Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/05/2025, n. 1026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1026 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice Antonella Paparo all'esito dell'udienza cartolare dell'8.4.2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa iscritta al numero 6538/2023 R.G.
TRA
n.q. di erede di rappresentata e Parte_1 Persona_1
difesa per mandato in atti dall' avv.to Maria Giuseppina Amodio
e Antonio Scarpato;
RICORRENTE
E
Controparte_1
– in persona del legale rappresentante pro tempore -
[...]
rappresentato e difeso come in atti,
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in riassunzione depositato il 23.10.2023 Parte_1
n.q. di erede di , già erede di
[...] Persona_1 Per_2
premesso l'infruttuoso espletamento dell'iter
[...]
amministrativo per ottenere l'indennità di accompagnamento in capo al de cuius deduce che nell'accertamento Persona_2
tecnico preventivo obbligatorio proposto per il riconoscimento del requisito sanitario inerente alla suddetta prestazione il ctu
1
Facendo seguito al dissenso manifestato, contesta le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato nella fase sommaria.
Conclude chiedendo la condanna dell' al pagamento della CP_1
prestazione richiesta dalla domanda amministrativa in data
14.06.2021 all'exitus in data 31.10.2022, oltre accessori di legge e spese vinte.
L' , costituitosi eccepisce la improcedibilità ed CP_1
inammissibilità della domanda e ne chiede il rigetto .
In corso di giudizio, al presente fascicolo veniva riunito quello relativo alla fase sommaria .
Preliminarmente va dato atto della conclusione del procedimento sommario e ne va disposta l'archiviazione degli atti.
Nel merito, l'opposizione non può trovare accoglimento .
Ed invero il CTU dott. , anche nei chiarimenti resi in Persona_3
fase di opposizione, cui per brevità si fa rinvio, ha concluso nel senso di ritenere la sussistenza del requisito sanitario relativo alla prestazione richiesta a decorrere dall'1.09.2022 .
Le suddette conclusioni, vengono quindi pienamente condivise da questo giudice in quanto coerenti con l'esame obiettivo, con gli accertamenti espletati e con la diagnosi espletata.
In definitiva, le censure mosse alla perizia da parte attrice non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (Cass. lav., n. 11054/2003; Cass. lav., n.
2 7341/2004), sicchè non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (Cass. lav., n. 2151/2004).
Pertanto, il ricorso va rigettato e per l'effetto va dichiarato che il de cuius possedeva il requisito sanitario Persona_2
dell'accompagnamento a far data dall'1.9.2022 fino all'exitus in data 31.10.2022
Non deve essere emessa pronuncia sulle spese di lite ai sensi dell'art 152 disp,. Att. Cpc .
Le spese di ctu per entrambe le fasi di giudizio vanno poste a carico dell , liquidate come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite: dichiara concluso il procedimento di atp r.g. n. 5812/2021, e dispone l'archiviazione degli atti;
rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che il de cuius possedeva il requisito sanitario Persona_2
dell'accompagnamento a far data dall'1.9.2022 fino all'exitus in data 31.10.2022; nulla sulle spese di lite;
Liquida le spese di ctu come da separato decreto.
Torre Annunziata, 8.5.2025
IL GIUDICE
Antonella Paparo
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