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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Belluno, sez. I, sentenza 15/01/2026, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Belluno |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BELLUNO Sezione 1, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
SCIAVICCO CARLO, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 69/2025 depositato il 14/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Email_1elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Belluno - Via Piazzetta Santo Stefano 8 32100 Belluno BL
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Belluno - Via Vittorio Veneto 167 32100 Belluno BL
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01620250000573316000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01620250000573316000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01620250000573316000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 98/2025 depositato il 22/12/2025.
Richieste delle parti:
come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1Con ricorso avanti questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, ha personalmente impugnato la cartella di pagamento n. 01620250000573316000, emessa da
Agenzia delle Entrate Riscossione-Agente della riscossione per la provincia di Belluno notificata il
6 agosto 2025, relativa alle imposte Irpef e addizionali per l'anno 2021, recante l'importo complessivo di euro 1440,91, e - in via gradata - avverso il rifiuto (espresso o tacito) dell'istanza di autotutela, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettere g-bis) e g-ter), d.lgs. 546/1992.
Nel ricorso la parte ha formulato una serie di motivi, chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato: nullità della cartella per omessa comunicazione degli esiti del controllo formale ex art. 36 ter, comma 4, d.p.r. 600/1973; inesistenza del presupposto per il controllo ex art. 36 ter d.p.r. 600/1973, in assenza di una dichiarazione validamente presentata, dovendo in tal caso l'Ufficio procedere ad accertamento ex art. 41 DPR 600/1973; vizio di motivazione dell'atto impugnato (art. 7, l. 212/2000); decadenza dalla notifica della cartella per mancato rispetto del termine di cui all'art. 25, comma
1, lettera b), d.p.r. 602/1973; in via gradata, impugnazione del rifiuto (espresso o tacito) di autotutela.
Il contribuente ha proposto altresì istanza cautelare, chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella impugnata richiamandosi, quanto al fumus boni juris, ai motivi già enunciati e quanto al periculum in mora, deducendo pregiudizio grave ed irreparabile derivante dalla esecuzione di fermi, pignoramenti e ipoteche e da documentata difficoltà economica.
Si sono costituite sia l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Belluno, sia l'Agenzia delle
Entrate – Riscossione, chiedendo il rigetto delle domande proposte dal ricorrente, occorrendo peraltro rilevare come il testo delle controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione non attenga all'oggetto della presente controversia, ma presumibilmente ad altra vicenda relativa al medesimo contribuente, mentre risultano congruenti le produzioni documentali.
Il ricorrente ha altresì depositato ulteriori memorie illustrative.
Respinta l'istanza sospensiva con ordinanza del 16 settembre 2025, la controversia è stata successivamente trattenuta in decisione all'udienza camerale del 16 dicembre 2025, con successivo deposito del dispositivo nel termine di cui all'articolo 35, comma 1, d.p.r. 546/1992.
* * *
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Ed invero, risulta in primo luogo che Ricorrente_1 abbia ricevuto la notifica della comunicazione (cosiddetto avviso bonario) n. 2147001995 in data 12 aprile 2024, codice atto
00090782285, relativa all'esito del controllo formale della dichiarazione dei redditi 2022, relativa all'anno di imposta 2021, nel quale sono dettagliatamente specificati i dati oggetto di rettifica e le somme dovute, comprensive della sanzione in misura ridotta e degli interessi.
In particolare, quanto alle imposte, sono state evidenziate una maggiore Irpef per euro 363,00, una maggiore addizionale regionale di per euro 460,00 ed una maggiore addizionale comunale per euro 189,00.
La prova della notificazione, contestata dal ricorrente, si ricava dal collegamento dei dati relativi alla spedizione tramite servizio postale, che riportano il numero progressivo di lista dell'avviso
(2147001995) e della spedizione contraddistinta dal n. 527621769336, i quali compaiono entrambi nella distinta attestante la avvenuta consegna della raccomandata in data 27 maggio
2024 (allegati 2 e 3 del fascicolo dell'Agenzia delle Entrate).
Come recentemente ribadito dalla giurisprudenza del Supremo Collegio, la notifica degli atti impositivi può avvenire alternativamente nelle forme del codice di rito, in base alle previsioni contenute nell'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973, o direttamente a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art. 14 della L. n. 890 del 1982. In quest'ultimo caso, la notifica è disciplinata dalle regole del servizio postale ordinario operanti per le raccomandate e non necessita della redazione di alcuna relata, né di annotazioni specifiche sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, presumendosi ex art. 1335 c.c. che l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario sia stato ritualmente consegnato a quest'ultimo (cfr. Cass., Sez. 5^, ordinanza n.
6702, del 13 marzo 2025). Ai sensi dell'art. 1335 cc, gravava a questo punto sull'interessato l'onere di comprovare di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di aver notizia della comunicazione, dimostrazione non fornita dal ricorrente, il quale ha fondato la propria censura unicamente sul richiamo alla modalità di notificazione di cui all'art. 60, DPR 660/1973.
L'affermazione, sostenuta in ricorso, secondo cui la procedura di controllo automatizzato ex art. 36-ter, DPR 600/1973 non sarebbe stata applicabile, non avendo il contribuente presentato alcuna dichiarazione per l'annualità in questione, è poi smentita sia dalle produzioni dell'Ufficio, sia – in seconda battuta – da quelle dello stesso interessato.
Risulta infatti inconfutabilmente come Ricorrente_1 avesse presentato per l'anno d'imposta
2021 la dichiarazione n. 35353592084-0000001, del 29 settembre 2022 (allegato 4 delle produzioni dell'Agenzia), la cui copia è stata da ultimo depositata dallo stesso ricorrente in allegato alla memoria illustrativa del 19 novembre 2025.
Ne discende come la fase di controllo formale sia stata svolta in modo legittimo, con comunicazione al contribuente dell'avviso di irregolarità nella forma sopra indicata.
Quanto, poi, alla censura con la quale si eccepisce il vizio di motivazione della cartella impugnata, quest'ultima richiama espressamente la comunicazione degli esiti del controllo formale 12 aprile
2024 codice atto numero 0009082285 (ossia l'avviso bonario sopra indicato), avendo la giurisprudenza precisato che la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n.
212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990 (cfr. Cass., Sez. U., Sentenza 22281 del 14 luglio 2022).
Infondata anche l'eccezione di tardività della notifica della cartella, il cui termine è individuato dallo stesso ricorrente nel 31 dicembre 2025 (a fronte della notifica effettivamente avvenuta il 6 agosto 2025), essendo tale adempimento stato effettuato nel rispetto della scadenza prevista dall'art. 25, comma 1, lett. b), DPR 602/1973.
Risultano poi inammissibili, in quanto non proposte con i motivi del ricorso, le ulteriori doglianze formulate nella citata memoria illustrativa 19 novembre 2025 ai sensi dell'art. 32, d.lgs.
546/1992 e, segnatamente, quelle fondate sull'analisi di documentazione non prodotta in precedenza (certificazione unica, dichiarazione dei redditi PF 2022 ecc., come elencati in calce allo scritto difensivo), quelle relative all'applicazione delle sanzioni, per violazione del principio di proporzionalità, ed infine quelle con le quali si chiede la parziale rideterminazione del dovuto e il riconoscimento dell'errore scusabile ai sensi dell'art. 6, d.lgs. 472/1997.
Ora, a parte la contraddittorietà rispetto a quanto inizialmente sostenuto a proposito della mancata presentazione della dichiarazione fiscale, tali doglianze integrano incontestabilmente dei motivi nuovi, ulteriori rispetto a quanto prospettato nel ricorso e non deducibili nel corso del giudizio.
Al riguardo, la S.C. ha precisato che nel giudizio tributario è inammissibile la deduzione, nella memoria ex art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992, di un nuovo motivo di illegittimità dell'atto impositivo, in quanto il contenzioso tributario ha un oggetto rigidamente delimitato dai motivi di impugnazione avverso l'atto impositivo dedotti col ricorso introduttivo, i quali costituiscono la causa petendi entro i cui confini si chiede l'annullamento dell'atto e la cui formulazione soggiace alla preclusione stabilita dall'art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 (cfr., con riguardo all'avviso di accertamento, ma il principio è naturalmente estensibile ad ogni tipologia di atto impositivo,
Cass., Sez. 5^, ordinanza n. 19616, del 24 luglio 2018).
Infine, le argomentazioni svolte dall'interessato nell'istanza di autotutela riproducono quelle fatte valere nel ricorso e risultano pertanto assorbite dalla motivazione che precede.
Non sussistendo gravi ed eccezionali ragioni ai sensi dell'art. 15, comma 2, d.lgs. 546/1992, le spese del giudizio, come di seguito liquidate, seguono la soccombenza e devono pertanto essere poste a carico del ricorrente nella misura di € 284,00 per la fase di studio, € 179,00 per la fase introduttiva, € 460,00 per la fase decisionale ed € 213,00 per la fase cautelare, per complessivi €
1.136,00, ridotti a € 908,00 ex art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. 546/1992, con aggiunta del rimborso forfetario delle spese generali.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, in composizione monocratica,
Ricorrente_1rigetta il ricorso proposto da e condanna quest'ultimo alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da entrambe le parti resistenti, che liquida in favore di ciascuna di esse nella misura di € 908,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali.
Belluno, 16 dicembre 2025
Il Giudice monocratico
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BELLUNO Sezione 1, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
SCIAVICCO CARLO, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 69/2025 depositato il 14/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Email_1elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Belluno - Via Piazzetta Santo Stefano 8 32100 Belluno BL
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Belluno - Via Vittorio Veneto 167 32100 Belluno BL
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01620250000573316000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01620250000573316000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01620250000573316000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 98/2025 depositato il 22/12/2025.
Richieste delle parti:
come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1Con ricorso avanti questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, ha personalmente impugnato la cartella di pagamento n. 01620250000573316000, emessa da
Agenzia delle Entrate Riscossione-Agente della riscossione per la provincia di Belluno notificata il
6 agosto 2025, relativa alle imposte Irpef e addizionali per l'anno 2021, recante l'importo complessivo di euro 1440,91, e - in via gradata - avverso il rifiuto (espresso o tacito) dell'istanza di autotutela, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettere g-bis) e g-ter), d.lgs. 546/1992.
Nel ricorso la parte ha formulato una serie di motivi, chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato: nullità della cartella per omessa comunicazione degli esiti del controllo formale ex art. 36 ter, comma 4, d.p.r. 600/1973; inesistenza del presupposto per il controllo ex art. 36 ter d.p.r. 600/1973, in assenza di una dichiarazione validamente presentata, dovendo in tal caso l'Ufficio procedere ad accertamento ex art. 41 DPR 600/1973; vizio di motivazione dell'atto impugnato (art. 7, l. 212/2000); decadenza dalla notifica della cartella per mancato rispetto del termine di cui all'art. 25, comma
1, lettera b), d.p.r. 602/1973; in via gradata, impugnazione del rifiuto (espresso o tacito) di autotutela.
Il contribuente ha proposto altresì istanza cautelare, chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella impugnata richiamandosi, quanto al fumus boni juris, ai motivi già enunciati e quanto al periculum in mora, deducendo pregiudizio grave ed irreparabile derivante dalla esecuzione di fermi, pignoramenti e ipoteche e da documentata difficoltà economica.
Si sono costituite sia l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Belluno, sia l'Agenzia delle
Entrate – Riscossione, chiedendo il rigetto delle domande proposte dal ricorrente, occorrendo peraltro rilevare come il testo delle controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione non attenga all'oggetto della presente controversia, ma presumibilmente ad altra vicenda relativa al medesimo contribuente, mentre risultano congruenti le produzioni documentali.
Il ricorrente ha altresì depositato ulteriori memorie illustrative.
Respinta l'istanza sospensiva con ordinanza del 16 settembre 2025, la controversia è stata successivamente trattenuta in decisione all'udienza camerale del 16 dicembre 2025, con successivo deposito del dispositivo nel termine di cui all'articolo 35, comma 1, d.p.r. 546/1992.
* * *
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Ed invero, risulta in primo luogo che Ricorrente_1 abbia ricevuto la notifica della comunicazione (cosiddetto avviso bonario) n. 2147001995 in data 12 aprile 2024, codice atto
00090782285, relativa all'esito del controllo formale della dichiarazione dei redditi 2022, relativa all'anno di imposta 2021, nel quale sono dettagliatamente specificati i dati oggetto di rettifica e le somme dovute, comprensive della sanzione in misura ridotta e degli interessi.
In particolare, quanto alle imposte, sono state evidenziate una maggiore Irpef per euro 363,00, una maggiore addizionale regionale di per euro 460,00 ed una maggiore addizionale comunale per euro 189,00.
La prova della notificazione, contestata dal ricorrente, si ricava dal collegamento dei dati relativi alla spedizione tramite servizio postale, che riportano il numero progressivo di lista dell'avviso
(2147001995) e della spedizione contraddistinta dal n. 527621769336, i quali compaiono entrambi nella distinta attestante la avvenuta consegna della raccomandata in data 27 maggio
2024 (allegati 2 e 3 del fascicolo dell'Agenzia delle Entrate).
Come recentemente ribadito dalla giurisprudenza del Supremo Collegio, la notifica degli atti impositivi può avvenire alternativamente nelle forme del codice di rito, in base alle previsioni contenute nell'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973, o direttamente a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art. 14 della L. n. 890 del 1982. In quest'ultimo caso, la notifica è disciplinata dalle regole del servizio postale ordinario operanti per le raccomandate e non necessita della redazione di alcuna relata, né di annotazioni specifiche sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, presumendosi ex art. 1335 c.c. che l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario sia stato ritualmente consegnato a quest'ultimo (cfr. Cass., Sez. 5^, ordinanza n.
6702, del 13 marzo 2025). Ai sensi dell'art. 1335 cc, gravava a questo punto sull'interessato l'onere di comprovare di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di aver notizia della comunicazione, dimostrazione non fornita dal ricorrente, il quale ha fondato la propria censura unicamente sul richiamo alla modalità di notificazione di cui all'art. 60, DPR 660/1973.
L'affermazione, sostenuta in ricorso, secondo cui la procedura di controllo automatizzato ex art. 36-ter, DPR 600/1973 non sarebbe stata applicabile, non avendo il contribuente presentato alcuna dichiarazione per l'annualità in questione, è poi smentita sia dalle produzioni dell'Ufficio, sia – in seconda battuta – da quelle dello stesso interessato.
Risulta infatti inconfutabilmente come Ricorrente_1 avesse presentato per l'anno d'imposta
2021 la dichiarazione n. 35353592084-0000001, del 29 settembre 2022 (allegato 4 delle produzioni dell'Agenzia), la cui copia è stata da ultimo depositata dallo stesso ricorrente in allegato alla memoria illustrativa del 19 novembre 2025.
Ne discende come la fase di controllo formale sia stata svolta in modo legittimo, con comunicazione al contribuente dell'avviso di irregolarità nella forma sopra indicata.
Quanto, poi, alla censura con la quale si eccepisce il vizio di motivazione della cartella impugnata, quest'ultima richiama espressamente la comunicazione degli esiti del controllo formale 12 aprile
2024 codice atto numero 0009082285 (ossia l'avviso bonario sopra indicato), avendo la giurisprudenza precisato che la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n.
212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990 (cfr. Cass., Sez. U., Sentenza 22281 del 14 luglio 2022).
Infondata anche l'eccezione di tardività della notifica della cartella, il cui termine è individuato dallo stesso ricorrente nel 31 dicembre 2025 (a fronte della notifica effettivamente avvenuta il 6 agosto 2025), essendo tale adempimento stato effettuato nel rispetto della scadenza prevista dall'art. 25, comma 1, lett. b), DPR 602/1973.
Risultano poi inammissibili, in quanto non proposte con i motivi del ricorso, le ulteriori doglianze formulate nella citata memoria illustrativa 19 novembre 2025 ai sensi dell'art. 32, d.lgs.
546/1992 e, segnatamente, quelle fondate sull'analisi di documentazione non prodotta in precedenza (certificazione unica, dichiarazione dei redditi PF 2022 ecc., come elencati in calce allo scritto difensivo), quelle relative all'applicazione delle sanzioni, per violazione del principio di proporzionalità, ed infine quelle con le quali si chiede la parziale rideterminazione del dovuto e il riconoscimento dell'errore scusabile ai sensi dell'art. 6, d.lgs. 472/1997.
Ora, a parte la contraddittorietà rispetto a quanto inizialmente sostenuto a proposito della mancata presentazione della dichiarazione fiscale, tali doglianze integrano incontestabilmente dei motivi nuovi, ulteriori rispetto a quanto prospettato nel ricorso e non deducibili nel corso del giudizio.
Al riguardo, la S.C. ha precisato che nel giudizio tributario è inammissibile la deduzione, nella memoria ex art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992, di un nuovo motivo di illegittimità dell'atto impositivo, in quanto il contenzioso tributario ha un oggetto rigidamente delimitato dai motivi di impugnazione avverso l'atto impositivo dedotti col ricorso introduttivo, i quali costituiscono la causa petendi entro i cui confini si chiede l'annullamento dell'atto e la cui formulazione soggiace alla preclusione stabilita dall'art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 (cfr., con riguardo all'avviso di accertamento, ma il principio è naturalmente estensibile ad ogni tipologia di atto impositivo,
Cass., Sez. 5^, ordinanza n. 19616, del 24 luglio 2018).
Infine, le argomentazioni svolte dall'interessato nell'istanza di autotutela riproducono quelle fatte valere nel ricorso e risultano pertanto assorbite dalla motivazione che precede.
Non sussistendo gravi ed eccezionali ragioni ai sensi dell'art. 15, comma 2, d.lgs. 546/1992, le spese del giudizio, come di seguito liquidate, seguono la soccombenza e devono pertanto essere poste a carico del ricorrente nella misura di € 284,00 per la fase di studio, € 179,00 per la fase introduttiva, € 460,00 per la fase decisionale ed € 213,00 per la fase cautelare, per complessivi €
1.136,00, ridotti a € 908,00 ex art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. 546/1992, con aggiunta del rimborso forfetario delle spese generali.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, in composizione monocratica,
Ricorrente_1rigetta il ricorso proposto da e condanna quest'ultimo alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da entrambe le parti resistenti, che liquida in favore di ciascuna di esse nella misura di € 908,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali.
Belluno, 16 dicembre 2025
Il Giudice monocratico