Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00104/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00304/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 304 del 2025, proposto da
UC AN, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Angelo Di Iorio, Francesca Scarpantonio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di L’Aquila, domiciliataria ex lege in L’Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;
per l’ottemperanza,
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Teramo, in funzione di giudice del lavoro, n. 494/2024, pubblicata il 18 settembre 2024 e notificata il 24 settembre 2024 presso la sede legale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, divenuta cosa giudicata, con la quale il Tribunale di Teramo ha accolto la domanda del professor UC, accertando il suo diritto ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici di cui alla domanda per l’importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna del Ministero convenuto all’adozione di ogni atto necessario per consentirne il godimento, nel valore nominale di € 500,00 annui tramite la Carta Elettronica del Docente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo;
Vista la nota del 3 febbraio 2026, con la quale parte ricorrente dichiara l’intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l’art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il dott. SS AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il professor UC AN, odierno ricorrente, con ricorso R.G. n. 714/2024 ha adito il Tribunale di Teramo per vedersi riconoscere, in relazione ai contratti stipulati a tempo determinato, il diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00/annui ex art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 finalizzato allo svolgimento di attività di formazione da parte del personale docente, prestazione denominata “ Carta Elettronica del Docente ”, con conseguente condanna del Ministero dell’Istruzione al pagamento, in favore della parte ricorrente, dell’importo di euro 500,00 per ognuno degli anni puntualmente indicati in ricorso quale contributo alla formazione professionale.
Il Tribunale di Teramo, con la sentenza n. 494/2024 del 18 settembre 2024 di cui in epigrafe, ha accolto il sopra menzionato ricorso accertando e dichiarando il diritto dell’odierno ricorrente al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e, conseguentemente, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’adozione di ogni atto necessario per consentire il godimento, nel valore nominale di € 500,00 annui, della Carta Elettronica del Docente al professor UC.
La sentenza n. 494/2024 del Tribunale di Teramo è stata notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito da parte ricorrente in data 24 settembre 2024 via pec e la stessa non è stata impugnata dal predetto Ministero ed ha, pertanto, acquisito l’autorità del giudicato, come da attestazione della Cancelleria Civile del Tribunale di Teramo agli atti, ma l’Amministrazione non ha eseguito la citata sentenza, atteso che, nonostante la sopra menzionata notifica avvenuta in data 24 settembre 2024, il Ministero dell’Istruzione e del Merito non ha corrisposto il bonus attribuito dal Tribunale di Teramo e non ha neppure messo a disposizione dell’attuale ricorrente la Carta Elettronica del Docente.
Preso atto di tale perdurante inadempimento il professor UC AN ha proposto il ricorso in ottemperanza introduttivo del presente giudizio, notificato in data 14 luglio 2025 e depositato in pari data, chiedendo a questo Tribunale di ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito l’ottemperanza della sentenza n. 494/2024 del Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro.
Inoltre parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di disporre la nomina, fin da ora, di un Commissario ad acta in caso di infruttuosa decorrenza del predetto termine, con vittoria delle spese di giudizio da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
In data 22 luglio 2025 si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito, che ha depositato poi, in data 17 settembre 2025, documentazione con relativa relazione da cui si evince che lo stesso non aveva pagato quanto dovuto al ricorrente.
In data 3 febbraio 2026 la difesa di parte ricorrente ha depositato in giudizio propria nota con cui ha dichiarato che “ nel corso del mese di Gennaio 2026 gli Uffici MIM - senza comunicazione - approssimandosi la data d’udienza hanno provveduto all’apertura del borsellino e ad adempiere alla sentenza di merito ” chiedendo comunque il riconoscimento della soccombenza virtuale dell’Amministrazione.
Infine, all’udienza in camera di consiglio dell’11 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. - Il Collegio rileva che, con riferimento al ricorso per ottemperanza introduttivo del presente giudizio, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Risulta, difatti, acclarato che la pretesa sostanziale del ricorrente (nelle more del giudizio) è stata completamente soddisfatta, atteso che lo stesso ha prodotto in giudizio documentazione da cui emerge che nel gennaio 2026 il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pagato allo stesso quanto dovuto a titolo di Carta del Docente in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Teramo n. 494/2024.
Accertata, dunque, la piena satisfattività, per parte ricorrente, del pagamento svolto da parte del Ministero resistente, come dichiarato dalla stessa parte ricorrente con nota del 3 febbraio 2026 in atti, il Collegio ritiene doversi dichiarare cessata la materia del contendere, alla stregua di quanto stabilito da condivisibile giurisprudenza, secondo cui “ Sulla cessazione della materia del contendere, prevista dall’art. 34, comma 5, Cod. proc. amm., si registrano in giurisprudenza principi consolidati che meritano di essere richiamati:
a. può essere pronunciata nel caso in cui il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso (cfr. Cons. Stato, sez. V, 7 maggio 2018, n. 2687), sì da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l’oggettivo venir meno della lite (cfr. Cons. Stato, sez. III, 22 febbraio 2018, n. 1135; sez. IV, 22 gennaio 2018, n. 383; sez. IV, 7 maggio 2015, n. 2317);
b. si differenzia dalla sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c) Cod. proc. amm. che, invece, si verifica quando l’eventuale accoglimento del ricorso non produrrebbe più alcuna utilità al ricorrente, facendo venir meno la condizione dell’azione dell’interesse a ricorrere (Cons. Stato, sez. IV, 24 luglio 2017, n. 3638);
c. è caratterizzata dal contenuto di accertamento nel merito della pretesa avanzata e dalla piena soddisfazione eventualmente offerta dalle successive determinazioni assunte dall’amministrazione (Cons. Stato, sez. IV, 20 novembre 2017, n. 5343; sez. IV 28 marzo 2017, n. 1426);
d. qualora sia dichiarata in sede di impugnazione comporta la rimozione della sentenza impugnata in quanto priva di attualità con conseguente perdita di ogni effetto della stessa anche per ciò che attiene all’eventuale condanna al pagamento delle spese (cfr. Cons. Stato, sez. III, 22 dicembre 2014, n. 6338; sez. V, 5 marzo 2012, n. 1258, sez. V, 14 dicembre 2011, n. 6541);
e. in mancanza di accordo delle parti, il giudice deve procedere all’accertamento virtuale sulla fondatezza dell’originaria pretesa ai fini del regolamento delle spese di lite (Cons. Stato, sez. IV, 28 giugno 2016, n. 2909) .” (Consiglio di Stato, Sezione V, n. 4191/2018).
3. - Per le ragioni innanzi sinteticamente illustrate, dunque, con riferimento al ricorso per ottemperanza introduttivo del presente giudizio deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
4. - In base al principio della soccombenza virtuale, va disposta la condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento delle spese del presente giudizio a favore del ricorrente, liquidate come da dispositivo, atteso che risulta incontestato che il pagamento della somma dovuta è avvenuto solo nel corso del mese di gennaio 2026 a fronte di un ricorso, del tutto fondato, presentato nel luglio 2025 e di una sentenza del G.O. del settembre 2024.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna le Amministrazioni resistenti al pagamento delle spese del presente giudizio a favore di parte ricorrente, liquidate in complessivi euro 800,00 (ottocento/00), da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
ER NI, Presidente
Mario Gabriele Perpetuini, Consigliere
SS AL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SS AL | ER NI |
IL SEGRETARIO