Art. 35. Validita' delle deliberazioni
Nelle sedute plenarie o di sezione le commissioni censuarie non possono deliberare se non e' presente la maggioranza dei componenti ordinari.
I membri supplenti intervengono alle adunanze e concorrono a formare il numero legale nell'assenza di membri effettivi. In tale caso hanno voto deliberativo.
I membri supplenti hanno dal pari voto deliberativo quando sono relatori.
Le deliberazioni, per essere valide, debbono essere prese a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto: in caso di parita' prevale il voto del presidente, il quale esprime per ultimo il proprio voto.
((6)) --------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 17 dicembre 2014, n. 198 , ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che a decorrere dalla data di insediamento delle commissioni censuarie di cui all'articolo 21 dello stesso D.Lgs. 198/2014 e' abrogato il presente articolo.
Nelle sedute plenarie o di sezione le commissioni censuarie non possono deliberare se non e' presente la maggioranza dei componenti ordinari.
I membri supplenti intervengono alle adunanze e concorrono a formare il numero legale nell'assenza di membri effettivi. In tale caso hanno voto deliberativo.
I membri supplenti hanno dal pari voto deliberativo quando sono relatori.
Le deliberazioni, per essere valide, debbono essere prese a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto: in caso di parita' prevale il voto del presidente, il quale esprime per ultimo il proprio voto.
((6)) --------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 17 dicembre 2014, n. 198 , ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che a decorrere dalla data di insediamento delle commissioni censuarie di cui all'articolo 21 dello stesso D.Lgs. 198/2014 e' abrogato il presente articolo.