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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 25/09/2025, n. 1447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1447 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2375/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori
Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente rel.
2) Dott. Elena M.A. Luppino -Giudice
3) Dott. Valeria Marchese -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n.2375 R.G.A.C. dell'anno 2024 promosso
DA
(cod. fisc.: , nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
Calabria il 30.04.1971), rappresentata e difesa dall'avv. Maria Adelaide
Latella, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via Giuseppe Reale n.50/B ha eletto domicilio.
-ricorrente-
NEI CONFRONTI DI
(cod. fisc.: , Controparte_1 CodiceFiscale_2
nato a [...] il [...]), rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Yuri Picciotti e Matteo Stramaccioni, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato in Roma alla via Antonio
Pollaiolo n.5 preso lo studio del primo.
pagina 1 di 10 -resistente-
* * * * *
-esaminato il ricorso depositato il 30.09.2024 con il quale ha Parte_1
chiesto che a parziale modifica delle condizioni stabilite con la sentenza di divorzio n.111/2020 pubblicata il 22.01.2020 del Tribunale di Reggio
Calabria, le venga riconosciuto l'assegno divorzile, tenuto conto delle sue precarie condizioni di salute e dello stato di indigenza in cui si trova a causa del licenziamento per motivi disciplinari cui è stata destinataria;
-letta la memoria difensiva predisposta nell'interesse di Controparte_1
con la quale il resistente ha dedotto l'infondatezza dei motivi di
[...]
ricorso e ne ha chiesto il rigetto;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data
16.10.2024;
-esaminati gli atti e sciogliendo la riserva formulata all'udienza cartolare del 16.09.2025;
OSSERVA
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento per le ragioni qui di seguito esplicitate.
Ed invero, con riguardo alla richiesta di corresponsione mensile di un assegno divorzile formulato dalla ricorrente, va evidenziato come è stato più volte sottolineato, anche da questo Tribunale, che i criteri fondanti su cui accertare la sussistenza del diritto a percepire l'assegno divorzile sono costituiti dalla non autosufficienza economica, insieme alla eventuale necessità di compensazione del particolare contributo dato dal coniuge richiedente l'assegno, durante la vita matrimoniale, della cui prova è onerato il richiedente, in conseguenza delle aspettative professionali sacrificate, in base ad accordo con l'altro coniuge, per avere dato un pagina 2 di 10 particolare e decisivo contributo alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge (da ultimo, tra le tante, Cass. ord. n.18506/2024).
Ed invero, occorre premettere che la nota sentenza della Suprema Corte a
Sezioni Unite n.18287/2018 ha attribuito una funzione assistenziale, compensativa e perequativa ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile stabilendo che “il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della l.
n.898 del 1970, art.5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.
Tale valutazione dovrà essere espressa, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
pagina 3 di 10 Ne discende che ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile deve tenersi conto delle risorse economiche di cui dispone l'ex coniuge più debole e se tali risorse siano sufficienti ad assicurare una esistenza libera e dignitosa ed un'adeguata autosufficienza economica, nonostante la sproporzione delle rispettive posizioni economiche delle parti”.
Dai principi sopra riportati, risulta evidente che il tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio non può più costituire il parametro al quale fare riferimento per la determinazione dell'assegno divorzile, dovendo piuttosto il giudice avere riguardo alla indipendenza economica intesa come disponibilità di mezzi adeguati tali da consentire una vita dignitosa ed autosufficiente secondo una valutazione di fatto riservata al giudice di merito (Cass.n.3015/2018).
Questo Ufficio ha avuto modo di chiarire in precedenti pronunce involgenti la medesima tematica qui esaminata che l'assegno divorzile ha anche una funzione compensativa o perequativa nel caso in cui risulti che il coniuge meno abbiente abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi completamente alla famiglia nell'ambito di una scelta condivisa dei due ex coniugi che così hanno inteso impostare la vita in comune ed attribuirsi, di comune accordo, differenti ruoli ed attività nella gestione della vita familiare (tra le tante, Cass. n.10781 e 10782 del
2019; Cass. n.6386 del 2019; Cass. n.37577/2022; Cass. n.17505/2023).
In altri termini, alla luce della richiamata sentenza delle sezioni unite,
l'assegno divorzile assolve una funzione assistenziale, riconoscendo all'ex- coniuge il diritto all'assegno di divorzio quando non abbia mezzi adeguati e non possa procurarseli per ragioni obiettive;
il parametro dell'adeguatezza ha carattere intrinsecamente relativo ed impone una valutazione in cui sono pagina 4 di 10 coinvolti gli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art.5 comma 6
"al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex-coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro".
Ed allora, al giudice è richiesto un apprezzamento comparativo delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex-coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto: in tal senso, l'assegno divorzile assume, oltre che natura assistenziale, natura perequativo-compensativa, quale declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate.
pagina 5 di 10 Riassumendo, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, postula l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.
In particolare, si impone una valutazione comparativa delle condizioni economico patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente l'assegno divorzile alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
Proprio di recente, la Suprema Corte ha ribadito che “il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della legge n.898 del 1970 art.5 comma 6 richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno; ed hanno soggiunto che il giudizio deve essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di
pagina 6 di 10 ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto” (Cass. n.32610/2023).
E' stato poi precisato, quanto alla componente perequativa/compensativa, che il richiedente deve provare di versare in condizioni economiche deteriori rispetto all'altro in ragione del suo personale contributo alla conduzione familiare con conseguente sua rinuncia, concordata con l'altro coniuge, a occasioni lavorative o di crescita professionale, non rilevando, se non ai fini della quantificazione dell'assegno, che la dedizione alla famiglia sia stata totale, con l'abbandono di ogni attività lavorativa, né tantomeno le motivazioni, strettamente individuali, che hanno portato a tale scelta (Cass. n.27945/2023); in altri termini, per ottenere l'attribuzione dell'assegno divorzile non è necessario che il coniuge abbia abbandonato il lavoro per dedicarsi esclusivamente alla cura dei suoi cari, assumendo rilievo il semplice sacrificio di attività lavorativa o di occasioni professionali come, ad esempio, la scelta di lavorare part time o quella di optare per un lavoro meno remunerativo rispetto a un altro, che però lascia più tempo per seguire nel quotidiano il coniuge, i figli e la casa, come pure la decisione di rinunciare, per gli stessi motivi, a promozioni, a nuovi incarichi o ad avanzamenti di carriera.
In buona sostanza, i giudici di legittimità affermano che il giudice del merito è chiamato ad accertare la necessità di compensare il coniuge economicamente più debole per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-
pagina 7 di 10 reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente (Cass.
n.9144/2023; Cass. n.23583/2022; Cass. n.38362/2021).
Ebbene, se questo è il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento dal quale questo Collegio non ha ragione di discostarsi, nella vicenda che qui occupa, ad un'attenta valutazione delle risultanze processuali, emerge che l'odierna ricorrente non ha in alcun modo dedotto né tantomeno dimostrato che la lamentata situazione precaria e del tutto inadeguata a consentirle di vivere dignitosamente ed in condizioni di autosufficienza economica in cui a suo dire attualmente versa, sia frutto anche di scelte familiari adottate e condivise che inevitabilmente le hanno impedito in costanza di matrimonio un'occupazione lavorativa più idonea e consona alle sue possibilità e aspirazioni professionali, avendo dovuto ella ottemperare essenzialmente agli impegni e alle esigenze familiari connesse alla crescita e alla gestione dei due figli nati dal matrimonio, laddove per sua stessa ammissione dal 2005 e sino al gennaio 2021, data in cui è intervenuto il suo licenziamento per motivi disciplinari, ha svolto attività lavorativa alle dipendenze di un istituto bancario (Banca Nazionale del
Lavoro S.p.A.) e, tenuto conto, per altro verso -circostanza non di secondaria importanza, che il matrimonio è durato soltanto all'incirca tre anni e che non sono nati figli.
In buona sostanza, il Collegio rileva a tal proposito come dalla richiedente non siano state dedotte (né potevano essere dedotte), né provate scelte rinunciatarie effettuate in costanza di matrimonio che potrebbero giustificare almeno la componente compensativa dell'assegno.
Sarebbe, pertanto, potuta permanere solo la componente assistenziale da riconoscersi non sulla base di uno squilibrio o divario reddituale, ma sulla pagina 8 di 10 base di un'impossibilità di condurre con i propri mezzi un'esistenza economicamente autonoma e dignitosa.
Ebbene, non ignora il Collegio l'arresto giurisprudenziale secondo cui il solo fatto che la nuova situazione economica in cui versa la richiedente sia dipesa da una condotta illegittima -posta in essere volontariamente- non costituisce di per sé elemento idoneo a escludere il riconoscimento dell'assegno, essendo tale impostazione estranea alla disciplina dettata dalla legge divorzile (Cass. n.37577/2022); tuttavia tale assunto non convince affatto, atteso che si reputa piuttosto che l'abbandono volontario dal lavoro integri un'ipotesi ostativa all'insorgenza del diritto a percepire l'assegno divorzile, e a fortiori quando tale situazione sia determinata da condotte poste in essere dal coniuge richiedente suscettibili di rilevanza penale (sul punto, Cass. n.26594/2019).
D'altra parte, non va trascurato che la non ha prodotto le Pt_1
dichiarazioni reddituali degli ultimi tre anni e non ha fornito alcun elemento dal quale poter desumere che si sia attivata, sin dalla data del licenziamento risalente al 2021 per reperire un'occupazione lavorativa, considerato che sebbene le sia stata riconosciuta una percentuale di invalidità (nella misura del 60%), non risulta in alcun modo inabile al lavoro, tanto da non percepire alcun trattamento pensionistico o di natura assistenziale e posto che ha percepito il trattamento di fine rapporto.
D'altra parte, appare quantomai singolare che la richiesta di riconoscimento di un assegno divorzile in suo favore sia stata formulata dalla a Pt_1
distanza di oltre tre anni e mezzo dalla data del licenziamento.
Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico della ricorrente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, e il rappresentante del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato il 30.09.2024 da nei Parte_1
confronti di , ogni altra istanza, deduzione ed Controparte_1
eccezione disattese, così provvede:
-rigetta il ricorso per le ragioni di cui in parte motiva;
-condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi €
[...]
2.000,00, oltre accessori come per legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 23.09.2025
Il Presidente rel. est.
dott. Giuseppe Campagna
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori
Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente rel.
2) Dott. Elena M.A. Luppino -Giudice
3) Dott. Valeria Marchese -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n.2375 R.G.A.C. dell'anno 2024 promosso
DA
(cod. fisc.: , nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
Calabria il 30.04.1971), rappresentata e difesa dall'avv. Maria Adelaide
Latella, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via Giuseppe Reale n.50/B ha eletto domicilio.
-ricorrente-
NEI CONFRONTI DI
(cod. fisc.: , Controparte_1 CodiceFiscale_2
nato a [...] il [...]), rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Yuri Picciotti e Matteo Stramaccioni, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato in Roma alla via Antonio
Pollaiolo n.5 preso lo studio del primo.
pagina 1 di 10 -resistente-
* * * * *
-esaminato il ricorso depositato il 30.09.2024 con il quale ha Parte_1
chiesto che a parziale modifica delle condizioni stabilite con la sentenza di divorzio n.111/2020 pubblicata il 22.01.2020 del Tribunale di Reggio
Calabria, le venga riconosciuto l'assegno divorzile, tenuto conto delle sue precarie condizioni di salute e dello stato di indigenza in cui si trova a causa del licenziamento per motivi disciplinari cui è stata destinataria;
-letta la memoria difensiva predisposta nell'interesse di Controparte_1
con la quale il resistente ha dedotto l'infondatezza dei motivi di
[...]
ricorso e ne ha chiesto il rigetto;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data
16.10.2024;
-esaminati gli atti e sciogliendo la riserva formulata all'udienza cartolare del 16.09.2025;
OSSERVA
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento per le ragioni qui di seguito esplicitate.
Ed invero, con riguardo alla richiesta di corresponsione mensile di un assegno divorzile formulato dalla ricorrente, va evidenziato come è stato più volte sottolineato, anche da questo Tribunale, che i criteri fondanti su cui accertare la sussistenza del diritto a percepire l'assegno divorzile sono costituiti dalla non autosufficienza economica, insieme alla eventuale necessità di compensazione del particolare contributo dato dal coniuge richiedente l'assegno, durante la vita matrimoniale, della cui prova è onerato il richiedente, in conseguenza delle aspettative professionali sacrificate, in base ad accordo con l'altro coniuge, per avere dato un pagina 2 di 10 particolare e decisivo contributo alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge (da ultimo, tra le tante, Cass. ord. n.18506/2024).
Ed invero, occorre premettere che la nota sentenza della Suprema Corte a
Sezioni Unite n.18287/2018 ha attribuito una funzione assistenziale, compensativa e perequativa ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile stabilendo che “il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della l.
n.898 del 1970, art.5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.
Tale valutazione dovrà essere espressa, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
pagina 3 di 10 Ne discende che ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile deve tenersi conto delle risorse economiche di cui dispone l'ex coniuge più debole e se tali risorse siano sufficienti ad assicurare una esistenza libera e dignitosa ed un'adeguata autosufficienza economica, nonostante la sproporzione delle rispettive posizioni economiche delle parti”.
Dai principi sopra riportati, risulta evidente che il tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio non può più costituire il parametro al quale fare riferimento per la determinazione dell'assegno divorzile, dovendo piuttosto il giudice avere riguardo alla indipendenza economica intesa come disponibilità di mezzi adeguati tali da consentire una vita dignitosa ed autosufficiente secondo una valutazione di fatto riservata al giudice di merito (Cass.n.3015/2018).
Questo Ufficio ha avuto modo di chiarire in precedenti pronunce involgenti la medesima tematica qui esaminata che l'assegno divorzile ha anche una funzione compensativa o perequativa nel caso in cui risulti che il coniuge meno abbiente abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi completamente alla famiglia nell'ambito di una scelta condivisa dei due ex coniugi che così hanno inteso impostare la vita in comune ed attribuirsi, di comune accordo, differenti ruoli ed attività nella gestione della vita familiare (tra le tante, Cass. n.10781 e 10782 del
2019; Cass. n.6386 del 2019; Cass. n.37577/2022; Cass. n.17505/2023).
In altri termini, alla luce della richiamata sentenza delle sezioni unite,
l'assegno divorzile assolve una funzione assistenziale, riconoscendo all'ex- coniuge il diritto all'assegno di divorzio quando non abbia mezzi adeguati e non possa procurarseli per ragioni obiettive;
il parametro dell'adeguatezza ha carattere intrinsecamente relativo ed impone una valutazione in cui sono pagina 4 di 10 coinvolti gli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art.5 comma 6
"al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex-coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro".
Ed allora, al giudice è richiesto un apprezzamento comparativo delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex-coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto: in tal senso, l'assegno divorzile assume, oltre che natura assistenziale, natura perequativo-compensativa, quale declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate.
pagina 5 di 10 Riassumendo, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, postula l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.
In particolare, si impone una valutazione comparativa delle condizioni economico patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente l'assegno divorzile alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
Proprio di recente, la Suprema Corte ha ribadito che “il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della legge n.898 del 1970 art.5 comma 6 richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno; ed hanno soggiunto che il giudizio deve essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di
pagina 6 di 10 ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto” (Cass. n.32610/2023).
E' stato poi precisato, quanto alla componente perequativa/compensativa, che il richiedente deve provare di versare in condizioni economiche deteriori rispetto all'altro in ragione del suo personale contributo alla conduzione familiare con conseguente sua rinuncia, concordata con l'altro coniuge, a occasioni lavorative o di crescita professionale, non rilevando, se non ai fini della quantificazione dell'assegno, che la dedizione alla famiglia sia stata totale, con l'abbandono di ogni attività lavorativa, né tantomeno le motivazioni, strettamente individuali, che hanno portato a tale scelta (Cass. n.27945/2023); in altri termini, per ottenere l'attribuzione dell'assegno divorzile non è necessario che il coniuge abbia abbandonato il lavoro per dedicarsi esclusivamente alla cura dei suoi cari, assumendo rilievo il semplice sacrificio di attività lavorativa o di occasioni professionali come, ad esempio, la scelta di lavorare part time o quella di optare per un lavoro meno remunerativo rispetto a un altro, che però lascia più tempo per seguire nel quotidiano il coniuge, i figli e la casa, come pure la decisione di rinunciare, per gli stessi motivi, a promozioni, a nuovi incarichi o ad avanzamenti di carriera.
In buona sostanza, i giudici di legittimità affermano che il giudice del merito è chiamato ad accertare la necessità di compensare il coniuge economicamente più debole per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-
pagina 7 di 10 reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente (Cass.
n.9144/2023; Cass. n.23583/2022; Cass. n.38362/2021).
Ebbene, se questo è il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento dal quale questo Collegio non ha ragione di discostarsi, nella vicenda che qui occupa, ad un'attenta valutazione delle risultanze processuali, emerge che l'odierna ricorrente non ha in alcun modo dedotto né tantomeno dimostrato che la lamentata situazione precaria e del tutto inadeguata a consentirle di vivere dignitosamente ed in condizioni di autosufficienza economica in cui a suo dire attualmente versa, sia frutto anche di scelte familiari adottate e condivise che inevitabilmente le hanno impedito in costanza di matrimonio un'occupazione lavorativa più idonea e consona alle sue possibilità e aspirazioni professionali, avendo dovuto ella ottemperare essenzialmente agli impegni e alle esigenze familiari connesse alla crescita e alla gestione dei due figli nati dal matrimonio, laddove per sua stessa ammissione dal 2005 e sino al gennaio 2021, data in cui è intervenuto il suo licenziamento per motivi disciplinari, ha svolto attività lavorativa alle dipendenze di un istituto bancario (Banca Nazionale del
Lavoro S.p.A.) e, tenuto conto, per altro verso -circostanza non di secondaria importanza, che il matrimonio è durato soltanto all'incirca tre anni e che non sono nati figli.
In buona sostanza, il Collegio rileva a tal proposito come dalla richiedente non siano state dedotte (né potevano essere dedotte), né provate scelte rinunciatarie effettuate in costanza di matrimonio che potrebbero giustificare almeno la componente compensativa dell'assegno.
Sarebbe, pertanto, potuta permanere solo la componente assistenziale da riconoscersi non sulla base di uno squilibrio o divario reddituale, ma sulla pagina 8 di 10 base di un'impossibilità di condurre con i propri mezzi un'esistenza economicamente autonoma e dignitosa.
Ebbene, non ignora il Collegio l'arresto giurisprudenziale secondo cui il solo fatto che la nuova situazione economica in cui versa la richiedente sia dipesa da una condotta illegittima -posta in essere volontariamente- non costituisce di per sé elemento idoneo a escludere il riconoscimento dell'assegno, essendo tale impostazione estranea alla disciplina dettata dalla legge divorzile (Cass. n.37577/2022); tuttavia tale assunto non convince affatto, atteso che si reputa piuttosto che l'abbandono volontario dal lavoro integri un'ipotesi ostativa all'insorgenza del diritto a percepire l'assegno divorzile, e a fortiori quando tale situazione sia determinata da condotte poste in essere dal coniuge richiedente suscettibili di rilevanza penale (sul punto, Cass. n.26594/2019).
D'altra parte, non va trascurato che la non ha prodotto le Pt_1
dichiarazioni reddituali degli ultimi tre anni e non ha fornito alcun elemento dal quale poter desumere che si sia attivata, sin dalla data del licenziamento risalente al 2021 per reperire un'occupazione lavorativa, considerato che sebbene le sia stata riconosciuta una percentuale di invalidità (nella misura del 60%), non risulta in alcun modo inabile al lavoro, tanto da non percepire alcun trattamento pensionistico o di natura assistenziale e posto che ha percepito il trattamento di fine rapporto.
D'altra parte, appare quantomai singolare che la richiesta di riconoscimento di un assegno divorzile in suo favore sia stata formulata dalla a Pt_1
distanza di oltre tre anni e mezzo dalla data del licenziamento.
Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico della ricorrente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, e il rappresentante del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato il 30.09.2024 da nei Parte_1
confronti di , ogni altra istanza, deduzione ed Controparte_1
eccezione disattese, così provvede:
-rigetta il ricorso per le ragioni di cui in parte motiva;
-condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi €
[...]
2.000,00, oltre accessori come per legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 23.09.2025
Il Presidente rel. est.
dott. Giuseppe Campagna
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