Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 24/01/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 475/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice Paola Irene Calastri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 475/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CRISTINA Parte_1 C.F._1
GIANCOLA
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DANIELA CABIDDU CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto davanti all'intestato Tribunale di Sassari, in funzione di giudice del Parte_1 lavoro, l' , chiedendo il riconoscimento dell'inabilità permanente parziale al lavoro nella misura CP_1 percentuale del 13% e la corresponsione dell'indennizzo del danno biologico pari al 13% in conseguenza dell'infortunio verificatosi in data 12.01.2023 durante l'esecuzione della prestazione lavorativa alle dipendenze di Regionale per lo Sviluppo del Territorio Controparte_2
e dell'Ambiente della Sardegna).
Più precisamente, l'odierno ricorrente, in qualità di operaio addetto al Presidio Forestale “Monte Lerno”, sito in Pattada località “Su Monte Sas Cabras”, nel corso dello svolgimento delle ordinarie mansioni di pulizia del bosco consistenti, nell'occasione, nell'attività di estirpamento di alcuni rami di cisto, ha avvertito un dolore improvviso alla spalla destra di intensità tale da costringerlo ad interrompere detta attività.
Per l'evento occorso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Ozieri ha formulato la seguente diagnosi
“Algia spalla dx da verosimile tendinopatia cuffia dei rotatori”, con riconoscimento di un'inabilità temporanea assoluta al lavoro fino al 21.01.2023.
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Nelle more, il ricorrente ha avanzato richiesta di indennizzabilità che l'Istituto in data 10.03.2023 ha rigettato così motivando: “non spetta alcuna indennità in quanto l'evento che ha determinato l'inabilità temporanea al lavoro non dipende da causa violenta ma da malattia comune”.
Costituitosi in giudizio, l' ha contestato la fondatezza della domanda concludendo per il rigetto. CP_1
La causa, istruita tramite CTU con la nomina del Dott. , è stata decisa disposta la trattazione Persona_1 scritta ex art. 127ter cpc.
Incontestata la dinamica dei fatti dedotti in giudizio, il CTU nominato, all'esito dell'analisi dei dati obiettivi emersi dalla documentazione medica in atti nonché all'esito della valutazione sotto il profilo medico - legale, ha concluso l'elaborato peritale come segue:
“È indispensabile descrivere gli aspetti salienti di tale caso:
- innanzitutto, si segnalano le modalità dell'evento per il quale si è in causa, risalente al
12.1.2023, le quali sono riferite e descritte dallo stesso periziando (e riportate nella denuncia di infortunio) come “sollevava le braccia per afferrare dei rami da tagliare”.
- si segnala quanto risulta dalla certificazione del PS nell'accesso eseguito lo stesso giorno dell'evento, ossia “giunge in PS per algia e limitazione funzionale spalla dx in assenza di trauma ...”
- dalla stessa certificazione emerge un precedente recente accesso presso la stessa Struttura per la medesima sintomatologia.
- gli accertamenti strumentali (esame RMN) eseguiti il giorno successivo all'evento portano come refertazione “… rimaneggiamento sclerotico della marginale epinserzionale del trochite omerale. Disomogeneità strutturale del tipo fibrotendinosico a carico del tendine sovraspinoso, profondamente sfrangiato a sede preinserzionale per circa 16 mm, con segni di ipotrofia a carico del relativo ventre muscolare. Nettamente ridotto di ampiezza lo spazio di scorrimento tendineo subacromiale. Diffuso impegno fluido/reattivo del recesso subacromion deltoideo. Note di discreta fibrotendinosi del sottoscapolare … note di sinovite extracapsulare del tendine del CLB …”.
- la visita ortopedica eseguita dopo circa 2 mesi dall'evento segnala “Pseudoparalisi spalla dx in lesione isolata tendine sovraspinoso ...”
- per tale patologia nel mese di aprile dello stesso anno veniva trattato chirurgicamente con
“bursectomia e riparazione della cuffia con ancorette”.
Dopo tali premesse ritengo ragionevole sostenere che non si può riscontrare il verificarsi di una “causa violenta”, in quanto l'articolazione per la cui patologia si è in causa è stata unicamente sottoposta a una sollecitazione funzionale da ritenersi di entità modesta.
Oltretutto altamente rilevante e determinante quanto emerso dalla Risonanza Magnetica eseguita il giorno successivo all'evento, ossia una condizione di grave tendinopatia della cuffia pagina 2 di 3 dei rotatori pressoché in tutte le sue componenti, con lesione del tendine del sovraspinoso il cui ventre muscolare presenta segni di ipotrofia, una borsite subacromiale, una sinovite del tendine del capo lungo del bicipite, una riduzione di ampiezza dello spazio sottoacromiale... Si tratta in maniera inequivocabile di aspetti di tipo cronico-degenerativo i quali non possono essere nella maniera più assoluta attribuibili all'evento occorso, ma sono da considerarsi preesistenti. E conseguentemente la sintomatologia riferita successivamente e l'indicazione ed esecuzione dell'intervento chirurgico, e i relativi postumi, sono correlabili a tale patologia.
A supporto di quanto appena sostenuto, vi è che si tratta di concetti e conoscenze universalmente accertati e confermati, e ben riscontrabili in qualunque trattato di patologia ortopedica.
In conclusione, non si ha il riscontro di una causa violenta, e la patologia per la quale si è in causa è presente in un soggetto di età adulto-avanzata su una articolazione interessata da fenomeni degenerativi tendinei di grado rilevante per i quali non può essere ricercata una genesi traumatica”.
Le conclusioni, cui il CTU è pervenuto in sede di operazioni peritali, sono del tutto condivisibili sotto il profilo logico – argomentativo in quanto supportate dalla documentazione medica in atti e possono porsi a fondamento della decisione di rigetto del ricorso.
Peraltro, le stesse portano ad escludere altresì la teoria della “equivalenza causale” prospettata in corso di causa da parte ricorrente secondo cui “la predisposizione morbosa del lavoratore non esclude il nesso causale fra lo sforzo fisico (o le situazioni di stress emotivo ed ambientale) e l'evento infortunistico, anche in relazione al principio dell'equivalenza causale di cui all'art. 41 cp che trova applicazione nella materia degli infortuni sul lavoro, dovendosi riconoscere un ruolo di concausa anche ad una minima accelerazione di una pregressa malattia".
In conclusione, il ricorso è da ritenersi infondato e non merita accoglimento.
Le spese del giudizio sono poste a carico del ricorrente come da dispositivo.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- condanna a rifondere in favore di le spese del presente giudizio, Parte_1 CP_1 liquidate in € 2.300,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%;
- pone definitivamente a carico di le spese di CTU. CP_1
Sassari, 24/01/2025
Il giudice
Paola Irene Calastri
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