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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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- 1. Clausole vessatorie nella fideiussione del consumatore, decadenza ex art. 1957 c.c. e corretta determinazione del TAEG nel credito al consumo.Di Dirittodelrisparmio · https://www.dirittodelrisparmio.it/ · 29 dicembre 2025
- 2. art. 1957 c.c. - Diritto del RisparmioDi Dirittodelrisparmio · https://www.dirittodelrisparmio.it/ · 29 dicembre 2025
Clausole vessatorie nella fideiussione del consumatore, decadenza ex art. 1957 c.c. e corretta determinazione del TAEG nel credito al consumo. Nota a Trib. Ivrea, 22 dicembre 2025, n. 1486. di Alessandro Alfonzo Studio Legale Alfonzo 1. Premessa. La sentenza del Tribunale di Ivrea n. 1486 del 22 dicembre 2025 si inserisce nel filone giurisprudenziale, ormai ampiamente consolidato, volto a rafforzare la tutela del consumatore nei rapporti di credito, con particolare riferimento alla fideiussione prestata a […] Leggi tutto Concordato preventivo e termine di decadenza ex art. 1957 c.c.: il dies a quo decorre dalla data della domanda. Nota a App. Genova, Sez. III, 22 ottobre 2025. Leggi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 22/12/2025, n. 1486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1486 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa
TE OJ ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al N. 4078/2022 degli Affari Contenziosi
Civili promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
01.06.1974;
(C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
27.03.1974; entrambi residenti in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Alfonzo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Settimo Torinese (To) alla via Leini n. 23; attori opponenti contro
“ con sede legale in Via Terraglio n. 63, Venezia Controparte_1
Mestre, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia Rovigo n. , REA n. 432072, P.IVA , già P.IVA_1 P.IVA_2
a seguito cambio di denominazione avvenuto per delibera di CP_2 assemblea in data 14 dicembre 2020, agli atti del Notaio di Persona_1
Milano, rep. n. 84145, racc. n. 17165, società con socio unico “
[...]
, appartenente al Gruppo e soggetta all'attività Controparte_3 CP_4 di direzione e coordinamento di in persona della Dott.ssa Controparte_5
nata a [...] il [...] Controparte_6
( ), giusta procura rilasciata in data 05 agosto 2022 per C.F._3 atto a rogito Notaio di Mestre, rep. n. 44416 e racc. n. 16819, Persona_2 registrato a Venezia il giorno 08.08.2022 al n. 22089, serie 1T, che interviene non in proprio ma nella sua qualità di procuratrice generale di “
[...]
con sede legale in Venezia-Mestre, via Terraglio n. 63, Controparte_3 capitale sociale interamente versato euro 22.000.000,00, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia Rovigo al n.
, REA n. 420580, PI , già a seguito P.IVA_3 P.IVA_2 Controparte_3 cambio di denominazione avvenuto giusta delibera dell'assemblea straordinaria del 20 aprile 2020 di cui al verbale di assemblea pubblicato agli atti del Notaio di Milano, rep. n. 83246, racc. n. 16717, registrato a Milano Persona_1
TP3 il 21 aprile 2020 al n. 26933, ciò in forza di procura generale rilasciata con atto autenticato nelle firme dal Notaro di Venezia-Mestre, rep. n. Persona_2 42351, racc. n. 15678, in data 09/12/2020; rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Franco ( ) ed elettivamente domiciliata, giusta CodiceFiscale_4 procura alle liti contestuale al presente atto, presso lo studio del nominato avvocato in Vibo Valentia, Piazza del Lavoro, n. 3, nonché, per comunicazioni, notificazioni e avvisi presso il seguente recapito PEC
Email_1 convenuto opposto
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
finanziamento.
Conclusioni
Parte attrice:
In via principale:
- revocare il decreto ingiuntivo n. 1173/2022 in quanto emesso dal Tribunale di
Ivrea in favore di soggetto non titolare del credito e quindi carente della legittimazione attiva nel procedimento monitorio;
- revocare, ad ogni modo, il decreto ingiuntivo nei confronti del garante, sig.
, in conseguenza della vessatorietà della clausola n. 3 del Parte_2 contratto di fideiussione di dispensa dal rispetto dei termini di cui all'art. 1957 c.c. e della conseguente intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c., non avendo la società convenuta dimostrato che detta clausola è stata oggetto di trattative tra le parti;
In via subordinata:
- dichiarare, così come emerso dalla espletata Ctu, la difformità tra il TAEG indicato in contratto e quello effettivamente applicato e conseguentemente la indeterminatezza del tasso di interesse praticato dall'Istituto di credito convenuto, considerando tutti gli oneri posti a carico di parte attrice, ivi compresi quelli connessi alla stipulazione delle polizze assicurative in atti;
ed in ogni caso la non corretta determinazione del TAEG relativo al finanziamento impugnato da parte dell'Istituto bancario e conseguentemente dichiarare che l'importo ancora dovuto dalla sig.ra ammonta ad € 35.105,39, Parte_1 come quantificata dal CTU.
Parte convenuta: accertare e dichiarare inammissibile, improponibile e, comunque, infondata in fatto e in diritto l'opposizione proposta da e Parte_1 Pt_2
, avverso il decreto ingiuntivo n. 1173/2022 (R.G. n. 3012/2022), del
[...] Tribunale di Ivrea, disponendone l'integrale rigetto con tutte le conseguenze di legge;
− per l'effetto, accertare e dichiarare la validità, legittimità ed efficacia del contratto tra le parti intercorso e delle relative obbligazioni e, per l'effetto, condannare il debitore ingiunto ed opponente al pagamento di tutte le somme da essi e dal titolo giudiziario opposto derivanti;
− quindi, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, condannare la CP_ parte opponente al pagamento in favore della di tutte le CP_3 somme già richieste nel ricorso per decreto ingiuntivo opposto, oltre interessi corrispettivi e di mora e spese come richiesti e come liquidati dal Giudice del procedimento d'ingiunzione a far data dalla domanda e fino al giorno dell'effettivo pagamento;
− condannare l'opponente al pagamento di tutte le somme che risulteranno dovute all'esito del presente giudizio, maggiorate degli interessi, anche se maggiori o minori rispetto a quelle richieste con ricorso per decreto ingiuntivo. In via subordinata –
− condannare l'opponente al pagamento delle somme ingiunte maggiorate degli ulteriori interessi maturati e delle spese o comunque al pagamento della somma maggiore o minore che risulterà dovuta all'esito del giudizio.
- In via ulteriormente gradata: condannare l'opponente a restituire, a titolo di indebito ex art. 2033 c.c., tutte le somme messe a disposizione della società cedente ed utilizzate da esso debitore a suo beneficio ed in danno della parte creditrice e concedente, maggiorate degli interessi a far data dalle singole spese finanziate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ Con decreto ingiuntivo n. 1173/2022 emesso (non provvisoriamente esecutivo) in data 01.11.2022, il Tribunale di Ivrea ha ingiunto a Pt_1
e di pagare in via solidale a favore della società
[...] Parte_2 la somma capitale di € 44.070,60, oltre interessi Controparte_7
e spese, a titolo di rate, scadute, del contratto di finanziamento n.
20125809910816 concluso da con Findomestic Banca S.P.A. Parte_1 in data 21.01.2019 e assistito da garanzia fideiussoria prestata da Pt_2
, in pari data.
[...]
I soggetti ingiunti hanno proposto tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo deducendo la carenza di prova scritta del credito, eccependo il difetto di legittimazione attiva della società convenuta (per mancata prova dell'inclusione del credito nella cessione in blocco di crediti conclusa con la società Findomestic Banca S.p.A.), l'applicazione di un TAEG contrattuale superiore a quello contrattualmente pattuito (per mancato computo della polizza assicurativa), infine la nullità della clausola di deroga dell'art. 1957 c.c. e l'intervenuta decadenza del creditore;
per tutti questi motivi, ha chiesto in via principale la revoca o declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto, con accertamento che nulla è dovuto a favore della società convenuta e il riconoscimento in suo favore della somma di € 5.761,63; in via subordinata ha chiesto il riconoscimento che l'importo ancora dovuto dalla sig.ra Pt_1
ammonta ad € 35.105,39, come quantificata dal CTU.
[...]
La società opposta, tempestivamente costituitasi in giudizio, ha contestato l'asserita mancanza di titolarità attiva e di prova scritta del credito, ha replicato che il T.A.E.G. contrattuale non avrebbe incluso il costo di polizza in quanto facoltativa;
per il resto, ha respinto le argomentazioni avversarie chiedendo il rigetto dell'opposizione. Denegata la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, espletata la mediazione con esito negativo, la causa è stata istruita mediante acquisizione di documenti ed espletamento di consulenza tecnica di ufficio ed è stata rimessa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c., applicabile ratione temporis.
§ Sulla titolarità attiva. La cessione del credito. L'opponente ha contestato la mancanza di prova del credito ed ha eccepito CP_ altresì il difetto di legittimazione attiva della società Controparte_3 sull'assunto che mancherebbe la prova dell'inclusione del credito fatto valere nell'operazione di cessione in blocco conclusa con la società Findomestic S.p.A.
L'eccezione è infondata.
La società convenuta ha prodotto nel procedimento monitorio, a prova della sua legittimazione attiva, il contratto di cessione concluso con Banca Findomestic S.p.A. in data 13.12.2021 (doc. 4) e la dichiarazione (ricognitiva) dell'avvenuta cessione del credito in suo favore, sottoscritta dalla cedente Findomestic e indirizzata a nella quale è stato riportato il numero identificativo Parte_1 del contratto di finanziamento (doc. 5).
La documentazione prodotta dalla convenuta è ritenuta sufficiente a provare l'inclusione del credito nell'operazione di cartolarizzazione dei crediti con cessione in blocco conclusa ex art. 58 T.U.B. con Findomestic, in particolare in considerazione dell'apprezzabile valore probatorio che possiedono sia la dichiarazione espressa della cedente di avvenuta cessione del credito (nella quale il rapporto obbligatorio in oggetto è stato individuato in modo sufficientemente specifico) sia la circostanza che la documentazione contrattuale originaria si trova nella disponibilità del cessionario (cfr. sul punto la sentenza della Cass. 10200/2021).
L'eccezione, pertanto, deve essere respinta.
§ Sulla carenza di prova scritta ex art. 633 c.p.c.
Passando al merito, parte attrice in opposizione ha contestato, innanzitutto, l'assenza di prova scritta del credito monitorio.
Secondo la prospettazione di parte attrice, l'estratto conto del rapporto, prodotto in sede monitoria (doc. 7), sarebbero privo di valore probatorio trattandosi di un documento sintetico proveniente dallo stesso creditore e sprovvisto dei requisiti di cui all'art. 50 T.U.B.
Il motivo di opposizione è infondato. Si rammenta in linea generale che, in punto di riparto degli oneri probatori nel rapporto di conto corrente bancario, la giurisprudenza distingue a seconda che sia la banca ad agire per il pagamento di somme che le sono dovute oppure sia il correntista che assuma l'iniziativa giudiziaria chiedendo la condanna della banca alla ripetizione delle somme che le sono dovute.
Nel primo caso, tra cui rientra l'opposizione a decreto ingiuntivo (nella quale la banca assume la veste di attore-sostanziale), incombe sulla banca l'onere di prova del credito fatto valere, con riferimento sia alla determinazione del capitale sia alla misura e al conteggio degli interessi.
Nella fattispecie, in piena applicazione del principio giurisprudenziale sopra richiamato, la banca convenuta opposta, in qualità di attore sostanziale, ha assolto al proprio onere probatorio con la produzione, nella fase monitoria, del contratto di finanziamento n. n. 20125809910816 concluso da Parte_1 con Findomestic Banca S.P.A. in data 21.01.2019 e della lettera fideiussoria rilasciata da alla banca in pari data (doc. 3 fascicolo Parte_2 monitorio).
Si noti, in particolare, che non è necessaria la produzione in giudizio del certificato di cui all'art. 50 T.U.B, la cui efficacia probatoria privilegiata prevista è limitata ai rapporti regolati in conto corrente bancario (cfr. anche Trib. Ivrea
12/09/2016 n. 775).
Il motivo di opposizione, pertanto, è respinto.
§ Sulla clausola di deroga all'art. 1957 c.c. Sulla vessatorietà della clausola e sulla decadenza del creditore.
Parte opponente , in qualità di garante, ha eccepito la nullità Parte_2 della clausola n. 3) contenuta nella lettera di fideiussione con cui il sottoscrittore ha dichiarato di “dispensare Findomestic Banca S.p.A. dall'agire verso il debitore principale, in caso di sua inadempienza, nei termini di cui all'art. 1957 c.c.” (cfr. doc. 3 sub. all. 4 f. convenuto).
L'opponente ha denunciato la vessatorietà della suddetta clausola ex art. 33 lett. t) del d.lgs. 2005/206, in quanto essa contiene una deroga all'art. 1957 c.c.
L'opposta ha contestato l'avversa prospettazione, rilevando come la suddetta disposizione codicistica sia derogabile alla luce dell'orientamento interpretativo consolidato della Corte di Cassazione e richiamando alcune pronunce di merito che hanno opinato in tal senso.
Per esaminare la fondatezza del motivo di opposizione è necessario, preliminarmente, stabilire se il contratto vada qualificato come fideiussione oppure contratto autonomo di garanzia dal momento che a quest'ultimo è generalmente inapplicabile la previsione di cui all'art. 1957 c.c. sull'onere del creditore di far valere tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale, salvo diversa specifica pattuizione intercorsa tra le parti purché compatibile con le restanti clausole contrattuali (cfr. ex multis Cass. 7883/2017 la quale chiarisce che la ratio di tale indirizzo è da ravvisarsi nel fatto che “tale disposizione, collegata al carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria, instaura un collegamento necessario e ineludibile tra la scadenza dell'obbligazione di garanzia è quella dell'obbligazione principale e come tale rientra tra quelle su cui si fonda l'accessorio del vincolo fideiussorio per ciò solo inapplicabile ad una obbligazione di garanzia autonoma”).
Dall'esame del documento contrattuale il Tribunale ritiene che il negozio vada qualificato come fideiussione e non come contratto autonomo di garanzia, dal momento che esso non contiene alcuna clausola tale da precludere al garante la facoltà di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale.
In particolare, non è stata neppure inserita la c.d. clausola solve et repete, in base al quale una parte si obbliga a titolo di garanzia, ad eseguire a prima richiesta, la prestazione del debitore, indipendentemente dall'esistenza, dalla validità ed efficacia del rapporto di base, clausola che costituisce un elemento sintomatico (anche se non decisivo;
cfr. Sez. 3, Sentenza n. 4661 del 28/02/2007) dell'esistenza di una relazione di autonomia tra i due contratti.
Data la qualificazione del contratto come fideiussione (con soggezione alla relativa disciplina, tra cui l'art. 1957 c.c.) e passando ad esaminare l'eccezione dell'opponente, il Tribunale reputa fondata l'eccezione di nullità parziale del contratto alla luce della più recente giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha affermato che è vessatoria la clausola del contratto di fideiussione che deroghi all'art. 1957, comma 1, c.c., in senso favorevole al creditore, dispensandolo dal rispetto del termine di sei mesi ivi previsto per far valere le proprie ragioni contro il debitore principale inadempiente (cfr. Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 27558 del 28/09/2023).
Invero, la clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. deve essere ricompresa – in forza di una presunzione iuris tantum – nel novero delle clausole vessatorie ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. t) del Codice del Consumo, poiché il suo contenuto pone decadenze e/o limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni a carico del contraente nei cui confronti produce effetti.
A tali conclusioni è giunta la giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito come nel derogare in termini più ampi il termine di 6 mesi successivo alla scadenza dell'obbligazione principale previsto all'art. 1957 c.c. viene prolungato il tempo in cui la Banca può agire non solo verso l'obbligato principale ma anche nei confronti del fideiussore, titolare di obbligazione accessoria a quella dell'obbligato principale, il quale rimane anch'esso obbligato verso la banca garantita (v. Cass. n. 27558/2023 citata). Pertanto, se è corretto l'assunto che in materia di fideiussione le parti possono convenzionalmente escludere la decadenza del creditore dalla garanzia prevista dall'art. 1957 c.c., è altrettanto vero che quando il garante rivesta la qualità di consumatore (come è pacifico nel caso di specie), la conclusione di tale accordo derogatorio deve necessariamente essere perfezionata nel rispetto delle forme di tutela non più formali ma sostanziali che sono imposte dal Codice del Consumo (Dlgs. 206/2005), con onere per il professionista di provare che le clausole unilateralmente predisposte sono stata oggetto di trattativa individuale ex art. 34 co.5, non essendo sufficiente la specifica approvazione per iscritto prevista dalla disciplina codicistica (art. 1341 co. 2 c.c.).
Invero, nel contratto tra consumatore e professionista predisposto unilateralmente da quest'ultimo l'efficacia della clausola che si assume vessatoria è subordinata non solo alla specifica approvazione per iscritto prevista dall'art. 1341 c.c., ma anche - a norma dell'art. 34, comma 4, d.lgs. n.
206 del 2005 - allo svolgimento di una trattativa individuale con il consumatore sulla clausola stessa, la cui prova è posta a carico del professionista dal comma
5 del citato art. 34 (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8268 del 28/04/2020).
La natura vessatoria di una clausola avente tale effetto, pertanto, può essere esclusa quando sia accertato che questa sia stata oggetto di trattativa individuale tra il consumatore e il professionista, incombendo su quest'ultimo l'onere di provare che tale clausola sia stata oggetto di specifica trattativa seria ed effettiva (cfr. art. 34, Codice del consumo;
vedi Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19061 del 28/09/2016; Cass. sez. 6 – 3, ordinanza n. 8268 del 28.04.2020).
Facendo applicazione dei predetti principi al caso in esame, anche in ragione della natura del contratto e per la modalità di redazione e di sottoscrizione, deve escludersi che la parte opposta abbia fornito la prova che la clausola contestata sia stata oggetto di trattativa individuale.
Dall'accertamento della vessatorietà della clausola di deroga ex art. 1957 c.c. discende che la clausola sia affetta da nullità e la banca convenuta, per evitare di incorrere della decadenza prevista dall'art. 1957 c.c. e per poter mantenere il diritto di agire nei confronti del fideiussore, deve fornire la prova di aver proposto le proprie istanze contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale.
In particolare, giova dapprima osservare, quanto al significato da attribuire al termine “istanza”, come la costante giurisprudenza affermi che “l'art. 1957 c.c., invero, imponendo al creditore l'onere di agire entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che detto creditore prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa. Alla luce di tale ratio, mentre va escluso che nel termine “istanza” usato dalla citata norma possa rientrare un semplice atto stragiudiziale (v. sent. 19 dicembre 1985, n. 6498, 16 giugno 1981, n. 3091) oppure una denuncia o querela presentate in sede penale (v. sent. 12 dicembre 1974, n. 4241) o un ricorso per accertamento tecnico preventivo (v. sent. 26 aprile 1972, n. 1305), deve tuttavia ritenersi che quel termine, nella sua portata generica, si riferisca a tutti i vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione
o in executivis, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro concreta idoneità a sortire il risultato sperato” (così Cass., 14 gennaio 1997, n. 283; analogamente anche Cass. 20 aprile 2004, n. 7502, secondo cui “Per istanza deve intendersi solo l'iniziativa di carattere giudiziario assunta secondo le forme prescritte dal codice di rito in relazione al tipo di tutela domandato”, nonché Cass., 8 febbraio 2005, n. 2532; cfr. anche Sez. 2, Sentenza n. 1724 del 29/01/2016; Cass. civ.
Sez. III, Ord. 16-10-2017, n. 24296).
A questo punto, al fine di accertare se il termine semestrale sia stato o meno rispettato, è necessario determinare il momento di decorrenza del suddetto termine.
Con particolare riguardo alla decorrenza del suddetto termine nei contratti di mutuo, la Suprema Corte ha affermato la decadenza dalla fideiussione, prevista dall'art. 1957 cod. civ. può verificarsi, se il debito principale è ripartito in scadenze periodiche, in relazione a ciascuna scadenza, se ogni pagamento sia stato considerato come debito autonomo.
Pertanto, nel caso del contratto di mutuo, nel quale l'obbligazione è unica, e la divisione in rate costituisce solo una modalità per agevolare una delle parti, senza conseguire l'effetto di frazionamento del debito in una serie di autonome obbligazioni, il debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata, con la conseguenza che il termine di cui al citato art. 1957 cod. civ. decorre non già dalla scadenza delle singole rate, ma dalla scadenza dell'ultima di esse (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2301 del 06/02/2004; Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 17798 del 30/08/2011; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15902 del 11/07/2014 con riguardo alla diversa fattispecie del contratto di locazione).
Ai suddetti principi di carattere generale, tuttavia, deve aggiungersi che il termine semestrale in ogni caso inizia a decorrere nel momento in cui l'obbligazione è divenuta integralmente esigibile (cfr. Cass. Sez. 3 Ordinanza n. 25197 del 24/08/2023).
Nel caso di specie, dall'esame della documentazione in atti (cfr. estratto conto ex art. 50 T.U.B. sub. doc. 7 f. convenuto) risulta che la società finanziaria ha dichiarato il debitore principale decaduto dal beneficio del termine in data 04.12.2020, richiedendo il pagamento dell'intero debito residuo e delle rate insolute (cfr. anche in comparsa costitutiva pag. 2).
Pertanto, al momento del deposito del ricorso monitorio, avvenuto in data
05.10.2022, il termine semestrale di decadenza era già ampiamente decorso, con la conseguenza che l'opposta deve essere dichiarata decaduta dall'azione nei confronti del fideiussore, . Parte_2
In definitiva, dunque, il motivo di opposizione deve trovare integrale accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo nei confronti del fideiussore, . Parte_2
§ Sulla difformità del T.A.E.G contrattuale. L'inclusione del costo della polizza assicurativa.
Parte opponente ha dedotto che il Taeg dichiarato in contratto sarebbe difforme da quello reale, non essendo comprensivo del costo della polizza assicurativa collegata al contratto di finanziamento (pari ad € 4.860,00), e ha invocato la nullità della clausola contrattuale ai sensi dell'art. 125 bis comma 6° T.U.B. richiedendo la rideterminazione del tasso di interesse in base a quello legale.
Parte convenuta ha contestato la fondatezza del motivo di opposizione, asserendo che la polizza assicurativa non era stata inclusa tra i costi del credito avendo carattere facoltativo.
Ebbene, va precisato anzitutto che nel caso in esame l'asserita discordanza tra il Taeg dichiarato in contratto e quello reale è soggetta all'applicazione dell'art. 125 bis T.U.B. in quanto il contratto è stato concluso successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. 141/2010, esso costituisce un contratto di credito al consumo ex art. 121 d.lgs. 385/1993 in quanto è stato stipulato dalla parte finanziata per scopi personali (cfr. anche la dicitura “richiesta di prestito personale” riportata sull'intestazione del modulo contrattuale) e non rientra in alcune delle ipotesi eccettuative contemplate dall'art. 122 T.U.B.
Chiarita l'applicabilità alla fattispecie in esame del disposto dell'art. 125 bis T.U.B., occorre a questo punto stabilire se il costo della polizza assicurativa
“Assicurazione sul prestito”, sottoscritta contestualmente al finanziamento, rientri tra i costi “che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza” secondo la previsione di cui all'art. 121 comma 1 lett. e), con la conseguenza che il costo avrebbe dovuto essere incluso nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124 T.U.B., a pena di nullità della clausola contrattuale ex art. 125 comma 6° e applicazione del tasso di interesse sostitutivo previsto dal comma 7° dell'art. 125 bis cit.
Per risolvere tale questione, è opportuno riassumere brevemente i principi elaborati dalla giurisprudenza sul tema, controverso, della inclusione nel
T.A.E.G. del costo di una polizza assicurativa che venga sottoscritta contestualmente ad un finanziamento.
Come noto, l'art. 644 comma 5° c.p. prevede che “per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito".
In base al testo della disposizione normativa, la giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. n. 3025 del 2022, n. 8806 del 2017; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 13536 del 2023) afferma, con orientamento costante, che la disciplina antiusura si applica anche ai costi che siano posti a carico del contraente come
“conseguenza dell'inadempimento” sicché ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria della clausola negoziale devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., se le stesse risultino collegate alla erogazione del credito.
È stato chiarito, in particolare, che il criterio che il giudice del merito deve assumere non è quello dell'oggetto dell'assicurazione (rimborso del credito o l'immobile sotto il profilo dei danni e della responsabilità civile), ma il necessario collegamento all'operazione di credito, nel senso che, in mancanza della detta assicurazione, l'operazione non avrebbe avuto attuazione (cfr. Cass. 13536/2023).
In termini più chiari, il servizio si intende obbligatorio quando il consumatore non può stipulare il contratto di credito senza stipulare anche il contratto avente a oggetto il servizio accessorio oppure non può stipulare il contratto di credito a determinate condizioni se non stipulando anche il contratto avente a oggetto il servizio accessorio.
Rispetto al contenuto della prova (incombente sul mutuatario che invochi l'applicazione dell'art. 125 bis T.U.B. oppure la natura usuraria del tasso), la sussistenza della prova del collegamento può essere offerta con ogni mezzo
(cfr. Cass. 13536/2023).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che: "La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo" (sentenza Cass. n. 8806 del 5.4.2017).
La contestualità tra il credito e l'assicurazione costituisce, pertanto,
“l'espressione indicativa e presuntiva del «collegamento» tra questi elementi che è richiesto dal comma 5 dell'art. 644 c.p.c.” (cfr. Cass. 6806/2017).
Tuttavia, la giurisprudenza di merito ha condivisibilmente precisato che la semplice contestualità del contratto di finanziamento alla prestazione del servizio accessorio è requisito necessario ma non sufficiente per affermare che il secondo sia “servizio connesso” al finanziamento (cfr. da ultimo Corte Appello Torino n. 599 del 08.07.2025). Tale ragionamento si basa sulla lettura dell'art. 121 2° comma T.U.B., il quale prevede che “Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte”.
La valorizzazione dell'inciso letterale “se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte” contenuto nella disposizione in esame conduce a ritenere che, per stabilire la connessione qualificata tra i due rapporti, non basta che essi siano conclusi nello stesso momento ma occorre indagare in concreto, sulla base di una serie di indici presuntivi, se il servizio accessorio sia stato sottoscritto o meno a copertura del credito da finanziamento.
In particolare, la giurisprudenza, anche sulla scorta delle indicazioni della ABF, ha individuato i seguenti indici sintomatici della sussistenza di un collegamento tra il credito e la polizza assicurativa:
- che la polizza, pur indicata come facoltativa, abbia una durata corrispondente a quella del piano di ammortamento del finanziamento;
- che la polizza preveda un capitale, in caso di polizza vita, o un indennizzo in caso di polizza danni parametrati al debito residuo, così da garantire l'assicurato contro accadimenti in grado di minarne la capacità patrimoniale – finanziaria e quindi di pregiudicarne la capacità di corrispondere i pagamenti rateali, in linea con il piano di ammortamento del finanziamento già prestabilito;
- che il beneficiario della polizza assicurativa sia lo stesso intermediario finanziatore o a quest'ultimo sia attribuita una remunerazione significativa per avere collocato la polizza;
- che manchi il diritto di recesso dalla polizza (senza costi aggiuntivi).
Compiute tali premesse di ordine generale e passando al caso di specie, risulta documentalmente che abbia aderito, contestualmente al Parte_1 finanziamento, alla polizza assicurativa denominata “Assicurazione sul prestito”, per un premio complessivo di € 4.860,00 (di cui € 2.824,08 corrisponde alla provvigione percepita dalla Findomestic S.p.A.), con un'incidenza pari ad € 40,50 su ogni singola rata.
La denominazione del prodotto assicurativo “Assicurazione sul prestito” costituisce, a parere del giudice, un primo indizio sintomatico dell'esistenza di un collegamento tra l'assicurazione e il credito, a dispetto della qualificazione della copertura come “facoltativa e non necessaria per ottenere il finanziamento” riportata nell'intestazione del modulo.
La relazione necessaria tra le polizze assicurative e il finanziamento al consumo è confermata anche dai seguenti elementi di carattere indiziario (cfr. doc. 3 sub. all. 4 f. convenuta):
1) la durata della copertura è parametrata a quella del finanziamento;
2) i rischi (decesso, invalidità permanente, perdita di impiego e inabilità temporanea totale) hanno attinenza con il rimborso del credito essendo collegati al verificarsi di una serie di eventi che, colpendo la persona oppure la capacità patrimoniale dell'assicurato, potrebbero pregiudicare la sua capacità di rispettare il piano rateale dei pagamenti;
Dall'esame di tali elementi emerge pertanto l'esistenza di chiaro collegamento tra il contratto di finanziamento e il prodotto assicurativo, tale da connotare il premio di polizza come un vero e proprio costo del credito.
Le spese assicurative devono pertanto essere incluse nel costo totale del credito, con la conseguenza che il T.A.E.G. indicato nel contratto di finanziamento al consumo non risulta conforme a quello reale, come rilevato inequivocamente dalla consulenza tecnica disposta nel giudizio, con conseguente necessità di ricalcolare i rapporti di dare-avere tra le parti in base al disposto dell'art. 125 bis T.U.B.
Nella propria relazione di consulenza, il c.t.u. ha rideterminato, in modo tecnicamente motivato e convincente, il piano di ammortamento ricalcolando gli interessi corrispettivi ad un tasso sostitutivo fisso pari al rendimento minimo dei
Buoni Ordinari del Tesoro (BOT) rilevato nei 12 mesi precedenti la stipula del contratto.
In base al ricalcolo effettuato il c.t.u. ha determinato in € 4.965,21 la differenza tra gli importi effettivamente corrisposti e gli importi previsti dal piano di ammortamento ricalcolato e, sottraendo dal totale delle somme da recuperare la quota capitale ancora da pagare, ha quantificato in € 35.105,39 il saldo che deve ancora pagare ad Parte_3 Controparte_3
All'importo indicato si aggiungono gli interessi legali a decorrere dal 19.10.2024 (data di deposito della consulenza) sino al saldo.
In conclusione, in accoglimento del motivo di opposizione, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e deve essere condannata al pagamento Parte_1 della minor somma di € 35.105,39, oltre interessi legali a decorrere dal 19.10.2024 sino al saldo.
§ Le spese di lite. La soccombenza è dichiarata nei confronti di in Controparte_3 applicazione del principio di causalità della lite.
Le spese sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri stabiliti dal D.M. 55/2014 per lo scaglione tariffario compreso tra € 26.000,01 – 52.000,00 (in ragione dell'importo del credito), liquidato il compenso in via omnicomprensiva (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 11657 del 30/04/2024) applicati i valori prossimi ai medi per tutte le fasi del giudizio. Il compenso unico è aumentato ai sensi dell'art. art. 4 comma 2° D.M. 5572014, tenuto conto del fatto che il patrocinatore ha assistito più soggetti aventi la stessa posizione processuale, la cui difesa ha implicato la trattazione di distinte questioni giuridiche.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento R.G.N. 4078/2022, in parziale accoglimento dei motivi di opposizione, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 1173/2022 emesso in data 01.11.2022 dal
Tribunale di Ivrea;
2) condanna a pagare alla società la Parte_1 Controparte_3 somma capitale di € 35.105,39, oltre interessi legali a decorrere dal 19.10.2024 sino al saldo;
3) rigetta la domanda di pagamento proposta da nei Controparte_3 confronti di;
Parte_2
4) condanna la società al rimborso delle spese di lite Controparte_3 a favore della parte opponente che liquida in € 9.100,00 per onorari, € 286,00 per spese non imponibili, oltre al rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge;
5) pone le spese di c.t.u. a carico di parte convenuta, società Controparte_8
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, 21.12.2022.
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Il Giudice
(dott.ssa TE OJ)