CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 170/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE MARIO, Presidente
CIANCIULLI TERESA, AT
EPIFANI REMO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1516/2022 depositato il 16/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210111916471001 IRPEF-ONERI DEDUCIBILI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri atti e deposita a sostegno delle proprie difese l'ordinanza n.
65/2026 della V sezione della Corte di Cassazione Resistente/Appellato: si riporta ai propri atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente, in qualità di coobbligato in solido con il contribuente, ha impugnato la cartella indicata in epigrafe, notificata il 4.7.2022, con la quale è stato richiesto il pagamento di “somme dovute ai sensi dell'art. 39, comma 1, d. lgs. n. 241 del 1997 e dell'art. 26, commi 3-ter e 3-quater, d.m. n. 164 del 1999” per infedele apposizione del visto di conformità sul modello 730/2018 del contribuente Nominativo_1.
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato sulla scorta dei seguenti motivi di ricorso: 1) il difetto di competenza ad irrogare la sanzione amministrativa da parte dellAdE DP di Foggia, posto che l'art. 39, comma 2, del d. lgs. n. 241/97 prevede che “le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo
7-bis sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore”; -2) l'illegittimità costituzionale dell'art. 39, comma 1, del d. lgs. n. 241/97, nella versione vigente fino al 28.1.2019, in relazione all'art. 53 della
Costituzione, in quanto la norma, prevedendo il pagamento di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente ai sensi dell'art. 36-ter del d.P.R. n. 600/73, produce l'effetto aberrante di trasferire sul professionista la responsabilità verso il fisco per le obbligazioni tributarie del contribuente;
-3) la mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale, peraltro caposaldo imprescindibile del diritto comunitario;
-4) il difetto di motivazione del provvedimento impugnato;
-5) la violazione dell'art. 3, comma
3, del d. lgs. n. 472/97 che così recita: “Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento sia divenuto definitivo”; -6) l'assenza dei presupposti di fatto e giuridizi posti a fondamento del mancato riconoscimento al contribuente Nominativo_1 delle detrazioni per spese di ristrutturazione edilizia.
L'Agenzia delle Entrate resistente si è ritualmente costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso, attesa l'infondatezza dei motivi di impugnazione.
Con memoria illustrativa ldepositata in data 19.1.26, il ricorrente ha ribadito quanto argomentato nel ricorso introduttivo ed ha allegato due sentenze favorevoli emesse dalla CGT di i grado di Foggia in giudizio aventi il medesimo oggetto e tra le stesse parti per diverse annualità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ad avviso della Corte adita va esaminata e decisa, in via totalmente assorbente rispetto alel altre questioni prospettate e controverse, la questione della correttezza del procedimento di formazione del ruolo.
In punto di diritto, giova evidenziare che l'art. 39 d. lgs. n. 241 del 1997, che disciplina la fattispecie in esame, ossia le responsabilità del Centro di Assistenza Fiscale (CAF) e del Responsabile dell'Assistenza Fiscale
(RAF) nella trasmissione delle dichiarazioni dei contribuenti, prevede al comma 2 che “le violazioni dei commi
1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia”.
La norma è chiara nel prevedere che le violazioni in tema di asseverazione o visto infedele devono essere
“contestate” e le relative sanzioni “irrogate” dalla direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate competente in relazione al domicilio fiscale del trasgressore.
Nel caso in esame, invece, il ruolo è stato formato direttamente dalla Direzione Provinciale di Foggia –
Ufficio territoriale di San Severo, a seguito del controllo formale della dichiarazione presentata dal contribuente Nominativo_1. E' palese, quindi, la violazione del comma 2 dell'art. 39 cit., laddove individua nella direzione regionale, invece che in quella provinciale, l'A.F. competente per materia a contestare le violazioni e ad irrogare le conseguenti sanzioni in tema di asseverazione o visto infedele.
La cartella deve, quindi, essere annullata in accoglimento del ricorso.
La comlessità delle questioni tarttate giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
annulla l'atto impugnato;
compensa le spese di lite.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE MARIO, Presidente
CIANCIULLI TERESA, AT
EPIFANI REMO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1516/2022 depositato il 16/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210111916471001 IRPEF-ONERI DEDUCIBILI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri atti e deposita a sostegno delle proprie difese l'ordinanza n.
65/2026 della V sezione della Corte di Cassazione Resistente/Appellato: si riporta ai propri atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente, in qualità di coobbligato in solido con il contribuente, ha impugnato la cartella indicata in epigrafe, notificata il 4.7.2022, con la quale è stato richiesto il pagamento di “somme dovute ai sensi dell'art. 39, comma 1, d. lgs. n. 241 del 1997 e dell'art. 26, commi 3-ter e 3-quater, d.m. n. 164 del 1999” per infedele apposizione del visto di conformità sul modello 730/2018 del contribuente Nominativo_1.
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato sulla scorta dei seguenti motivi di ricorso: 1) il difetto di competenza ad irrogare la sanzione amministrativa da parte dellAdE DP di Foggia, posto che l'art. 39, comma 2, del d. lgs. n. 241/97 prevede che “le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo
7-bis sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore”; -2) l'illegittimità costituzionale dell'art. 39, comma 1, del d. lgs. n. 241/97, nella versione vigente fino al 28.1.2019, in relazione all'art. 53 della
Costituzione, in quanto la norma, prevedendo il pagamento di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente ai sensi dell'art. 36-ter del d.P.R. n. 600/73, produce l'effetto aberrante di trasferire sul professionista la responsabilità verso il fisco per le obbligazioni tributarie del contribuente;
-3) la mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale, peraltro caposaldo imprescindibile del diritto comunitario;
-4) il difetto di motivazione del provvedimento impugnato;
-5) la violazione dell'art. 3, comma
3, del d. lgs. n. 472/97 che così recita: “Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento sia divenuto definitivo”; -6) l'assenza dei presupposti di fatto e giuridizi posti a fondamento del mancato riconoscimento al contribuente Nominativo_1 delle detrazioni per spese di ristrutturazione edilizia.
L'Agenzia delle Entrate resistente si è ritualmente costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso, attesa l'infondatezza dei motivi di impugnazione.
Con memoria illustrativa ldepositata in data 19.1.26, il ricorrente ha ribadito quanto argomentato nel ricorso introduttivo ed ha allegato due sentenze favorevoli emesse dalla CGT di i grado di Foggia in giudizio aventi il medesimo oggetto e tra le stesse parti per diverse annualità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ad avviso della Corte adita va esaminata e decisa, in via totalmente assorbente rispetto alel altre questioni prospettate e controverse, la questione della correttezza del procedimento di formazione del ruolo.
In punto di diritto, giova evidenziare che l'art. 39 d. lgs. n. 241 del 1997, che disciplina la fattispecie in esame, ossia le responsabilità del Centro di Assistenza Fiscale (CAF) e del Responsabile dell'Assistenza Fiscale
(RAF) nella trasmissione delle dichiarazioni dei contribuenti, prevede al comma 2 che “le violazioni dei commi
1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia”.
La norma è chiara nel prevedere che le violazioni in tema di asseverazione o visto infedele devono essere
“contestate” e le relative sanzioni “irrogate” dalla direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate competente in relazione al domicilio fiscale del trasgressore.
Nel caso in esame, invece, il ruolo è stato formato direttamente dalla Direzione Provinciale di Foggia –
Ufficio territoriale di San Severo, a seguito del controllo formale della dichiarazione presentata dal contribuente Nominativo_1. E' palese, quindi, la violazione del comma 2 dell'art. 39 cit., laddove individua nella direzione regionale, invece che in quella provinciale, l'A.F. competente per materia a contestare le violazioni e ad irrogare le conseguenti sanzioni in tema di asseverazione o visto infedele.
La cartella deve, quindi, essere annullata in accoglimento del ricorso.
La comlessità delle questioni tarttate giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
annulla l'atto impugnato;
compensa le spese di lite.