Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 10/12/2025, n. 22214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22214 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22214/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07542/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7542 del 2025, proposto da OV FA, EA LO e GI IT, rappresentati e difesi dagli avvocati EA LO, GI IT, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’ottemperanza
della sentenza emessa dal Tribunale Civile di Viterbo, sezione Lavoro, n. 15/2024 resa in esito al giudizio iscritto sub R.G.L. n. 374/2023, pubblicata il 23.01.2024, passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 il dott. CA FF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente OV FA, avendo prestato servizio in qualità di docente non di ruolo del Ministero dell’istruzione e del merito, con la proposizione del ricorso in esame ha chiesto l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Viterbo, Sezione Lavoro, n. 15/2024, pubblicata in data 23 gennaio 2024 e notificata al Ministero in data 20 marzo 2024, passata in giudicato come da attestazione prodotta in atti, con la quale è stato statuito quanto segue: “ accerta e dichiara il diritto di FA OV ad ottenere il beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici di servizio a tempo determinato (anche parzialmente) da ciascuno svolti come da ricorso introduttivo e segnatamente negli aa.ss. 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23;
per l’effetto, disapplicata la legge 107/2015, nonché il DPCM 23.09.2015 nel combinato disposto con il DPCM 28.11.2016, condanna il Ministero a costituire in favore delle parti ricorrenti attualmente di ruolo o comunque inseriti nelle graduatorie per le supplenze, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 (GU n. 281 del 1-12-2016), la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito/assegnazione delle somme corrispondenti ai suddetti anni di servizio, da spendersi non oltre il 24° mese decorrente dalla data di costituzione della Carta stessa; […]; ”.
1.2. I ricorrenti EA LO e GI IT, in qualità di difensori di OV FA nel giudizio civile conclusosi con la suddetta sentenza, hanno invece agito per l’esecuzione della sentenza n. 15/2024 del Tribunale di Viterbo, Sezione Lavoro, con specifico riferimento al capo relativo alle spese di lite, nel quale è stato statuito quanto segue “ condanna il Ministero dell’Istruzione alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente che si liquidano in € 1.050,00, oltre rimb. forf., spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari ”.
1.3. I ricorrenti hanno rappresentato che il Ministero dell’istruzione e del merito non ha provveduto ad eseguire le statuizioni di condanna contenute nella suddetta sentenza n. 15/2024.
1.4. Il Ministero dell’istruzione e del merito si è costituito solo formalmente nel presente giudizio.
1.5. All’udienza camerale del 3 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il Collegio ritiene che il ricorso in esame sia meritevole di favorevole considerazione atteso che il Ministero dell’istruzione e del merito, sulla scorta di quanto rappresentato dai ricorrenti, anche documentalmente, non risulta aver dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Viterbo, Sezione Lavoro, n. 15/2024, passata in giudicato.
3. Nel caso di specie, la sentenza di cui si chiede l’esecuzione è regolarmente passata in giudicato ed è stata notificata all’amministrazione ministeriale intimata nelle forme prescritte dalla legge, risultando altresì decorso il termine di 120 giorni previsto dall’articolo 14, comma 1, d.-l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e modificato dall’articolo 44, comma 3, del d.-l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326. Sussiste, inoltre, la competenza di questo Tribunale ai sensi di quanto previsto dall’articolo 113, comma 2, c.p.a.
3.1. Il Ministero dell’istruzione e del merito non ha fornito chiarimenti o indicazioni in relazione alla corretta esecuzione della sentenza oggetto di ottemperanza, con la conseguenza che la pretesa dei ricorrenti, alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova tra debitore e creditore (cfr. Corte di Cassazione, SS.UU. civili, sent. n. 13533 del 30 ottobre 2001), deve trovare accoglimento.
3.2. Dalla sentenza del giudice ordinario di cui in questa sede si lamenta la mancata ottemperanza, infatti, si ricava: i) il diritto del ricorrente OV FA all’erogazione dei buoni di spesa per la formazione, l’aggiornamento e la qualificazione professionale del docente per un valore pari a quello indicato in detta sentenza e i cui presupposti non sono sindacabili in sede di ottemperanza del giudicato; ii) il diritto dei ricorrenti EA LO e GI IT al pagamento delle spese di lite distratte in loro favore dal Tribunale di Viterbo, con la sentenza n. 15/2024.
3.3. L’inerzia del Ministero dell’istruzione e del merito integra gli estremi della inottemperanza (cfr., di recente, Cons. Stato, sez. II, sent. n. 5072 del 22 maggio 2023) e, dunque, la domanda di tutela proposta dai ricorrenti merita di essere accolta.
3.4. Giova, infatti, evidenziare che la giurisprudenza amministrativa ha affermato che “ Il giudizio di ottemperanza, infatti, ha lo scopo di far conseguire al ricorrente vittorioso gli effetti favorevoli della pronuncia giurisdizionale illegittimamente negati dall’amministrazione con un comportamento – apertamente o velatamente – omissivo, incombendo l’obbligo dell’amministrazione di conformarsi ad essa e consistendo il contenuto di tale obbligo nell’attuazione di quel risultato pratico, tangibile, riconosciuto come giusto e necessario dal giudice (Corte Cost., 8 settembre 1995, n. 419). L’oggetto del giudizio di ottemperanza consiste, appunto, nella verifica della corretta attuazione del giudicato (art. 34, co. 1, lett. e, art. 112, co. 1, c.p.a.; v. Cons. Stato, Ad. Plen., 10 aprile 2012, n. 2) e, quindi, nella verifica se il soggetto obbligato ad eseguire la sentenza vi abbia o meno dato puntuale esecuzione (Cons. Stato, sez. VI, 21 dicembre 2011, n. 6773; sez. IV, 15 novembre 2010, n. 8053), essendo l’amministrazione, in via generale, sempre tenuta ad eseguire il giudicato e non potendo per nessuna ragione, di ordine pubblico, di opportunità amministrativa o di difficoltà pratica (ad es., difficoltà economiche e finanziarie), sottrarsi a tale obbligo, non avendo in proposito alcuna discrezionalità per quanto concerne l’an ed il quando, ma al più una limitata discrezionalità per ciò che concerne il quomodo (Cons. St., sez. IV, 7 maggio 2002, n. 2439) ” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 658 del 9 febbraio 2015).
3.5. Nel caso di specie, la puntuale verifica da parte del Collegio dell’esatto e integrale adempimento dell’amministrazione ministeriale resistente all’obbligo di conformarsi al dictum giudiziale recato dalla sentenza ottemperanda ha dato esito negativo, stante l’inerzia del Ministero dell’istruzione e del merito nei termini sopra indicati e della quale il Collegio non dubita, atteso che i ricorrenti hanno provveduto a notificare correttamente la sentenza del Tribunale di Viterbo, Sezione Lavoro, n. 15/2024, passata in giudicato.
4. Per le suesposte ragioni, quindi, il Ministero resistente deve essere condannato a ottemperare alla richiamata sentenza del Tribunale di Viterbo nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla notificazione della presente sentenza ovvero dalla sua comunicazione in via amministrativa, ove anteriormente perfezionata.
4.1. Il Collegio, inoltre, in accoglimento della richiesta avanzata dai ricorrenti, ritiene di stabilire che, alla scadenza del predetto termine di 60 (sessanta) giorni, in caso di perdurante inerzia del Ministero dell’istruzione e del merito si insedi il Commissario ad acta individuato, sin da ora, nel Direttore generale del Ministero dell’istruzione e del merito preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, il quale, con facoltà di delega e senza diritto al compenso, provvederà a dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Viterbo, Sezione Lavoro, n. 15/2024, passata in giudicato, nel termine di ulteriori 60 (sessanta) giorni, decorrente dalla scadenza del primo termine di 60 (sessanta) giorni concesso all’amministrazione ministeriale per eseguire il dictum giudiziale da ottemperare, previa specifica richiesta da parte dei ricorrenti e salvo preliminare verifica dell’adempimento da parte del Ministero dell’istruzione e del merito, ancorché successivo al termine assegnato da questo giudice.
4.2. Il Collegio, invece, non ritiene sussistenti le condizioni per l’applicazione della penalità di mora ai sensi dell’articolo 114, comma 4, lett. e) , c.p.a.
Nel caso di specie, infatti, il lasso di tempo non eccessivamente lungo intercorso dal passaggio in giudicato della ottemperanda sentenza rispetto alla proposizione della presente azione giudiziale con la quale è stata accertata l’inerzia dell’amministrazione ministeriale nei termini dianzi indicati, renderebbe, ad avviso del Collegio, l’invocata concessione di una penalità di mora manifestamente sproporzionata, ponendosi in contrasto con il limite della manifesta iniquità previsto dal predetto articolo 114 c.p.a.
5. Le spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, vanno poste a carico del Ministero dell’istruzione e del merito e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo secondo i parametri attinenti alle procedure esecutive mobiliari (cfr., Cons. Stato, Sez. III, sent. n. 1247/2016; Cons. Stato, Sez. VII, sent. n. 4029/2025).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’istruzione e del merito di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Viterbo, Sezione Lavoro, n. 15/2024, passata in giudicato, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione della presente sentenza ovvero dalla sua comunicazione in via amministrativa, ove anteriormente perfezionata;
- nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale del Ministero dell’istruzione e del merito preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, il quale, con facoltà di delega e senza diritto al compenso, provvederà a dare esecuzione alla sentenza n. 3208/2024 resa dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, passata in giudicato, nel termine di ulteriori 60 (sessanta) giorni, decorrente dalla eventuale infruttuosa scadenza del primo termine di 60 (sessanta) giorni concesso all’amministrazione ministeriale per ottemperare alla predetta sentenza, previa richiesta dei ricorrenti e salvo preliminare verifica dell’adempimento da parte del Ministero dell’istruzione e del merito, ancorché successivo al termine all’uopo assegnato.
Condanna le amministrazioni resistenti al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti, che liquida in complessivi euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato, da distrarsi in favore dei difensori così come risultanti dalla procura alle liti depositata in atti, in quanto dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
NA IZ, Presidente
CA FF, Primo Referendario, Estensore
Benedetta Bazuro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA FF | NA IZ |
IL SEGRETARIO