CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Matera, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Matera |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 30/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MATERA Sezione 1, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 12:15 con la seguente composizione collegiale:
SABBATO GIOVANNI, Presidente e Relatore
PAGLIARO MARIA LIBERA, Giudice
VITALE ANTONELLO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 65/2025 depositato il 14/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Matera - Piazza Matteotti, 18 75100 Matera MT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TC5012M004482024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TC5012M004482024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TC5012M004482024 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 17/01/2025 e depositato il 14/02/2025, il signor Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, chiede l'annullamento dell'Avviso di accertamento N.
TC5012M00448/2024 senza data (allegato n. 1), notificato ex art. 60/7° co. DPR n. 600/73, in data
19.11.2024 a mezzo pec, mediante il quale l'Agenzia delle Entrate di Matera ha preteso, in riferimento all'anno 2018, il pagamento dell'IRPEF, dell'Addizionale Regionale all'Irpef, dell'Addizionale Comunale all'Irpef, oltre ai relativi interessi, sanzioni e spese di notifica, il tutto pari a complessivi € 92.575,56.
Premette che è un Ufficiale Medico del Corpo Sanitario dell'Esercito Italiano, in congedo dalla data del
22/04/24 per raggiunti limiti di età e quindi collocato nella posizione della riserva. Inoltre, in virtù dell'art. 210 (rubricato "Attività libero professionale del personale medico") del Decreto Legislativo 15 marzo
2010, n. 66 ("Codice dell'Ordinamento Militare"), egli svolge la libera professione di medico.
Ebbene evidenzia che nella suddetta qualità di medico militare ed in virtù di quanto previsto dall'art.119, comma 2, del D.Lgs. n. 285/1992 ("Nuovo Codice della Strada"), è abilitato ad effettuare l'accertamento dei requisiti fisici e psichici necessari per il rilascio/rinnovo della patente di guida. In merito a quest'ultima attività, di recente il Dott. Ricorrente_1 è stato oggetto di controlli fiscali da parte dell'Agenzia delle Entrate di Matera per gli anni 2016, 2017 e 2018.
Infatti, detto Ufficio finanziario, dopo la notifica degli inviti n. 100150/2022 e n. 100151/2022, con i quali gli aveva chiesto la documentazione inerente al numero di visite mediche effettuate per il rilascio/rinnovo delle patenti di guida nel 2016 e nel 2017, gli ha notificato, nel 2023, l'Avviso di accertamento n.
TC5012M00723/2022, inerente all'anno d'imposta 2016 e l'Avviso di accertamento n.
TC5012M00347/2023, inerente all'anno d'imposta 2017 (allegati nn. 2 e 3). Rimarca quindi che per effettuare visite di controllo per patenti di guida hanno mediamente incassato €. 30,00; per questa ragione l'ufficio finanziario applicando questo importo al numero di visite effettuate ha ritenuto che il Dott. Ricorrente_1 abbia complessivamente percepito per l'anno 2018 la somma di € 94.290,00, a cui vanno aggiunti i redditi dichiarati nel quadro RE (€. 4.146,00) per un totale pari ad € 98.436,00.
Deduce pertanto quanto segue:
A) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO;
B) ILLEGITTIMITA' DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO NOTIFICATO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 39,
COMMA 2, LETT. D-BIS) DEL D.P.R. N. 600/1973 (per errata ricostruzione induttiva dei compensi derivanti da attività libero-professionale di medico abilitato al controllo dei requisiti fisici e psichici d'idoneità per il conseguimento o la conferma della patente di guida). Ha evidenziato tra l'altro che un collega dell'odierno ricorrente ha definito in adesione un accertamento analogo a quello qui impugnato, vedendosi ridurre le pretese dell'Ufficio finanziario di Bari sulla scorta di un costo medio a visita di circa
€ 8,00 (allegato n. 6);
C) ILLEGITTIMITA' DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO NOTIFICATO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 54
DEL TUIR - DPR 22/121/86 N. 917 (DEDUZIONE DEI COSTI E DEI CONTRIBUTI);
D) ILLEGITTIMITA' DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO NOTIFICATO PER VIOLAZIONE
DELL'ART.12, 5° COMMA DEL DEC. LGS. N. 472/'97 (ERRATA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI
CON IL CALCOLO DEL CUMULO GIURIDICO IN PRESENZA DI PLURIMI ATTI DI ACCERTAMENTO).
Conclude per l'annullamento dell'atto impugnato e per la condanna di controparte alle spese di giudizio con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario. In data 14/03/2025, l'Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Matera, in persona del Direttore pro tempore, si costituisce in giudizio al fine di resistere. Evidenzia, tra l'altro, che non risulterebbe credibile quanto affermato da controparte in ordine alla pretesa gratuità di un elevato numero di prestazioni svolte.
Con ordinanza n. 105 del 23/04/2025 la domanda cautelare è stata respinta con compensazione delle spese.
Con ordinanza n. 291 del 17/12/2025, su istanza di parte ricorrente, è stato disposto il rinvio della trattazione della causa.
Con memoria del 05/01/2026 parte ricorrente ha ulteriormente argomentato a sostegno della fondatezza del gravame insistendo per il suo accoglimento. Insiste per il difetto del contraddittorio preventivo e comunque per l'eccessivo importo di quanto contestato dall'ufficio. Cita al riguardo uno specifico precedente a proprio favore.
La controversia, sulle conclusioni delle parti costituite, è decisa in data 16 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, per le ragioni di seguito esposte, è da reputare infondato.
Infondato è il primo motivo, inerente alla dedotta mancata regolare notifica dello schema d'atto.
Parte resistente ha infatti documentato che lo schema d'atto, indirizzato a francescovena@pec. omceomatera.it, è stato regolarmente consegnato il giorno 26 luglio 2024.
Col secondo motivo parte ricorrente deduce che la contestazione effettuata dall'ufficio non sarebbe suffragata da sufficienti elementi, sottraendosi cosi al relativo onere probatorio. Inoltre l'importo di 30 euro per ciascuna visita sarebbe eccessivo e quello complessivo non terrebbe conto del rilevante numero di visite gratuite effettuate.
Da parte sua l'Ufficio, nel corso del giudizio osserva testualmente che “procedeva con la determinazione induttiva dei compensi percepiti moltiplicando il costo medio di ciascuna visita (determinato confrontandolo con quello applicato da altri medici nello stesso anno d'imposta), pari a € 30,00, con il numero delle visite segnalate al M.I.T. per il 2017, pari a n. 3170. Allo stesso modo, ovvero forfettariamente, calcolava i costi sostenuti per l'esercizio della professione, pari al 5% del reddito complessivo accertato, poiché anche in questo caso il contribuente non forniva la documentazione richiesta. L'ufficio recuperava anche una quota di oneri deducibili che il contribuente inopportunamente inseriva all'interno della sua dichiarazione dei redditi”.
Anche tale motivo risulta infondato.
Per quanto riguarda l'importo di 30 euro questo risulta del tutto collimante con quello che, come evidenziato dall'Ufficio, viene praticato nella Regione Lombardia, dovendosi peraltro rilevare che detto importo risulta anche riduttivo rispetto a quello generalmente praticato e comunque, nonostante i due inviti ricevuti, la parte non ha prodotto alcuna documentazione al riguardo. Inoltre, come documentato dall'Ufficio, l'importo di 30 euro risulta collimante con quello risultante dal p.v.c. della Guardia di Finanza in occasione della verifica fiscale del 11/04/2013. Per quanto poi riguarda la dedotta effettuazione di un rilevante numero di prestazioni a titolo gratuito, tale affermazione non risulta suffragata da alcuna documentazione oltre ad avere una plausibile scarsa incidenza in considerazione del rilevante importo oggetto di contestazione e suffragato dall'incrocio dei dati comunicati dal Ministero con le ricevute sanitarie emesse dal Dott. Ricorrente_1.
Adduce poi parte ricorrente che “non sfuggirà all'adito Giudice che le fonti principali di reddito dell'odierno contribuente, nel 2018 (così come per gli altri anni), sono stati di ben altra derivazione e, soprattutto, di ben altra consistenza (Min. della Difesa ha corrisposto un reddito pari ad €. 63.840,02 e l'ASL di Matera uno pari ad €. 31.806,05). È evidente che l'attività di certificazione dei requisiti occorrenti per la patente di guida ha rappresentato solo un'attività estremamente marginale, tanto da giustificare un reddito a ciò commisurato e dichiarato”. Tale riflessione non è in grado di inficiare la contestazione da parte dell'Ufficio essendo suffragata, come detto, da precisi elementi documentali.
Viene quindi in considerazione il terzo motivo, col quale si deduce che “Nel 2018, il Dott. Ricorrente_1 ha sostenuto spese per complessivi € 9.783,00, di cui il Fisco, in mancanza di documentazione, ha riconosciuto in modo forfettario solo €. 4.922,00. Detto contribuente ha anche versato contributi previdenziali ed assistenziali pari ad €. 3.618,00, riconosciuti dall'Ufficio nella misura ridotta di €. 340,00.
L'Ufficio ha disconosciuto arbitrariamente le spese sostenute dal contribuente senza fornire alcuna motivazione specifica, violando il principio di inerenza sancito dall'art. 54 del TUIR”.
Di contro osserva parte resistente che il contribuente nulla avrebbe prodotto a sostegno di tale assunto.
Occorre ripercorrere il passaggio motivazionale dell'atto impugnato che afferisce a tale pretesa: “Nel quadro RE, rigo RE20, sono indicate spese per €. 9.783,00; la mancata presentazione della documentazione contabile non pone l'ufficio nella condizione di poter integralmente riconoscere le spese sostenute;
tuttavia, considerato che è verosimile che siano stati sostenuti costi per l'esercizio della professione, si riconosce a titolo di spese l'importo di €. 4.922,00 (imputate al rigo RE19), pari al 5% del reddito di lavoro autonomo annuo accertato. Totale costi non riconosciuti €. 4.861,00”.
Ebbene, sul punto non si registra da parte ricorrente alcuna contestazione suffragata da precisa documentazione, ma soltanto rilievi che attengono ad un preteso difetto motivazionale quando invece il predetto passaggio argomentativo è in grado senz'altro di suffragare la determinazione assunta dall'Ufficio.
Viene quindi in esame il quarto (ed ultimo) motivo, col quale si deduce che l'Ufficio avrebbe erroneamente applicato l'istituto della recidiva e del cumulo giuridico delle sanzioni, in violazione dell'art. 12/5° co. del D.
Lgs. n. 472/1997.
In particolare, l'Amm.ne finanziaria di Matera non avrebbe tenuto conto che l'accertamento del 2018 non
è stato l'unico avviso emesso, ma è stato preceduto da altri avvisi (quelli emessi per il 2016 e 2017) che contengono - presi singolarmente - una sanzione più grave, la quale sarebbe quella calcolata per l'anno d'imposta 2016 per cui sarebbe da richiedere al contribuente “solo quella, non anche quella per gli anni
2017 e 2018”.
Anche tale motivo risulta infondato avendo l'Ufficio fatto corretta applicazione, come riportato in seno all'atto impugnato (pag. 85), dei commi 1 e 2 dell'articolo 12 del D.Lgs.n.472 del 1997 che così statuiscono: “1. E' punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni della medesima disposizione, con esclusione delle violazioni concernenti gli obblighi di pagamento e le indebite compensazioni.
2. Alla stessa sanzione soggiace chi, anche in tempi diversi, commette in progressione o con la medesima risoluzione più violazioni che pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo. Restano in ogni caso escluse le violazioni concernenti gli obblighi di pagamento e le indebite compensazioni.”.
Tanto premesso, il ricorso deve essere rigettato.
In ordine al regime delle spese, queste, secondo il canone della soccombenza, sono da porre a carico di parte ricorrente nella misura stabilita in dispositivo.
La Corte
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al rimborso, in favore di ADE, delle spese di giudizio nell'importo di € 4.000,00 (quattromila/00) oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MATERA Sezione 1, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 12:15 con la seguente composizione collegiale:
SABBATO GIOVANNI, Presidente e Relatore
PAGLIARO MARIA LIBERA, Giudice
VITALE ANTONELLO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 65/2025 depositato il 14/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Matera - Piazza Matteotti, 18 75100 Matera MT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TC5012M004482024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TC5012M004482024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TC5012M004482024 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 17/01/2025 e depositato il 14/02/2025, il signor Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, chiede l'annullamento dell'Avviso di accertamento N.
TC5012M00448/2024 senza data (allegato n. 1), notificato ex art. 60/7° co. DPR n. 600/73, in data
19.11.2024 a mezzo pec, mediante il quale l'Agenzia delle Entrate di Matera ha preteso, in riferimento all'anno 2018, il pagamento dell'IRPEF, dell'Addizionale Regionale all'Irpef, dell'Addizionale Comunale all'Irpef, oltre ai relativi interessi, sanzioni e spese di notifica, il tutto pari a complessivi € 92.575,56.
Premette che è un Ufficiale Medico del Corpo Sanitario dell'Esercito Italiano, in congedo dalla data del
22/04/24 per raggiunti limiti di età e quindi collocato nella posizione della riserva. Inoltre, in virtù dell'art. 210 (rubricato "Attività libero professionale del personale medico") del Decreto Legislativo 15 marzo
2010, n. 66 ("Codice dell'Ordinamento Militare"), egli svolge la libera professione di medico.
Ebbene evidenzia che nella suddetta qualità di medico militare ed in virtù di quanto previsto dall'art.119, comma 2, del D.Lgs. n. 285/1992 ("Nuovo Codice della Strada"), è abilitato ad effettuare l'accertamento dei requisiti fisici e psichici necessari per il rilascio/rinnovo della patente di guida. In merito a quest'ultima attività, di recente il Dott. Ricorrente_1 è stato oggetto di controlli fiscali da parte dell'Agenzia delle Entrate di Matera per gli anni 2016, 2017 e 2018.
Infatti, detto Ufficio finanziario, dopo la notifica degli inviti n. 100150/2022 e n. 100151/2022, con i quali gli aveva chiesto la documentazione inerente al numero di visite mediche effettuate per il rilascio/rinnovo delle patenti di guida nel 2016 e nel 2017, gli ha notificato, nel 2023, l'Avviso di accertamento n.
TC5012M00723/2022, inerente all'anno d'imposta 2016 e l'Avviso di accertamento n.
TC5012M00347/2023, inerente all'anno d'imposta 2017 (allegati nn. 2 e 3). Rimarca quindi che per effettuare visite di controllo per patenti di guida hanno mediamente incassato €. 30,00; per questa ragione l'ufficio finanziario applicando questo importo al numero di visite effettuate ha ritenuto che il Dott. Ricorrente_1 abbia complessivamente percepito per l'anno 2018 la somma di € 94.290,00, a cui vanno aggiunti i redditi dichiarati nel quadro RE (€. 4.146,00) per un totale pari ad € 98.436,00.
Deduce pertanto quanto segue:
A) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO;
B) ILLEGITTIMITA' DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO NOTIFICATO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 39,
COMMA 2, LETT. D-BIS) DEL D.P.R. N. 600/1973 (per errata ricostruzione induttiva dei compensi derivanti da attività libero-professionale di medico abilitato al controllo dei requisiti fisici e psichici d'idoneità per il conseguimento o la conferma della patente di guida). Ha evidenziato tra l'altro che un collega dell'odierno ricorrente ha definito in adesione un accertamento analogo a quello qui impugnato, vedendosi ridurre le pretese dell'Ufficio finanziario di Bari sulla scorta di un costo medio a visita di circa
€ 8,00 (allegato n. 6);
C) ILLEGITTIMITA' DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO NOTIFICATO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 54
DEL TUIR - DPR 22/121/86 N. 917 (DEDUZIONE DEI COSTI E DEI CONTRIBUTI);
D) ILLEGITTIMITA' DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO NOTIFICATO PER VIOLAZIONE
DELL'ART.12, 5° COMMA DEL DEC. LGS. N. 472/'97 (ERRATA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI
CON IL CALCOLO DEL CUMULO GIURIDICO IN PRESENZA DI PLURIMI ATTI DI ACCERTAMENTO).
Conclude per l'annullamento dell'atto impugnato e per la condanna di controparte alle spese di giudizio con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario. In data 14/03/2025, l'Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Matera, in persona del Direttore pro tempore, si costituisce in giudizio al fine di resistere. Evidenzia, tra l'altro, che non risulterebbe credibile quanto affermato da controparte in ordine alla pretesa gratuità di un elevato numero di prestazioni svolte.
Con ordinanza n. 105 del 23/04/2025 la domanda cautelare è stata respinta con compensazione delle spese.
Con ordinanza n. 291 del 17/12/2025, su istanza di parte ricorrente, è stato disposto il rinvio della trattazione della causa.
Con memoria del 05/01/2026 parte ricorrente ha ulteriormente argomentato a sostegno della fondatezza del gravame insistendo per il suo accoglimento. Insiste per il difetto del contraddittorio preventivo e comunque per l'eccessivo importo di quanto contestato dall'ufficio. Cita al riguardo uno specifico precedente a proprio favore.
La controversia, sulle conclusioni delle parti costituite, è decisa in data 16 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, per le ragioni di seguito esposte, è da reputare infondato.
Infondato è il primo motivo, inerente alla dedotta mancata regolare notifica dello schema d'atto.
Parte resistente ha infatti documentato che lo schema d'atto, indirizzato a francescovena@pec. omceomatera.it, è stato regolarmente consegnato il giorno 26 luglio 2024.
Col secondo motivo parte ricorrente deduce che la contestazione effettuata dall'ufficio non sarebbe suffragata da sufficienti elementi, sottraendosi cosi al relativo onere probatorio. Inoltre l'importo di 30 euro per ciascuna visita sarebbe eccessivo e quello complessivo non terrebbe conto del rilevante numero di visite gratuite effettuate.
Da parte sua l'Ufficio, nel corso del giudizio osserva testualmente che “procedeva con la determinazione induttiva dei compensi percepiti moltiplicando il costo medio di ciascuna visita (determinato confrontandolo con quello applicato da altri medici nello stesso anno d'imposta), pari a € 30,00, con il numero delle visite segnalate al M.I.T. per il 2017, pari a n. 3170. Allo stesso modo, ovvero forfettariamente, calcolava i costi sostenuti per l'esercizio della professione, pari al 5% del reddito complessivo accertato, poiché anche in questo caso il contribuente non forniva la documentazione richiesta. L'ufficio recuperava anche una quota di oneri deducibili che il contribuente inopportunamente inseriva all'interno della sua dichiarazione dei redditi”.
Anche tale motivo risulta infondato.
Per quanto riguarda l'importo di 30 euro questo risulta del tutto collimante con quello che, come evidenziato dall'Ufficio, viene praticato nella Regione Lombardia, dovendosi peraltro rilevare che detto importo risulta anche riduttivo rispetto a quello generalmente praticato e comunque, nonostante i due inviti ricevuti, la parte non ha prodotto alcuna documentazione al riguardo. Inoltre, come documentato dall'Ufficio, l'importo di 30 euro risulta collimante con quello risultante dal p.v.c. della Guardia di Finanza in occasione della verifica fiscale del 11/04/2013. Per quanto poi riguarda la dedotta effettuazione di un rilevante numero di prestazioni a titolo gratuito, tale affermazione non risulta suffragata da alcuna documentazione oltre ad avere una plausibile scarsa incidenza in considerazione del rilevante importo oggetto di contestazione e suffragato dall'incrocio dei dati comunicati dal Ministero con le ricevute sanitarie emesse dal Dott. Ricorrente_1.
Adduce poi parte ricorrente che “non sfuggirà all'adito Giudice che le fonti principali di reddito dell'odierno contribuente, nel 2018 (così come per gli altri anni), sono stati di ben altra derivazione e, soprattutto, di ben altra consistenza (Min. della Difesa ha corrisposto un reddito pari ad €. 63.840,02 e l'ASL di Matera uno pari ad €. 31.806,05). È evidente che l'attività di certificazione dei requisiti occorrenti per la patente di guida ha rappresentato solo un'attività estremamente marginale, tanto da giustificare un reddito a ciò commisurato e dichiarato”. Tale riflessione non è in grado di inficiare la contestazione da parte dell'Ufficio essendo suffragata, come detto, da precisi elementi documentali.
Viene quindi in considerazione il terzo motivo, col quale si deduce che “Nel 2018, il Dott. Ricorrente_1 ha sostenuto spese per complessivi € 9.783,00, di cui il Fisco, in mancanza di documentazione, ha riconosciuto in modo forfettario solo €. 4.922,00. Detto contribuente ha anche versato contributi previdenziali ed assistenziali pari ad €. 3.618,00, riconosciuti dall'Ufficio nella misura ridotta di €. 340,00.
L'Ufficio ha disconosciuto arbitrariamente le spese sostenute dal contribuente senza fornire alcuna motivazione specifica, violando il principio di inerenza sancito dall'art. 54 del TUIR”.
Di contro osserva parte resistente che il contribuente nulla avrebbe prodotto a sostegno di tale assunto.
Occorre ripercorrere il passaggio motivazionale dell'atto impugnato che afferisce a tale pretesa: “Nel quadro RE, rigo RE20, sono indicate spese per €. 9.783,00; la mancata presentazione della documentazione contabile non pone l'ufficio nella condizione di poter integralmente riconoscere le spese sostenute;
tuttavia, considerato che è verosimile che siano stati sostenuti costi per l'esercizio della professione, si riconosce a titolo di spese l'importo di €. 4.922,00 (imputate al rigo RE19), pari al 5% del reddito di lavoro autonomo annuo accertato. Totale costi non riconosciuti €. 4.861,00”.
Ebbene, sul punto non si registra da parte ricorrente alcuna contestazione suffragata da precisa documentazione, ma soltanto rilievi che attengono ad un preteso difetto motivazionale quando invece il predetto passaggio argomentativo è in grado senz'altro di suffragare la determinazione assunta dall'Ufficio.
Viene quindi in esame il quarto (ed ultimo) motivo, col quale si deduce che l'Ufficio avrebbe erroneamente applicato l'istituto della recidiva e del cumulo giuridico delle sanzioni, in violazione dell'art. 12/5° co. del D.
Lgs. n. 472/1997.
In particolare, l'Amm.ne finanziaria di Matera non avrebbe tenuto conto che l'accertamento del 2018 non
è stato l'unico avviso emesso, ma è stato preceduto da altri avvisi (quelli emessi per il 2016 e 2017) che contengono - presi singolarmente - una sanzione più grave, la quale sarebbe quella calcolata per l'anno d'imposta 2016 per cui sarebbe da richiedere al contribuente “solo quella, non anche quella per gli anni
2017 e 2018”.
Anche tale motivo risulta infondato avendo l'Ufficio fatto corretta applicazione, come riportato in seno all'atto impugnato (pag. 85), dei commi 1 e 2 dell'articolo 12 del D.Lgs.n.472 del 1997 che così statuiscono: “1. E' punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni della medesima disposizione, con esclusione delle violazioni concernenti gli obblighi di pagamento e le indebite compensazioni.
2. Alla stessa sanzione soggiace chi, anche in tempi diversi, commette in progressione o con la medesima risoluzione più violazioni che pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo. Restano in ogni caso escluse le violazioni concernenti gli obblighi di pagamento e le indebite compensazioni.”.
Tanto premesso, il ricorso deve essere rigettato.
In ordine al regime delle spese, queste, secondo il canone della soccombenza, sono da porre a carico di parte ricorrente nella misura stabilita in dispositivo.
La Corte
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al rimborso, in favore di ADE, delle spese di giudizio nell'importo di € 4.000,00 (quattromila/00) oltre accessori di legge se dovuti.