TRIB
Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 21/07/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 21.7.2025, alle ore 11.45 compaiono i procuratori delle parti l'Avv. CASINI Elisa anche in sostituzione dell'Avv. Naso per i ricorrenti e la Dr.ssa per la parte resistente. Controparte_1
È pure presente il funzionario UPP Dr.ssa che provvede Persona_1 all'assistenza del magistrato e all'odierna verbalizzazione.
IL GIUDICE Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c.
I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie.
L'avv. Casini rappresenta di avere, relativamente al ricorrente , con note Pt_1 conclusive, richiesto il riconoscimento della carta docente anche per l'a.s. 2024/2025 depositando il relativo contratto.
Relativamente al ricorrente dichiara di rinunciare al bonus Parte_2 richiesto con riguardo all'a.s. 2017/2018 in quanto prescritto.
Il giudice si ritira in camera di consiglio, previa richiesta delle parti di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura.
Il funzionario termina la propria attività alle ore 11.51.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA in composizione monocratica
in funzione di giudice del lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Rossella Soffio all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di Lavoro proc. n. 319/2023
1 promossa da:
Parte_3
entrambi assistiti dagli Avv.ti NASO Domenico e CASINI
[...]
Elisa
CONTRO
, assistito dalla dr.ssa Francesca FINI Controparte_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso depositato telematicamente in data 16.5.2023 i ricorrenti deducevano di aver lavorato come insegnanti a tempo determinato alle dipendenze del
[...]
in forza di plurimi contratti di supplenza, per gli anni scolastici 2017/2018, Controparte_3
2018/2019, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e senza ricevere il beneficio della c.d.
Carta Docente, pari a 500,00 euro annui per l'acquisito di beni o servizi formativi, ai sensi dell'art. 1, comma 21, della L. n. 107/2015; di aver sempre svolto compiti identici a quelli del personale di ruolo e di disporre delle stesse competenze professionali del personale di ruolo;
di essere soggetti, come il predetto personale, all'obbligo di formazione continua.
Evidenziavano che gli artt. 63 e 64 del CCNL di settore dispongono che l'Amministrazione scolastica ha l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo determinato e docenti a tempo indeterminato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” tra le quali poteva certamente ricomprendersi la c.d. carta docente;
che sulla questione era intervenuta anche la Corte di Giustizia Europea con ordinanza del
18.5.2022.
Così concludevano:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni avversa deduzione, eccezione e difesa, così provvedere:
A) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti, quali docenti assunti con contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015;
B) Condannare il al pagamento in favore dei ricorrenti, quanto al Controparte_4
Sig. , per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 compreso della Parte_3
2 somma di € 1.500,00, quanto al Sig. , per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 Parte_2 della somma di € 1.000,00, per entrambi oltre interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo, mediante accredito su suddetta carta o con qualsiasi altra modalità ritenuta idonea dall'Ill.mo giudicante.
Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari.
Il si costituiva in data 8.9.2023 deducendo che la “carta elettronica del CP_2 docente”, non essendo correlata alla prestazione lavorativa, in termini di differente riconoscimento giuridico ed economico, non rientrava tra quelle «condizioni di impiego» per le quali era sancita l'uguaglianza fra docenti a tempo determinato e indeterminato;
che tale misura non attribuiva un incremento stipendiale, bensì aveva la diversa funzione di assicurare la formazione continua del personale docente di ruolo, monetizzando l'onere di autoformazione impostogli, tanto che il suo valore nominale, per espressa previsione normativa, non costituiva «retribuzione accessoria né reddito imponibile» (art.1, comma 121, ultimo periodo, della legge n. 107 del 2015).
Così concludeva:
In conclusione, dunque, la comparente Amministrazione scolastica, come in atti rappresentata e difesa, chiede:
1) il rigetto del ricorso perché la normativa nazionale prevede l'erogazione del bonus esclusivamente ai docenti di ruolo;
2) in via subordinata il rigetto del ricorso in assenza di dimostrazione circa le spese formative/di acquisto beni asseritamente sostenute dai docenti negli aa.ss. indicati;
3) in via ulteriormente subordinata, che venga disposto il rimborso delle sole spese realmente sostenute dai ricorrenti, se compatibili con le disposizioni di cui al DPCM del 28/11/2016 e alle circolari in materia, previa dichiarazione di prescrizione di taluni crediti asseritamente vantati e/o decadenza;
4) nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, che venga parametrato l'importo del bonus sulla base dell'effettiva durata degli incarichi ricoperti dai ricorrenti.
Si rimette al giudice la valutazione in punto di spese del presente giudizio.
In via subordinata chiedeva il di parametrare l'importo della “carta docente”, CP_2 eventualmente riconosciuta alla ricorrente, alla durata effettiva del rapporto di lavoro intercorso secondo la proporzione € 500: 365 gg= € x: giorni di supplenza, tenuto conto comunque della prescrizione che veniva compiutamente eccepita.
Fissata con decreto la prima udienza al 26.9.2023, la causa veniva fissata in discussione di fronte al giudice designando, da ultimo al 21.7.2025.
Occorre anzitutto precisare che il docente ha prestato servizio Parte_3 sulla base dei contratti a termine relativamente agli anni scolastici:
3 a)a.s. 2020/2021: dal 23/09/2020 al 31/08/2021 in qualità di docente supplente
ANNUALE per l'insegnamento di matematica su cattedra interna presso l'I.P.S.S.E.O.A.
Minuto di Massa;
b)a.s. 2021/2022: dal 07/09/2021 al 31/08/2022 in qualità di docente supplente annuale per l'insegnamento matematica su cattedra interna presso l' Controparte_5
[...]
c)a.s. 2022/2023: dal 06/09/2022 al 31/08/2023 in qualità di docente supplente annuale per l'insegnamento matematica su cattedra interna presso l'Istituto Barsanti di Massa;
Il docente ha prestato servizio sulla base dei contratti a Parte_2 termine relativamente agli anni scolastici:
a)a.s. 2017/2018: dal 03/10/2017 al 30/06/2018 in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche per un posto sul sostegno minorati psicofisici presso l'Istituto superiore Don Lazzeri – Stagi di Lucca;
b)a.s. 2018/2019: dal 01/10/2018 al 30/06/2019 in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche per un posto sul sostegno minorati psicofisici presso l'Istituto superiore Don Lazzeri – Stagi di Lucca.
Preliminarmente il eccepisce la prescrizione degli eventuali diritti di credito che CP_2 sarebbero maturato oltre cinque anni dalla data di deposito del ricorso in esame e dunque relativamente all'anno scolastico 2017/2018 a fronte della quale, nel corso dell'odierna udienza, parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla pretesa sul punto.
Premesso ciò, occorre esaminare la normativa di riferimento e l'interpretazione della giurisprudenza che di essa si è progressivamente affermata.
L'art. 282 del d. lgs. n. 297/1994, comma I, statuisce, che “l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica”.
4 L'art. 63 del CCNL di comparto prevede che “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane”, precisando che
“l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” e assumendo l'impegno a realizzare “una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo”.
L'art. 64 del medesimo CCNL afferma poi che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Diritto/dovere di formazione che, secondo il Consiglio di Stato (cfr., sez. VII, 16 marzo
2022, n. 1842, riguarda anche i precari e non soltanto il personale di ruolo come deve dedursi dal fatto che non si rinviene nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata.
L'art. 1, co. 124 della L. n. 107/2015 dispone poi che “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”, senza distinguere tra obblighi del lavoratore ed obblighi datoriali.
E infine la legge n. 107/2015, art. 1, co. 121, che ha introdotto l'istituto della Carta
Docente: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_6 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”.
5 E' espressamente statuito che “la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Per quello che riguarda la giurisprudenza, occorre anzitutto riferirsi a quella europea: così la Corte di Giustizia dell'Unione europea, con ordinanza del 18/5/2022 ha statuito: “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non Controparte_3 al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di CP_2 un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Sulla spinta della pronuncia della Corte è intervenuto il legislatore che con l'art. 15 d.l. n.
69 del 2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023 ha esteso il beneficio “per l'anno 2023” ai
“docenti con contratto supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
Successivamente si è pronunciata la Suprema Corte, Sezione lavoro (sentenza n. 29961 del
27/10/2023) che, su rinvio pregiudiziale, ha statuito che la carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 6 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore.
L'azione di adempimento in forma specifica volta ad ottenere la carta del docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, comma 4, c.c., decorrente dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito (per i casi di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico o, se posteriore, da quella in cui il sistema telematico consentiva annualmente la registrazione sulla piattaforma telematica); invece, l'azione risarcitoria, stante la sua natura contrattuale, si prescrive in dieci anni, decorrenti dalla data di uscita dell'insegnante dal sistema scolastico.
Così motiva la Suprema Corte: “…si tratta, in entrambi i casi (supplenze al 31 agosto ed al 30 giugno, ndr), di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata
e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
7.7 In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico-temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento. L'adeguamento del diritto interno al diritto eurounitario.
8. L'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. È stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28
7 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, , Persona_2 quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di
Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio
1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170).
Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal
Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio.
In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L.107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999).
Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio…”.
Precisa ancora la Suprema Corte: “è al contempo errato fare leva sulla Carta Docente come unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impegno didattico.
La Carta, infatti -rileva il collegio- non esaurisce l'ambito dei possibili interventi formativi, essendo previsto dalle norme un più ampio novero di misure destinabili dal datore di lavoro alle varie tipologie di dipendenti, non rilevando qui -in quanto del tutto estranee alla disamina giuridica di un dato istituto- eventuali carenze nelle iniziative del Ministero datore di lavoro su tale diverso piano.”
Ora, poiché come ricordato nella medesima sentenza “secondo la Corte costituzionale, si
è in presenza di una violazione dell'art. 3 Cost. (principio di uguaglianza) solo «qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili» (ex plurimis, Corte Costituzionale 24 luglio 2023, n. 161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n. 71 del 2021, n. 85 del 2020, n. 13 del 2018 e n. 71 del 2015) ed il ragionamento comparativo deve muovere su basi analoghe”, ne discende che non ne deriva un automatico riconoscimento del beneficio ad ogni tipologia di supplenza e di orario.
È vero che la Suprema Corte non ha preso precisa posizione sul punto e che dunque astrattamente tutte le soluzioni appaiono percorribili sia l'esclusione in toto, sia il riconoscimento in toto sia l'applicazione del principio del “pro rata temporis” di cui all'art.
4.2 dell'Accordo, in modo da calibrare la misura del beneficio in ragione del ridursi
8 dei periodi di insegnamento e dell'incidenza di esso sulla didattica, fino ad eventualmente ad essere annullata nel caso di durate minime dei rapporti (e degli orari di lavoro, pare di doversi aggiungere).
La clausola 4 dell'Accordo infatti prevede:
“1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis”.
Ora è parere di questo giudice che il principio di un riconoscimento “in proporzione” sia quello preferibile, e ciò in quanto il disconoscimento totale appare discriminatorio e un riconoscimento totale appare iniquo rispetto al confronto con altri lavoratori che abbiano prestato attività in senso continuativo o con orario completo.
In caso di supplenze temporanee, pertanto, il beneficio può essere riconosciuto in proporzione al periodo lavorativo svolto, allorché si rilevi la piena comparabilità ai docenti a tempo indeterminato “dei docenti a tempo determinato che lavorino sul medesimo piano didattico-temporale”: con escluse, dunque, delle sole supplenze brevi e saltuarie che non abbiano consentito né la programmazione di un'effettiva formazione, né un apporto didattico rilevante.
Un ragionamento non dissimile può essere svolto riguardo agli spezzoni di orari riproporzionando in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa con riferimento all'importo sia della retribuzione globale sia delle singole componenti di essa.
Il DPCM 28.11.2016 recante la “Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” prevede che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale…”, senza operare alcuna decurtazione del beneficio.
E dunque, in applicazione dei principi richiamati, deve concludersi, relativamente al ricorrente che il beneficio è certamente erogabile relativamente agli anni Pt_1 scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, -in quanto supplenze annuali e ad orario completo (cfr. stato matricolare prodotto da parte resistente sub 9).
9 Inoltre ritiene questo giudice che quanto richiesto dal ricorrente con la Pt_1 memoria depositata il 10.7.2025 con riguardo alla richiesta di riconoscimento del beneficio per l'anno in corso, sia domanda accoglibile: intanto perché risulta aver prestato servizio, in forza del contratto prodotto, fino al termine delle attività didattiche e ad orario completo. Inoltre in quanto il diritto al bonus può essere azionato dal 1 settembre del relativo anno scolastico e ad oggi il diritto si è già perfezionato con riguardo all'a.s.
2024/2025 sì che eventuali sopravvenienze, come la risoluzione del contratto od i provvedimenti disciplinari, che potrebbero verificarsi anche nei rapporti a tempo indeterminato e che afferiscono, come in tutti i rapporti di durata, non al momento genetico ma all'esecuzione del rapporto, sono del tutto eventuali e da valutare soltanto al momento del loro verificarsi.
Relativamente al ricorrente il beneficio è certamente erogabile Parte_2 relativamente all'anno scolastico 2018/2019 in quanto supplenza fino al termine delle attività didattiche e ad orario completo (cfr. stato matricolare prodotto da parte resistente sub 10).
Dunque conclusivamente: sulla base della giurisprudenza della CGU e della S.C. la norma scrutinata deve essere parzialmente disapplicata in quanto confliggente con la norma eurounitaria dell'art. 4 dell'Allegato all'Accordo Quadro.
Poiché il ricorrente è in servizio quale insegnante (cfr. contratto a tempo Pt_1 determinato depositato da parte ricorrente il 10.7.2025), e il ricorrente Parte_2 in ruolo (cfr. doc. 10 di parte resistente), è possibile l'adempimento in forma specifica.
Quanto alle spese, le stesse sono liquidate, come da dispositivo, nei valori minimi attesa la serialità delle cause e con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa respinte:
1) parzialmente disapplicato l'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 per violazione della clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, accerta e dichiara il diritto all'attribuzione della Carta Docente, relativamente a
[...]
con riguardo agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 Parte_4
10 e 2024/2025: relativamente a con riguardo all' anno Parte_2 scolastico 2018/2019;
2) dichiara tenuto e condanna il convenuto ad assegnare ai ricorrenti la CP_2
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa previsto per i docenti a tempo indeterminato, nonché ad accreditarvi l'importo, per ciascuno dei predetti a.s., di €
500,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) liquida le spese di lite in €. 1.030,00 per competenze, €. 49,00 per esborsi, oltre iva e cpa come per legge;
4) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Massa, 21 luglio 2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Soffio
11
È pure presente il funzionario UPP Dr.ssa che provvede Persona_1 all'assistenza del magistrato e all'odierna verbalizzazione.
IL GIUDICE Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c.
I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie.
L'avv. Casini rappresenta di avere, relativamente al ricorrente , con note Pt_1 conclusive, richiesto il riconoscimento della carta docente anche per l'a.s. 2024/2025 depositando il relativo contratto.
Relativamente al ricorrente dichiara di rinunciare al bonus Parte_2 richiesto con riguardo all'a.s. 2017/2018 in quanto prescritto.
Il giudice si ritira in camera di consiglio, previa richiesta delle parti di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura.
Il funzionario termina la propria attività alle ore 11.51.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA in composizione monocratica
in funzione di giudice del lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Rossella Soffio all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di Lavoro proc. n. 319/2023
1 promossa da:
Parte_3
entrambi assistiti dagli Avv.ti NASO Domenico e CASINI
[...]
Elisa
CONTRO
, assistito dalla dr.ssa Francesca FINI Controparte_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso depositato telematicamente in data 16.5.2023 i ricorrenti deducevano di aver lavorato come insegnanti a tempo determinato alle dipendenze del
[...]
in forza di plurimi contratti di supplenza, per gli anni scolastici 2017/2018, Controparte_3
2018/2019, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e senza ricevere il beneficio della c.d.
Carta Docente, pari a 500,00 euro annui per l'acquisito di beni o servizi formativi, ai sensi dell'art. 1, comma 21, della L. n. 107/2015; di aver sempre svolto compiti identici a quelli del personale di ruolo e di disporre delle stesse competenze professionali del personale di ruolo;
di essere soggetti, come il predetto personale, all'obbligo di formazione continua.
Evidenziavano che gli artt. 63 e 64 del CCNL di settore dispongono che l'Amministrazione scolastica ha l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo determinato e docenti a tempo indeterminato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” tra le quali poteva certamente ricomprendersi la c.d. carta docente;
che sulla questione era intervenuta anche la Corte di Giustizia Europea con ordinanza del
18.5.2022.
Così concludevano:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni avversa deduzione, eccezione e difesa, così provvedere:
A) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti, quali docenti assunti con contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015;
B) Condannare il al pagamento in favore dei ricorrenti, quanto al Controparte_4
Sig. , per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 compreso della Parte_3
2 somma di € 1.500,00, quanto al Sig. , per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 Parte_2 della somma di € 1.000,00, per entrambi oltre interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo, mediante accredito su suddetta carta o con qualsiasi altra modalità ritenuta idonea dall'Ill.mo giudicante.
Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari.
Il si costituiva in data 8.9.2023 deducendo che la “carta elettronica del CP_2 docente”, non essendo correlata alla prestazione lavorativa, in termini di differente riconoscimento giuridico ed economico, non rientrava tra quelle «condizioni di impiego» per le quali era sancita l'uguaglianza fra docenti a tempo determinato e indeterminato;
che tale misura non attribuiva un incremento stipendiale, bensì aveva la diversa funzione di assicurare la formazione continua del personale docente di ruolo, monetizzando l'onere di autoformazione impostogli, tanto che il suo valore nominale, per espressa previsione normativa, non costituiva «retribuzione accessoria né reddito imponibile» (art.1, comma 121, ultimo periodo, della legge n. 107 del 2015).
Così concludeva:
In conclusione, dunque, la comparente Amministrazione scolastica, come in atti rappresentata e difesa, chiede:
1) il rigetto del ricorso perché la normativa nazionale prevede l'erogazione del bonus esclusivamente ai docenti di ruolo;
2) in via subordinata il rigetto del ricorso in assenza di dimostrazione circa le spese formative/di acquisto beni asseritamente sostenute dai docenti negli aa.ss. indicati;
3) in via ulteriormente subordinata, che venga disposto il rimborso delle sole spese realmente sostenute dai ricorrenti, se compatibili con le disposizioni di cui al DPCM del 28/11/2016 e alle circolari in materia, previa dichiarazione di prescrizione di taluni crediti asseritamente vantati e/o decadenza;
4) nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, che venga parametrato l'importo del bonus sulla base dell'effettiva durata degli incarichi ricoperti dai ricorrenti.
Si rimette al giudice la valutazione in punto di spese del presente giudizio.
In via subordinata chiedeva il di parametrare l'importo della “carta docente”, CP_2 eventualmente riconosciuta alla ricorrente, alla durata effettiva del rapporto di lavoro intercorso secondo la proporzione € 500: 365 gg= € x: giorni di supplenza, tenuto conto comunque della prescrizione che veniva compiutamente eccepita.
Fissata con decreto la prima udienza al 26.9.2023, la causa veniva fissata in discussione di fronte al giudice designando, da ultimo al 21.7.2025.
Occorre anzitutto precisare che il docente ha prestato servizio Parte_3 sulla base dei contratti a termine relativamente agli anni scolastici:
3 a)a.s. 2020/2021: dal 23/09/2020 al 31/08/2021 in qualità di docente supplente
ANNUALE per l'insegnamento di matematica su cattedra interna presso l'I.P.S.S.E.O.A.
Minuto di Massa;
b)a.s. 2021/2022: dal 07/09/2021 al 31/08/2022 in qualità di docente supplente annuale per l'insegnamento matematica su cattedra interna presso l' Controparte_5
[...]
c)a.s. 2022/2023: dal 06/09/2022 al 31/08/2023 in qualità di docente supplente annuale per l'insegnamento matematica su cattedra interna presso l'Istituto Barsanti di Massa;
Il docente ha prestato servizio sulla base dei contratti a Parte_2 termine relativamente agli anni scolastici:
a)a.s. 2017/2018: dal 03/10/2017 al 30/06/2018 in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche per un posto sul sostegno minorati psicofisici presso l'Istituto superiore Don Lazzeri – Stagi di Lucca;
b)a.s. 2018/2019: dal 01/10/2018 al 30/06/2019 in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche per un posto sul sostegno minorati psicofisici presso l'Istituto superiore Don Lazzeri – Stagi di Lucca.
Preliminarmente il eccepisce la prescrizione degli eventuali diritti di credito che CP_2 sarebbero maturato oltre cinque anni dalla data di deposito del ricorso in esame e dunque relativamente all'anno scolastico 2017/2018 a fronte della quale, nel corso dell'odierna udienza, parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla pretesa sul punto.
Premesso ciò, occorre esaminare la normativa di riferimento e l'interpretazione della giurisprudenza che di essa si è progressivamente affermata.
L'art. 282 del d. lgs. n. 297/1994, comma I, statuisce, che “l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica”.
4 L'art. 63 del CCNL di comparto prevede che “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane”, precisando che
“l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” e assumendo l'impegno a realizzare “una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo”.
L'art. 64 del medesimo CCNL afferma poi che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Diritto/dovere di formazione che, secondo il Consiglio di Stato (cfr., sez. VII, 16 marzo
2022, n. 1842, riguarda anche i precari e non soltanto il personale di ruolo come deve dedursi dal fatto che non si rinviene nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata.
L'art. 1, co. 124 della L. n. 107/2015 dispone poi che “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”, senza distinguere tra obblighi del lavoratore ed obblighi datoriali.
E infine la legge n. 107/2015, art. 1, co. 121, che ha introdotto l'istituto della Carta
Docente: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_6 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”.
5 E' espressamente statuito che “la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Per quello che riguarda la giurisprudenza, occorre anzitutto riferirsi a quella europea: così la Corte di Giustizia dell'Unione europea, con ordinanza del 18/5/2022 ha statuito: “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non Controparte_3 al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di CP_2 un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Sulla spinta della pronuncia della Corte è intervenuto il legislatore che con l'art. 15 d.l. n.
69 del 2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023 ha esteso il beneficio “per l'anno 2023” ai
“docenti con contratto supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
Successivamente si è pronunciata la Suprema Corte, Sezione lavoro (sentenza n. 29961 del
27/10/2023) che, su rinvio pregiudiziale, ha statuito che la carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 6 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore.
L'azione di adempimento in forma specifica volta ad ottenere la carta del docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, comma 4, c.c., decorrente dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito (per i casi di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico o, se posteriore, da quella in cui il sistema telematico consentiva annualmente la registrazione sulla piattaforma telematica); invece, l'azione risarcitoria, stante la sua natura contrattuale, si prescrive in dieci anni, decorrenti dalla data di uscita dell'insegnante dal sistema scolastico.
Così motiva la Suprema Corte: “…si tratta, in entrambi i casi (supplenze al 31 agosto ed al 30 giugno, ndr), di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata
e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
7.7 In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico-temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento. L'adeguamento del diritto interno al diritto eurounitario.
8. L'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. È stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28
7 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, , Persona_2 quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di
Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio
1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170).
Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal
Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio.
In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L.107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999).
Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio…”.
Precisa ancora la Suprema Corte: “è al contempo errato fare leva sulla Carta Docente come unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impegno didattico.
La Carta, infatti -rileva il collegio- non esaurisce l'ambito dei possibili interventi formativi, essendo previsto dalle norme un più ampio novero di misure destinabili dal datore di lavoro alle varie tipologie di dipendenti, non rilevando qui -in quanto del tutto estranee alla disamina giuridica di un dato istituto- eventuali carenze nelle iniziative del Ministero datore di lavoro su tale diverso piano.”
Ora, poiché come ricordato nella medesima sentenza “secondo la Corte costituzionale, si
è in presenza di una violazione dell'art. 3 Cost. (principio di uguaglianza) solo «qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili» (ex plurimis, Corte Costituzionale 24 luglio 2023, n. 161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n. 71 del 2021, n. 85 del 2020, n. 13 del 2018 e n. 71 del 2015) ed il ragionamento comparativo deve muovere su basi analoghe”, ne discende che non ne deriva un automatico riconoscimento del beneficio ad ogni tipologia di supplenza e di orario.
È vero che la Suprema Corte non ha preso precisa posizione sul punto e che dunque astrattamente tutte le soluzioni appaiono percorribili sia l'esclusione in toto, sia il riconoscimento in toto sia l'applicazione del principio del “pro rata temporis” di cui all'art.
4.2 dell'Accordo, in modo da calibrare la misura del beneficio in ragione del ridursi
8 dei periodi di insegnamento e dell'incidenza di esso sulla didattica, fino ad eventualmente ad essere annullata nel caso di durate minime dei rapporti (e degli orari di lavoro, pare di doversi aggiungere).
La clausola 4 dell'Accordo infatti prevede:
“1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis”.
Ora è parere di questo giudice che il principio di un riconoscimento “in proporzione” sia quello preferibile, e ciò in quanto il disconoscimento totale appare discriminatorio e un riconoscimento totale appare iniquo rispetto al confronto con altri lavoratori che abbiano prestato attività in senso continuativo o con orario completo.
In caso di supplenze temporanee, pertanto, il beneficio può essere riconosciuto in proporzione al periodo lavorativo svolto, allorché si rilevi la piena comparabilità ai docenti a tempo indeterminato “dei docenti a tempo determinato che lavorino sul medesimo piano didattico-temporale”: con escluse, dunque, delle sole supplenze brevi e saltuarie che non abbiano consentito né la programmazione di un'effettiva formazione, né un apporto didattico rilevante.
Un ragionamento non dissimile può essere svolto riguardo agli spezzoni di orari riproporzionando in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa con riferimento all'importo sia della retribuzione globale sia delle singole componenti di essa.
Il DPCM 28.11.2016 recante la “Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” prevede che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale…”, senza operare alcuna decurtazione del beneficio.
E dunque, in applicazione dei principi richiamati, deve concludersi, relativamente al ricorrente che il beneficio è certamente erogabile relativamente agli anni Pt_1 scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, -in quanto supplenze annuali e ad orario completo (cfr. stato matricolare prodotto da parte resistente sub 9).
9 Inoltre ritiene questo giudice che quanto richiesto dal ricorrente con la Pt_1 memoria depositata il 10.7.2025 con riguardo alla richiesta di riconoscimento del beneficio per l'anno in corso, sia domanda accoglibile: intanto perché risulta aver prestato servizio, in forza del contratto prodotto, fino al termine delle attività didattiche e ad orario completo. Inoltre in quanto il diritto al bonus può essere azionato dal 1 settembre del relativo anno scolastico e ad oggi il diritto si è già perfezionato con riguardo all'a.s.
2024/2025 sì che eventuali sopravvenienze, come la risoluzione del contratto od i provvedimenti disciplinari, che potrebbero verificarsi anche nei rapporti a tempo indeterminato e che afferiscono, come in tutti i rapporti di durata, non al momento genetico ma all'esecuzione del rapporto, sono del tutto eventuali e da valutare soltanto al momento del loro verificarsi.
Relativamente al ricorrente il beneficio è certamente erogabile Parte_2 relativamente all'anno scolastico 2018/2019 in quanto supplenza fino al termine delle attività didattiche e ad orario completo (cfr. stato matricolare prodotto da parte resistente sub 10).
Dunque conclusivamente: sulla base della giurisprudenza della CGU e della S.C. la norma scrutinata deve essere parzialmente disapplicata in quanto confliggente con la norma eurounitaria dell'art. 4 dell'Allegato all'Accordo Quadro.
Poiché il ricorrente è in servizio quale insegnante (cfr. contratto a tempo Pt_1 determinato depositato da parte ricorrente il 10.7.2025), e il ricorrente Parte_2 in ruolo (cfr. doc. 10 di parte resistente), è possibile l'adempimento in forma specifica.
Quanto alle spese, le stesse sono liquidate, come da dispositivo, nei valori minimi attesa la serialità delle cause e con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa respinte:
1) parzialmente disapplicato l'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 per violazione della clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, accerta e dichiara il diritto all'attribuzione della Carta Docente, relativamente a
[...]
con riguardo agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 Parte_4
10 e 2024/2025: relativamente a con riguardo all' anno Parte_2 scolastico 2018/2019;
2) dichiara tenuto e condanna il convenuto ad assegnare ai ricorrenti la CP_2
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa previsto per i docenti a tempo indeterminato, nonché ad accreditarvi l'importo, per ciascuno dei predetti a.s., di €
500,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) liquida le spese di lite in €. 1.030,00 per competenze, €. 49,00 per esborsi, oltre iva e cpa come per legge;
4) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Massa, 21 luglio 2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Soffio
11