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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/02/2025, n. 2162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2162 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 31618/2021
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr. Tommaso MARTUCCI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 31618/2021 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 28/3/2024 e promosso da:
C.F. e P. IVA , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa – anche disgiuntamente - dall'Avv. Giovanni
Maria Zito, C.F. , e dall'Avv. Giuseppe Martella, C.F. C.F._1
, elettivamente domiciliata presso lo studio dei procuratori, in Roma, in C.F._2
Via Giovanni Pierluigi da Palestrina n. 63, giusta procura depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione
ATTRICE contro
(C.F. ), quale mandataria con rappresentanza di CP_1 P.IVA_2 CP_2
(C.F. ), in virtù di mandato per notaio di Roma del 17/6/2015,
[...] P.IVA_3 Per_1
rep. 43066, con sede in Roma, p.le Ostiense n. 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Sarra, (C.F. ), CodiceFiscale_3
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, p.le Ostiense 2, giusta procura depositata telematicamente in allegato all'atto di costituzione di nuovo difensore rilasciata dall'Avv. Alessandra Boccanera, procuratore della società per atto notaio di Roma del Per_1
16/11/2016, rep. 51999
CONVENUTA
CONCLUSIONI:
1 per l'attrice: “1) In via preliminare venga disposto lo stralcio delle note scritte depositate da controparte il 22.5.24 alle ore 11,50 dopo la chiusura dell'udienza;
2) Preso atto della rinuncia alla querela di falso del 16.6.2023, si chiede che l'on. Tribunale adìto, voglia ritenere l'ammissibilità della querela di falso proposta il 27.3.2024 (per la rilevanza dei documenti impugnati ai fini della decisione della presente causa, e vista la presenza di valida procura speciale, dell'indicazione degli elementi e delle prove della falsità degli atti impugnati), e di conseguenza, mancando in atti la prescritta dichiarazione di volersi avvalere dei documenti impugnati di falso, si chiede che questi vengano dichiarati inutilizzabili nel presente giudizio, e che venga dichiarata nulla la fattura n. 10120003534851 emessa per l'importo di € 21.178,89 in data 24.09.2020, con periodo di fatturazione: 28.08.2015 -27.08.2020 da Controparte_2 respingendo qualsivoglia eventuale ulteriore e diversa richiesta di pagame causali;
3) In via subordinata, qualora si ritenesse valida la dichiarazione di volersi avvalere dei provvedimenti impugnati, resa tardivamente da controparte, si chiede – riservata l'impugnazione
- che il G.U. ritenuta la rilevanza dei documenti impugnati ai fini della decisione della presente causa (Cass. n. 22979/17) e l'ammissibilità della querela di falso del 27.3.2024 (vista la presenza di valida procura speciale, dell'indicazione degli elementi e delle prove della falsità degli atti impugnati), voglia adottare i provvedimenti previsti dagli artt. 222 e ss. cpc ammettendo i mezzi istruttori richiesti e disponendo per la loro assunzione;
4) All'esito della querela di falso si chiede che, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, venga dichiarata nulla la fattura n. 10120003534851 emessa per l'importo di
€ 21.178,89 in data 24.09.2020, con periodo di fatturazione: 28.08.2015 -27.08.2020 da
[...] respingendo qualsivoglia eventuale ulteriore e diversa richiesta di paga Controparte_2
causali. 5) Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori antistatari. Si riservano repliche alla comparsa conclusionale avversaria.”
per la convenuta: “Piaccia all'ill.mo Ufficio adito, contrariis rejectis
- in via preliminare dichiarare – nei limiti sopraprecisati – il difetto di titolarità del rapporto in capo in Controparte_2
- nel m erse domande perché infondate in fatto ed in diritto”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 4/5/2021 la in persona del Parte_2 legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale l'
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo dichiararsi la nullità CP_2 della fattura n. 10120003534851 emessa dalla convenuta il 24/9/2020 per l'importo di €
21.178,89, relativamente al periodo dal 28/8/2015 al 27/8/2020, con rigetto di ogni avversa pretesa di pagamento per la medesima causale sottesa alla suddetta fattura.
L'attrice, premesso di essere titolare, a far tempo da ottobre 2014, dell'utenza n. 940457397,
POD n. IT002E9097821A, servita dall' in regime di servizio di maggior Controparte_2 tutela, deduceva che il 24/9/2020 quest'ultima aveva emesso la fattura n. 10120003534851 per l'importo di € 21.178,89, per il periodo di fatturazione dal 28/8/2015 al 27/8/2020, avverso la quale l'attrice aveva presentato reclamo il 28/10/2020, contestando e disconoscendo gli importi
2 fatturati, richiedendone la rettifica, ma il tentativo di conciliazione espletato non era andato a buon fine e la propria richiesta era stata disattesa dalla convenuta.
La premesso che la fattura contestata era stata emessa sull'erroneo Parte_2
presupposto della manomissione del contatore, denunziava la violazione, da parte della convenuta, dell'art. 16 del Testo Integrato Misura Elettrica (TIME) che, per l'individuazione dei criteri per la ricostruzione dei dati di misura in caso di prelievi irregolari, richiama il Titolo IV
(artt. 9-10-11) della deliberazione dell'AAEEG n. 200/99, secondo cui la ricostruzione dei consumi, in caso di irregolare funzionamento del contatore, deve avvenire con la partecipazione dell'utente e, in caso di incertezza della data dell'evento che ha causato il malfunzionamento, la ricostruzione dei consumi non può retrocedere di oltre 365 giorni e che la sostituzione del gruppo di misura per guasto tecnico non può avvenire se non con il consenso del titolare dell'utenza.
2. Con comparsa depositata il 26/10/2021 si costituiva in giudizio l' quale CP_1 mandataria dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo che legittimata passiva di un'azione risarcitoria fondata su una presunta condotta illecita in ordine alle reti di distribuzione sarebbe stata l' già avente CP_3 Controparte_4 soggettività giuridica distinta dall'odierna convenuta, ancorché appartenente al medesimo gruppo societario.
Nel merito, la convenuta chiedeva il rigetto dell'avversa domanda, esponendo che la fattura contestata, portante n. 10120003534851, emessa il 24/9/2020, era un documento di che CP_5 contabilizzava consumi non registrati dal gruppo di misura posto al servizio dell'immobile servito per effetto di una manomissione di cui rispondeva l'intestatario della fornitura, per espresso obbligo contrattuale, come accertato all'esito della verifica tecnica d'ufficio disposta dall' il 28/8/2020. CP_3
L tramite la mandataria eccepiva che, quale società di Controparte_2 CP_1 vendita, a seguito dell'accertamento di una condotta fraudolenta, si era limitata alla mera fatturazione dei consumi elusi, conformemente al disposto dell'art. 16 del Testo Integrato Misure
Elettriche (c.d. , che prevede la ricostruzione dei consumi, in caso di frode, entro il Per_2
termine di prescrizione quinquennale, a differenza di quanto previsto dalla delibera n. 200/99, relativa alle ricostruzioni indotte unicamente da malfunzionamenti e guasti del gruppo di misura e non già da prelievi irregolari.
3 3. Esperiti gli incombenti preliminari, il 16/6/2023 l'attrice proponeva querela di falso in via incidentale avverso il verbale di verifica n. 20-P10805-0805 del 28/8/2020, il prospetto di calcolo dei consumi ricostruiti del 31/8/2020 e la fattura controversa, ma il 27/3/2024 l'attrice vi rinunciava ed in seguito la riproponeva riarticolandola, sicché il giudice rinviava al 22/5/2024 per verificare se la convenuta intendesse avvalersi dei documenti impugnati.
In seguito, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 30/10/2024, sostituita con il deposito telematico di note scritte e, con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 18/11/2024 tratteneva la causa era assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
4. La querela di falso riproposta in via incidentale dalla il 27/3/2024, Parte_2
avente ad oggetto il verbale di verifica n. 20-P10805-0805 del 28/8/2020, il prospetto di calcolo dei consumi ricostruiti del 31/8/2020 redatto dalla e la fattura n. CP_3
101200003534851 emessa dalla il 24/9/2020 di € 21.178,89 è Controparte_2
inammissibile.
Relativamente al prospetto di calcolo si richiama l'orientamento prevalente della giurisprudenza, secondo cui i dati che i pubblici ufficiali estraggono e rielaborano da un sistema informatico, in sede di ispezione o verifica, non godono di per sé soli di fede privilegiata, facendo fede fino a querela di falso solo il verbale redatto dai pubblici ufficiali nella parte in cui attesta che quei dati sono stati estratti da quel sistema e sono quelli ivi indicati, ma gli stessi sono oggetto di libera valutazione da parte del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità, esclusa ogni rilevanza del D.Lgs. n. 82 del 2005, che regola i requisiti delle scritture private e degli atti pubblici formati con modalità informatiche (cfr. Cass. civ. n. 7475 del 20/03/2024).
Non è, quindi, ammissibile la querela di falso al fine di confutare le risultanze dei prospetti di calcolo di cui ai doc. nn. 4 e 5 allegati alla memoria ex art. 183, co. VI, n. 2 c.p.c. della convenuta.
E' parimenti inammissibile la querela di falso proposta contro la fattura n. 101200003534851 emessa dalla il 24/9/2020, non essendo stata contestata la sua provenienza Controparte_2 dall' bensì la veridicità dei dati ivi contenuti. Si rileva al riguardo che la querela di CP_3
falso proposta avverso una scrittura privata è limitata a contestare la provenienza materiale dell'atto dal soggetto che ne abbia effettuato la sottoscrizione e non pure ad impugnare la veridicità di quanto dichiarato (cfr. Cass. civ. n. 12707 del 14/05/2019).
4 Co riferimento al verbale di verifica, la querela di falso è del pari inammissibile, non mirando a contestare la veridicità dei dati ivi indicati o la sua provenienza, bensì la sua redazione conformemente alla disciplina regolatrice in materia.
Ne consegue l'assorbimento dell'eccezione, sollevata dall'attrice, di inammissibilità della dichiarazione della controparte di volersi avvalere dei documenti impugnati con querela di falso in quanto contenuta nelle note scritte di trattazione depositate il 22/5/2024, h. 11:50, oltre l'orario fissato dal giudice con l'ordinanza del 29/3/2024.
5. E' infondata l'eccezione sollevata dall' tramite la mandataria Controparte_2 [...]
di carenza di legittimazione passiva, da riqualificarsi come eccezione di difetto di CP_1
titolarità del rapporto controverso.
Per costante giurisprudenza, la titolarità attiva o passiva del rapporto controverso, la cui carenza,
a differenza di quella concernente la legitimatio ad causam, non è rilevabile d'ufficio, costituisce un requisito di fondatezza della domanda e non una eccezione ad essa, sicché il convenuto che la contesta esercita una mera difesa, senza essere onerato della prova di quanto afferma. Ne consegue che l'attore, in quanto soggetto agli ordinari criteri sull'onere probatorio, ex art. 2697 cod. civ., è esonerato dalla dimostrazione della titolarità del rapporto solo quando il convenuto ne faccia espresso riconoscimento o la sua difesa sia incompatibile con il disconoscimento, in applicazione del principio secondo cui “non egent probatione” i fatti pacifici o incontroversi (cfr.
Cass. civ. n. 15759 del 10/07/2014).
La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio, infatti, è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 2951 del 16/02/2016).
Le sezioni unite della Suprema Corte, con la citata sentenza, superando il contrasto insorto tra le sezioni semplici, premesso che l'istituto della legittimazione ad agire si iscrive nella cornice del
“diritto all'azione”, il diritto di agire in giudizio e che l'azione a tutela del diritto costituisce momento essenziale di un ordinamento perché solo per essa si può parlare di giuridicità dell'ordinamento, pur condividendo la distinzione tra legittimazione al processo e titolarità della posizione soggettiva oggetto dell'azione e l'affermazione per cui il problema della titolarità della posizione soggettiva, attiva ma anche passiva, attiene al merito della decisione, cioè alla fondatezza della domanda, hanno ritenuto che la titolarità, costituendo un elemento costitutivo del diritto fatto valere in giudizio, può essere negata dal convenuto con una mera difesa e cioè
5 con una presa di posizione negativa, che contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta a decadenza ex art. 167, secondo comma, c.p.c., atteso che la questione che non si risolva in un'eccezione in senso stretto può essere posta dal convenuto anche oltre quel termine e può essere sollevata d'ufficio dal giudice (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 2951 del 16/02/2016 cit.).
Nella specie, giova premettere una breve ricostruzione sul mercato dell'energia elettrica.
A seguito della liberalizzazione del mercato elettrico disposta con D.Lgs. n. 79/1999, le attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica sono libere, nel rispetto degli obblighi del servizio pubblico di cui al citato D.Lgs., mentre l'attività di distribuzione dell'energia elettrica è svolta in regime di concessione rilasciata dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e, con riferimento al caso di specie, l'attività di distribuzione di energia elettrica è demandata alla , che comunica Controparte_4 all' i valori di consumo ai fini della fatturazione, dovendosi dare atto che, Controparte_6
con il contratto di somministrazione, il cliente conferisce al fornitore mandato senza rappresentanza a stipulare il contratto di trasporto di energia elettrica con il distributore, nella specie la e con la Terna S.p.A., che gestisce la rete di trasmissione, il Controparte_4 contratto per il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica presso i punti di prelievo, al fine di mantenere l'equilibrio tra domanda ed offerta di energia elettrica.
Il prezzo finale dell'energia elettrica, come osservato dalla parte opposta, si compone dei seguenti elementi: tariffa per i servizi di distribuzione, trasmissione e misura;
oneri relativi al sistema elettrico;
corrispettivi per i prelievi giornalieri e per le imposte.
Ebbene, con l'entrata in vigore del D.Lgs. 16/3/1999 n. 79, emanato in attuazione della Direttiva
n. 96/92/CE, è stata disposta la liberalizzazione delle attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica, con riserva a favore dello Stato delle attività di trasmissione (trasporto e trasformazione dell'energia elettrica sulla rete ad alta tensione), dispacciamento (attività diretta ad impartire disposizioni per l'utilizzazione e l'esercizio coordinati degli impianti di produzione, della rete di trasmissione e dei servizi ausiliari) e distribuzione (trasporto e trasformazione di energia elettrica su reti di distribuzione a media e bassa tensione ai clienti finali), attività quest'ultima attribuita ad un unico concessionario per ambito geografico, avente l'obbligo di contrarre con tutti i richiedenti.
Dall'1/7/2007 i clienti possono scegliere liberamente il proprio fornitore, salvi in ogni caso, in via transitoria, il servizio di maggior tutela, riservato agli utenti domestici e non domestici, titolari di soli siti in bassa tensione, con meno di 50 dipendenti o con un fatturato annuo non
6 superiore a 10 milioni di euro, e il servizio di salvaguardia, destinato a fornire energia a utenti non domestici privi dei requisiti per accedere al servizio di maggior tutela, i quali non abbiano scelto il proprio fornitore sul mercato libero, oppure si trovino senza un fornitore di energia elettrica sul mercato libero e c) siano intestatari di almeno un sito in media o alta tensione.
In tale ambito operano, quindi:
1) i produttori di energia elettrica in regime di libero mercato;
2) la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA), esercente l'attività di riscossione e gestione economica delle componenti tariffarie dai fornitori di luce e gas, in particolare degli oneri generali di sistema, oltre a sovraintendere ad altre attività di ispezione e distribuzione del c.d. bonus sociale elettrico e per il gas;
3) la società che gestisce la Rete di Trasmissione Controparte_7
Nazionale, società individuata dallo costituita ai Controparte_8 sensi dell'art. 3, co. 4 del D.Lgs. 16/3/1999 n. 79 e dell'art. 1, co. 1, lett. a), b) e c) e 3 del
D.P.C.M. dell'11/5/2004, avente quale oggetto sociale l'attività di carattere regolamentare, di verifica e certificazione relativa al settore dell'energia elettrica di cui all'art. 3, co. 12 e 13 e di cui all'art. 11, co. 3 del D.Lgs. 16/3/1999, n. 79 e successive modifiche e integrazioni, nonché le attività correlate di cui al D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e successive modifiche e integrazioni, in materia di promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, comprese le attività di carattere regolamentare e le altre competenze, diritti e poteri ad esse inerenti. Ai sensi dell'art. 3, co. 4 del D.Lgs. 16/3/1999, n. 79, i diritti dell'azionista sono esercitati d'intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dello sviluppo economico, trattandosi di società sotto il controllo dello Stato;
4) distributori di energia elettrica operanti su concessione rilasciata dal Ministero per lo Sviluppo
Economico in regime di monopolio geografico, essendo il territorio nazionale suddiviso per zone geografiche, al cui interno opera un solo ente distributore di energia elettrica;
5) venditori di energia elettrica (traders) ai clienti finali, operanti nel libero mercato.
Nella specie, l'azione attorea è volta alla contestazione della pretesa creditoria fatta valere in via stragiudiziale dall' con l'invio della fattura su cui si controverte, non Controparte_2
riguarda, invece, il rapporto tra il c.d. trader (venditore di energia elettrica) e il distributore che, nella zona di competenza, opera in regime di monopolio, in virtù di una concessione ministeriale.
7 Viene in rilievo, pertanto, il rapporto di somministrazione tra la e Parte_2
l' non anche il rapporto di distribuzione tra quest'ultima e l' Controparte_2 CP_3
pertanto la convenuta è titolare dal lato passivo del rapporto controverso.
6. Nel merito, relativamente alla causa petendi, la domanda attorea va qualificata come azione di accertamento negativo del credito vantato dall' compendiato nella fattura Controparte_2
n. 10120003534851, emessa dalla convenuta in data 24/9/2020 per la somma di € 21.178,89, quale corrispettivo della somministrazione di energia elettrica nel periodo tra il 28/8/2015 ed il
27/8/2020, considerato che la fattura, essendo un documento predisposto unilateralmente dall'emittente, non ha la natura di contratto e, pertanto, non soggiace all'applicazione dell'istituto della nullità di cui all'art. 1418 c.c..
Ciò posto, per i crediti relativi a somministrazione di merci e di denaro, nonché per prestazioni di servizi eseguite da imprenditori, la fattura, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto,
s'inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo e si struttura in forma di dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito. Onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche generiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto tant'è che, contro e in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti (Cass. n.
8126 del 2004; Cass. n. 10434 del 2002).
Nella specie, è pacifica l'esistenza del rapporto di somministrazione di energia elettrica inter partes in regime di maggior tutela e la fattura contestata è supportata dal “Verbale di verifica prelievi irregolari” redatto dai dipendenti dell' nn. matricola 41912T e 91572N CP_3
relativo alla verifica eseguita il 28/8/2020 alle ore 14:30 in Roma, via Quintilio Varo n. 129,
POD IT002E9097821A, al cui esito è stata constatata l'irregolarità dell'inserzione e la non regolarità del sigillo di posa in plastica. Sono state rilevate letture con Hammer e campionato con strumento Zera018809, che calcolava i consumi con un errore in negativo del 57%.
8 I verbalizzanti hanno constatato che sul misuratore vi era traccia di colla cianoacrilica e, dopo averlo aperto, è stata riscontrata la mancanza dei perni ai lati del misuratore che ne consentono la chiusura. All'interno del misuratore è stata accertata la manomissione sulle tre correnti del circuito di misura con le tre alette in rame rialzate nella loro sede, condizione che ha consentito l'errore percentuale di cui sopra.
L'odierna convenuta, alla luce di quanto sopra esposto, sulla base dei dati forniti dal distributore a seguito della ricostruzione per frode dei consumi dell'attrice, ha emesso la fattura su cui si controverte. Non è stato violato il diritto dell'utente alla partecipazione alle operazioni di verifica, risultando dal relativo verbale che, nella circostanza, era presente Parte_3 qualificatasi come “madre dei titolari”.
Nondimeno, il consumo rettificato è stato erroneamente calcolato per il quinquennio 28/8/2015-
28/8/2020, anziché limitatamente all'anno anteriore alla data della verifica della irregolarità del consumo stesso.
Viene in rilievo, infatti, l'art. 16 del TIME (Testo integrato delle disposizioni per la regolazione dell'attività di misura elettrica), che consente il calcolo dell'energia elettrica consumato a seguito di accertamento di frode nel termine di prescrizione.
In particolare, l'art. 16.1 del dispone che “Nel caso di malfunzionamento delle Per_2
apparecchiature di misura, di errata installazione delle stesse ovvero di prelievi irregolari, in relazione a tutti i punti di misura si applicano criteri analoghi a quelli di cui al Titolo IV della deliberazione 200/99” ed il successivo terzo comma dello stesso articolo prevede che “Per il periodo in cui si è verificata una irregolarità di funzionamento delle apparecchiature di misura, la ricostruzione dei dati di misura è effettuata dal responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale, sulla base dell'errore di misurazione accertato in sede di verifica delle apparecchiature di misura, con effetto retroattivo dal momento in cui
l'irregolarità si è verificata, ove lo stesso momento sia determinabile, oppure, nei casi di indeterminabilità, con le modalità richiamate al comma 16.1. Qualora non sia possibile determinare il suddetto errore di misurazione, la ricostruzione è effettuata con riferimento alle misure relative ad analoghi periodi o condizioni, tenendo conto di ogni altro elemento idoneo.”
Nella specie, in cui non risulta accertato il dies a quo del prelievo irregolare di energia elettrica presso l'utenza intestata all'attrice, deve applicarsi l'art. 16.1 del , che prevede Per_2
l'applicazione di criteri analoghi a quelli previsti dal Titolo IV della deliberazione 200/99, che limita il periodo di consumi ascrivibili all'utente a 365 anteriori alla verifica.
9 In particolare, l'art. 10.2 della deliberazione dell'AEEG n. 200/1999 dispone che “Se il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura non è determinabile con certezza, il periodo con riferimento al quale l'esercente può procedere alla ricostruzione dei consumi non può superare i trecentosessantacinque giorni precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica del gruppo di misura e può comprendere l'eventuale ulteriore periodo compreso tra la data di effettuazione della verifica e quella di sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo”. Ed invero, il richiamo operato dall'art. 16.1 del TIME ai criteri previsti per la rettifica dei consumi dal Titolo IV della citata delibera n. 200/1999 si estende anche alla limitazione temporale ivi prevista per l'addebito degli effetti della rettifica del consumo, in mancanza di diversa previsione regolamentare.
Ebbene, risalendo la verifica del consumo irregolare da parte dell'attrice al 28/8/2020, il consumo addebitabile alla come ricostruito nella fattura in oggetto, Parte_2 Parte_2
deve essere limitato al periodo 28/8/2019-28/8/2020, pari ad € 3.388,63, oltre ad imposte ed IVA come per legge.
Deve, quindi, in parziale accoglimento della domanda attorea, accertarsi che accertarsi il credito della nei confronti della per il consumo di Controparte_2 Parte_2 Parte_2 energia elettrica come rettificato a seguito del “Verbale di verifica prelievi irregolari” redatto dai dipendenti dell' nn. matricola 41912T e 91572N relativo alla verifica eseguita il CP_3
28/8/2020 alle ore 14:30 in Roma, via Quintilio Varo n. 129, presso il POD IT002E9097821A, è pari ad € 3.388,63, oltre ad imposte ed IVA come per legge.
Sussistono giusti motivi, stante la parziale soccombenza reciproca, per compensare tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
visto l'art. 281-quinquies c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato in data 4/5/2021 dalla in persona del legale Parte_2 rappresentante pro tempore, avverso l' costituitasi tramite la mandataria Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, contrariis reiectis: CP_1
DICHIARA inammissibile la querela di falso proposta in via incidentale il 27/3/2024 dalla
[...] avverso l' costituitasi tramite la mandataria Parte_2 Controparte_2 [...]
CP_1
10 ACCERTA e DICHIARA che il credito dell' nei confronti della Controparte_2 [...]
relativamente al consumo di energia elettrica come rettificato a seguito Parte_2 del “Verbale di verifica prelievi irregolari” redatto dai dipendenti dell' nn. matricola CP_3
41912T e 91572N relativo alla verifica eseguita il 28/8/2020 alle ore 14:30 in Roma, via
Quintilio Varo n. 129, presso il POD IT002E9097821A, è pari ad € 3.388,63, oltre ad imposte ed
IVA come per legge;
COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Roma, li 10/2/2025.
Il Giudice
Tommaso Martucci
11
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr. Tommaso MARTUCCI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 31618/2021 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 28/3/2024 e promosso da:
C.F. e P. IVA , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa – anche disgiuntamente - dall'Avv. Giovanni
Maria Zito, C.F. , e dall'Avv. Giuseppe Martella, C.F. C.F._1
, elettivamente domiciliata presso lo studio dei procuratori, in Roma, in C.F._2
Via Giovanni Pierluigi da Palestrina n. 63, giusta procura depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione
ATTRICE contro
(C.F. ), quale mandataria con rappresentanza di CP_1 P.IVA_2 CP_2
(C.F. ), in virtù di mandato per notaio di Roma del 17/6/2015,
[...] P.IVA_3 Per_1
rep. 43066, con sede in Roma, p.le Ostiense n. 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Sarra, (C.F. ), CodiceFiscale_3
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, p.le Ostiense 2, giusta procura depositata telematicamente in allegato all'atto di costituzione di nuovo difensore rilasciata dall'Avv. Alessandra Boccanera, procuratore della società per atto notaio di Roma del Per_1
16/11/2016, rep. 51999
CONVENUTA
CONCLUSIONI:
1 per l'attrice: “1) In via preliminare venga disposto lo stralcio delle note scritte depositate da controparte il 22.5.24 alle ore 11,50 dopo la chiusura dell'udienza;
2) Preso atto della rinuncia alla querela di falso del 16.6.2023, si chiede che l'on. Tribunale adìto, voglia ritenere l'ammissibilità della querela di falso proposta il 27.3.2024 (per la rilevanza dei documenti impugnati ai fini della decisione della presente causa, e vista la presenza di valida procura speciale, dell'indicazione degli elementi e delle prove della falsità degli atti impugnati), e di conseguenza, mancando in atti la prescritta dichiarazione di volersi avvalere dei documenti impugnati di falso, si chiede che questi vengano dichiarati inutilizzabili nel presente giudizio, e che venga dichiarata nulla la fattura n. 10120003534851 emessa per l'importo di € 21.178,89 in data 24.09.2020, con periodo di fatturazione: 28.08.2015 -27.08.2020 da Controparte_2 respingendo qualsivoglia eventuale ulteriore e diversa richiesta di pagame causali;
3) In via subordinata, qualora si ritenesse valida la dichiarazione di volersi avvalere dei provvedimenti impugnati, resa tardivamente da controparte, si chiede – riservata l'impugnazione
- che il G.U. ritenuta la rilevanza dei documenti impugnati ai fini della decisione della presente causa (Cass. n. 22979/17) e l'ammissibilità della querela di falso del 27.3.2024 (vista la presenza di valida procura speciale, dell'indicazione degli elementi e delle prove della falsità degli atti impugnati), voglia adottare i provvedimenti previsti dagli artt. 222 e ss. cpc ammettendo i mezzi istruttori richiesti e disponendo per la loro assunzione;
4) All'esito della querela di falso si chiede che, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, venga dichiarata nulla la fattura n. 10120003534851 emessa per l'importo di
€ 21.178,89 in data 24.09.2020, con periodo di fatturazione: 28.08.2015 -27.08.2020 da
[...] respingendo qualsivoglia eventuale ulteriore e diversa richiesta di paga Controparte_2
causali. 5) Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori antistatari. Si riservano repliche alla comparsa conclusionale avversaria.”
per la convenuta: “Piaccia all'ill.mo Ufficio adito, contrariis rejectis
- in via preliminare dichiarare – nei limiti sopraprecisati – il difetto di titolarità del rapporto in capo in Controparte_2
- nel m erse domande perché infondate in fatto ed in diritto”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 4/5/2021 la in persona del Parte_2 legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale l'
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo dichiararsi la nullità CP_2 della fattura n. 10120003534851 emessa dalla convenuta il 24/9/2020 per l'importo di €
21.178,89, relativamente al periodo dal 28/8/2015 al 27/8/2020, con rigetto di ogni avversa pretesa di pagamento per la medesima causale sottesa alla suddetta fattura.
L'attrice, premesso di essere titolare, a far tempo da ottobre 2014, dell'utenza n. 940457397,
POD n. IT002E9097821A, servita dall' in regime di servizio di maggior Controparte_2 tutela, deduceva che il 24/9/2020 quest'ultima aveva emesso la fattura n. 10120003534851 per l'importo di € 21.178,89, per il periodo di fatturazione dal 28/8/2015 al 27/8/2020, avverso la quale l'attrice aveva presentato reclamo il 28/10/2020, contestando e disconoscendo gli importi
2 fatturati, richiedendone la rettifica, ma il tentativo di conciliazione espletato non era andato a buon fine e la propria richiesta era stata disattesa dalla convenuta.
La premesso che la fattura contestata era stata emessa sull'erroneo Parte_2
presupposto della manomissione del contatore, denunziava la violazione, da parte della convenuta, dell'art. 16 del Testo Integrato Misura Elettrica (TIME) che, per l'individuazione dei criteri per la ricostruzione dei dati di misura in caso di prelievi irregolari, richiama il Titolo IV
(artt. 9-10-11) della deliberazione dell'AAEEG n. 200/99, secondo cui la ricostruzione dei consumi, in caso di irregolare funzionamento del contatore, deve avvenire con la partecipazione dell'utente e, in caso di incertezza della data dell'evento che ha causato il malfunzionamento, la ricostruzione dei consumi non può retrocedere di oltre 365 giorni e che la sostituzione del gruppo di misura per guasto tecnico non può avvenire se non con il consenso del titolare dell'utenza.
2. Con comparsa depositata il 26/10/2021 si costituiva in giudizio l' quale CP_1 mandataria dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo che legittimata passiva di un'azione risarcitoria fondata su una presunta condotta illecita in ordine alle reti di distribuzione sarebbe stata l' già avente CP_3 Controparte_4 soggettività giuridica distinta dall'odierna convenuta, ancorché appartenente al medesimo gruppo societario.
Nel merito, la convenuta chiedeva il rigetto dell'avversa domanda, esponendo che la fattura contestata, portante n. 10120003534851, emessa il 24/9/2020, era un documento di che CP_5 contabilizzava consumi non registrati dal gruppo di misura posto al servizio dell'immobile servito per effetto di una manomissione di cui rispondeva l'intestatario della fornitura, per espresso obbligo contrattuale, come accertato all'esito della verifica tecnica d'ufficio disposta dall' il 28/8/2020. CP_3
L tramite la mandataria eccepiva che, quale società di Controparte_2 CP_1 vendita, a seguito dell'accertamento di una condotta fraudolenta, si era limitata alla mera fatturazione dei consumi elusi, conformemente al disposto dell'art. 16 del Testo Integrato Misure
Elettriche (c.d. , che prevede la ricostruzione dei consumi, in caso di frode, entro il Per_2
termine di prescrizione quinquennale, a differenza di quanto previsto dalla delibera n. 200/99, relativa alle ricostruzioni indotte unicamente da malfunzionamenti e guasti del gruppo di misura e non già da prelievi irregolari.
3 3. Esperiti gli incombenti preliminari, il 16/6/2023 l'attrice proponeva querela di falso in via incidentale avverso il verbale di verifica n. 20-P10805-0805 del 28/8/2020, il prospetto di calcolo dei consumi ricostruiti del 31/8/2020 e la fattura controversa, ma il 27/3/2024 l'attrice vi rinunciava ed in seguito la riproponeva riarticolandola, sicché il giudice rinviava al 22/5/2024 per verificare se la convenuta intendesse avvalersi dei documenti impugnati.
In seguito, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 30/10/2024, sostituita con il deposito telematico di note scritte e, con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 18/11/2024 tratteneva la causa era assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
4. La querela di falso riproposta in via incidentale dalla il 27/3/2024, Parte_2
avente ad oggetto il verbale di verifica n. 20-P10805-0805 del 28/8/2020, il prospetto di calcolo dei consumi ricostruiti del 31/8/2020 redatto dalla e la fattura n. CP_3
101200003534851 emessa dalla il 24/9/2020 di € 21.178,89 è Controparte_2
inammissibile.
Relativamente al prospetto di calcolo si richiama l'orientamento prevalente della giurisprudenza, secondo cui i dati che i pubblici ufficiali estraggono e rielaborano da un sistema informatico, in sede di ispezione o verifica, non godono di per sé soli di fede privilegiata, facendo fede fino a querela di falso solo il verbale redatto dai pubblici ufficiali nella parte in cui attesta che quei dati sono stati estratti da quel sistema e sono quelli ivi indicati, ma gli stessi sono oggetto di libera valutazione da parte del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità, esclusa ogni rilevanza del D.Lgs. n. 82 del 2005, che regola i requisiti delle scritture private e degli atti pubblici formati con modalità informatiche (cfr. Cass. civ. n. 7475 del 20/03/2024).
Non è, quindi, ammissibile la querela di falso al fine di confutare le risultanze dei prospetti di calcolo di cui ai doc. nn. 4 e 5 allegati alla memoria ex art. 183, co. VI, n. 2 c.p.c. della convenuta.
E' parimenti inammissibile la querela di falso proposta contro la fattura n. 101200003534851 emessa dalla il 24/9/2020, non essendo stata contestata la sua provenienza Controparte_2 dall' bensì la veridicità dei dati ivi contenuti. Si rileva al riguardo che la querela di CP_3
falso proposta avverso una scrittura privata è limitata a contestare la provenienza materiale dell'atto dal soggetto che ne abbia effettuato la sottoscrizione e non pure ad impugnare la veridicità di quanto dichiarato (cfr. Cass. civ. n. 12707 del 14/05/2019).
4 Co riferimento al verbale di verifica, la querela di falso è del pari inammissibile, non mirando a contestare la veridicità dei dati ivi indicati o la sua provenienza, bensì la sua redazione conformemente alla disciplina regolatrice in materia.
Ne consegue l'assorbimento dell'eccezione, sollevata dall'attrice, di inammissibilità della dichiarazione della controparte di volersi avvalere dei documenti impugnati con querela di falso in quanto contenuta nelle note scritte di trattazione depositate il 22/5/2024, h. 11:50, oltre l'orario fissato dal giudice con l'ordinanza del 29/3/2024.
5. E' infondata l'eccezione sollevata dall' tramite la mandataria Controparte_2 [...]
di carenza di legittimazione passiva, da riqualificarsi come eccezione di difetto di CP_1
titolarità del rapporto controverso.
Per costante giurisprudenza, la titolarità attiva o passiva del rapporto controverso, la cui carenza,
a differenza di quella concernente la legitimatio ad causam, non è rilevabile d'ufficio, costituisce un requisito di fondatezza della domanda e non una eccezione ad essa, sicché il convenuto che la contesta esercita una mera difesa, senza essere onerato della prova di quanto afferma. Ne consegue che l'attore, in quanto soggetto agli ordinari criteri sull'onere probatorio, ex art. 2697 cod. civ., è esonerato dalla dimostrazione della titolarità del rapporto solo quando il convenuto ne faccia espresso riconoscimento o la sua difesa sia incompatibile con il disconoscimento, in applicazione del principio secondo cui “non egent probatione” i fatti pacifici o incontroversi (cfr.
Cass. civ. n. 15759 del 10/07/2014).
La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio, infatti, è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 2951 del 16/02/2016).
Le sezioni unite della Suprema Corte, con la citata sentenza, superando il contrasto insorto tra le sezioni semplici, premesso che l'istituto della legittimazione ad agire si iscrive nella cornice del
“diritto all'azione”, il diritto di agire in giudizio e che l'azione a tutela del diritto costituisce momento essenziale di un ordinamento perché solo per essa si può parlare di giuridicità dell'ordinamento, pur condividendo la distinzione tra legittimazione al processo e titolarità della posizione soggettiva oggetto dell'azione e l'affermazione per cui il problema della titolarità della posizione soggettiva, attiva ma anche passiva, attiene al merito della decisione, cioè alla fondatezza della domanda, hanno ritenuto che la titolarità, costituendo un elemento costitutivo del diritto fatto valere in giudizio, può essere negata dal convenuto con una mera difesa e cioè
5 con una presa di posizione negativa, che contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta a decadenza ex art. 167, secondo comma, c.p.c., atteso che la questione che non si risolva in un'eccezione in senso stretto può essere posta dal convenuto anche oltre quel termine e può essere sollevata d'ufficio dal giudice (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 2951 del 16/02/2016 cit.).
Nella specie, giova premettere una breve ricostruzione sul mercato dell'energia elettrica.
A seguito della liberalizzazione del mercato elettrico disposta con D.Lgs. n. 79/1999, le attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica sono libere, nel rispetto degli obblighi del servizio pubblico di cui al citato D.Lgs., mentre l'attività di distribuzione dell'energia elettrica è svolta in regime di concessione rilasciata dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e, con riferimento al caso di specie, l'attività di distribuzione di energia elettrica è demandata alla , che comunica Controparte_4 all' i valori di consumo ai fini della fatturazione, dovendosi dare atto che, Controparte_6
con il contratto di somministrazione, il cliente conferisce al fornitore mandato senza rappresentanza a stipulare il contratto di trasporto di energia elettrica con il distributore, nella specie la e con la Terna S.p.A., che gestisce la rete di trasmissione, il Controparte_4 contratto per il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica presso i punti di prelievo, al fine di mantenere l'equilibrio tra domanda ed offerta di energia elettrica.
Il prezzo finale dell'energia elettrica, come osservato dalla parte opposta, si compone dei seguenti elementi: tariffa per i servizi di distribuzione, trasmissione e misura;
oneri relativi al sistema elettrico;
corrispettivi per i prelievi giornalieri e per le imposte.
Ebbene, con l'entrata in vigore del D.Lgs. 16/3/1999 n. 79, emanato in attuazione della Direttiva
n. 96/92/CE, è stata disposta la liberalizzazione delle attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica, con riserva a favore dello Stato delle attività di trasmissione (trasporto e trasformazione dell'energia elettrica sulla rete ad alta tensione), dispacciamento (attività diretta ad impartire disposizioni per l'utilizzazione e l'esercizio coordinati degli impianti di produzione, della rete di trasmissione e dei servizi ausiliari) e distribuzione (trasporto e trasformazione di energia elettrica su reti di distribuzione a media e bassa tensione ai clienti finali), attività quest'ultima attribuita ad un unico concessionario per ambito geografico, avente l'obbligo di contrarre con tutti i richiedenti.
Dall'1/7/2007 i clienti possono scegliere liberamente il proprio fornitore, salvi in ogni caso, in via transitoria, il servizio di maggior tutela, riservato agli utenti domestici e non domestici, titolari di soli siti in bassa tensione, con meno di 50 dipendenti o con un fatturato annuo non
6 superiore a 10 milioni di euro, e il servizio di salvaguardia, destinato a fornire energia a utenti non domestici privi dei requisiti per accedere al servizio di maggior tutela, i quali non abbiano scelto il proprio fornitore sul mercato libero, oppure si trovino senza un fornitore di energia elettrica sul mercato libero e c) siano intestatari di almeno un sito in media o alta tensione.
In tale ambito operano, quindi:
1) i produttori di energia elettrica in regime di libero mercato;
2) la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA), esercente l'attività di riscossione e gestione economica delle componenti tariffarie dai fornitori di luce e gas, in particolare degli oneri generali di sistema, oltre a sovraintendere ad altre attività di ispezione e distribuzione del c.d. bonus sociale elettrico e per il gas;
3) la società che gestisce la Rete di Trasmissione Controparte_7
Nazionale, società individuata dallo costituita ai Controparte_8 sensi dell'art. 3, co. 4 del D.Lgs. 16/3/1999 n. 79 e dell'art. 1, co. 1, lett. a), b) e c) e 3 del
D.P.C.M. dell'11/5/2004, avente quale oggetto sociale l'attività di carattere regolamentare, di verifica e certificazione relativa al settore dell'energia elettrica di cui all'art. 3, co. 12 e 13 e di cui all'art. 11, co. 3 del D.Lgs. 16/3/1999, n. 79 e successive modifiche e integrazioni, nonché le attività correlate di cui al D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e successive modifiche e integrazioni, in materia di promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, comprese le attività di carattere regolamentare e le altre competenze, diritti e poteri ad esse inerenti. Ai sensi dell'art. 3, co. 4 del D.Lgs. 16/3/1999, n. 79, i diritti dell'azionista sono esercitati d'intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dello sviluppo economico, trattandosi di società sotto il controllo dello Stato;
4) distributori di energia elettrica operanti su concessione rilasciata dal Ministero per lo Sviluppo
Economico in regime di monopolio geografico, essendo il territorio nazionale suddiviso per zone geografiche, al cui interno opera un solo ente distributore di energia elettrica;
5) venditori di energia elettrica (traders) ai clienti finali, operanti nel libero mercato.
Nella specie, l'azione attorea è volta alla contestazione della pretesa creditoria fatta valere in via stragiudiziale dall' con l'invio della fattura su cui si controverte, non Controparte_2
riguarda, invece, il rapporto tra il c.d. trader (venditore di energia elettrica) e il distributore che, nella zona di competenza, opera in regime di monopolio, in virtù di una concessione ministeriale.
7 Viene in rilievo, pertanto, il rapporto di somministrazione tra la e Parte_2
l' non anche il rapporto di distribuzione tra quest'ultima e l' Controparte_2 CP_3
pertanto la convenuta è titolare dal lato passivo del rapporto controverso.
6. Nel merito, relativamente alla causa petendi, la domanda attorea va qualificata come azione di accertamento negativo del credito vantato dall' compendiato nella fattura Controparte_2
n. 10120003534851, emessa dalla convenuta in data 24/9/2020 per la somma di € 21.178,89, quale corrispettivo della somministrazione di energia elettrica nel periodo tra il 28/8/2015 ed il
27/8/2020, considerato che la fattura, essendo un documento predisposto unilateralmente dall'emittente, non ha la natura di contratto e, pertanto, non soggiace all'applicazione dell'istituto della nullità di cui all'art. 1418 c.c..
Ciò posto, per i crediti relativi a somministrazione di merci e di denaro, nonché per prestazioni di servizi eseguite da imprenditori, la fattura, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto,
s'inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo e si struttura in forma di dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito. Onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche generiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto tant'è che, contro e in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti (Cass. n.
8126 del 2004; Cass. n. 10434 del 2002).
Nella specie, è pacifica l'esistenza del rapporto di somministrazione di energia elettrica inter partes in regime di maggior tutela e la fattura contestata è supportata dal “Verbale di verifica prelievi irregolari” redatto dai dipendenti dell' nn. matricola 41912T e 91572N CP_3
relativo alla verifica eseguita il 28/8/2020 alle ore 14:30 in Roma, via Quintilio Varo n. 129,
POD IT002E9097821A, al cui esito è stata constatata l'irregolarità dell'inserzione e la non regolarità del sigillo di posa in plastica. Sono state rilevate letture con Hammer e campionato con strumento Zera018809, che calcolava i consumi con un errore in negativo del 57%.
8 I verbalizzanti hanno constatato che sul misuratore vi era traccia di colla cianoacrilica e, dopo averlo aperto, è stata riscontrata la mancanza dei perni ai lati del misuratore che ne consentono la chiusura. All'interno del misuratore è stata accertata la manomissione sulle tre correnti del circuito di misura con le tre alette in rame rialzate nella loro sede, condizione che ha consentito l'errore percentuale di cui sopra.
L'odierna convenuta, alla luce di quanto sopra esposto, sulla base dei dati forniti dal distributore a seguito della ricostruzione per frode dei consumi dell'attrice, ha emesso la fattura su cui si controverte. Non è stato violato il diritto dell'utente alla partecipazione alle operazioni di verifica, risultando dal relativo verbale che, nella circostanza, era presente Parte_3 qualificatasi come “madre dei titolari”.
Nondimeno, il consumo rettificato è stato erroneamente calcolato per il quinquennio 28/8/2015-
28/8/2020, anziché limitatamente all'anno anteriore alla data della verifica della irregolarità del consumo stesso.
Viene in rilievo, infatti, l'art. 16 del TIME (Testo integrato delle disposizioni per la regolazione dell'attività di misura elettrica), che consente il calcolo dell'energia elettrica consumato a seguito di accertamento di frode nel termine di prescrizione.
In particolare, l'art. 16.1 del dispone che “Nel caso di malfunzionamento delle Per_2
apparecchiature di misura, di errata installazione delle stesse ovvero di prelievi irregolari, in relazione a tutti i punti di misura si applicano criteri analoghi a quelli di cui al Titolo IV della deliberazione 200/99” ed il successivo terzo comma dello stesso articolo prevede che “Per il periodo in cui si è verificata una irregolarità di funzionamento delle apparecchiature di misura, la ricostruzione dei dati di misura è effettuata dal responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale, sulla base dell'errore di misurazione accertato in sede di verifica delle apparecchiature di misura, con effetto retroattivo dal momento in cui
l'irregolarità si è verificata, ove lo stesso momento sia determinabile, oppure, nei casi di indeterminabilità, con le modalità richiamate al comma 16.1. Qualora non sia possibile determinare il suddetto errore di misurazione, la ricostruzione è effettuata con riferimento alle misure relative ad analoghi periodi o condizioni, tenendo conto di ogni altro elemento idoneo.”
Nella specie, in cui non risulta accertato il dies a quo del prelievo irregolare di energia elettrica presso l'utenza intestata all'attrice, deve applicarsi l'art. 16.1 del , che prevede Per_2
l'applicazione di criteri analoghi a quelli previsti dal Titolo IV della deliberazione 200/99, che limita il periodo di consumi ascrivibili all'utente a 365 anteriori alla verifica.
9 In particolare, l'art. 10.2 della deliberazione dell'AEEG n. 200/1999 dispone che “Se il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura non è determinabile con certezza, il periodo con riferimento al quale l'esercente può procedere alla ricostruzione dei consumi non può superare i trecentosessantacinque giorni precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica del gruppo di misura e può comprendere l'eventuale ulteriore periodo compreso tra la data di effettuazione della verifica e quella di sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo”. Ed invero, il richiamo operato dall'art. 16.1 del TIME ai criteri previsti per la rettifica dei consumi dal Titolo IV della citata delibera n. 200/1999 si estende anche alla limitazione temporale ivi prevista per l'addebito degli effetti della rettifica del consumo, in mancanza di diversa previsione regolamentare.
Ebbene, risalendo la verifica del consumo irregolare da parte dell'attrice al 28/8/2020, il consumo addebitabile alla come ricostruito nella fattura in oggetto, Parte_2 Parte_2
deve essere limitato al periodo 28/8/2019-28/8/2020, pari ad € 3.388,63, oltre ad imposte ed IVA come per legge.
Deve, quindi, in parziale accoglimento della domanda attorea, accertarsi che accertarsi il credito della nei confronti della per il consumo di Controparte_2 Parte_2 Parte_2 energia elettrica come rettificato a seguito del “Verbale di verifica prelievi irregolari” redatto dai dipendenti dell' nn. matricola 41912T e 91572N relativo alla verifica eseguita il CP_3
28/8/2020 alle ore 14:30 in Roma, via Quintilio Varo n. 129, presso il POD IT002E9097821A, è pari ad € 3.388,63, oltre ad imposte ed IVA come per legge.
Sussistono giusti motivi, stante la parziale soccombenza reciproca, per compensare tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
visto l'art. 281-quinquies c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato in data 4/5/2021 dalla in persona del legale Parte_2 rappresentante pro tempore, avverso l' costituitasi tramite la mandataria Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, contrariis reiectis: CP_1
DICHIARA inammissibile la querela di falso proposta in via incidentale il 27/3/2024 dalla
[...] avverso l' costituitasi tramite la mandataria Parte_2 Controparte_2 [...]
CP_1
10 ACCERTA e DICHIARA che il credito dell' nei confronti della Controparte_2 [...]
relativamente al consumo di energia elettrica come rettificato a seguito Parte_2 del “Verbale di verifica prelievi irregolari” redatto dai dipendenti dell' nn. matricola CP_3
41912T e 91572N relativo alla verifica eseguita il 28/8/2020 alle ore 14:30 in Roma, via
Quintilio Varo n. 129, presso il POD IT002E9097821A, è pari ad € 3.388,63, oltre ad imposte ed
IVA come per legge;
COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Roma, li 10/2/2025.
Il Giudice
Tommaso Martucci
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