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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 23/12/2025, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 429/2020.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vacirca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 429/20 promossa da:
, C.F.: in persona del curatore speciale ex art. 80 cpc Parte_1 C.F._1
C.F. , elettivamente domiciliata presso l'Avv. Piero Capizzi, c.f. Parte_2 C.F._2
, all'indirizzo pec: che la C.F._3 Email_1
rappresenta e difende, giusta procura allegata in atti.
ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
, C.F.: , elettivamente domiciliato in Enna, c.rso Controparte_1 C.F._4
Sicilia n. 63, presso lo studio degli Avv.ti Giuseppe Lo Vetri ( ) e Angela Dantoni C.F._5
( ), che lo rappresentano e difendono, giusta procura allegata in atti. C.F._6
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5 All'udienza di discussione del 05.11.2025, le parti hanno discusso la causa.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
, si è opposta all'atto di precetto alla stessa notificato in data 20 luglio 2020, con il quale Parte_1
gli ha intimato il rilascio del terreno sito in agro di Calascibetta, contrada Controparte_1
Pianolonguillo, identificato in catasto al foglio 67, particella 15, di are 0.2 in forza del titolo esecutivo costituito dall'ordinanza n. 81/20 del 09.01.2020, emessa dal Tribunale di Enna all'esito del giudizio ex art. 702 bis c.p.c., recante il n. 1220/2018 R.G., introdotto dall'odierno opposto ed avente ad oggetto l'azione di rivendica del terreno sopra identificato nei confronti di . Parte_1
In particolare, l'opponente ha dedotto di avere proposto gravame avverso la predetta ordinanza innanzi la Corte d'Appello di Caltanissetta (R.G. n. 51/20).
Esposti così i fatti a fondamento dell'opposizione, l'opponente, previa richiesta di sospensione parziale dell'efficacia esecutiva del titolo, ha lamentato con motivo qualificabile ai sensi dell'art. 615 c.p.c.: (i) la mancanza di un valido titolo esecutivo per procedere ad esecuzione forzata limitatamente al rilascio del fondo, in quanto l'ordinanza emessa dal Tribunale di Enna non è una sentenza di condanna, ma di accertamento che non può costituire titolo esecutivo fino al momento del suo passaggio in giudicato;
(ii) insussistenza del requisito della certezza del titolo esecutivo, in quanto la particella 15 non è concretamente identificabile sul territorio ma solo in astratto sulla mappa catastale;
(iii) erronea quantificazione del compenso dell'atto di precetto in quanto superiore allo scaglione di riferimento di cui al D.M. n. 55/14.
Instauratosi il contraddittorio, in data 30.03.2020, si è costituita in giudizio parte opposta, contestando quanto ex adverso dedotto e, in particolare, eccependo l'infondatezza dell'opposizione di controparte.
Parte opposta ha quindi chiesto il rigetto dell'opposizione e della domanda di sospensiva avanzata da controparte.
All'udienza del 25 maggio 2021, ritenuti insussistenti i gravi motivi di cui all'art. 615 c.p.c. per la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo opposto, è stata respinta l'istanza di sospensione esecutiva dell'ordinanza del Tribunale di Enna n. 81/2020 del 9/1/2020 (r.g. n. 1220/2018) e, ritenuta la causa matura per la decisione è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
Dopo una serie di differimenti, infine, all'udienza del 22 ottobre 2024, il Giudice ha assegnato alle parti il termine di giorni sessanta per lo scambio delle sole comparse conclusionali e ha fissato, l'udienza di discussione della causa ai sensi dell'art. 281-quinquies, comma II, c.p.c.
pagina 2 di 5 Parte opposta nella comparsa conclusionale ha dato atto che l'ordinanza n. 81/20 del Tribunale di Enna, in data 16.11.2021, è stata portata in esecuzione.
Inoltre, parte opposta con le note depositate per l'udienza del 05.11.2025 ha prodotto la sentenza n.
264/2025, pubblicata il 26.06.2025, che ha definito il giudizio della Corte d'Appello di Caltanissetta n.
51/2020 R.G..
Infine, all'udienza del 5 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
La causa viene decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.
Con riferimento alla fattispecie posta al vaglio dell'odierno giudicante, snodo cruciale della controversia è il punto afferente l'eccezione sollevata dall'opponente in ordine alla mancanza di dignità di titolo esecutivo dell'ordinanza n. 81/20 del Tribunale di Enna del 9/1/2020 (r.g. n. 1220/2018) in quanto non ancora passata in giudicato.
Tale eccezione non merita accoglimento in quanto infondata.
Va, anzitutto, osservato che, a norma dell'art 474, comma 2 c.p.c., sono titoli esecutivi le sentenze ed i provvedimenti ai quali la legge attribuisce espressamente l'efficacia esecutiva.
Invero la menzionata ordinanza è una pronuncia di condanna che suppone l'accertamento della pretesa sostanziale che deve trovare applicazione tramite la condanna medesima.
Più specificatamente, in questo caso, l'esigenza di esecuzione si è estrinsecata attraverso l'esplicita statuizione di condanna contenuta nel dispositivo dell'ordinanza.
Pertanto è innegabile che detta ordinanza, in quanto idonea a giustificare l'esecuzione forzata provvisoria delle statuizioni condannatorie conseguenziali, ha efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 282 cpc.
Quanto al lamentato difetto del requisito di certezza del titolo esecutivo per l'impossibilità di individuare sui luoghi la particella oggetto di esecuzione giova rammentare che, con riferimento alle opposizioni a precetto, costituisce principio assolutamente granitico quello secondo il quale, ogni qual volta l'esecuzione (già iniziata ovvero solo paventata come nel presente caso di notifica del precetto) si basi su un titolo esecutivo di formazione giudiziale, la relativa opposizione (ivi compresa quella a precetto) non possa fondarsi su motivi attinenti a vizi di formazione del titolo o al merito della decisione consacrata nel titolo stesso, poiché tali questioni devono essere dedotte esclusivamente nell'ambito del procedimento che ha condotto alla costituzione del titolo: in altri termini, nel caso di titolo esecutivo di formazione giudiziale al Giudice dell'opposizione a precetto (o all'esecuzione) compete unicamente un'indagine sull'esistenza e sulla validità del titolo, onde verificare se il titolo pagina 3 di 5 sussista oppure sia venuto meno per fattori sopravvenuti alla sua formazione, ma non può esercitare alcun controllo sul contenuto intrinseco della statuizione ed invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni che avrebbero dovuto necessariamente esser fatte valere nel giudizio di cognizione.
In definitiva, in sede di opposizione a precetto (o all'esecuzione), al debitore opponente è consentito neutralizzare la pretesa avversaria consacrata nel titolo giudiziale solo attraverso la deduzione di fatti estintivi o modificativi venuti in essere successivamente alla formazione del titolo e, come tali, non deducibili nella precedente fase (ex plurimis: Cass. 18.2.2015 n. 3277; Cass. 24.7.2012 n. 12911; Cass.
13.11.2009 n. 24027; Cass. 25.5.2007 n. 12251; Cass.
4.12.2002 n. 17177; Cass.
6.7.2001 n. 9205;
Cass. 19.6.2001 n. 8331; Cass. 14.7.2000 n. 9335; Cass. 13.6.2000 n. 8026; Cass. 23.3.1999 n. 2742;
Cass.
2.4.1997 n. 2870; Cass. 29.11.1996 n. 10650; Cass. 28.1.1988 n. 766).
Invero, il giudice dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. non può provvedere al controllo in ordine alla legittimità del titolo stesso su questioni dedotte o deducibili nel corso del procedimento nel quale il titolo esecutivo si è formato.
L'opponente ha, altresì, lamentato l'erroneità della quantificazione del compenso dell'atto di precetto in quanto superiore allo scaglione di riferimento di cui al D.M. n. 55/14.
A tale riguardo, ossia con riferimento all'inesigibilità della somma di € 315,00, va, invero, precisato che non si ravvisano ragioni idonee a giustificare la quantificazione del compenso in misura maggiore rispetto al valore medio dello scaglione di riferimento fino ad € 5.200,00 sulla scorta del D.M. 55/2014.
Pertanto, il compenso per l'atto di precetto deve essere determinato unicamente in € 236,00, con la conseguenza che l'ulteriore somma di € 79,00 non è dovuta.
In conclusione, per i motivi suesposti, l'opposizione ex art. 615, c.p.c., va parzialmente accolta nei limiti di cui in motivazione.
Può pertanto disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, attesa la reciproca soccombenza tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Enna ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definendo il giudizio, così decide:
1) accoglie parzialmente l'opposizione di e, per l'effetto, dichiara non dovuto l'importo Parte_1 di € 79,00 a titolo di compenso di cui all'atto di precetto opposto;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Enna, 22 dicembre 2025
pagina 4 di 5 IL GIUDICE
dott. Rosario Vacirca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/201
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vacirca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 429/20 promossa da:
, C.F.: in persona del curatore speciale ex art. 80 cpc Parte_1 C.F._1
C.F. , elettivamente domiciliata presso l'Avv. Piero Capizzi, c.f. Parte_2 C.F._2
, all'indirizzo pec: che la C.F._3 Email_1
rappresenta e difende, giusta procura allegata in atti.
ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
, C.F.: , elettivamente domiciliato in Enna, c.rso Controparte_1 C.F._4
Sicilia n. 63, presso lo studio degli Avv.ti Giuseppe Lo Vetri ( ) e Angela Dantoni C.F._5
( ), che lo rappresentano e difendono, giusta procura allegata in atti. C.F._6
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5 All'udienza di discussione del 05.11.2025, le parti hanno discusso la causa.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
, si è opposta all'atto di precetto alla stessa notificato in data 20 luglio 2020, con il quale Parte_1
gli ha intimato il rilascio del terreno sito in agro di Calascibetta, contrada Controparte_1
Pianolonguillo, identificato in catasto al foglio 67, particella 15, di are 0.2 in forza del titolo esecutivo costituito dall'ordinanza n. 81/20 del 09.01.2020, emessa dal Tribunale di Enna all'esito del giudizio ex art. 702 bis c.p.c., recante il n. 1220/2018 R.G., introdotto dall'odierno opposto ed avente ad oggetto l'azione di rivendica del terreno sopra identificato nei confronti di . Parte_1
In particolare, l'opponente ha dedotto di avere proposto gravame avverso la predetta ordinanza innanzi la Corte d'Appello di Caltanissetta (R.G. n. 51/20).
Esposti così i fatti a fondamento dell'opposizione, l'opponente, previa richiesta di sospensione parziale dell'efficacia esecutiva del titolo, ha lamentato con motivo qualificabile ai sensi dell'art. 615 c.p.c.: (i) la mancanza di un valido titolo esecutivo per procedere ad esecuzione forzata limitatamente al rilascio del fondo, in quanto l'ordinanza emessa dal Tribunale di Enna non è una sentenza di condanna, ma di accertamento che non può costituire titolo esecutivo fino al momento del suo passaggio in giudicato;
(ii) insussistenza del requisito della certezza del titolo esecutivo, in quanto la particella 15 non è concretamente identificabile sul territorio ma solo in astratto sulla mappa catastale;
(iii) erronea quantificazione del compenso dell'atto di precetto in quanto superiore allo scaglione di riferimento di cui al D.M. n. 55/14.
Instauratosi il contraddittorio, in data 30.03.2020, si è costituita in giudizio parte opposta, contestando quanto ex adverso dedotto e, in particolare, eccependo l'infondatezza dell'opposizione di controparte.
Parte opposta ha quindi chiesto il rigetto dell'opposizione e della domanda di sospensiva avanzata da controparte.
All'udienza del 25 maggio 2021, ritenuti insussistenti i gravi motivi di cui all'art. 615 c.p.c. per la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo opposto, è stata respinta l'istanza di sospensione esecutiva dell'ordinanza del Tribunale di Enna n. 81/2020 del 9/1/2020 (r.g. n. 1220/2018) e, ritenuta la causa matura per la decisione è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
Dopo una serie di differimenti, infine, all'udienza del 22 ottobre 2024, il Giudice ha assegnato alle parti il termine di giorni sessanta per lo scambio delle sole comparse conclusionali e ha fissato, l'udienza di discussione della causa ai sensi dell'art. 281-quinquies, comma II, c.p.c.
pagina 2 di 5 Parte opposta nella comparsa conclusionale ha dato atto che l'ordinanza n. 81/20 del Tribunale di Enna, in data 16.11.2021, è stata portata in esecuzione.
Inoltre, parte opposta con le note depositate per l'udienza del 05.11.2025 ha prodotto la sentenza n.
264/2025, pubblicata il 26.06.2025, che ha definito il giudizio della Corte d'Appello di Caltanissetta n.
51/2020 R.G..
Infine, all'udienza del 5 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
La causa viene decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.
Con riferimento alla fattispecie posta al vaglio dell'odierno giudicante, snodo cruciale della controversia è il punto afferente l'eccezione sollevata dall'opponente in ordine alla mancanza di dignità di titolo esecutivo dell'ordinanza n. 81/20 del Tribunale di Enna del 9/1/2020 (r.g. n. 1220/2018) in quanto non ancora passata in giudicato.
Tale eccezione non merita accoglimento in quanto infondata.
Va, anzitutto, osservato che, a norma dell'art 474, comma 2 c.p.c., sono titoli esecutivi le sentenze ed i provvedimenti ai quali la legge attribuisce espressamente l'efficacia esecutiva.
Invero la menzionata ordinanza è una pronuncia di condanna che suppone l'accertamento della pretesa sostanziale che deve trovare applicazione tramite la condanna medesima.
Più specificatamente, in questo caso, l'esigenza di esecuzione si è estrinsecata attraverso l'esplicita statuizione di condanna contenuta nel dispositivo dell'ordinanza.
Pertanto è innegabile che detta ordinanza, in quanto idonea a giustificare l'esecuzione forzata provvisoria delle statuizioni condannatorie conseguenziali, ha efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 282 cpc.
Quanto al lamentato difetto del requisito di certezza del titolo esecutivo per l'impossibilità di individuare sui luoghi la particella oggetto di esecuzione giova rammentare che, con riferimento alle opposizioni a precetto, costituisce principio assolutamente granitico quello secondo il quale, ogni qual volta l'esecuzione (già iniziata ovvero solo paventata come nel presente caso di notifica del precetto) si basi su un titolo esecutivo di formazione giudiziale, la relativa opposizione (ivi compresa quella a precetto) non possa fondarsi su motivi attinenti a vizi di formazione del titolo o al merito della decisione consacrata nel titolo stesso, poiché tali questioni devono essere dedotte esclusivamente nell'ambito del procedimento che ha condotto alla costituzione del titolo: in altri termini, nel caso di titolo esecutivo di formazione giudiziale al Giudice dell'opposizione a precetto (o all'esecuzione) compete unicamente un'indagine sull'esistenza e sulla validità del titolo, onde verificare se il titolo pagina 3 di 5 sussista oppure sia venuto meno per fattori sopravvenuti alla sua formazione, ma non può esercitare alcun controllo sul contenuto intrinseco della statuizione ed invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni che avrebbero dovuto necessariamente esser fatte valere nel giudizio di cognizione.
In definitiva, in sede di opposizione a precetto (o all'esecuzione), al debitore opponente è consentito neutralizzare la pretesa avversaria consacrata nel titolo giudiziale solo attraverso la deduzione di fatti estintivi o modificativi venuti in essere successivamente alla formazione del titolo e, come tali, non deducibili nella precedente fase (ex plurimis: Cass. 18.2.2015 n. 3277; Cass. 24.7.2012 n. 12911; Cass.
13.11.2009 n. 24027; Cass. 25.5.2007 n. 12251; Cass.
4.12.2002 n. 17177; Cass.
6.7.2001 n. 9205;
Cass. 19.6.2001 n. 8331; Cass. 14.7.2000 n. 9335; Cass. 13.6.2000 n. 8026; Cass. 23.3.1999 n. 2742;
Cass.
2.4.1997 n. 2870; Cass. 29.11.1996 n. 10650; Cass. 28.1.1988 n. 766).
Invero, il giudice dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. non può provvedere al controllo in ordine alla legittimità del titolo stesso su questioni dedotte o deducibili nel corso del procedimento nel quale il titolo esecutivo si è formato.
L'opponente ha, altresì, lamentato l'erroneità della quantificazione del compenso dell'atto di precetto in quanto superiore allo scaglione di riferimento di cui al D.M. n. 55/14.
A tale riguardo, ossia con riferimento all'inesigibilità della somma di € 315,00, va, invero, precisato che non si ravvisano ragioni idonee a giustificare la quantificazione del compenso in misura maggiore rispetto al valore medio dello scaglione di riferimento fino ad € 5.200,00 sulla scorta del D.M. 55/2014.
Pertanto, il compenso per l'atto di precetto deve essere determinato unicamente in € 236,00, con la conseguenza che l'ulteriore somma di € 79,00 non è dovuta.
In conclusione, per i motivi suesposti, l'opposizione ex art. 615, c.p.c., va parzialmente accolta nei limiti di cui in motivazione.
Può pertanto disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, attesa la reciproca soccombenza tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Enna ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definendo il giudizio, così decide:
1) accoglie parzialmente l'opposizione di e, per l'effetto, dichiara non dovuto l'importo Parte_1 di € 79,00 a titolo di compenso di cui all'atto di precetto opposto;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Enna, 22 dicembre 2025
pagina 4 di 5 IL GIUDICE
dott. Rosario Vacirca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/201
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