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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/11/2025, n. 16039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16039 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
Diciassettesima sezione civile - Sezione Specializzata in materia di Impresa
Il Tribunale di Roma, riunito in Camera di Consiglio e in persona dei signori magistrati:
Dott. Giuseppe Di Salvo Presidente
Dott. Vittorio Carlomagno Giudice
Dott.ssa Stefania Garrisi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado n. 5090 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 ritenuta in decisione all'udienza del 28.5.2025
TRA
(CF con l'Avv. Simone Vignola (C.F. Parte_1 C.F._1
CodiceFiscale_2
Opponente
E
(C.F. ), quale procuratrice speciale della CP_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. n. ) con avv. Francesco Piselli (C.F. ; Controparte_2 P.IVA_2 C.F._3
Opposta
OGGETTO: opposizione al decreto ingiuntivo n. del 17043/2020 emesso dal Tribunale di
Roma in data 21.10.2020
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza del 28.5.2025 tenutasi “mediante lo
scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” come previsto dall'art. 127 ter c.p.c.
1 Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, in veste di fideiussore Parte_1
della ha convenuto in giudizio, innanzi a questo Tribunale, la quale Parte_2 CP_1
procuratrice speciale della chiedendo la revoca del d.i. 17043/2020 Controparte_2
emesso Tribunale di Roma in data 21.10.2020 con il quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di € 132.600,00, oltre interessi come da domanda monitoria e spese della procedura di ingiunzione.
Il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso in forza di un contratto di mutuo (doc. 6 fasc.
mon.), stipulato il 23.3.2007 tra – successivamente fusa per incorporazione Controparte_3
in – ed asseritamente garantito dalla fideiussione omnibus Controparte_3 Parte_2
prestata dall'opponente in epoca anteriore al finanziamento, e precisamente in data 2.5.2003 (cfr.
doc. 12 fasc. mon.) per la soglia massima di € 132.600,00.
La debenza della somma oggetto di ingiunzione da parte dell'opponente si fonda sull'inadempimento degli obblighi nascenti dal citato contratto di mutuo da parte della società
finanziata, poi dichiarata fallita dal Tribunale di Roma in data 19.2.2015.
1.1. In data 14.7.2017 ha concluso con una cessione Controparte_3 Controparte_2
di crediti in blocco tra i quali, secondo quanto prospettato da parte opposta, risulterebbe esservi anche il credito oggetto del presente giudizio. Con atto pubblico del 20.7.2017 la
[...]
ha conferito alla la cui ragione sociale odierna è mutata in Controparte_2 CP_4
la procura per la gestione stragiudiziale dei propri crediti, in forza della quale la CP_1
stessa ha agito in via monitoria per l'emissione del d.i. opposto.
1.2. L'opponente, oltre a contestare la fondatezza nel merito della pretesa creditoria di parte opposta, ne ha altresì eccepito il difetto di legittimazione attiva – stante l'asserita assenza di prova della cessione in relazione al singolo credito oggetto di giudizio – nonché l'improcedibilità del presente giudizio data l'ammissione al passivo in via privilegiata di nella procedura Controparte_3
concorsuale di per il medesimo credito oggetto del presente giudizio. Parte_2
In particolare, con riguardo al merito della vicenda, l'opponente ha eccepito che la fideiussione oggetto del presente giudizio sarebbe venuta meno in seguito a un atto di liberatoria
2 espressa del 17.3.2009, proveniente da parte di con la quale detto istituto di Controparte_3
credito, preso atto di un pagamento effettuato da , coniuge dell'opponente e CP_5
cofideiussore della a copertura dell'esposizione debitoria della società garantita, Parte_2
avrebbe dichiarato la liberazione dall'impegno fideiussorio di entrambi i garanti.
2. Con comparsa di costituzione depositata in data 3.3.2022, si è costituita in giudizio la società opposta eccependo l'infondatezza, in fatto e in diritto, dei motivi di opposizione articolati da parte opponente e domandando la concessione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c.
3. Con provvedimento del 11.4.2022, proprio a causa dell'incertezza in ordine all'estensione dell'efficacia della liberatoria del 17.3.2009 di è stata rigettata l'istanza ex art. 648 Controparte_3
c.p.c.
La causa è stata istruita documentalmente e trattenuta in decisione all'udienza del 28.5.2025
con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
5. Nel merito, l'opposizione è fondata.
6. Sinteticamente, l'opponente ha articolato i seguenti motivi di opposizione: i) mancata prova della cessione del credito;
ii) prescrizione del credito azionato;
iii) estinzione della garanzia per liberatoria da parte di iv) nullità della fideiussione per recepimento dello Controparte_3
schema A.B.I. dichiarato nullo dalla Banca d'Italia e conseguente decadenza ex art. 1957 c.c.; v)
nullità della fideiussione per violazione dell'ordine pubblico economico;
iv) eccezione di litispendenza con la procedura concorsuale n. 207/2015 in cui è stata ammessa al Controparte_3
passivo in via privilegiata;
vii) applicazione di interessi usurari e anatocistici;
viii) in subordine riduzione equitativa del quantum debeatur.
Preliminarmente, per ragioni di ordine logico-giuridico, occorre esaminare l'eccezione concernente la mancata prova della cessione del credito azionato.
7. Parte opposta ha versato in atti l'estratto della G.U. del 9.8.2017 (doc. 5 fasc. mon.)
relativo alla cessione di crediti in blocco intercorsa tra la e Controparte_2 CP_3
avente a oggetto “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese,
[...]
ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di mutuo, di Controparte_3
3 apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e
persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1975 e il 2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate”.
A fronte di tale produzione documentale, nell'atto di opposizione parte opponente ha sollevato l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'opposta per mancata prova della ricomprensione del credito azionato all'interno dell'indicata cessione in blocco, affermando che
“la semplice allegazione di un estratto della G.U., senza i sottostanti documenti, non prova la
legittimazione attiva”.
7.1. In primo luogo, occorre correttamente qualificare, sul piano giuridico, l'eccezione di parte opponente.
Dal momento che la legittimazione ad agire consiste nell'asserita titolarità della situazione giuridica soggettiva che si assume lesa, tale condizione dell'azione risulta indubbiamente sussistente nel caso di specie, in quanto la per tramite della Controparte_2 CP_1
si assume titolare del credito azionato in via monitoria.
[...]
La mancata prova della titolarità del credito sub iudice attiene, invece, al diverso piano della fondatezza nel merito della pretesa creditoria e l'eventuale accoglimento dell'eccezione non conduce a una sentenza inammissibilità della domanda, bensì di rigetto.
7.2. Ciò premesso, questo Giudice aderisce all'orientamento di legittimità per cui “la parte
che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di
un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385
del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in
tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il
resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. Sez. 6 – ord. n.
24798 del 05/11/2020).
In sostanza, la sufficienza dell'estratto della G.U. ai fini della prova della titolarità del credito,
affermata dall'opposta, non costituisce una regola generale, dovendosi valutare la stessa alla stregua del contegno processuale dell'altra parte.
4 Tale orientamento trova plurime conferme nell'analisi della prevalente giurisprudenza di legittimità, come nel caso esaminato da Cass. Sez. III, ord. 17944/2023, per la quale “in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti
l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della
detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi
dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle
risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore
indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”.
7.3. Ebbene, a fronte della specifica eccezione di parte opponente, l'opposta non ha fornito alcun elemento ulteriore rispetto al citato estratto della G.U. volto a provare la riconduzione del credito azionato all'interno della cessione in blocco dalla stessa invocata: il Tribunale osserva peraltro che l'individuazione dei crediti ceduti è molto generica e indeterminata laddove si riferisce alle “attività finanziarie deteriorate” senza altre specificazioni.
Inoltre, non risulta versato in atti alcun contratto di cessione né risulta funzionante il link contenuto all'interno del prodotto estratto della G.U. relativo ai dati indicativi dei crediti ceduti,
essendosi la stessa limitata a ribadire la sufficienza degli elementi di prova già addotti senza replicare alla puntuale eccezione sollevata dall'opponente sin dall'atto di citazione.
In applicazione dell'orientamento pretorio sopra citato, tuttavia, la specificità della contestazione di parte opponente non consente di ritenere l'estratto della G.U. una prova idonea della riconduzione del credito azionato nell'ambito della cessione in blocco: tale estratto attiene infatti al momento notificatorio, e non genetico, della vicenda successoria, per cui, a fronte di un contegno processuale in alcun modo implicante una forma di riconoscimento di tale evento da parte del debitore ceduto, deve escludersi che parte opposta abbia fornito una prova adeguata del credito del quale si assume titolare.
L'accoglimento dell'eccezione comporta la necessità di revocare il d.i. opposto.
7.4. L'accoglimento della summenzionata eccezione comporta, in applicazione del criterio della ragione più liquida, l'assorbimento di ogni altra domanda ed eccezione sollevata dall'opponente.
5 8. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, nel complessivo importo indicato nel dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal
D.M. 147/2022 (valore della controversia ricompreso fra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00;
valori medi per le fasi di studio, introduzione e decisione).
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, Diciassettesima sezione civile - Sezione Specializzata in materia di
Impresa, nella composizione collegiale indicata e pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 17043 emesso dal Tribunale di Roma in data 21.10.2020;
- condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti di CP_1 Parte_1
che si liquidano in € 8.433,00, oltre spese generali nella misura del 15% e IVA e CPA
[...]
come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Stefania Garrisi dott. Giuseppe Di Salvo
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT Dott. Mattia Di Ciollo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
Diciassettesima sezione civile - Sezione Specializzata in materia di Impresa
Il Tribunale di Roma, riunito in Camera di Consiglio e in persona dei signori magistrati:
Dott. Giuseppe Di Salvo Presidente
Dott. Vittorio Carlomagno Giudice
Dott.ssa Stefania Garrisi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado n. 5090 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 ritenuta in decisione all'udienza del 28.5.2025
TRA
(CF con l'Avv. Simone Vignola (C.F. Parte_1 C.F._1
CodiceFiscale_2
Opponente
E
(C.F. ), quale procuratrice speciale della CP_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. n. ) con avv. Francesco Piselli (C.F. ; Controparte_2 P.IVA_2 C.F._3
Opposta
OGGETTO: opposizione al decreto ingiuntivo n. del 17043/2020 emesso dal Tribunale di
Roma in data 21.10.2020
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza del 28.5.2025 tenutasi “mediante lo
scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” come previsto dall'art. 127 ter c.p.c.
1 Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, in veste di fideiussore Parte_1
della ha convenuto in giudizio, innanzi a questo Tribunale, la quale Parte_2 CP_1
procuratrice speciale della chiedendo la revoca del d.i. 17043/2020 Controparte_2
emesso Tribunale di Roma in data 21.10.2020 con il quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di € 132.600,00, oltre interessi come da domanda monitoria e spese della procedura di ingiunzione.
Il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso in forza di un contratto di mutuo (doc. 6 fasc.
mon.), stipulato il 23.3.2007 tra – successivamente fusa per incorporazione Controparte_3
in – ed asseritamente garantito dalla fideiussione omnibus Controparte_3 Parte_2
prestata dall'opponente in epoca anteriore al finanziamento, e precisamente in data 2.5.2003 (cfr.
doc. 12 fasc. mon.) per la soglia massima di € 132.600,00.
La debenza della somma oggetto di ingiunzione da parte dell'opponente si fonda sull'inadempimento degli obblighi nascenti dal citato contratto di mutuo da parte della società
finanziata, poi dichiarata fallita dal Tribunale di Roma in data 19.2.2015.
1.1. In data 14.7.2017 ha concluso con una cessione Controparte_3 Controparte_2
di crediti in blocco tra i quali, secondo quanto prospettato da parte opposta, risulterebbe esservi anche il credito oggetto del presente giudizio. Con atto pubblico del 20.7.2017 la
[...]
ha conferito alla la cui ragione sociale odierna è mutata in Controparte_2 CP_4
la procura per la gestione stragiudiziale dei propri crediti, in forza della quale la CP_1
stessa ha agito in via monitoria per l'emissione del d.i. opposto.
1.2. L'opponente, oltre a contestare la fondatezza nel merito della pretesa creditoria di parte opposta, ne ha altresì eccepito il difetto di legittimazione attiva – stante l'asserita assenza di prova della cessione in relazione al singolo credito oggetto di giudizio – nonché l'improcedibilità del presente giudizio data l'ammissione al passivo in via privilegiata di nella procedura Controparte_3
concorsuale di per il medesimo credito oggetto del presente giudizio. Parte_2
In particolare, con riguardo al merito della vicenda, l'opponente ha eccepito che la fideiussione oggetto del presente giudizio sarebbe venuta meno in seguito a un atto di liberatoria
2 espressa del 17.3.2009, proveniente da parte di con la quale detto istituto di Controparte_3
credito, preso atto di un pagamento effettuato da , coniuge dell'opponente e CP_5
cofideiussore della a copertura dell'esposizione debitoria della società garantita, Parte_2
avrebbe dichiarato la liberazione dall'impegno fideiussorio di entrambi i garanti.
2. Con comparsa di costituzione depositata in data 3.3.2022, si è costituita in giudizio la società opposta eccependo l'infondatezza, in fatto e in diritto, dei motivi di opposizione articolati da parte opponente e domandando la concessione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c.
3. Con provvedimento del 11.4.2022, proprio a causa dell'incertezza in ordine all'estensione dell'efficacia della liberatoria del 17.3.2009 di è stata rigettata l'istanza ex art. 648 Controparte_3
c.p.c.
La causa è stata istruita documentalmente e trattenuta in decisione all'udienza del 28.5.2025
con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
5. Nel merito, l'opposizione è fondata.
6. Sinteticamente, l'opponente ha articolato i seguenti motivi di opposizione: i) mancata prova della cessione del credito;
ii) prescrizione del credito azionato;
iii) estinzione della garanzia per liberatoria da parte di iv) nullità della fideiussione per recepimento dello Controparte_3
schema A.B.I. dichiarato nullo dalla Banca d'Italia e conseguente decadenza ex art. 1957 c.c.; v)
nullità della fideiussione per violazione dell'ordine pubblico economico;
iv) eccezione di litispendenza con la procedura concorsuale n. 207/2015 in cui è stata ammessa al Controparte_3
passivo in via privilegiata;
vii) applicazione di interessi usurari e anatocistici;
viii) in subordine riduzione equitativa del quantum debeatur.
Preliminarmente, per ragioni di ordine logico-giuridico, occorre esaminare l'eccezione concernente la mancata prova della cessione del credito azionato.
7. Parte opposta ha versato in atti l'estratto della G.U. del 9.8.2017 (doc. 5 fasc. mon.)
relativo alla cessione di crediti in blocco intercorsa tra la e Controparte_2 CP_3
avente a oggetto “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese,
[...]
ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di mutuo, di Controparte_3
3 apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e
persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1975 e il 2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate”.
A fronte di tale produzione documentale, nell'atto di opposizione parte opponente ha sollevato l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'opposta per mancata prova della ricomprensione del credito azionato all'interno dell'indicata cessione in blocco, affermando che
“la semplice allegazione di un estratto della G.U., senza i sottostanti documenti, non prova la
legittimazione attiva”.
7.1. In primo luogo, occorre correttamente qualificare, sul piano giuridico, l'eccezione di parte opponente.
Dal momento che la legittimazione ad agire consiste nell'asserita titolarità della situazione giuridica soggettiva che si assume lesa, tale condizione dell'azione risulta indubbiamente sussistente nel caso di specie, in quanto la per tramite della Controparte_2 CP_1
si assume titolare del credito azionato in via monitoria.
[...]
La mancata prova della titolarità del credito sub iudice attiene, invece, al diverso piano della fondatezza nel merito della pretesa creditoria e l'eventuale accoglimento dell'eccezione non conduce a una sentenza inammissibilità della domanda, bensì di rigetto.
7.2. Ciò premesso, questo Giudice aderisce all'orientamento di legittimità per cui “la parte
che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di
un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385
del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in
tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il
resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. Sez. 6 – ord. n.
24798 del 05/11/2020).
In sostanza, la sufficienza dell'estratto della G.U. ai fini della prova della titolarità del credito,
affermata dall'opposta, non costituisce una regola generale, dovendosi valutare la stessa alla stregua del contegno processuale dell'altra parte.
4 Tale orientamento trova plurime conferme nell'analisi della prevalente giurisprudenza di legittimità, come nel caso esaminato da Cass. Sez. III, ord. 17944/2023, per la quale “in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti
l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della
detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi
dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle
risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore
indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”.
7.3. Ebbene, a fronte della specifica eccezione di parte opponente, l'opposta non ha fornito alcun elemento ulteriore rispetto al citato estratto della G.U. volto a provare la riconduzione del credito azionato all'interno della cessione in blocco dalla stessa invocata: il Tribunale osserva peraltro che l'individuazione dei crediti ceduti è molto generica e indeterminata laddove si riferisce alle “attività finanziarie deteriorate” senza altre specificazioni.
Inoltre, non risulta versato in atti alcun contratto di cessione né risulta funzionante il link contenuto all'interno del prodotto estratto della G.U. relativo ai dati indicativi dei crediti ceduti,
essendosi la stessa limitata a ribadire la sufficienza degli elementi di prova già addotti senza replicare alla puntuale eccezione sollevata dall'opponente sin dall'atto di citazione.
In applicazione dell'orientamento pretorio sopra citato, tuttavia, la specificità della contestazione di parte opponente non consente di ritenere l'estratto della G.U. una prova idonea della riconduzione del credito azionato nell'ambito della cessione in blocco: tale estratto attiene infatti al momento notificatorio, e non genetico, della vicenda successoria, per cui, a fronte di un contegno processuale in alcun modo implicante una forma di riconoscimento di tale evento da parte del debitore ceduto, deve escludersi che parte opposta abbia fornito una prova adeguata del credito del quale si assume titolare.
L'accoglimento dell'eccezione comporta la necessità di revocare il d.i. opposto.
7.4. L'accoglimento della summenzionata eccezione comporta, in applicazione del criterio della ragione più liquida, l'assorbimento di ogni altra domanda ed eccezione sollevata dall'opponente.
5 8. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, nel complessivo importo indicato nel dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal
D.M. 147/2022 (valore della controversia ricompreso fra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00;
valori medi per le fasi di studio, introduzione e decisione).
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, Diciassettesima sezione civile - Sezione Specializzata in materia di
Impresa, nella composizione collegiale indicata e pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 17043 emesso dal Tribunale di Roma in data 21.10.2020;
- condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti di CP_1 Parte_1
che si liquidano in € 8.433,00, oltre spese generali nella misura del 15% e IVA e CPA
[...]
come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Stefania Garrisi dott. Giuseppe Di Salvo
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT Dott. Mattia Di Ciollo
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