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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Campobasso, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Campobasso |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 61/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAMPOBASSO Sezione 1, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
DI GIACOMO VINCENZO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 434/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mirabello Sannitico
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1469 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 42/2026 depositato il
10/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 ha chiesto l'annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo ed intimazione a pagare n. 19 dell'11.02.2025, relativo ad IMU 2029 per il complessivo importo di € 1.670,00, notificatogli l'8.04.2025. Deduce la parte ricorrente che trattasi di provvedimento illegittimo per i seguenti motivi (così qui riassumendosi le relative censure, il cui ordine viene parzialmente variato ed unificato per motivi di carattere logico e pratico): 1) nullità dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti presupposti;
2) nullità dell'atto impugnato per omessa indicazione “dei ruoli, i motivi del credito, i responsabili del procedimento e tutto quanto necessita una indicazione di ruolo e tributo”; 3) prescrizione/decadenza dei ruoli e relative sanzioni, per essere stati i ruoli emessi e notificati dopo la scadenza del quinquennio utile
(trattandosi di tributi locali); 4) palesi errori di calcolo dell'importo richiesto e genericità nel calcolo degli interessi.
L'Ufficio, benché ritualmente evocato con notifica a mezzo PEC del 30.05.2025 (come da relativa RdAC), non si è costituito in giudizio.
All'odierna udienza, la presente causa è stata decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va parzialmente accolto. Le spese processuali vanno compensate tra le parti in causa, stante la parziale soccombenza reciproca (e, comunque, le spese sostenute dal ricorrente restano a suo carico, laddove il Comune come detto non si è costituito in giudizio).
Preliminarmente, deve osservarsi come nel ricorso non sia stata censurata l'omessa attivazione del contraddittorio preventivo, peraltro da ritenersi nel caso di specie non obbligatorio, stante il disposto dell'art.
6-bis, co. 2 dello Statuto del contribuente di cui alla L. n. 212/2000 (come introdotto dal D.Lgs. n.
219/2023, in attuazione degli artt. 4 e 17, co. 1 della L. n. 111/2023), essendosi sostanzialmente in presenza di un atto di pronta liquidazione.
Sempre in via preliminare, va esclusa la sussistenza dei presupposti per l'invocata condanna del Comune
(di cui al petitum del ricorso) ex art. 96 cpc per lite temeraria
Passando alle specifiche censure della parte ricorrente, devesi osservare quanto appresso.
1) L'impugnato avviso di accertamento esecutivo con intimazione di pagamento non abbisognava della notifica di atti presupposti, quali ruoli, cartelle, avvisi bonari e/o intimazioni menzionati nel ricorso, dal che l'infondatezza di tale motivo.
2) Nell'atto impugnato si precisa che, in caso di mancato versamento della somma intimata, il relativo importo “sarà iscritto in ruoli esattoriali nei termini e nei modi previsti dalle vigenti norme in materia”. Sempre nel medesimo atto, vengono altresì specificamente indicati sia i motivi del credito
(omesso versamento IMU 2019, con relativi sanzioni ed interessi) e sia il Responsabile del procedimento (Dott.ssa Nominativo_1). La censura relativa all'asserita omessa indicazione di “tutto quanto necessita una indicazione di ruolo e tributo” risulta inammissibile perché generica e, comunque, nell'atto impugnato è stato specificamente indicato altresì il tributo oggetto dell'atto stesso ed ogni altro elemento ed informazione dovuta. Per cui anche tale motivo si presenta infondato.
3) In base alla normativa vigente (art. 1, co. 161 e 163 della L. n. 296/2006), gli avvisi di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento di tributi locali devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Orbene, nel caso di specie, trattandosi di IMU dovuta per l'anno 2019, la notifica sarebbe dovuta avvenire entro il
31.12.2024, laddove la notifica dell'avviso di accertamento esecutivo è avvenuta come detto in data
08.04.2025.
Deve però tenersi presente che il predetto termine prescrizionale (rectius, decadenziale) quinquennale è stato sospeso dalla normativa COVID. Al riguardo, la Cassazione (Sez. I), con ordinanza n. 960 del 15.01.2025, ha condivisibilmente aderito alla tesi favorevole all'Erario, statuendo che la proroga di 85 giorni prevista dall'art. 67, co. 1, del DL 18/2020 (la c.d. proroga COVID) si applica “non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione”. Spostamento in avanti, questo, che, con la ritenuta fondatezza del primo motivo del ricorso presentato in Cassazione (come risultante dai punti 1 e 1.2 della motivazione
-ossia delle Ragioni della decisione- della citata ordinanza n. 960/2025), quest'ultima ha esteso il principio testé citato anche alla disposizione di cui all'art. 68 del DL 18/2020 (in combinato disposto con la normativa dettata dall'art. 12 del D.lgs n. 159/2015) e quindi all'ulteriore sospensione dei 2 anni ivi prevista.
Sicché la notifica in questione sarebbe dovuta avvenire non entro il 31.12.2024, bensì entro il 31.12.2026, con l'ulteriore aggiunta degli 85 giorni di cui sopra e quindi entro il 26.03.2026.
Anche il motivo in questione si presenta pertanto infondato.
4) Fondato è invece il quarto motivo del ricorso, non già con riferimento agli asseriti “palesi errori di calcolo delle somme elevate”, trattandosi di deduzione inammissibile in quanto generica. Il motivo è invece fondato con riferimento alla dedotta genericità nel calcolo degli interessi, non risultando in alcun modo specificate nell'atto impugnato la loro natura, la rispettiva decorrenza, il tasso applicabile ed applicato, né altro (si legge solo: “Totale interessi 111,40”).
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie parzialmente il ricorso, annullando l'atto l'impugnato limitatamente ai soli interessi. Spese compenste.
Campobasso, 10/02/2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
(Dott. Vincenzo Di Giacomo)
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAMPOBASSO Sezione 1, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
DI GIACOMO VINCENZO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 434/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mirabello Sannitico
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1469 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 42/2026 depositato il
10/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 ha chiesto l'annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo ed intimazione a pagare n. 19 dell'11.02.2025, relativo ad IMU 2029 per il complessivo importo di € 1.670,00, notificatogli l'8.04.2025. Deduce la parte ricorrente che trattasi di provvedimento illegittimo per i seguenti motivi (così qui riassumendosi le relative censure, il cui ordine viene parzialmente variato ed unificato per motivi di carattere logico e pratico): 1) nullità dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti presupposti;
2) nullità dell'atto impugnato per omessa indicazione “dei ruoli, i motivi del credito, i responsabili del procedimento e tutto quanto necessita una indicazione di ruolo e tributo”; 3) prescrizione/decadenza dei ruoli e relative sanzioni, per essere stati i ruoli emessi e notificati dopo la scadenza del quinquennio utile
(trattandosi di tributi locali); 4) palesi errori di calcolo dell'importo richiesto e genericità nel calcolo degli interessi.
L'Ufficio, benché ritualmente evocato con notifica a mezzo PEC del 30.05.2025 (come da relativa RdAC), non si è costituito in giudizio.
All'odierna udienza, la presente causa è stata decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va parzialmente accolto. Le spese processuali vanno compensate tra le parti in causa, stante la parziale soccombenza reciproca (e, comunque, le spese sostenute dal ricorrente restano a suo carico, laddove il Comune come detto non si è costituito in giudizio).
Preliminarmente, deve osservarsi come nel ricorso non sia stata censurata l'omessa attivazione del contraddittorio preventivo, peraltro da ritenersi nel caso di specie non obbligatorio, stante il disposto dell'art.
6-bis, co. 2 dello Statuto del contribuente di cui alla L. n. 212/2000 (come introdotto dal D.Lgs. n.
219/2023, in attuazione degli artt. 4 e 17, co. 1 della L. n. 111/2023), essendosi sostanzialmente in presenza di un atto di pronta liquidazione.
Sempre in via preliminare, va esclusa la sussistenza dei presupposti per l'invocata condanna del Comune
(di cui al petitum del ricorso) ex art. 96 cpc per lite temeraria
Passando alle specifiche censure della parte ricorrente, devesi osservare quanto appresso.
1) L'impugnato avviso di accertamento esecutivo con intimazione di pagamento non abbisognava della notifica di atti presupposti, quali ruoli, cartelle, avvisi bonari e/o intimazioni menzionati nel ricorso, dal che l'infondatezza di tale motivo.
2) Nell'atto impugnato si precisa che, in caso di mancato versamento della somma intimata, il relativo importo “sarà iscritto in ruoli esattoriali nei termini e nei modi previsti dalle vigenti norme in materia”. Sempre nel medesimo atto, vengono altresì specificamente indicati sia i motivi del credito
(omesso versamento IMU 2019, con relativi sanzioni ed interessi) e sia il Responsabile del procedimento (Dott.ssa Nominativo_1). La censura relativa all'asserita omessa indicazione di “tutto quanto necessita una indicazione di ruolo e tributo” risulta inammissibile perché generica e, comunque, nell'atto impugnato è stato specificamente indicato altresì il tributo oggetto dell'atto stesso ed ogni altro elemento ed informazione dovuta. Per cui anche tale motivo si presenta infondato.
3) In base alla normativa vigente (art. 1, co. 161 e 163 della L. n. 296/2006), gli avvisi di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento di tributi locali devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Orbene, nel caso di specie, trattandosi di IMU dovuta per l'anno 2019, la notifica sarebbe dovuta avvenire entro il
31.12.2024, laddove la notifica dell'avviso di accertamento esecutivo è avvenuta come detto in data
08.04.2025.
Deve però tenersi presente che il predetto termine prescrizionale (rectius, decadenziale) quinquennale è stato sospeso dalla normativa COVID. Al riguardo, la Cassazione (Sez. I), con ordinanza n. 960 del 15.01.2025, ha condivisibilmente aderito alla tesi favorevole all'Erario, statuendo che la proroga di 85 giorni prevista dall'art. 67, co. 1, del DL 18/2020 (la c.d. proroga COVID) si applica “non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione”. Spostamento in avanti, questo, che, con la ritenuta fondatezza del primo motivo del ricorso presentato in Cassazione (come risultante dai punti 1 e 1.2 della motivazione
-ossia delle Ragioni della decisione- della citata ordinanza n. 960/2025), quest'ultima ha esteso il principio testé citato anche alla disposizione di cui all'art. 68 del DL 18/2020 (in combinato disposto con la normativa dettata dall'art. 12 del D.lgs n. 159/2015) e quindi all'ulteriore sospensione dei 2 anni ivi prevista.
Sicché la notifica in questione sarebbe dovuta avvenire non entro il 31.12.2024, bensì entro il 31.12.2026, con l'ulteriore aggiunta degli 85 giorni di cui sopra e quindi entro il 26.03.2026.
Anche il motivo in questione si presenta pertanto infondato.
4) Fondato è invece il quarto motivo del ricorso, non già con riferimento agli asseriti “palesi errori di calcolo delle somme elevate”, trattandosi di deduzione inammissibile in quanto generica. Il motivo è invece fondato con riferimento alla dedotta genericità nel calcolo degli interessi, non risultando in alcun modo specificate nell'atto impugnato la loro natura, la rispettiva decorrenza, il tasso applicabile ed applicato, né altro (si legge solo: “Totale interessi 111,40”).
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie parzialmente il ricorso, annullando l'atto l'impugnato limitatamente ai soli interessi. Spese compenste.
Campobasso, 10/02/2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
(Dott. Vincenzo Di Giacomo)