Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Belluno, sez. I, sentenza 15/01/2026, n. 3
CGT1
Sentenza 15 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità della cartella per omessa comunicazione degli esiti del controllo formale ex art. 36 ter, comma 4, d.p.r. 600/1973

    La Corte ha ritenuto che la notifica dell'avviso bonario sia avvenuta regolarmente e che il contribuente non abbia fornito prova contraria.

  • Rigettato
    Inesistenza del presupposto per il controllo ex art. 36 ter d.p.r. 600/1973

    La Corte ha accertato che il contribuente aveva presentato la dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2021, smentendo l'assunto del ricorrente.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione dell'atto impugnato

    La Corte ha ritenuto che la cartella fosse congruamente motivata attraverso il richiamo all'avviso bonario precedentemente notificato.

  • Rigettato
    Decadenza dalla notifica della cartella per mancato rispetto del termine

    La Corte ha ritenuto che la notifica della cartella sia avvenuta nel rispetto dei termini previsti.

  • Rigettato
    Rifiuto (espresso o tacito) dell'istanza di autotutela

    Le argomentazioni relative all'istanza di autotutela riproducono quelle del ricorso e sono assorbite dalla motivazione che precede.

  • Rigettato
    Istanza cautelare

    L'istanza cautelare è stata respinta con ordinanza in data 16 settembre 2025.

  • Inammissibile
    Nuovi motivi di impugnazione

    La Corte ha dichiarato inammissibili tali doglianze in quanto nuove e non deducibili nel corso del giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Belluno, sez. I, sentenza 15/01/2026, n. 3
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Belluno
    Numero : 3
    Data del deposito : 15 gennaio 2026

    Testo completo