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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/12/2025, n. 12280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12280 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 26550/2024 del Ruolo Generale,
TRA
AVV. c.f. ), quale procuratrice di sé Parte_1 C.F._1 stessa, elettivamente domiciliata in Rende (CS), alla Via Cosenza n. 29;
- OPPONENTE -
CONTRO
AVV. (c.f. ), quale procuratore di sé Controparte_1 C.F._2 stesso, elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via Po n. 1;
- OPPOSTO -
Oggetto: opposizione ex art. 615 c.p.c. al precetto notificato in data 22 novembre 2024
Conclusioni: all'udienza del 17 dicembre 2025 la parte convenuta ha concluso come da note scritte di udienza, chiedendo la decisione della causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'Avv. ha proposto Parte_1 opposizione all'atto di precetto in oggetto, notificatole ad istanza dell'Avv. CP_1 per l'importo complessivo di € 13.254,15, di cui € 6.000,00 per spese di lite
[...] liquidate in sentenza oltre iva, cpa e rimborso forfettario, € 236,00 per onorario dell'atto di precetto oltre accessori, € 200,00 per esborsi, € 4.000,00 per condanna ex art 96 c.p.c. impartita con la sentenza azionata, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via cautelare: sussistendo in capo alla parte attrice a) sia il fumus boni iuris, e cioè la fondatezza dell'inesistenza del titolo, visivamente riscontrabile b) sia anche il periculum in mora, ovvero, al fine di evitare eventuali azioni esecutive (iscrizione ipotecarie, fermi amministrativi ecc….) con eventuale grave pregiudizio, pronunciare provvedimento di sospensione dell'esecutorietà dell'impugnata sentenza, inaudita altera parte. Inibire in ogni caso a l'adozione di misure esecutive e/o cautelari in Controparte_1 relazione alla stessa. Nel merito: rigettare le pretese degli opposti poiché inammissibili nonché infondate ed illegittime in fatto ed in diritto. 1)Pertanto voglia l'on.le eccell.mo giudice, accertata la fondatezza di tutti i motivi sopra esposti, in ragione della documentazione scritta esibita, accogliere la domanda e conseguentemente dichiarare l'inesistenza, l'illegittimità dell'atto impugnato e la sua inammissibilità, con conseguente inesistenza dell'obbligo dell'istante di pagare la somma relativa all'atto impugnato. 2) Inibire in ogni caso l'adozione di misure esecutive e/o cautelari in relazione allo stesso nelle more del giudizio. 3)liquidare in favore dell'opponente avvocato difensore di sé pagamento di equo indennizzo per la lesione degli art.19,65, 66 del codice deontologico professionale. 4)liquidare in favore del precettato equo indennizzo ai sensi dell'art.96 cpc per l'ingannevole condotta processuale subita, nonché per ogni danno materiale ed immateriale, fisico e d'immagine, subito in seguito alla superflua e vessatoria iniziativa giudiziaria subita;
5) Condannare l'opposto al pagamento delle spese ed onorari di lite, con ogni altra competenza di legge, con attribuzione al sottoscritto avvocato”.
L'intimazione opposta è stata spiccata in virtù dell'ordinanza n. 2431/2023 resa dalla Terza Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione in data 22.05.2023 e pubblicata in data 9.08.2023, con cui è stato rigettato il ricorso proposto dall'Avv. avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 3263/2020 Parte_1 condannandola, per quel che rileva in questa sede, “al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 6.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge, nonché al pagamento, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., dell'ulteriore somma di euro 4.000, da distrarre in favore dell'avv. CP_1 che si è dichiarato antistatario”.
[...]
Con il rimedio azionato parte attrice ha contestato il diritto di precedere ad esecuzione forzata, lamentando la nullità insanabile del titolo giudiziario azionato in quanto qualificabile come sentenza, sebbene reso nella forma di ordinanza, priva però della sottoscrizione del giudice relatore e corredata della sola firma del Presidente del Collegio. L'attrice ha precisato di aver proposto per tale ragione anche ricorso per revocazione dell'ordinanza, pendente innanzi alla Suprema Corte di Cassazione con R.G. n. 24155/2023. Ha lamentato, altresì, che a dispetto dell'eccepita inesistenza del titolo, il creditore opposto aveva anche avviato in virtù di esso una procedura esecutiva immobiliare, simulando la notifica del pignoramento con artifizi e documenti illeggibili mai recapitati e con l'illecita compartecipazione dei pubblici ufficiali, circostanza fatta oggetto di specifica denuncia penale. In ragione di quanto sopra ha sostenuto la violazione delle norme deontologiche di cui agli artt. 66 e 19 da parte del procuratore opposto, rassegnando le su citate conclusioni.
- 2 - Si è costituito l'Avv. eccependo, in via preliminare, l'incompetenza per CP_1 territorio del Tribunale di Napoli in favore di quello di Cosenza come da intestazione dell'atto di precetto.
Nel merito ha ripercorso la vicenda processuale sottesa al titolo azionato, partendo dall'iniziale sentenza di primo grado n. 6129/2014 resa dal Tribunale di Napoli in data 24.03.2014, corretta con ordinanza ex art. 287 c.p.c. in data 23.12.2014, di rigetto della domanda di risarcimento spiegata nei confronti del dall'odierna Parte_2 opponente. Ad essa conseguivano due atti di appello riuniti, il secondo successivo alla correzione dell'errore materiale della sentenza, finalizzati - tra gli altri - all'accertamento della nullità della sentenza. La Corte d'appello di Napoli dichiarava in parte inammissibili ed in parte infondati i motivi di gravame. Avverso detta pronuncia veniva proposto ricorso per Cassazione per dedurre la nullità della sentenza anche per la “…mancata sottoscrizione della stessa da parte del terzo giudice del Collegio d'appello in una sentenza decisa in camera di consiglio con modalità telematiche”. Anche detto ricorso veniva rigettato con l'ordinanza n. 2431/2023 della Terza Sezione della Corte di Cassazione, odiernamenteazionata e fatta oggetto di azione di revocazione da parte dell'opponente, pendente al momento dell'introduzione del presente giudizio. Il convenuto ha precisato che mentre il Tribunale, nel rigettare la domanda, aveva semplicemente condannato l'attrice soccombente al pagamento delle spese di lite, sia la Corte d'appello di Napoli che la Corte di Cassazione avevano impartito anche condanna per lite temeraria in ragione dell'abuso del precesso e per avere ella abusato dello strumento processuale con la proposizione di domande del tutto infondate, ed avere inoltre intralciato il corso dei relativi procedimenti, mediante proposizione di plurime istanze di ricusazione all'indirizzo del giudice unico del Tribunale, dei membri del collegio della Corte d'appello, dei giudici del collegio titolare del procedimento in Cassazione, dei giudici dell'esecuzione del Tribunale di Napoli e Cosenza, rivelatesi tutte inammissibili o infondate. Ciò evidenziato, ha sostenuto l'infondatezza dei motivi di opposizione esposti, atteso che – a suo dire – l'impiego l'ordinanza pronunciata fuori udienza in foglio separato dal verbale di udienza deve essere sottoscritta dal Presidente come sancito dall'art. 134 c.p.c. e che ai sensi dell'art. 375, co. 2 c.p.c. “la Corte a sezione semplice pronuncia con ordinanza in camera di consiglio, salvo che la trattazione in pubblica udienza sia resa opportuna dalla particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale deve pronunciare”. Cosicché, del tutto legittimamente, tale forma era stata impiegata nel caso di specie per definire il ricorso avanzato in sede di legittimità. Infine, ha contestato l'ammissibilità dell'assunta violazione dei doveri deontologici in relazione alla minaccia di esecuzione in virtù di un titolo a suo dire inesistente per difetto di sottoscrizione in quanto presupponente l'esame di una questione riservata al giudice del procedimento in cui il titolo si è formato e, difatti, veicolata con identici motivi nel giudizio di revocazione dell'ordinanza azionata. Ha pertanto concluso per
- 3 - l'accoglimento dell'eccezione preliminare e, in subordine, per il rigetto della domanda e dell'istanza cautelare perché infondate, con il favore delle spese e competenze di giudizio e con condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata a titolo di lite temeraria ex art. 96, co. 3, c.p.c.
Con ordinanza resa all'esito dell'udienza cartolare di comparizione del 30 aprile 2025, dichiarate inammissibili ed inutilizzabili le note scritte di udienza depositate da parte attrice con i relativi allegati, in quanto integranti memoria non autorizzata, e rilevata la natura documentale della controversia, è stato disposto rinvio per la rimessione della causa in decisione all'udienza del 17 dicembre 2025 con i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
A tale ultima udienza trattata in modalità scritta, dichiarate nuovamente inammissibili ed inutilizzabili per le medesime ragioni le note scritte di udienza depositate dall'opponente, la causa è stata riservata a sentenza su richiesta delle parti.
MOTIVAZIONE
L'opposizione è inammissibile, comunque infondata, e va pertanto rigettata per le ragioni che seguono.
In via del tutto preliminare va disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla parte opposta.
Il convenuto sostiene che la competenza a decidere la controversia spetterebbe al Tribunale di Cosenza, specificamente richiamato nell'atto opposto.
Tuttavia, è evidente che la mera intestazione in precetto non equivalga ad elezione di domicilio da parte del creditore in luogo in cui vi sono beni da sottoporre ad esecuzione, valida ai fini dell'individuazione del luogo di notifica dell'opposizione.
Va pertanto fatta applicazione del principio giurisprudenziale di legittimità, ribadito di recente (Cass. civ., ord. n. 29388/2024), secondo cui “quanto al radicamento della causa ratione loci, versandosi in opposizione preventiva all'esecuzione, la competenza va determinata, ai sensi dell'art. 27 cod. proc. civ., in base al luogo della minacciata esecuzione, cioè a dire, in forza dell'art. 480, terzo comma, cod. proc. civ., al luogo di notificazione della cartella di pagamento (atto, come detto, assimilabile al precetto), corrispondente alla residenza, domicilio o sede del destinatario della cartella stessa, sempreché in essa manchi l'elezione di domicilio del creditore istante nel Comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione dell'esecuzione (sull'argomento, Cass. civ., sent. n. 19579/2015; Cass. civ., sent. n. 21914/2014).
- 4 - Venendo al merito dell'opposizione, giova innanzitutto perimetrare l'oggetto del giudizio, attesa l'avvenuta divagazione in corso di causa su questioni e temi esulanti da quanto portato all'attenzione dell'adito Tribunale con la citazione introduttiva del giudizio.
L'attrice lamenta l'illegittimità della minacciata esecuzione per l'inesistenza del titolo giudiziale azionato, rilevabile d'ufficio anche in sede di opposizione all'esecuzione. Segnatamente, eccepisce che il titolo sarebbe stato erroneamente emesso nella forma dell'ordinanza, anziché della sentenza di cui avrebbe l'effettivo contenuto, e che la stessa sarebbe affetta da nullità insanabile, rectius da inesistenza, perché munita della sola sottoscrizione del Presidente del Collegio e non anche del nominato giudice relatore. Ha inoltre stigmatizzato la condotta dell'intimante sul rilievo secondo cui, nonostante la consapevolezza di tale patologia del titolo esecutivo, avrebbe avviato anche l'azione esecutiva ricorrendo peraltro, più volte, ad illeciti stratagemmi al fine di far ritenere eseguita e perfezionata la notifica del pignoramento.
A tale questione va circoscritto il thema decidendum della proposta opposizione all'esecuzione, atteso che la parte attrice non ha inteso precisare e/o modificare la domanda mediante il deposito delle memorie ex art 171 ter c.p.c. e che quanto successivamente argomentato con le note scritte per l'udienza di prima comparizione e per l'udienza di rimessione in decisione è stato dichiarato inammissibile perché integrante memoria non autorizzata, contenente difese formulate oltre le preclusioni assertive ed istruttorie (cfr. ordinanza del 5 maggio 2025 e del 18 dicembre 2025). Stessa sorte va attribuita alle ulteriori doglianze relative alla supposta “assurdità” del titolo azionato, ovvero a questioni per stessa ammissione della parte riguardanti la sfera del “metagiuridico”, di cui alle memorie di replica depositate dall'opponente.
Ebbene, la domanda risulta inammissibile oltre che - in ogni caso - manifestamente infondata.
L'art. 375, co. 2 c.p.c. dispone che “La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio quando riconosce di dovere: 1) dichiarare l'inammissibilità del ricorso (…); (…);
4-quater) in ogni altro caso in cui non pronuncia in pubblica udienza”; il primo comma precisa che “La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia in pubblica udienza quando la questione di diritto è di particolare rilevanza, nonché nei casi di cui all'articolo 391 quater”.
Il combinato disposto degli artt. 380 bis, co. 2 c.p.c. e 391 c.p.c. prevede che il ricorso trattato in camera di consiglio sia deciso con ordinanza.
L'art 134, co. 1 ultimo periodo c.p.c., prevede che l'ordinanza, se è pronunciata fuori dell'udienza, è scritta in calce al processo verbale, oppure in foglio separato, munito
- 5 - della data e della sottoscrizione del giudice o, quando questo è collegiale, del presidente.
Infine la previsione dell'art. 161 c.p.c. recita: “La nullità delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi d'impugnazione. Questa disposizione non si applica quando la sentenza manca della sottoscrizione del giudice”.
Per giurisprudenza pacifica il secondo comma disciplina l'ipotesi della cosiddetta inesistenza della sentenza nella quale si ritiene che non possano farsi rientrare, tuttavia, le ipotesi di scambio di firma o di omissione di sottoscrizione del solo Presidente o estensore.
Il principio è risalente ed stato affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione già con la sentenza n. 11021/2014, nonché successivamente recepito dalla giurisprudenza di legittimità con orientamento costante secondo cui “La sentenza emessa dal giudice in composizione collegiale priva di una delle due sottoscrizioni (del presidente del collegio ovvero del relatore) è affetta da nullità sanabile ai sensi dell'art. 161, primo comma, cod. proc. civ., trattandosi di sottoscrizione insufficiente e non mancante, la cui sola ricorrenza comporta la non riconducibilità dell'atto al giudice, mentre una diversa interpretazione, che accomuni le due ipotesi con applicazione dell'art. 161, secondo comma, cod. proc. civ., deve ritenersi lesiva dei principi del giusto processo e della ragionevole durata” (ex multis, Cass. civ. sent. n. 8817/2017).
Nella fattispecie in disamina va rilevato che non ricorre alcun vizio di forma del provvedimento posto a fondamento dell'intimazione, perché correttamente reso con ordinanza;
né si profila il dedotto vizio di carenza di sottoscrizione da parte del relatore, perché altrettanto correttamente, alla luce del su citato dettato normativo, l'ordinanza risulta validamente sottoscritta dal solo Presidente.
Ma quand'anche in astratto fosse configurabile un vizio per l'omessa sottoscrizione anche da parte del relatore, la relativa questione si sarebbe tramutata in vizio di nullità della sentenza che si converte in motivo di impugnazione ai sensi dell'art. 161, co. 1 c.p.c. In tal senso, è noto il canone ermeneutico per cui “Le nullità delle sentenze soggette ad appello od a ricorso per Cassazione possono essere fatte valere solo nei limiti e secondo le regole proprie di detti mezzi di impugnazione mentre sono rilevabili d'ufficio, in qualsiasi stato e grado del processo, quei vizi che concernono gli elementi essenziali ed indispensabili perché la sentenza produca gli effetti che le sono propri e che integrano, quindi, ipotesi di inesistenza giuridica della decisione” (Cass. civ., ord. n. 14161/2019).
Nella fattispecie, dunque, non vertendosi nell'ambito della sentenza cd. inesistente, la questione sollevata con l'odierna opposizione andava necessariamente veicolata
- 6 - con i deputati strumenti di impugnazione, non potendo essere rilevata d'ufficio dal giudice dell'opposizione all'esecuzione.
D'altra parte, la circostanza appare nota alla stessa opponente per avere instaurato, antecedentemente all'opposizione all'esecuzione, apposito giudizio di revocazione per l'identico profilo di nullità dell'ordinanza resa dalla Cassazione.
Nelle more del presente procedimento, tale giudizio è stato definito con l'ordinanza n. 6391/2025 la quale, con motivazione che va certamente condivisa per quanto innanzi esposto, ha affermato: “la censura o motivo, relativo alla mancata sottoscrizione dell'ordinanza da parte del consigliere relatore è manifestamente inammissibile, in quanto il testo dell'art. 380 bis.1, secondo comma, c.p.c. prevede che il ricorso trattato in camera di consiglio sia deciso con ordinanza;
l'ordinanza collegiale, ai sensi dell'art. 134, primo comma, ultima parte, c.p.c. è sottoscritta dal solo presidente del collegio e, pertanto, anche se essa assume carattere sostanzialmente decisorio la prescrizione formale del codice di rito processuale civile non può essere interpretata con riferimento al principio della prevalenza del contenuto sulla forma”.
Fermo quanto precede, già del tutto assorbente, l'inammissibilità della doglianza di nullità insanabile del titolo azionato, quale precipitato logico giuridico delle richiamate disposizioni e principi, si impone anche in ragione di quanto ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità in ordine all'oggetto ed ai limiti del giudizio di opposizione all'esecuzione basata su un titolo esecutivo di formazione giudiziale.
Il potere di cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione è limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'esecuzione stessa, mentre le eventuali ragioni di merito incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione del provvedimento che costituisce il titolo medesimo.
In questi termini, è costante e condiviso da questo Giudicante il richiamo all'indirizzo ermeneutico secondo cui “In sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a un titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere all'esecuzione forzata può essere fondata su ragioni attinenti ai vizi di formazione del provvedimento fatto valere come titolo esecutivo solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica. Gli altri vizi del provvedimento e le eventuali ragioni di ingiustizia della decisione devono essere fatti valere, se ancora possibile, nel corso del processo in cui il provvedimento è stato emesso” (tra le altre, Cass. n. 17903/2012; Cass. n. 12911/2012; Cass. n. 4505/2011).
Ancora di recente la Cassazione, con sentenza n. 2785/2025, ha ribadito che “In sede di opposizione esecutiva opera il principio dell'intangibilità del titolo esecutivo di formazione
- 7 - giudiziale per fatti anteriori o coevi alla sua formazione e alla sua definitività, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (o è tuttora) in esame. Ne consegue che, quando il titolo giudiziale opposto è emesso nel corso del giudizio sul merito della pretesa e in detto giudizio la questione dell'opponibilità, ivi proposta dalla parte interessata, pende e deve essere definita, a quest'ultimo giudizio è riservata, restando preclusa in sede di opposizione al titolo giudiziale in quella sede formato, la cognizione della questione suddetta”.
L'opposizione va pertanto dichiarata inammissibile oltre che, in ogni caso, infondata.
Nel caso di specie ricorrono, altresì, i presupposti per la condanna dell'attrice per lite temeraria ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c.
Va difatti condiviso l'indirizzo espresso dalla Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 15209/2018, che precipuamente si addice alla fattispecie.
La Corte ha dato atto nella decisione di aver recentemente riesaminato la questione relativa alla funzione sanzionatoria della condanna per lite temeraria prevista dall'art. 96, co. 3 c.p.c. in relazione sia alla necessità di contenere il fenomeno dell'abuso del processo, sia alla evoluzione della fattispecie dei "danni punitivi" che ha progressivamente fatto ingresso nel nostro ordinamento.
Ha precisato, in particolare, che "la condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3, applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., commi 1 e 2, e con queste cumulabile, volta al contenimento dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente (Cass. 27623/2017) e cioè nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione. Tale pronuncia” - aggiunge - “è stata preceduta da un altro fondamentale arresto volto a valorizzare la sanzione prevista dalla norma, secondo il quale "nel vigente ordinamento, alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, poiché sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile, sicché non è ontologicamente incompatibile con l'ordinamento italiano l'istituto, di origine statunitense, dei "risarcimenti punitivi" (Cass. SS.UU 16601/2017): nella motivazione della sentenza richiamata, l'art. 96 c.p.c., u.c. è stato inserito nell'elenco delle fattispecie rinvenibili, nel nostro sistema, con funzione di deterrenza. In relazione a ciò, va ribadito, a mero titolo esemplificativo, che ai fini della condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3, può costituire abuso del diritto all'impugnazione la proposizione di un ricorso per cassazione basato su motivi manifestamente incoerenti con il contenuto della sentenza impugnata, o completamente privo
- 8 - di autosufficienza oppure contenente una mera complessiva richiesta di rivalutazione nel merito della controversia, oppure fondato sulla deduzione del vizio di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5, ove sia applicabile, ratione temporis, l'art. 348 ter c.p.c., u.c. che ne esclude la invocabilità. In tali ipotesi, il ricorso per cassazione integra un ingiustificato sviamento del sistema giurisdizionale, essendo non già finalizzato alla tutela dei diritti ed alla risposta alle istanze di giustizia, ma destinato soltanto ad aumentare il volume del contenzioso e, conseguentemente, a ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti ed il corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione”.
In conclusione, facendo applicazione dei rassegnati principi alla fattispecie sottoposta al suo vaglio, la stessa Corte ha concluso affermando “Nel caso in esame, le censure contenute nel ricorso - le prime due inammissibili per violazione del principio di autosufficienza e la terza manifestamente infondata - devono ritenersi gravemente erronee e non compatibili con un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l'accesso alla giustizia ed alla tutela dei diritti (cfr. art. 6 CEDU) e, dall'altra, deve tener conto del principio costituzionalizzato della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.) e della necessità di creare strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie e defatigatorie: in tale contesto questa Corte intende valorizzare la sanzionabilità dell'abuso dello strumento giudiziario (Cass. n. 10177 del 2015), proprio al fine di evitare la dispersione delle risorse per la giurisdizione (cfr Cass. SS.UU. 12310/2015 in motivazione) e consentire l'accesso alla tutela giudiziaria dei soggetti meritevoli e dei diritti violati, per il quale, nella giustizia civile, il primo filtro valutativo - rispetto alle azioni ed ai rimedi da promuovere - è affidato alla prudenza del ceto forense coniugata con il principio di responsabilità delle parti”.
Sul tema va segnalata anche la recentissima ordinanza n. 29831/2023 della Suprema Corte di Cassazione che ha enunciato il seguente principio di diritto: “Ricorrono i presupposti di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., la quale, a differenza di quella di cui ai primi due commi, non richiede la domanda di parte, né la prova del danno, esigendo solo, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda – coinvolgendo l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé – mentre non sarebbe sufficiente di per sé l'infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate”.
Poco prima, nel 2022, erano anche intervenute altresì nuovamente le Sezioni Unite della stessa Corte le quali avevano deliberato che: “costituisce infatti indice di mala fede
o colpa grave – e, quindi, di abuso del diritto di impugnazione – la proposizione di un ricorso per cassazione senza avere adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza o inammissibilità della propria posizione, ovvero senza compiere alcuno sforzo interpretativo, deduttivo ed argomentativo per mettere in discussione, con criteri e
- 9 - metodo di scientificità, il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla fattispecie concreta” (Cass. Sez. U, 32001/2022).
Nel caso di specie va dunque impartita alla parte opponente la condanna per lite temeraria di cui all'art. 96, co. 3 c.p.c. per la manifesta inammissibilità ed infondatezza dell'azione intrapresa, tenuto conto della specifica qualità professionale della parte attrice, avvocata, e tenuto conto del contegno processuale dalla stessa serbato.
L'ipertrofica attività giudiziaria generatasi a seguito della sentenza di rigetto resa in primo grado, costellata dalla proliferazione di sistematiche, quanto inammissibili o infondate, istanze di ricusazione all'indirizzo dei magistrati a vario titolo chiamati a pronunciarsi sulla vicenda, ha finito per sconfinare dalla legittima invocazione della tutela giudiziaria per conseguire il riconoscimento di ragioni di diritto. Tanto ciò è vero che l'odierna parte opponente, nella lunga vicenda giudiziaria in cui si innesta anche il presente contenzioso, è stata già espressamente sanzionata con l'applicazione della misura di cui all'art. 96, co. 3 c.p.c. ovvero, ricorrendone i presupposti, con la trasmissione degli atti alla competente procura della Repubblica.
Ne è specifica riprova anche nella fattispecie concreta la circostanza che a fronte dell'introduzione della domanda di opposizione per identiche ragioni già prospettate con il rimedio della revocazione, l'opponente - dapprima - non ha inteso coltivare le proprie ragioni lasciando spirare infruttuosamente i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c. e – poi - anche a seguito della declaratoria di inammissibilità dell'eccezione di nullità dell'ordinanza affermata a definizione del giudizio di revocazione, lungi dal sollevare questioni giuridiche idonee a sottoporre ad eventuale critica la decisione resa, ovvero a suffragare in qualche maniera la supposta inesistenza del titolo giudiziario azionato, si è dilungata in sproloquianti argomentazioni reiteranti nuovamente motivi di impugnazione già sottoposti al vaglio della Corte d'Appello di
Napoli, ovvero della Corte di Cassazione, e del tutto inammissibili nella fattispecie, teorizzando l'assurdità delle decisioni rese, segnatamente con riferimento a quella azionata, avallata da tendenziose accuse di presunte cospirazioni e calunnie ai suoi danni da parte dei magistrati decidenti, ovvero da accuse di illeciti penali all'indirizzo del procuratore di parte opposta che tuttavia, per sua stessa ammissione, affondano in ragioni definite “metagiuridiche” disvelanti, invero, lo strumentale pervicace intento di conseguire il riesame delle questioni già definitivamente affrontate nei diversi gradi di giudizio e puntualmente dimostratesi inammissibili o infondate.
L'ultima decisione intervenuta sulla vicenda, ovvero l'ordinanza n. 6391/2025 della terza Sezione civile della Corte di Cassazione che ha dichiarato inammissibile la revocazione, eloquentemente evidenzia come anche con quel rimedio, e a maggior
- 10 - ragione è a dirsi per quello in disamina, l'Avv. abbia invero inteso Parte_1 perseguire non già legittime istanze revisorie e di giustizia, quanto indebiti, reiterati ed inammissibili tentativi di conseguire una nuova diversa decisione della controversia piegando il sistema giudiziario, in maniera arbitraria e censurabile, a fini del tutto esulanti da quelli suoi propri, impiegando con rimproverabile disinvoltura lo strumento processuale a fini del tutto dilatori, in spregio al principio di ragionevole durata del processo, con difese prive del benché minimo pregio giuridico, nonché della minima diligenza esigibile da una parte che, al tempo stesso, riveste la specifica qualifica professionale di avvocata.
Dalla prospettiva squisitamente formale, l'assoluto disprezzo delle regole processuali appare manifesto laddove si consideri che la parte si è abbandonata alle inammissibili censure e teorie complottistiche con le note scritte di udienza del 28 aprile 2025 depositate in vista della udienza ex art. 183 c.p.c. e con quelle del 16 dicembre 2025 depositate per l'udienza di rimessione della causa in decisione, rispettivamente di 11 e di 8 pagine.
L'opponente va pertanto condannata al pagamento di un'ulteriore somma oltre alla condanna alle spese, equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, co. 3 c.p.c.
Ai fini della quantificazione del danno appare improntato ad equità e ragionevolezza conformarsi all'indirizzo della Suprema Corte, che riconduce il quantum alla misura dei compensi liquidabili in relazione al valore della causa: “In tema di responsabilità processuale aggravata, l'art. 96, comma 3, c.p.c., nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una “somma equitativamente determinata”, non fissa alcun limite quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente, sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base dell'importo delle spese processuali (o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia” (Cass. civ., sent. n. 26435/2020).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, a mente del D.M. n. 55/14 e ss. mm. alla luce del valore della controversia (da € 5.201 a € 26.000) e dell'effettiva attività processuale espletata (tutte le fasi, ad eccezione di quella istruttoria).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'Avv. nei confronti dell'Avv. iscritta al n. 26550/2024 del Parte_1 Controparte_1
R.G., così provvede:
1. rigetta la domanda oppositoria;
- 11 - 2. condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore della parte opposta, che liquida in € 3.397,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%; iva e cpa, se dovute, come per legge;
3. condanna la parte opponente al pagamento in favore del convenuto dell'ulteriore somma di € 3.000,00 per lite temeraria ex art. 96, co. 3 c.p.c.
Così deciso in Napoli il 27 dicembre 2025
Il Giudice
Dr. Mario Ciccarelli
- 12 -
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 26550/2024 del Ruolo Generale,
TRA
AVV. c.f. ), quale procuratrice di sé Parte_1 C.F._1 stessa, elettivamente domiciliata in Rende (CS), alla Via Cosenza n. 29;
- OPPONENTE -
CONTRO
AVV. (c.f. ), quale procuratore di sé Controparte_1 C.F._2 stesso, elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via Po n. 1;
- OPPOSTO -
Oggetto: opposizione ex art. 615 c.p.c. al precetto notificato in data 22 novembre 2024
Conclusioni: all'udienza del 17 dicembre 2025 la parte convenuta ha concluso come da note scritte di udienza, chiedendo la decisione della causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'Avv. ha proposto Parte_1 opposizione all'atto di precetto in oggetto, notificatole ad istanza dell'Avv. CP_1 per l'importo complessivo di € 13.254,15, di cui € 6.000,00 per spese di lite
[...] liquidate in sentenza oltre iva, cpa e rimborso forfettario, € 236,00 per onorario dell'atto di precetto oltre accessori, € 200,00 per esborsi, € 4.000,00 per condanna ex art 96 c.p.c. impartita con la sentenza azionata, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via cautelare: sussistendo in capo alla parte attrice a) sia il fumus boni iuris, e cioè la fondatezza dell'inesistenza del titolo, visivamente riscontrabile b) sia anche il periculum in mora, ovvero, al fine di evitare eventuali azioni esecutive (iscrizione ipotecarie, fermi amministrativi ecc….) con eventuale grave pregiudizio, pronunciare provvedimento di sospensione dell'esecutorietà dell'impugnata sentenza, inaudita altera parte. Inibire in ogni caso a l'adozione di misure esecutive e/o cautelari in Controparte_1 relazione alla stessa. Nel merito: rigettare le pretese degli opposti poiché inammissibili nonché infondate ed illegittime in fatto ed in diritto. 1)Pertanto voglia l'on.le eccell.mo giudice, accertata la fondatezza di tutti i motivi sopra esposti, in ragione della documentazione scritta esibita, accogliere la domanda e conseguentemente dichiarare l'inesistenza, l'illegittimità dell'atto impugnato e la sua inammissibilità, con conseguente inesistenza dell'obbligo dell'istante di pagare la somma relativa all'atto impugnato. 2) Inibire in ogni caso l'adozione di misure esecutive e/o cautelari in relazione allo stesso nelle more del giudizio. 3)liquidare in favore dell'opponente avvocato difensore di sé pagamento di equo indennizzo per la lesione degli art.19,65, 66 del codice deontologico professionale. 4)liquidare in favore del precettato equo indennizzo ai sensi dell'art.96 cpc per l'ingannevole condotta processuale subita, nonché per ogni danno materiale ed immateriale, fisico e d'immagine, subito in seguito alla superflua e vessatoria iniziativa giudiziaria subita;
5) Condannare l'opposto al pagamento delle spese ed onorari di lite, con ogni altra competenza di legge, con attribuzione al sottoscritto avvocato”.
L'intimazione opposta è stata spiccata in virtù dell'ordinanza n. 2431/2023 resa dalla Terza Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione in data 22.05.2023 e pubblicata in data 9.08.2023, con cui è stato rigettato il ricorso proposto dall'Avv. avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 3263/2020 Parte_1 condannandola, per quel che rileva in questa sede, “al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 6.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge, nonché al pagamento, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., dell'ulteriore somma di euro 4.000, da distrarre in favore dell'avv. CP_1 che si è dichiarato antistatario”.
[...]
Con il rimedio azionato parte attrice ha contestato il diritto di precedere ad esecuzione forzata, lamentando la nullità insanabile del titolo giudiziario azionato in quanto qualificabile come sentenza, sebbene reso nella forma di ordinanza, priva però della sottoscrizione del giudice relatore e corredata della sola firma del Presidente del Collegio. L'attrice ha precisato di aver proposto per tale ragione anche ricorso per revocazione dell'ordinanza, pendente innanzi alla Suprema Corte di Cassazione con R.G. n. 24155/2023. Ha lamentato, altresì, che a dispetto dell'eccepita inesistenza del titolo, il creditore opposto aveva anche avviato in virtù di esso una procedura esecutiva immobiliare, simulando la notifica del pignoramento con artifizi e documenti illeggibili mai recapitati e con l'illecita compartecipazione dei pubblici ufficiali, circostanza fatta oggetto di specifica denuncia penale. In ragione di quanto sopra ha sostenuto la violazione delle norme deontologiche di cui agli artt. 66 e 19 da parte del procuratore opposto, rassegnando le su citate conclusioni.
- 2 - Si è costituito l'Avv. eccependo, in via preliminare, l'incompetenza per CP_1 territorio del Tribunale di Napoli in favore di quello di Cosenza come da intestazione dell'atto di precetto.
Nel merito ha ripercorso la vicenda processuale sottesa al titolo azionato, partendo dall'iniziale sentenza di primo grado n. 6129/2014 resa dal Tribunale di Napoli in data 24.03.2014, corretta con ordinanza ex art. 287 c.p.c. in data 23.12.2014, di rigetto della domanda di risarcimento spiegata nei confronti del dall'odierna Parte_2 opponente. Ad essa conseguivano due atti di appello riuniti, il secondo successivo alla correzione dell'errore materiale della sentenza, finalizzati - tra gli altri - all'accertamento della nullità della sentenza. La Corte d'appello di Napoli dichiarava in parte inammissibili ed in parte infondati i motivi di gravame. Avverso detta pronuncia veniva proposto ricorso per Cassazione per dedurre la nullità della sentenza anche per la “…mancata sottoscrizione della stessa da parte del terzo giudice del Collegio d'appello in una sentenza decisa in camera di consiglio con modalità telematiche”. Anche detto ricorso veniva rigettato con l'ordinanza n. 2431/2023 della Terza Sezione della Corte di Cassazione, odiernamenteazionata e fatta oggetto di azione di revocazione da parte dell'opponente, pendente al momento dell'introduzione del presente giudizio. Il convenuto ha precisato che mentre il Tribunale, nel rigettare la domanda, aveva semplicemente condannato l'attrice soccombente al pagamento delle spese di lite, sia la Corte d'appello di Napoli che la Corte di Cassazione avevano impartito anche condanna per lite temeraria in ragione dell'abuso del precesso e per avere ella abusato dello strumento processuale con la proposizione di domande del tutto infondate, ed avere inoltre intralciato il corso dei relativi procedimenti, mediante proposizione di plurime istanze di ricusazione all'indirizzo del giudice unico del Tribunale, dei membri del collegio della Corte d'appello, dei giudici del collegio titolare del procedimento in Cassazione, dei giudici dell'esecuzione del Tribunale di Napoli e Cosenza, rivelatesi tutte inammissibili o infondate. Ciò evidenziato, ha sostenuto l'infondatezza dei motivi di opposizione esposti, atteso che – a suo dire – l'impiego l'ordinanza pronunciata fuori udienza in foglio separato dal verbale di udienza deve essere sottoscritta dal Presidente come sancito dall'art. 134 c.p.c. e che ai sensi dell'art. 375, co. 2 c.p.c. “la Corte a sezione semplice pronuncia con ordinanza in camera di consiglio, salvo che la trattazione in pubblica udienza sia resa opportuna dalla particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale deve pronunciare”. Cosicché, del tutto legittimamente, tale forma era stata impiegata nel caso di specie per definire il ricorso avanzato in sede di legittimità. Infine, ha contestato l'ammissibilità dell'assunta violazione dei doveri deontologici in relazione alla minaccia di esecuzione in virtù di un titolo a suo dire inesistente per difetto di sottoscrizione in quanto presupponente l'esame di una questione riservata al giudice del procedimento in cui il titolo si è formato e, difatti, veicolata con identici motivi nel giudizio di revocazione dell'ordinanza azionata. Ha pertanto concluso per
- 3 - l'accoglimento dell'eccezione preliminare e, in subordine, per il rigetto della domanda e dell'istanza cautelare perché infondate, con il favore delle spese e competenze di giudizio e con condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata a titolo di lite temeraria ex art. 96, co. 3, c.p.c.
Con ordinanza resa all'esito dell'udienza cartolare di comparizione del 30 aprile 2025, dichiarate inammissibili ed inutilizzabili le note scritte di udienza depositate da parte attrice con i relativi allegati, in quanto integranti memoria non autorizzata, e rilevata la natura documentale della controversia, è stato disposto rinvio per la rimessione della causa in decisione all'udienza del 17 dicembre 2025 con i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
A tale ultima udienza trattata in modalità scritta, dichiarate nuovamente inammissibili ed inutilizzabili per le medesime ragioni le note scritte di udienza depositate dall'opponente, la causa è stata riservata a sentenza su richiesta delle parti.
MOTIVAZIONE
L'opposizione è inammissibile, comunque infondata, e va pertanto rigettata per le ragioni che seguono.
In via del tutto preliminare va disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla parte opposta.
Il convenuto sostiene che la competenza a decidere la controversia spetterebbe al Tribunale di Cosenza, specificamente richiamato nell'atto opposto.
Tuttavia, è evidente che la mera intestazione in precetto non equivalga ad elezione di domicilio da parte del creditore in luogo in cui vi sono beni da sottoporre ad esecuzione, valida ai fini dell'individuazione del luogo di notifica dell'opposizione.
Va pertanto fatta applicazione del principio giurisprudenziale di legittimità, ribadito di recente (Cass. civ., ord. n. 29388/2024), secondo cui “quanto al radicamento della causa ratione loci, versandosi in opposizione preventiva all'esecuzione, la competenza va determinata, ai sensi dell'art. 27 cod. proc. civ., in base al luogo della minacciata esecuzione, cioè a dire, in forza dell'art. 480, terzo comma, cod. proc. civ., al luogo di notificazione della cartella di pagamento (atto, come detto, assimilabile al precetto), corrispondente alla residenza, domicilio o sede del destinatario della cartella stessa, sempreché in essa manchi l'elezione di domicilio del creditore istante nel Comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione dell'esecuzione (sull'argomento, Cass. civ., sent. n. 19579/2015; Cass. civ., sent. n. 21914/2014).
- 4 - Venendo al merito dell'opposizione, giova innanzitutto perimetrare l'oggetto del giudizio, attesa l'avvenuta divagazione in corso di causa su questioni e temi esulanti da quanto portato all'attenzione dell'adito Tribunale con la citazione introduttiva del giudizio.
L'attrice lamenta l'illegittimità della minacciata esecuzione per l'inesistenza del titolo giudiziale azionato, rilevabile d'ufficio anche in sede di opposizione all'esecuzione. Segnatamente, eccepisce che il titolo sarebbe stato erroneamente emesso nella forma dell'ordinanza, anziché della sentenza di cui avrebbe l'effettivo contenuto, e che la stessa sarebbe affetta da nullità insanabile, rectius da inesistenza, perché munita della sola sottoscrizione del Presidente del Collegio e non anche del nominato giudice relatore. Ha inoltre stigmatizzato la condotta dell'intimante sul rilievo secondo cui, nonostante la consapevolezza di tale patologia del titolo esecutivo, avrebbe avviato anche l'azione esecutiva ricorrendo peraltro, più volte, ad illeciti stratagemmi al fine di far ritenere eseguita e perfezionata la notifica del pignoramento.
A tale questione va circoscritto il thema decidendum della proposta opposizione all'esecuzione, atteso che la parte attrice non ha inteso precisare e/o modificare la domanda mediante il deposito delle memorie ex art 171 ter c.p.c. e che quanto successivamente argomentato con le note scritte per l'udienza di prima comparizione e per l'udienza di rimessione in decisione è stato dichiarato inammissibile perché integrante memoria non autorizzata, contenente difese formulate oltre le preclusioni assertive ed istruttorie (cfr. ordinanza del 5 maggio 2025 e del 18 dicembre 2025). Stessa sorte va attribuita alle ulteriori doglianze relative alla supposta “assurdità” del titolo azionato, ovvero a questioni per stessa ammissione della parte riguardanti la sfera del “metagiuridico”, di cui alle memorie di replica depositate dall'opponente.
Ebbene, la domanda risulta inammissibile oltre che - in ogni caso - manifestamente infondata.
L'art. 375, co. 2 c.p.c. dispone che “La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio quando riconosce di dovere: 1) dichiarare l'inammissibilità del ricorso (…); (…);
4-quater) in ogni altro caso in cui non pronuncia in pubblica udienza”; il primo comma precisa che “La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia in pubblica udienza quando la questione di diritto è di particolare rilevanza, nonché nei casi di cui all'articolo 391 quater”.
Il combinato disposto degli artt. 380 bis, co. 2 c.p.c. e 391 c.p.c. prevede che il ricorso trattato in camera di consiglio sia deciso con ordinanza.
L'art 134, co. 1 ultimo periodo c.p.c., prevede che l'ordinanza, se è pronunciata fuori dell'udienza, è scritta in calce al processo verbale, oppure in foglio separato, munito
- 5 - della data e della sottoscrizione del giudice o, quando questo è collegiale, del presidente.
Infine la previsione dell'art. 161 c.p.c. recita: “La nullità delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi d'impugnazione. Questa disposizione non si applica quando la sentenza manca della sottoscrizione del giudice”.
Per giurisprudenza pacifica il secondo comma disciplina l'ipotesi della cosiddetta inesistenza della sentenza nella quale si ritiene che non possano farsi rientrare, tuttavia, le ipotesi di scambio di firma o di omissione di sottoscrizione del solo Presidente o estensore.
Il principio è risalente ed stato affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione già con la sentenza n. 11021/2014, nonché successivamente recepito dalla giurisprudenza di legittimità con orientamento costante secondo cui “La sentenza emessa dal giudice in composizione collegiale priva di una delle due sottoscrizioni (del presidente del collegio ovvero del relatore) è affetta da nullità sanabile ai sensi dell'art. 161, primo comma, cod. proc. civ., trattandosi di sottoscrizione insufficiente e non mancante, la cui sola ricorrenza comporta la non riconducibilità dell'atto al giudice, mentre una diversa interpretazione, che accomuni le due ipotesi con applicazione dell'art. 161, secondo comma, cod. proc. civ., deve ritenersi lesiva dei principi del giusto processo e della ragionevole durata” (ex multis, Cass. civ. sent. n. 8817/2017).
Nella fattispecie in disamina va rilevato che non ricorre alcun vizio di forma del provvedimento posto a fondamento dell'intimazione, perché correttamente reso con ordinanza;
né si profila il dedotto vizio di carenza di sottoscrizione da parte del relatore, perché altrettanto correttamente, alla luce del su citato dettato normativo, l'ordinanza risulta validamente sottoscritta dal solo Presidente.
Ma quand'anche in astratto fosse configurabile un vizio per l'omessa sottoscrizione anche da parte del relatore, la relativa questione si sarebbe tramutata in vizio di nullità della sentenza che si converte in motivo di impugnazione ai sensi dell'art. 161, co. 1 c.p.c. In tal senso, è noto il canone ermeneutico per cui “Le nullità delle sentenze soggette ad appello od a ricorso per Cassazione possono essere fatte valere solo nei limiti e secondo le regole proprie di detti mezzi di impugnazione mentre sono rilevabili d'ufficio, in qualsiasi stato e grado del processo, quei vizi che concernono gli elementi essenziali ed indispensabili perché la sentenza produca gli effetti che le sono propri e che integrano, quindi, ipotesi di inesistenza giuridica della decisione” (Cass. civ., ord. n. 14161/2019).
Nella fattispecie, dunque, non vertendosi nell'ambito della sentenza cd. inesistente, la questione sollevata con l'odierna opposizione andava necessariamente veicolata
- 6 - con i deputati strumenti di impugnazione, non potendo essere rilevata d'ufficio dal giudice dell'opposizione all'esecuzione.
D'altra parte, la circostanza appare nota alla stessa opponente per avere instaurato, antecedentemente all'opposizione all'esecuzione, apposito giudizio di revocazione per l'identico profilo di nullità dell'ordinanza resa dalla Cassazione.
Nelle more del presente procedimento, tale giudizio è stato definito con l'ordinanza n. 6391/2025 la quale, con motivazione che va certamente condivisa per quanto innanzi esposto, ha affermato: “la censura o motivo, relativo alla mancata sottoscrizione dell'ordinanza da parte del consigliere relatore è manifestamente inammissibile, in quanto il testo dell'art. 380 bis.1, secondo comma, c.p.c. prevede che il ricorso trattato in camera di consiglio sia deciso con ordinanza;
l'ordinanza collegiale, ai sensi dell'art. 134, primo comma, ultima parte, c.p.c. è sottoscritta dal solo presidente del collegio e, pertanto, anche se essa assume carattere sostanzialmente decisorio la prescrizione formale del codice di rito processuale civile non può essere interpretata con riferimento al principio della prevalenza del contenuto sulla forma”.
Fermo quanto precede, già del tutto assorbente, l'inammissibilità della doglianza di nullità insanabile del titolo azionato, quale precipitato logico giuridico delle richiamate disposizioni e principi, si impone anche in ragione di quanto ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità in ordine all'oggetto ed ai limiti del giudizio di opposizione all'esecuzione basata su un titolo esecutivo di formazione giudiziale.
Il potere di cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione è limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'esecuzione stessa, mentre le eventuali ragioni di merito incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione del provvedimento che costituisce il titolo medesimo.
In questi termini, è costante e condiviso da questo Giudicante il richiamo all'indirizzo ermeneutico secondo cui “In sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a un titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere all'esecuzione forzata può essere fondata su ragioni attinenti ai vizi di formazione del provvedimento fatto valere come titolo esecutivo solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica. Gli altri vizi del provvedimento e le eventuali ragioni di ingiustizia della decisione devono essere fatti valere, se ancora possibile, nel corso del processo in cui il provvedimento è stato emesso” (tra le altre, Cass. n. 17903/2012; Cass. n. 12911/2012; Cass. n. 4505/2011).
Ancora di recente la Cassazione, con sentenza n. 2785/2025, ha ribadito che “In sede di opposizione esecutiva opera il principio dell'intangibilità del titolo esecutivo di formazione
- 7 - giudiziale per fatti anteriori o coevi alla sua formazione e alla sua definitività, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (o è tuttora) in esame. Ne consegue che, quando il titolo giudiziale opposto è emesso nel corso del giudizio sul merito della pretesa e in detto giudizio la questione dell'opponibilità, ivi proposta dalla parte interessata, pende e deve essere definita, a quest'ultimo giudizio è riservata, restando preclusa in sede di opposizione al titolo giudiziale in quella sede formato, la cognizione della questione suddetta”.
L'opposizione va pertanto dichiarata inammissibile oltre che, in ogni caso, infondata.
Nel caso di specie ricorrono, altresì, i presupposti per la condanna dell'attrice per lite temeraria ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c.
Va difatti condiviso l'indirizzo espresso dalla Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 15209/2018, che precipuamente si addice alla fattispecie.
La Corte ha dato atto nella decisione di aver recentemente riesaminato la questione relativa alla funzione sanzionatoria della condanna per lite temeraria prevista dall'art. 96, co. 3 c.p.c. in relazione sia alla necessità di contenere il fenomeno dell'abuso del processo, sia alla evoluzione della fattispecie dei "danni punitivi" che ha progressivamente fatto ingresso nel nostro ordinamento.
Ha precisato, in particolare, che "la condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3, applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., commi 1 e 2, e con queste cumulabile, volta al contenimento dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente (Cass. 27623/2017) e cioè nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione. Tale pronuncia” - aggiunge - “è stata preceduta da un altro fondamentale arresto volto a valorizzare la sanzione prevista dalla norma, secondo il quale "nel vigente ordinamento, alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, poiché sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile, sicché non è ontologicamente incompatibile con l'ordinamento italiano l'istituto, di origine statunitense, dei "risarcimenti punitivi" (Cass. SS.UU 16601/2017): nella motivazione della sentenza richiamata, l'art. 96 c.p.c., u.c. è stato inserito nell'elenco delle fattispecie rinvenibili, nel nostro sistema, con funzione di deterrenza. In relazione a ciò, va ribadito, a mero titolo esemplificativo, che ai fini della condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3, può costituire abuso del diritto all'impugnazione la proposizione di un ricorso per cassazione basato su motivi manifestamente incoerenti con il contenuto della sentenza impugnata, o completamente privo
- 8 - di autosufficienza oppure contenente una mera complessiva richiesta di rivalutazione nel merito della controversia, oppure fondato sulla deduzione del vizio di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5, ove sia applicabile, ratione temporis, l'art. 348 ter c.p.c., u.c. che ne esclude la invocabilità. In tali ipotesi, il ricorso per cassazione integra un ingiustificato sviamento del sistema giurisdizionale, essendo non già finalizzato alla tutela dei diritti ed alla risposta alle istanze di giustizia, ma destinato soltanto ad aumentare il volume del contenzioso e, conseguentemente, a ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti ed il corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione”.
In conclusione, facendo applicazione dei rassegnati principi alla fattispecie sottoposta al suo vaglio, la stessa Corte ha concluso affermando “Nel caso in esame, le censure contenute nel ricorso - le prime due inammissibili per violazione del principio di autosufficienza e la terza manifestamente infondata - devono ritenersi gravemente erronee e non compatibili con un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l'accesso alla giustizia ed alla tutela dei diritti (cfr. art. 6 CEDU) e, dall'altra, deve tener conto del principio costituzionalizzato della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.) e della necessità di creare strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie e defatigatorie: in tale contesto questa Corte intende valorizzare la sanzionabilità dell'abuso dello strumento giudiziario (Cass. n. 10177 del 2015), proprio al fine di evitare la dispersione delle risorse per la giurisdizione (cfr Cass. SS.UU. 12310/2015 in motivazione) e consentire l'accesso alla tutela giudiziaria dei soggetti meritevoli e dei diritti violati, per il quale, nella giustizia civile, il primo filtro valutativo - rispetto alle azioni ed ai rimedi da promuovere - è affidato alla prudenza del ceto forense coniugata con il principio di responsabilità delle parti”.
Sul tema va segnalata anche la recentissima ordinanza n. 29831/2023 della Suprema Corte di Cassazione che ha enunciato il seguente principio di diritto: “Ricorrono i presupposti di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., la quale, a differenza di quella di cui ai primi due commi, non richiede la domanda di parte, né la prova del danno, esigendo solo, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda – coinvolgendo l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé – mentre non sarebbe sufficiente di per sé l'infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate”.
Poco prima, nel 2022, erano anche intervenute altresì nuovamente le Sezioni Unite della stessa Corte le quali avevano deliberato che: “costituisce infatti indice di mala fede
o colpa grave – e, quindi, di abuso del diritto di impugnazione – la proposizione di un ricorso per cassazione senza avere adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza o inammissibilità della propria posizione, ovvero senza compiere alcuno sforzo interpretativo, deduttivo ed argomentativo per mettere in discussione, con criteri e
- 9 - metodo di scientificità, il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla fattispecie concreta” (Cass. Sez. U, 32001/2022).
Nel caso di specie va dunque impartita alla parte opponente la condanna per lite temeraria di cui all'art. 96, co. 3 c.p.c. per la manifesta inammissibilità ed infondatezza dell'azione intrapresa, tenuto conto della specifica qualità professionale della parte attrice, avvocata, e tenuto conto del contegno processuale dalla stessa serbato.
L'ipertrofica attività giudiziaria generatasi a seguito della sentenza di rigetto resa in primo grado, costellata dalla proliferazione di sistematiche, quanto inammissibili o infondate, istanze di ricusazione all'indirizzo dei magistrati a vario titolo chiamati a pronunciarsi sulla vicenda, ha finito per sconfinare dalla legittima invocazione della tutela giudiziaria per conseguire il riconoscimento di ragioni di diritto. Tanto ciò è vero che l'odierna parte opponente, nella lunga vicenda giudiziaria in cui si innesta anche il presente contenzioso, è stata già espressamente sanzionata con l'applicazione della misura di cui all'art. 96, co. 3 c.p.c. ovvero, ricorrendone i presupposti, con la trasmissione degli atti alla competente procura della Repubblica.
Ne è specifica riprova anche nella fattispecie concreta la circostanza che a fronte dell'introduzione della domanda di opposizione per identiche ragioni già prospettate con il rimedio della revocazione, l'opponente - dapprima - non ha inteso coltivare le proprie ragioni lasciando spirare infruttuosamente i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c. e – poi - anche a seguito della declaratoria di inammissibilità dell'eccezione di nullità dell'ordinanza affermata a definizione del giudizio di revocazione, lungi dal sollevare questioni giuridiche idonee a sottoporre ad eventuale critica la decisione resa, ovvero a suffragare in qualche maniera la supposta inesistenza del titolo giudiziario azionato, si è dilungata in sproloquianti argomentazioni reiteranti nuovamente motivi di impugnazione già sottoposti al vaglio della Corte d'Appello di
Napoli, ovvero della Corte di Cassazione, e del tutto inammissibili nella fattispecie, teorizzando l'assurdità delle decisioni rese, segnatamente con riferimento a quella azionata, avallata da tendenziose accuse di presunte cospirazioni e calunnie ai suoi danni da parte dei magistrati decidenti, ovvero da accuse di illeciti penali all'indirizzo del procuratore di parte opposta che tuttavia, per sua stessa ammissione, affondano in ragioni definite “metagiuridiche” disvelanti, invero, lo strumentale pervicace intento di conseguire il riesame delle questioni già definitivamente affrontate nei diversi gradi di giudizio e puntualmente dimostratesi inammissibili o infondate.
L'ultima decisione intervenuta sulla vicenda, ovvero l'ordinanza n. 6391/2025 della terza Sezione civile della Corte di Cassazione che ha dichiarato inammissibile la revocazione, eloquentemente evidenzia come anche con quel rimedio, e a maggior
- 10 - ragione è a dirsi per quello in disamina, l'Avv. abbia invero inteso Parte_1 perseguire non già legittime istanze revisorie e di giustizia, quanto indebiti, reiterati ed inammissibili tentativi di conseguire una nuova diversa decisione della controversia piegando il sistema giudiziario, in maniera arbitraria e censurabile, a fini del tutto esulanti da quelli suoi propri, impiegando con rimproverabile disinvoltura lo strumento processuale a fini del tutto dilatori, in spregio al principio di ragionevole durata del processo, con difese prive del benché minimo pregio giuridico, nonché della minima diligenza esigibile da una parte che, al tempo stesso, riveste la specifica qualifica professionale di avvocata.
Dalla prospettiva squisitamente formale, l'assoluto disprezzo delle regole processuali appare manifesto laddove si consideri che la parte si è abbandonata alle inammissibili censure e teorie complottistiche con le note scritte di udienza del 28 aprile 2025 depositate in vista della udienza ex art. 183 c.p.c. e con quelle del 16 dicembre 2025 depositate per l'udienza di rimessione della causa in decisione, rispettivamente di 11 e di 8 pagine.
L'opponente va pertanto condannata al pagamento di un'ulteriore somma oltre alla condanna alle spese, equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, co. 3 c.p.c.
Ai fini della quantificazione del danno appare improntato ad equità e ragionevolezza conformarsi all'indirizzo della Suprema Corte, che riconduce il quantum alla misura dei compensi liquidabili in relazione al valore della causa: “In tema di responsabilità processuale aggravata, l'art. 96, comma 3, c.p.c., nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una “somma equitativamente determinata”, non fissa alcun limite quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente, sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base dell'importo delle spese processuali (o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia” (Cass. civ., sent. n. 26435/2020).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, a mente del D.M. n. 55/14 e ss. mm. alla luce del valore della controversia (da € 5.201 a € 26.000) e dell'effettiva attività processuale espletata (tutte le fasi, ad eccezione di quella istruttoria).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'Avv. nei confronti dell'Avv. iscritta al n. 26550/2024 del Parte_1 Controparte_1
R.G., così provvede:
1. rigetta la domanda oppositoria;
- 11 - 2. condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore della parte opposta, che liquida in € 3.397,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%; iva e cpa, se dovute, come per legge;
3. condanna la parte opponente al pagamento in favore del convenuto dell'ulteriore somma di € 3.000,00 per lite temeraria ex art. 96, co. 3 c.p.c.
Così deciso in Napoli il 27 dicembre 2025
Il Giudice
Dr. Mario Ciccarelli
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