Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 20/06/2025, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1264/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], Parte_1 C.F._1
il 21/04/1975, residente in [...]
e
, C.F. , nato a [...], il Parte_2 C.F._2
18/12/1972, residente in [...]9,
entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Sandra Celestino (C.F.
), che li rappresenta e li difende, come da procura in atti C.F._3
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 02/05/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno
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Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in SO (SP) il 06/10/2017 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati consensualmente come da accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita del 05/02/2021 munito di nulla osta del Pubblco Ministero
e ritualmente trascritta nei registri dello Stato Civile del Comune di Genova, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n.
898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
Ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite stante la natura congiunta della domanda formulata dalle parti le quali si sono avvalse del patrocinio del medesimo difensore;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in SO (SP) il 06/10/2017 dai
Signori e Parte_1 Parte_3
[...]
Le seguenti condizioni concordate dalle parti:
1. I coniugi vivranno divorziati, con obbligo di reciproco rispetto;
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2. Le parti hanno già regolato, in sede di separazione, agli aspetti patrimoniali in quanto in assenza di fili non vi è stata nessuna richiesta economica.
3. Le parti dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti ed autosufficienti e, quindi, di null'altro, avere reciprocamente a pretendere per qualsiasi altra causa. Ragione
e /o titolo anche, anche di natura risarcitoria;
In ogni caso rinunciano a qualsiasi diverso diritto, domanda, pretesa sia dedotta che non, derivante dal matrimonio.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 2017, Numero 556, Parte II, Serie C, Uff. 1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Nulla sulle spese.
Genova, lì 06/06/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Suriano
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