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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 23/01/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Susanna Zavaglia Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 3536/2024 v.g. promosso dai coniugi:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SUSANNA BERGAMINI
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
SUSANNA BERGAMINI
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata il 26/08/2024 dai coniugi predetti;
- considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al Giudice, come consentito dall'art. 127 ter c.p.c.
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato: di non volersi riconciliare con il coniuge;
di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
pagina 1 di 3 essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla data di dell'udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione consensuale;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- rilevato che dall'unione è nato il figlio in data 24/07/2005; Persona_1
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, concludeva per l'accoglimento della domanda;
-dato atto che il ricorso veniva comunicato al Pubblico Ministero;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“a) le parti danno atto che la sig.ra ha trasferito la propria residenza in Pt_1
Savignano s/P (Mo), via S. Allende n. 136/H, mentre il sig. continuerà a CP_1
risiedere con il figlio maggiorenne, ora divenuto economicamente autosufficiente, presso l'abitazione del padre, abitazione di esclusiva proprietà dello stesso, sita in
Manzolino di Castelfranco Emilia (Mo) via Larga n. 61;
b) le parti danno atto di aver già suddiviso tra loro tutti i beni mobili ed arredi della ex casa coniugale sita in Manzolino, frazione di Castelfranco Emilia (Mo), via Larga n. 61,
e dichiarano altresì di aver già suddiviso la somma di denaro giacente sul c/c comune, conto che risulta essere già stato estinto, e di essere economicamente autosufficienti, e pertanto dichiarano di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro per il proprio mantenimento;
c) l'autovettura Kia targata FR083TZ, all'epoca della separazione cointestata ai coniugi
e della quale aveva l'esclusiva disponibilità il sig. è già stata a lui CP_1
intestata a propria cura e spese con il relativo passaggio di proprietà quindi già avvenuto;
d) La sig.ra è divenuta proprietaria dell'autovettura Ford Fiesta targata Pt_1
EF832GS questa intestata prima al sig. il quale ha provveduto a sopportarne CP_1
tutte le spese per il trasferimento;
e) il padre sig. per esplicito accordo intercorso tra le parti, ha CP_1
provveduto in via esclusiva al mantenimento del figlio , maggiorenne, ed ora egli Per_1
pagina 2 di 3 è divenuto economicamente autosufficiente e continua a risiedere presso l'abitazione del padre in Manzolino di Castelfranco Emilia (Mo);
f) il figlio , ormai maggiorenne ed autosufficiente economicamente, potrà Per_1
intrattenere con la madre i rapporti che naturalmente scaturiscono dal legame di figliolanza”.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in CASTELFRANCO IA
(MO) il 12/07/2014 fra nata a [...] il Parte_1
01/09/1969 e nato a [...] il CP_1
03/12/1972 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CASTELFRANCO IA
(MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2014 - Atto n. 15 – Parte I
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 08/01/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Susanna Zavaglia dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Susanna Zavaglia Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 3536/2024 v.g. promosso dai coniugi:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SUSANNA BERGAMINI
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
SUSANNA BERGAMINI
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata il 26/08/2024 dai coniugi predetti;
- considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al Giudice, come consentito dall'art. 127 ter c.p.c.
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato: di non volersi riconciliare con il coniuge;
di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
pagina 1 di 3 essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla data di dell'udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione consensuale;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- rilevato che dall'unione è nato il figlio in data 24/07/2005; Persona_1
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, concludeva per l'accoglimento della domanda;
-dato atto che il ricorso veniva comunicato al Pubblico Ministero;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“a) le parti danno atto che la sig.ra ha trasferito la propria residenza in Pt_1
Savignano s/P (Mo), via S. Allende n. 136/H, mentre il sig. continuerà a CP_1
risiedere con il figlio maggiorenne, ora divenuto economicamente autosufficiente, presso l'abitazione del padre, abitazione di esclusiva proprietà dello stesso, sita in
Manzolino di Castelfranco Emilia (Mo) via Larga n. 61;
b) le parti danno atto di aver già suddiviso tra loro tutti i beni mobili ed arredi della ex casa coniugale sita in Manzolino, frazione di Castelfranco Emilia (Mo), via Larga n. 61,
e dichiarano altresì di aver già suddiviso la somma di denaro giacente sul c/c comune, conto che risulta essere già stato estinto, e di essere economicamente autosufficienti, e pertanto dichiarano di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro per il proprio mantenimento;
c) l'autovettura Kia targata FR083TZ, all'epoca della separazione cointestata ai coniugi
e della quale aveva l'esclusiva disponibilità il sig. è già stata a lui CP_1
intestata a propria cura e spese con il relativo passaggio di proprietà quindi già avvenuto;
d) La sig.ra è divenuta proprietaria dell'autovettura Ford Fiesta targata Pt_1
EF832GS questa intestata prima al sig. il quale ha provveduto a sopportarne CP_1
tutte le spese per il trasferimento;
e) il padre sig. per esplicito accordo intercorso tra le parti, ha CP_1
provveduto in via esclusiva al mantenimento del figlio , maggiorenne, ed ora egli Per_1
pagina 2 di 3 è divenuto economicamente autosufficiente e continua a risiedere presso l'abitazione del padre in Manzolino di Castelfranco Emilia (Mo);
f) il figlio , ormai maggiorenne ed autosufficiente economicamente, potrà Per_1
intrattenere con la madre i rapporti che naturalmente scaturiscono dal legame di figliolanza”.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in CASTELFRANCO IA
(MO) il 12/07/2014 fra nata a [...] il Parte_1
01/09/1969 e nato a [...] il CP_1
03/12/1972 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CASTELFRANCO IA
(MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2014 - Atto n. 15 – Parte I
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 08/01/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Susanna Zavaglia dott. Riccardo Di Pasquale
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