Ordinanza collegiale 10 novembre 2025
Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 23/03/2026, n. 1975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1975 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01975/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02609/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2609 del 2025, proposto da
Workup Estate S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati TO Spallieri, Claudio Ursomando, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Caserta, non costituito in giudizio;
nei confronti
VI IO, TO IO, AN IO, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio rigetto serbato dall'amministrazione resistente all'istanza di accesso agli atti formulata dalla ricorrente con istanza prot. 37579 del 08/04/2025 e per la declaratoria del diritto di accesso agli atti amministrativi ex art. 22 e ss della L.241/1990 della ricorrente sull'istanza prot. 37579 del 08/04/2025 e conseguente condanna dell'Amministrazione all'esibizione della documentazione richiesta, se esistente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 la dott.ssa TA UC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ordinanza sindacale n. 17 del 19/04/2024, il Comune di Caserta ha ordinato alla ricorrente e agli odierni controinteressati la messa in sicurezza dei locali di rispettiva proprietà, siti alla Piazza Tredici, in ragione delle lesioni in essi riscontrate.
La ricorrente ottemperava a quanto disposto mettendo in sicurezza le parti di edificio rientranti nella sua esclusiva proprietà. Formulava quindi, richiesta di accesso agli atti per visionare ed ottenere copia del fascicolo relativo agli atti di messa in sicurezza posti in essere dai germani IO, o quanto meno per verificare se questi ultimi avessero avviato le comunicazioni amministrative necessarie per l’avvio dei i lavori di risanamento dell’immobile di proprietà.
A fronte del silenzio serbato dal Comune, parte ricorrente ha chiesto a questo tribunale accertarsi l’obbligo dell’Ufficio di esibire la documentazione richiesta, se esistente, entro un termine non superiore a 30 giorni.
Il tribunale, con ordinanza n. 7319, del 6.11.2025, ha statuito che parte ricorrente procedesse alla integrazione del contraddittorio nei confronti dei signori AN e TO IO, da qualificarsi come soggetti controinteressati all’accesso agli atti richiesto.
Integrato il contraddittorio, e pervenuta alla camera di consiglio del 19 marzo 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
Con l’istanza di accesso di cui è causa (istanza prot. n. 37579 del 08/04/2025), parte ricorrente ha chiesto al Comune di Caserta di visionare ed estrarre copia del fascicolo relativo alla messa in sicurezza degli immobili di loro proprietà da parte dei germani IO (AN, TO e VI IO) nonché di essere informata sullo stato della procedura azionata con l’ordinanza sindacale n. 6 del 28 gennaio 2025, con la quale il Comune aveva ordinato ai controinteressati la messa in sicurezza dei locali di loro proprietà.
Nulla hanno controdedotto i soggetti intimati.
Ciò premesso, è opinione del Collegio che il ricorso sia fondato e meritevole di accoglimento.
Sussiste, nella specie, l’interesse della ricorrente a conoscere lo stato dell’iter procedurale relativo ai provvedimenti di messa in sicurezza dell’immobile, emessi dal Comune, anche per le parti di esclusiva proprietà dei controinteressati, considerato che la inerzia di questi ultimi nell’eseguire i lavori pregiudicherebbe la realizzazione, da parte della ricorrente, dei lavori ad essa autorizzati con Permesso di Costruire n. 69/21.
Il Comune, invero, con ordinanza n. 17 del 19/04/2024, alla luce delle lesioni sul predetto immobile in comproprietà, ordinava ai comproprietari, ognuno per la rispettiva proprietà esclusiva, la messa in sicurezza dello stesso. Con successiva ordinanza n. 6 del 28/01/2025, preso atto della mancata notifica ai germani IO della precedente ordinanza sindacale n. 17/24, reiterava la disposizione nei confronti dei germani. Conseguentemente, con ordinanza n. 43153 del 24/04/2024, il Comune ordinava la sospensione dei lavori di ricostruzione del palazzo sino alla completa messa in sicurezza dell’immobile adiacente, così come disposta dalla richiamata ordinanza n. 17 /2024.
Ritiene, quindi, il Collegio che parte ricorrente sia titolare di un interesse attuale e concreto all’ostensione degli atti richiesti, vedendosi essa impossibilitata a completare i lavori ad essa assentiti; deve, quindi, essere affermato il suo diritto ad ottenere l'accesso ai documenti che non sono stati esibiti dal Comune.
Per l’effetto, si ordina al Comune di Caserta di consentire alla parte ricorrente di prendere visione ed estrarre copia della documentazione richiesta con l'istanza di accesso di cui trattasi, nel termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla comunicazione o, se a questa anteriore, dalla notificazione della presente decisione.
Si nomina, altresì, sin da ora, stante l’espressa domanda in tal senso formulata in ricorso, in sostituzione, quale Commissario ad acta il Prefetto della Provincia di Caserta o suo delegato, affinché provveda all’ostensione degli atti indicati in narrativa, nella ipotesi di perdurante inerzia del Comune, ponendo il relativo compenso a carico dell’Ente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del Comune di Caserta, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto ordina al Comune di Caserta di consentire alla parte ricorrente di prendere visione ed estrarre copia della documentazione richiesta con l'istanza di accesso di cui trattasi nel termine perentorio di giorni trenta (30) decorrente dalla comunicazione o, se a questa anteriore, dalla notificazione della presente decisione.
Nomina, quale Commissario ad acta, il Prefetto della Provincia di Caserta o suo delegato, affinché provveda all’ostensione degli atti indicati in narrativa, nella ipotesi di perdurante inerzia del Comune, su domanda della parte interessata, ponendo il relativo compenso a carico dell’Ente.
Condanna il Comune di Caserta alla refusione delle spese e competenze di lite che liquida in euro 1500,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato nella misura di quanto versato, da attribuirsi ai procuratori costituiti, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
OL RC, Presidente
TA UC, Consigliere, Estensore
Angela Fontana, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TA UC | OL RC |
IL SEGRETARIO