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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/09/2025, n. 12372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12372 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
. Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale civile di Roma
Sezione Sedicesima
Il Tribunale riunito in camera di consiglio e composto dai Signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Di Salvo Presidente
2) Dott. Maurizio Manzi Giudice relatore
3) Dott. ssa Mazzaro Flora Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa annotata al R.G. n° 75191 per l'anno 2021, trattenuta in decisione alla udienza del 13/05/2025, vertente
TRA
c.f.: , con sede in , Piazza Parte_1 P.IVA_1 Pt_1 del Municipio n°1, in persona del Sindaco pro-tempore, Dott. nato a [...] [...], Persona_1 Pt_1 elettivamente domiciliato in Via Cesare Ferrero di Cambiano n°82, presso lo studio dell'Avv. Fabio Pt_1
D'Amato, dal quale è rappresentato e difeso come da delega in calce all'atto introduttivo del presente giudizio in virtù della deliberazione della Giunta Comunale n°127 del 18/11/2021, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente numero di fax: 06/ 33218782 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
OPPONENTE
E
p. i.v.a. , c.f. e Registro Imprese RM n° , con sede in 00133), CP_1 P.IVA_2 P.IVA_3 Pt_1 in Via Francesco Tensi n°116, elettivamente domiciliata in Viale Carso n°57, presso lo studio Pt_1 dell'Avv. Luigi Marino, dal quale è rappresentata e difesa giusta delega ex art. 18 comma 5 del D.M. n°44/2011 su documento informatico, rilasciato dalla Dott.ssa in forza di procura Persona_2 speciale a rogito Notaio di del 10 gennaio 2022( Rep. n° 1623, Racc. n°1036) Persona_3 Pt_1 del legale rappresentante Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato,
Dott. , con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente numero Controparte_2 di fax: 06/ 3728560 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_2
OPPOSTO
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
All'udienza del 13 maggio 2025 compariva per la parte opponente l'Avv. Pasquale Pacecca, in sostituzione dell'Avv. Fabio D'Amato, il quale precisava le conclusioni chiedendo- in via preliminare- di disporre la rinnovazione della C.T.U. e nel merito riportandosi alle conclusioni rassegnate con l'atto di opposizione, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
Per l' era presente l'Avv. Luigi Marino il quale rappresentava il refuso di scrittura nel verbale CP_1 della scorsa udienza precisando che i servizi resi erano relativi al mese di agosto 2020 fino al mese di aprile del 2021.
L'Avv. Marino precisava le conclusioni riportandosi a quelle di cui alla comparsa di costituzione e di risposta nonché alla prima memoria istruttoria.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato all'VR s.p.a.( d'ora in poi breviter all'VR) il
[...]
)- d'ora in poi breviter il proponeva Parte_1 Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 18646/2021, R.G. n° 35170/2021, emesso inter partes in data
20/10/2021 dal Tribunale Ordinario di Roma, per l'importo di € 652.403,27 oltre interessi come da domanda e spese di procedura.
Formulava le seguenti eccezioni/deduzioni:
- l'VR , con successiva notificazione, aveva comunicato la ricezione di taluni pagamenti limitando la richiesta creditoria alla somma di € 297.267,64 pur effettuando imputazioni di pagamenti oggetto di censura;
Con
- a fondamento della domanda monitoria l' aveva dedotto che:
- in seguito a procedura di evidenza pubblica l'AVR aveva sottoscritto in data 05/10/2018 con esso opponente un contratto di appalto avente ad oggetto “ il servizio integrato di igiene urbana ed ambientale, conferimento rifiuti, servizi accessori e complementari”;
- ad argomentare dell'AVR esso opponente non avrebbe pagato le seguenti fatture:
1) n°909/40, emessa in data 24/08/2020, con data di scadenza al 24/09/2020, pagata parzialmente con un residuo credito di AVR di € 18.208,95;
2) n° 1008/40, emessa in data 25/09/2020, con data di scadenza al 25/10/2020, per l'importo di € 79.274,29; 3) n° 1164/40, emessa in data 31/10/2020, con data di scadenza al 30/11/2020 per l'importo di € 79.274,29;
4) n° 1249/40, emessa in data 30/11/2020, con data di scadenza al 30/12/2020, per l'importo di € 79.274,29;
5) n° 1386/40, emessa in data 31/12/2020, con data di scadenza al 31/01/2021, per l'importo di € 79.274,29;
6) n° 61/40, emessa in data 31/01/2021, con data di scadenza al 28/02/2021, per l'importo di € 79.274,29;
7) n°272/40, emessa in data 29/03/2021, con data di scadenza al 28/04/2021, per l'importo di € 79.274,29;
8) n° 281/40, emessa in data 31/03/2021, con data di scadenza al 30/04/2021, per l'importo di € 79.274,29;
9) n°372/40, emessa in data 30/04/2021, con data di scadenza al 31/05/2021, per l'importo di € 79.274,29;
- in via pregiudiziale esso opponente prospettava che fra le stesse parti dinanzi al Tribunale di Tivoli, foro prescelto per la risoluzione delle controversie, pendesse giudizio avente ad oggetto la risoluzione del contratto di appalto con richiesta di risarcimento dei danni subiti e subendi;
il che determinava la continenza del presente giudizio in quello innanzi connotato;
- nel merito esso opponente deduceva che anche le fatture di pagamento di cui al decreto ingiuntivo fossero state oggetto di relazione DEC con contestazione di inadempimenti e di disservizi;
il che aveva determinato la irrogazione di penali e di esecuzione in danno essendo stata affidata la fornitura a terzi;
- in dettaglio tutte le fatture di pagamento ex adverso azionate erano state contestate in ragione delle censure mosse alle pagg. 24-43 dell'atto oppositivo;
- in via preliminare si eccepiva il difetto di procura, di legittimazione processuale e l'assenza di autorizzazione del Giudice ex art. 40 comma 3° del d. lgs. n°159/2011; ed infatti, con provvedimento del 25 maggio 2020, il Tribunale Penale di Reggio Calabria Sez. M.P., nell'ambito del procedimento
R.G.M.P. n°44/2020, aveva disposto nei confronti dell'VR la misura della prevenzione patrimoniale di cui all'art. 34 del D.Lgs. n°159/2011( c.d. codice antimafia) nominando per l'effetto un Collegio di Amministratori Giudiziari;
- l'VR era risultata destinataria della irrogazione di molteplici penali in ragione dei reiterati ritardi/inadempimenti alla stessa ascrivibili;
riepilogando:
i) le prime tre fatture di pagamento non avrebbero potuto essere liquidate perché errate Con in quanto contenevano anche gli emolumenti del che esso opponente avrebbe Con dovuto liquidare al stesso;
ii) in seguito alla firma del contratto era stato dunque necessario raggiungere un accordo per definire congiuntamente la quantificazione dell'importo mensile;
iii) l'AVR aveva ceduto il credito alla prima di firmare il contratto Controparte_4 di appalto;
iv) gli investimenti da contratto, che avrebbero dovuto essere operati entro 90 giorni dalla firma del contratto, pari ad € 600.000,00 circa, non erano stati mai effettuati;
v) erano legittime le molteplici penali irrogate oltre che le esecuzioni in danno dell'AVR; vi) la fattura di luglio 2020 era stata oggetto di cessione di credito;
vii) lo stato dei pagamenti effettuati era riportato nel prospetto analitico indicato alla pag. 56 dell'atto oppositivo;
- tanto esposto venivano formulate le seguenti conclusioni:
“ in via preliminare:
1) accertare e dichiarare la continenza di cause ex art. 39 2° comma c.p.c. per quanto esposto nel presente atto;
per l'effetto dichiarare la incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo, fissando un termine perentorio entro il quale le parti devono riassumere la causa davanti al primo giudice( Trib. Tivoli R.G. n° 2140/2020;
2) accertare e dichiarare il difetto di procura per quanto esposto nel presente atto;
Con
3) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva di nel richiedere i canoni mensili, a seguito di cessione di credito, per quanto esposto nel presente atto;
nel merito: Con 4) in ogni caso, accertare i gravi inadempimenti e disservizi di in relazione al contratto di appalto, le penali applicate ed i costi per i lavori in danno, con riferimento alle fatture oggetto di ingiunzione e per quanto esposto nel corpo dell'atto; per l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto, ovvero dichiarare non dovute le somme ingiunte e/o le somme ritenute di giustizia e/o secondo equità;
5) con vittoria di spese, competenze, onorari oltre accessori di legge e spese generali.”
Si costituiva l' e, con comparsa di risposta, replicava che: CP_1
- era infondata l'eccezione di continenza atteso che il giudizio avente ad oggetto la richiesta di risoluzione del contratto aveva difforme petitum dal presente, concernente la invocazione di adempimento contrattuale in ragione dei servizi resi;
- era priva di fondamento l'eccezione di difetto di procura e di carenza di legittimazione attiva atteso che il Tribunale di Reggio Calabria non aveva ritenuto di attribuire al Collegio degli Amministratori Giudiziari i poteri spettanti agli organi di amministrazione;
peraltro in data 02.07/12/2021 era intervenuto il provvedimento di revoca della pertinente misura di prevenzione;
- l'attività di realizzazione dei servizi di cui al contratto di appalto era stata resa, ma non integralmente pagata, e le penali non potevano essere applicate in quanto irritualmente contestate;
tanto esposto venivano rassegnate le seguenti conclusioni:
“ piaccia all'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in via preliminare, preso atto della innegabile circostanza che l'opposizione non appare fondata su valida prova scritta, essendo state le penali mai preventivamente contestate all'AVR s.p.a. né di pronta soluzione, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n° 18646/2021
(R.G. n° 35170/2021), così come azionato;
sempre in via preliminare, attesa la notizia di danno erariale certo, concreto ed attuale, pari agli interessi moratori corrisposti( pari ad € 25.454,65) oltre a quello ulteriore che si sta producendo, disporre l'immediata trasmissione degli atti alla Corte dei Conti competente;
infine, in via preliminare, attesa la notizia di reato ex art. 479 c.p. di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici nei confronti del RUP
Geom. ( cfr. all. parte opponente e,f,g,h ed i) disporre la immediata Controparte_5 trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica competente;
nel merito dichiarare inammissibile ovvero rigettare l'opposizione avversaria poiché infondata in fatto e in diritto per le motivazioni di cui in narrativa;
sempre nel merito accertare e dichiarare l'avvenuto quotidiano e puntuale svolgimento dei servizi di raccolta porta a porta e spazzamento da parte dell'AVR e per l'effetto condannare il alle somme di cui alle fatture Parte_1 ingiunte, oltre interessi ex D.Lgs. n°231/2002 per i motivi esposti in narrativa;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale, ridurre le penali ad equità ex art. 1384 c.c. per i motivi esposti in narrativa;
con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre spese generali, c.p.a. ed accessori di legge.”.
Espletata la C.T.U. di natura ingegneristica( volta ad accertare il regolare svolgimento dei servizi oggetto di appalto ed i rapporti di dare-avere fra le parti) la causa, all'udienza del 13 maggio 2025, all'esito della precisazione delle conclusioni, siccome riportate in atti ad opera dei procuratori delle parti, era trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
In via istruttoria giova considerare che la controversia risulta adeguatamente istruita non ravvisandosi la necessità di rinnovare le operazioni peritali ovvero di convocare il nominato esperto al fine di rendere ulteriori chiarimenti atteso che l'ausiliario di giustizia vi ha provveduto a mezzo della redazione di un elaborato integrativo.
In rito, seguendo l'ordine delle eccezioni formulate dal , mette conto evidenziare che: Parte_1
- è privo di fondamento il rilievo del difetto di legittimazione dell'VR per- asserita- assenza di autorizzazione del Giudice ex art. 40 3° comma D. Lgs. n°159/2011 e della conseguente inesistenza della procura ad litem conferita;
ed infatti, all'atto della introduzione della procedura monitoria ( allorquando era ancora pendente la procedura di prevenzione patrimoniale ex art. 34 D.Lgs. n° 159/2011- c.d. codice antimafia-) non erano stati conferiti al Collegio degli Amministratori Giudiziari poteri di natura gestoria.
Ed infatti, come evincibile dalla visura camerale versata in atti, la società opposta è sempre risultata in bonis e la governance è rimasta invariata.
Peraltro nel caso in esame non si verte in ambito di fattispecie ex art. 40 D.Lgs. n°159/2011 di gestione dei beni sequestrati applicabile alle Misure di Prevenzione del Sequestro e della Confisca, sibbene nel novero della più tenue Misura di Prevenzione di cui all'art. 34 D.Lgs. n°159/2011.
Orbene, a tenore precettivo della stessa,:
a) non è stata conferita la rappresentanza legale della società, sottoposta alla misura di prevenzione, al Collegio degli Amministratori Giudiziari;
b) il Tribunale di Reggio Calabria- Sezione Misure di Prevenzione- ha concesso la pertinente misura per l'arco temporale di sei mesi, poi prorogato, durante il quale sono state effettuate attività di supervisione e di vigilanza, ma non è mutata la governance societaria.
Ne consegue che, alla data di attivazione della procedura monitoria e di quella di introduzione della presente controversia(03/12/2021), era esistente la legitimatio ad causam dell'AVR, pur a fronte di carenza di autorizzazione dell'ufficio giudiziario del Tribunale di Reggio Calabria, in quanto non espressamente prevista.
Peraltro medio tempore( in data 02-07/12/2021) è intervenuta la revoca del provvedimento di prevenzione.
In forza dei superiori rilievi deve essere postulato che non sussistesse difetto di legittimazione ad agire dell'VR ( neppure con riferimento alla fase monitoria) e che, per l'effetto, è stata ritualmente rilasciata la procura ad litem riferibile alla fase sommaria ed alla successiva fase di natura contenziosa.
Deve del pari disattendersi l'eccezione di continenza del presente processo in quello precedentemente instaurato dinanzi al Tribunale di Tivoli( R.G. n° 2140/2020) avente ad oggetto la richiesta di risoluzione del contratto in esame per gravi inadempienze dell'AVR con conseguente invocazione di ristoro dei danni patiti.
Occorre rammentare che nel richiamato giudizio il decidente ha sollecitato i procuratori delle parti a precisare le conclusioni ravvisando d'ufficio la incompetenza ratione loci del giudice adito per essere territorialmente competente il foro di Pt_1
A prescindere dal delineato profilo il presente processo ha un petitum ed una causa petendi difformi da quello preventivamente azionato( il primo avendo ad oggetto l'accertamento di gravi inadempienze dell'VR di importanza economica tale da giustificare lo scioglimento del contratto ed il presente la richiesta di adempimento del contratto).
Non sono state fornite notizie onde conoscere l'andamento del cennato giudizio.
Appare però di chiara percezione il rilievo che non risultano versati in atti riscontri del passaggio in giudicato del pronunciamento- che, a tutto voler concedere, avrebbe efficacia ex nunc- non apparendo, per l'effetto, preclusa la possibilità di accertamento della spettanza degli importi richiesti dalla società opposta in esecuzione del contratto( quanto alle prestazioni rese dal mese di agosto del 2020 sino al mese di aprile del 2021).
Deve del pari respingersi la richiesta di accertamento della intervenuta risoluzione di diritto del contratto di appalto per fatto e colpa esclusiva del ( invocazione disattesa Parte_1 in duplice sede cautelare).
Ed infatti la suddetta tesi risulta fondata sull'assunto che, a fronte delle reiterate inadempienze del , la società opposta si sarebbe ritenuta non vincolata contrattualmente Parte_1 essendo invano decorsi quindici (15) giorni dall'epoca di comunicazione della diffida ad adempiere.
Osserva il Collegio che in subiecta materia si verte in ambito di contratto di appalto di servizi con la P.A. sicchè le modalità di scioglimento del contratto devono essere espressamente negoziate e sottoscritte( esemplificativamente a mezzo della condivisione di una clausola risolutiva espressa).
Non è pertanto seriamente contestabile che, in difetto del tassativo percorso negoziale, non possa essere rimessa alla iniziativa di uno dei contraenti richiedere accertarsi la intervenuta risoluzione di diritto del contratto avvalendosi dei consueti strumenti di autotutela fruibili nei rapporti intercorrenti fra soggetti privati.
Peraltro il avendo richiesto l'adozione della statuizione costitutiva Parte_1 di risoluzione del contratto, ha palesato in forma univoca l'intento di ricusare la tesi della intervenuta risoluzione del contratto da accertarsi con efficacia retroattiva. Dovendo, per l'effetto, ritenersi che, alla data di svolgimento dei servizi oggetto di contestazione, il contratto fosse valido ed efficace occorre verificare la fondatezza delle rispettive ragioni di credito dei contraenti.
Sulla scorta dei delineati presupposti è stata ammessa la CTU di natura ingegneristica al fine di accertare se fosse legittima la richiesta dell'VR di ricevere i corrispettivi pattuiti a fronte dei servizi resi e se avesse titolo la richiesta di decurtazione dei compensi in considerazione delle penali irrogate dalla stazione appaltante.
Orbene il nominato esperto con elaborato tecnico( anche integrativo), tratto sulla scorta di retti criteri tecnici ed immune da vizi logici, ha condivisibilmente opinato che i compensi inerenti le prestazioni di servizi resi dal mese di agosto del 2020 sino al mese di aprile del 2021 risultano spettanti essendo stata svolta con diligenza la attività di natura reportistica e non essendo state formulate idonee contestazioni di inadempimento.
Ed infatti la richiesta di acquisto di un macchinario per ottimizzare la attività di smaltimento dei rifiuti e la esecuzione di prestazioni suppletive a fronte della pressochè integrale omissione di pagamento dei corrispettivi concordati appare contraria a buona fede.
Del pari la irrogazione di penali deve essere intesa quale tamquam non esset in quanto, in violazione dell'art. 113 del Codice dei Contratti Pubblici, avendo ad oggetto misura eccedente il 10% dell'ammontare dell'appalto.
Ma ancor più assume valenza dirimente il rilievo che la penale( inerente taluni segmenti di prestazione) è stata comminata, ma che non è stato concesso all'VR il termine di cinque giorni dalla ricezione della contestazione di addebito per fornire le giustificazioni.
Rileva il Collegio che le criticità di natura sostanziale e procedurale innanzi esplicitate fondano il convincimento che debba essere riconosciuto quanto maturato a titolo di corrispettivo con espunzione di quanto invocato in detrazione a titolo di penali.
In forza dei superiori rilievi il , che dovrebbe dotarsi delle risorse finanziarie utili Parte_1 al fine di far fronte alle esigenze- concretanti servizio pubblico di necessità- della comunità locale senza ritenere di addossare i conseguenti oneri alle articolazioni produttive sino a condurle a decozione, deve essere condannato al pagamento dell'importo ingiunto dal quale devono essere detratte le somme eventualmente versate medio tempore.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono trovare liquidazione come da dispositivo.
Per il medesimo principio le spese di C.T.U.- liquidate come in atti- devono essere poste in via definitiva a carico del . Parte_1
PQM
Il Tribunale Civile di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
respinge l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n° 18646/2021, R.G. n° 35170/2020 emesso inter partes in data 20/10/2021 dal Tribunale Ordinario di Roma e, per l'effetto, conferma l'emesso decreto monitorio, dal quale devono essere detratte le somme eventualmente versate in epoca successiva a quella di ricezione della copia notificata del decreto ingiuntivo de quo. Condanna la parte opponente a rifondere in favore dell' le spese del presente giudizio CP_1 che si liquidano nell'importo di € 25.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
Pone le spese di C.T.U. - liquidate come in atti- in via definitiva a carico della parte opponente.
Così deciso il 09 settembre 2025 nella camera di consiglio del Tribunale Civile di Roma.
IL Giudice Estensore
Dott. Maurizio Manzi
Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Salvo
In nome del popolo italiano
Tribunale civile di Roma
Sezione Sedicesima
Il Tribunale riunito in camera di consiglio e composto dai Signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Di Salvo Presidente
2) Dott. Maurizio Manzi Giudice relatore
3) Dott. ssa Mazzaro Flora Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa annotata al R.G. n° 75191 per l'anno 2021, trattenuta in decisione alla udienza del 13/05/2025, vertente
TRA
c.f.: , con sede in , Piazza Parte_1 P.IVA_1 Pt_1 del Municipio n°1, in persona del Sindaco pro-tempore, Dott. nato a [...] [...], Persona_1 Pt_1 elettivamente domiciliato in Via Cesare Ferrero di Cambiano n°82, presso lo studio dell'Avv. Fabio Pt_1
D'Amato, dal quale è rappresentato e difeso come da delega in calce all'atto introduttivo del presente giudizio in virtù della deliberazione della Giunta Comunale n°127 del 18/11/2021, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente numero di fax: 06/ 33218782 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
OPPONENTE
E
p. i.v.a. , c.f. e Registro Imprese RM n° , con sede in 00133), CP_1 P.IVA_2 P.IVA_3 Pt_1 in Via Francesco Tensi n°116, elettivamente domiciliata in Viale Carso n°57, presso lo studio Pt_1 dell'Avv. Luigi Marino, dal quale è rappresentata e difesa giusta delega ex art. 18 comma 5 del D.M. n°44/2011 su documento informatico, rilasciato dalla Dott.ssa in forza di procura Persona_2 speciale a rogito Notaio di del 10 gennaio 2022( Rep. n° 1623, Racc. n°1036) Persona_3 Pt_1 del legale rappresentante Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato,
Dott. , con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente numero Controparte_2 di fax: 06/ 3728560 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_2
OPPOSTO
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
All'udienza del 13 maggio 2025 compariva per la parte opponente l'Avv. Pasquale Pacecca, in sostituzione dell'Avv. Fabio D'Amato, il quale precisava le conclusioni chiedendo- in via preliminare- di disporre la rinnovazione della C.T.U. e nel merito riportandosi alle conclusioni rassegnate con l'atto di opposizione, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
Per l' era presente l'Avv. Luigi Marino il quale rappresentava il refuso di scrittura nel verbale CP_1 della scorsa udienza precisando che i servizi resi erano relativi al mese di agosto 2020 fino al mese di aprile del 2021.
L'Avv. Marino precisava le conclusioni riportandosi a quelle di cui alla comparsa di costituzione e di risposta nonché alla prima memoria istruttoria.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato all'VR s.p.a.( d'ora in poi breviter all'VR) il
[...]
)- d'ora in poi breviter il proponeva Parte_1 Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 18646/2021, R.G. n° 35170/2021, emesso inter partes in data
20/10/2021 dal Tribunale Ordinario di Roma, per l'importo di € 652.403,27 oltre interessi come da domanda e spese di procedura.
Formulava le seguenti eccezioni/deduzioni:
- l'VR , con successiva notificazione, aveva comunicato la ricezione di taluni pagamenti limitando la richiesta creditoria alla somma di € 297.267,64 pur effettuando imputazioni di pagamenti oggetto di censura;
Con
- a fondamento della domanda monitoria l' aveva dedotto che:
- in seguito a procedura di evidenza pubblica l'AVR aveva sottoscritto in data 05/10/2018 con esso opponente un contratto di appalto avente ad oggetto “ il servizio integrato di igiene urbana ed ambientale, conferimento rifiuti, servizi accessori e complementari”;
- ad argomentare dell'AVR esso opponente non avrebbe pagato le seguenti fatture:
1) n°909/40, emessa in data 24/08/2020, con data di scadenza al 24/09/2020, pagata parzialmente con un residuo credito di AVR di € 18.208,95;
2) n° 1008/40, emessa in data 25/09/2020, con data di scadenza al 25/10/2020, per l'importo di € 79.274,29; 3) n° 1164/40, emessa in data 31/10/2020, con data di scadenza al 30/11/2020 per l'importo di € 79.274,29;
4) n° 1249/40, emessa in data 30/11/2020, con data di scadenza al 30/12/2020, per l'importo di € 79.274,29;
5) n° 1386/40, emessa in data 31/12/2020, con data di scadenza al 31/01/2021, per l'importo di € 79.274,29;
6) n° 61/40, emessa in data 31/01/2021, con data di scadenza al 28/02/2021, per l'importo di € 79.274,29;
7) n°272/40, emessa in data 29/03/2021, con data di scadenza al 28/04/2021, per l'importo di € 79.274,29;
8) n° 281/40, emessa in data 31/03/2021, con data di scadenza al 30/04/2021, per l'importo di € 79.274,29;
9) n°372/40, emessa in data 30/04/2021, con data di scadenza al 31/05/2021, per l'importo di € 79.274,29;
- in via pregiudiziale esso opponente prospettava che fra le stesse parti dinanzi al Tribunale di Tivoli, foro prescelto per la risoluzione delle controversie, pendesse giudizio avente ad oggetto la risoluzione del contratto di appalto con richiesta di risarcimento dei danni subiti e subendi;
il che determinava la continenza del presente giudizio in quello innanzi connotato;
- nel merito esso opponente deduceva che anche le fatture di pagamento di cui al decreto ingiuntivo fossero state oggetto di relazione DEC con contestazione di inadempimenti e di disservizi;
il che aveva determinato la irrogazione di penali e di esecuzione in danno essendo stata affidata la fornitura a terzi;
- in dettaglio tutte le fatture di pagamento ex adverso azionate erano state contestate in ragione delle censure mosse alle pagg. 24-43 dell'atto oppositivo;
- in via preliminare si eccepiva il difetto di procura, di legittimazione processuale e l'assenza di autorizzazione del Giudice ex art. 40 comma 3° del d. lgs. n°159/2011; ed infatti, con provvedimento del 25 maggio 2020, il Tribunale Penale di Reggio Calabria Sez. M.P., nell'ambito del procedimento
R.G.M.P. n°44/2020, aveva disposto nei confronti dell'VR la misura della prevenzione patrimoniale di cui all'art. 34 del D.Lgs. n°159/2011( c.d. codice antimafia) nominando per l'effetto un Collegio di Amministratori Giudiziari;
- l'VR era risultata destinataria della irrogazione di molteplici penali in ragione dei reiterati ritardi/inadempimenti alla stessa ascrivibili;
riepilogando:
i) le prime tre fatture di pagamento non avrebbero potuto essere liquidate perché errate Con in quanto contenevano anche gli emolumenti del che esso opponente avrebbe Con dovuto liquidare al stesso;
ii) in seguito alla firma del contratto era stato dunque necessario raggiungere un accordo per definire congiuntamente la quantificazione dell'importo mensile;
iii) l'AVR aveva ceduto il credito alla prima di firmare il contratto Controparte_4 di appalto;
iv) gli investimenti da contratto, che avrebbero dovuto essere operati entro 90 giorni dalla firma del contratto, pari ad € 600.000,00 circa, non erano stati mai effettuati;
v) erano legittime le molteplici penali irrogate oltre che le esecuzioni in danno dell'AVR; vi) la fattura di luglio 2020 era stata oggetto di cessione di credito;
vii) lo stato dei pagamenti effettuati era riportato nel prospetto analitico indicato alla pag. 56 dell'atto oppositivo;
- tanto esposto venivano formulate le seguenti conclusioni:
“ in via preliminare:
1) accertare e dichiarare la continenza di cause ex art. 39 2° comma c.p.c. per quanto esposto nel presente atto;
per l'effetto dichiarare la incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo, fissando un termine perentorio entro il quale le parti devono riassumere la causa davanti al primo giudice( Trib. Tivoli R.G. n° 2140/2020;
2) accertare e dichiarare il difetto di procura per quanto esposto nel presente atto;
Con
3) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva di nel richiedere i canoni mensili, a seguito di cessione di credito, per quanto esposto nel presente atto;
nel merito: Con 4) in ogni caso, accertare i gravi inadempimenti e disservizi di in relazione al contratto di appalto, le penali applicate ed i costi per i lavori in danno, con riferimento alle fatture oggetto di ingiunzione e per quanto esposto nel corpo dell'atto; per l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto, ovvero dichiarare non dovute le somme ingiunte e/o le somme ritenute di giustizia e/o secondo equità;
5) con vittoria di spese, competenze, onorari oltre accessori di legge e spese generali.”
Si costituiva l' e, con comparsa di risposta, replicava che: CP_1
- era infondata l'eccezione di continenza atteso che il giudizio avente ad oggetto la richiesta di risoluzione del contratto aveva difforme petitum dal presente, concernente la invocazione di adempimento contrattuale in ragione dei servizi resi;
- era priva di fondamento l'eccezione di difetto di procura e di carenza di legittimazione attiva atteso che il Tribunale di Reggio Calabria non aveva ritenuto di attribuire al Collegio degli Amministratori Giudiziari i poteri spettanti agli organi di amministrazione;
peraltro in data 02.07/12/2021 era intervenuto il provvedimento di revoca della pertinente misura di prevenzione;
- l'attività di realizzazione dei servizi di cui al contratto di appalto era stata resa, ma non integralmente pagata, e le penali non potevano essere applicate in quanto irritualmente contestate;
tanto esposto venivano rassegnate le seguenti conclusioni:
“ piaccia all'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in via preliminare, preso atto della innegabile circostanza che l'opposizione non appare fondata su valida prova scritta, essendo state le penali mai preventivamente contestate all'AVR s.p.a. né di pronta soluzione, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n° 18646/2021
(R.G. n° 35170/2021), così come azionato;
sempre in via preliminare, attesa la notizia di danno erariale certo, concreto ed attuale, pari agli interessi moratori corrisposti( pari ad € 25.454,65) oltre a quello ulteriore che si sta producendo, disporre l'immediata trasmissione degli atti alla Corte dei Conti competente;
infine, in via preliminare, attesa la notizia di reato ex art. 479 c.p. di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici nei confronti del RUP
Geom. ( cfr. all. parte opponente e,f,g,h ed i) disporre la immediata Controparte_5 trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica competente;
nel merito dichiarare inammissibile ovvero rigettare l'opposizione avversaria poiché infondata in fatto e in diritto per le motivazioni di cui in narrativa;
sempre nel merito accertare e dichiarare l'avvenuto quotidiano e puntuale svolgimento dei servizi di raccolta porta a porta e spazzamento da parte dell'AVR e per l'effetto condannare il alle somme di cui alle fatture Parte_1 ingiunte, oltre interessi ex D.Lgs. n°231/2002 per i motivi esposti in narrativa;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale, ridurre le penali ad equità ex art. 1384 c.c. per i motivi esposti in narrativa;
con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre spese generali, c.p.a. ed accessori di legge.”.
Espletata la C.T.U. di natura ingegneristica( volta ad accertare il regolare svolgimento dei servizi oggetto di appalto ed i rapporti di dare-avere fra le parti) la causa, all'udienza del 13 maggio 2025, all'esito della precisazione delle conclusioni, siccome riportate in atti ad opera dei procuratori delle parti, era trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
In via istruttoria giova considerare che la controversia risulta adeguatamente istruita non ravvisandosi la necessità di rinnovare le operazioni peritali ovvero di convocare il nominato esperto al fine di rendere ulteriori chiarimenti atteso che l'ausiliario di giustizia vi ha provveduto a mezzo della redazione di un elaborato integrativo.
In rito, seguendo l'ordine delle eccezioni formulate dal , mette conto evidenziare che: Parte_1
- è privo di fondamento il rilievo del difetto di legittimazione dell'VR per- asserita- assenza di autorizzazione del Giudice ex art. 40 3° comma D. Lgs. n°159/2011 e della conseguente inesistenza della procura ad litem conferita;
ed infatti, all'atto della introduzione della procedura monitoria ( allorquando era ancora pendente la procedura di prevenzione patrimoniale ex art. 34 D.Lgs. n° 159/2011- c.d. codice antimafia-) non erano stati conferiti al Collegio degli Amministratori Giudiziari poteri di natura gestoria.
Ed infatti, come evincibile dalla visura camerale versata in atti, la società opposta è sempre risultata in bonis e la governance è rimasta invariata.
Peraltro nel caso in esame non si verte in ambito di fattispecie ex art. 40 D.Lgs. n°159/2011 di gestione dei beni sequestrati applicabile alle Misure di Prevenzione del Sequestro e della Confisca, sibbene nel novero della più tenue Misura di Prevenzione di cui all'art. 34 D.Lgs. n°159/2011.
Orbene, a tenore precettivo della stessa,:
a) non è stata conferita la rappresentanza legale della società, sottoposta alla misura di prevenzione, al Collegio degli Amministratori Giudiziari;
b) il Tribunale di Reggio Calabria- Sezione Misure di Prevenzione- ha concesso la pertinente misura per l'arco temporale di sei mesi, poi prorogato, durante il quale sono state effettuate attività di supervisione e di vigilanza, ma non è mutata la governance societaria.
Ne consegue che, alla data di attivazione della procedura monitoria e di quella di introduzione della presente controversia(03/12/2021), era esistente la legitimatio ad causam dell'AVR, pur a fronte di carenza di autorizzazione dell'ufficio giudiziario del Tribunale di Reggio Calabria, in quanto non espressamente prevista.
Peraltro medio tempore( in data 02-07/12/2021) è intervenuta la revoca del provvedimento di prevenzione.
In forza dei superiori rilievi deve essere postulato che non sussistesse difetto di legittimazione ad agire dell'VR ( neppure con riferimento alla fase monitoria) e che, per l'effetto, è stata ritualmente rilasciata la procura ad litem riferibile alla fase sommaria ed alla successiva fase di natura contenziosa.
Deve del pari disattendersi l'eccezione di continenza del presente processo in quello precedentemente instaurato dinanzi al Tribunale di Tivoli( R.G. n° 2140/2020) avente ad oggetto la richiesta di risoluzione del contratto in esame per gravi inadempienze dell'AVR con conseguente invocazione di ristoro dei danni patiti.
Occorre rammentare che nel richiamato giudizio il decidente ha sollecitato i procuratori delle parti a precisare le conclusioni ravvisando d'ufficio la incompetenza ratione loci del giudice adito per essere territorialmente competente il foro di Pt_1
A prescindere dal delineato profilo il presente processo ha un petitum ed una causa petendi difformi da quello preventivamente azionato( il primo avendo ad oggetto l'accertamento di gravi inadempienze dell'VR di importanza economica tale da giustificare lo scioglimento del contratto ed il presente la richiesta di adempimento del contratto).
Non sono state fornite notizie onde conoscere l'andamento del cennato giudizio.
Appare però di chiara percezione il rilievo che non risultano versati in atti riscontri del passaggio in giudicato del pronunciamento- che, a tutto voler concedere, avrebbe efficacia ex nunc- non apparendo, per l'effetto, preclusa la possibilità di accertamento della spettanza degli importi richiesti dalla società opposta in esecuzione del contratto( quanto alle prestazioni rese dal mese di agosto del 2020 sino al mese di aprile del 2021).
Deve del pari respingersi la richiesta di accertamento della intervenuta risoluzione di diritto del contratto di appalto per fatto e colpa esclusiva del ( invocazione disattesa Parte_1 in duplice sede cautelare).
Ed infatti la suddetta tesi risulta fondata sull'assunto che, a fronte delle reiterate inadempienze del , la società opposta si sarebbe ritenuta non vincolata contrattualmente Parte_1 essendo invano decorsi quindici (15) giorni dall'epoca di comunicazione della diffida ad adempiere.
Osserva il Collegio che in subiecta materia si verte in ambito di contratto di appalto di servizi con la P.A. sicchè le modalità di scioglimento del contratto devono essere espressamente negoziate e sottoscritte( esemplificativamente a mezzo della condivisione di una clausola risolutiva espressa).
Non è pertanto seriamente contestabile che, in difetto del tassativo percorso negoziale, non possa essere rimessa alla iniziativa di uno dei contraenti richiedere accertarsi la intervenuta risoluzione di diritto del contratto avvalendosi dei consueti strumenti di autotutela fruibili nei rapporti intercorrenti fra soggetti privati.
Peraltro il avendo richiesto l'adozione della statuizione costitutiva Parte_1 di risoluzione del contratto, ha palesato in forma univoca l'intento di ricusare la tesi della intervenuta risoluzione del contratto da accertarsi con efficacia retroattiva. Dovendo, per l'effetto, ritenersi che, alla data di svolgimento dei servizi oggetto di contestazione, il contratto fosse valido ed efficace occorre verificare la fondatezza delle rispettive ragioni di credito dei contraenti.
Sulla scorta dei delineati presupposti è stata ammessa la CTU di natura ingegneristica al fine di accertare se fosse legittima la richiesta dell'VR di ricevere i corrispettivi pattuiti a fronte dei servizi resi e se avesse titolo la richiesta di decurtazione dei compensi in considerazione delle penali irrogate dalla stazione appaltante.
Orbene il nominato esperto con elaborato tecnico( anche integrativo), tratto sulla scorta di retti criteri tecnici ed immune da vizi logici, ha condivisibilmente opinato che i compensi inerenti le prestazioni di servizi resi dal mese di agosto del 2020 sino al mese di aprile del 2021 risultano spettanti essendo stata svolta con diligenza la attività di natura reportistica e non essendo state formulate idonee contestazioni di inadempimento.
Ed infatti la richiesta di acquisto di un macchinario per ottimizzare la attività di smaltimento dei rifiuti e la esecuzione di prestazioni suppletive a fronte della pressochè integrale omissione di pagamento dei corrispettivi concordati appare contraria a buona fede.
Del pari la irrogazione di penali deve essere intesa quale tamquam non esset in quanto, in violazione dell'art. 113 del Codice dei Contratti Pubblici, avendo ad oggetto misura eccedente il 10% dell'ammontare dell'appalto.
Ma ancor più assume valenza dirimente il rilievo che la penale( inerente taluni segmenti di prestazione) è stata comminata, ma che non è stato concesso all'VR il termine di cinque giorni dalla ricezione della contestazione di addebito per fornire le giustificazioni.
Rileva il Collegio che le criticità di natura sostanziale e procedurale innanzi esplicitate fondano il convincimento che debba essere riconosciuto quanto maturato a titolo di corrispettivo con espunzione di quanto invocato in detrazione a titolo di penali.
In forza dei superiori rilievi il , che dovrebbe dotarsi delle risorse finanziarie utili Parte_1 al fine di far fronte alle esigenze- concretanti servizio pubblico di necessità- della comunità locale senza ritenere di addossare i conseguenti oneri alle articolazioni produttive sino a condurle a decozione, deve essere condannato al pagamento dell'importo ingiunto dal quale devono essere detratte le somme eventualmente versate medio tempore.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono trovare liquidazione come da dispositivo.
Per il medesimo principio le spese di C.T.U.- liquidate come in atti- devono essere poste in via definitiva a carico del . Parte_1
PQM
Il Tribunale Civile di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
respinge l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n° 18646/2021, R.G. n° 35170/2020 emesso inter partes in data 20/10/2021 dal Tribunale Ordinario di Roma e, per l'effetto, conferma l'emesso decreto monitorio, dal quale devono essere detratte le somme eventualmente versate in epoca successiva a quella di ricezione della copia notificata del decreto ingiuntivo de quo. Condanna la parte opponente a rifondere in favore dell' le spese del presente giudizio CP_1 che si liquidano nell'importo di € 25.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
Pone le spese di C.T.U. - liquidate come in atti- in via definitiva a carico della parte opponente.
Così deciso il 09 settembre 2025 nella camera di consiglio del Tribunale Civile di Roma.
IL Giudice Estensore
Dott. Maurizio Manzi
Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Salvo