/2011 tra
[...]
e ; Parte_1 Controparte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
Così deciso in Pordenone, il 10/9/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Giorgio Cozzarini dott.ssa Maria Paola Costa