Art. 1.
La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere al comune di Roma mutui fino all'ammontare di cinque miliardi per gli scopi di cui al successivo art. 2, con ammortamento in 35 anni al saggio vigente al momento della concessione.
La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere al comune di Roma mutui fino all'ammontare di cinque miliardi per gli scopi di cui al successivo art. 2, con ammortamento in 35 anni al saggio vigente al momento della concessione.