Versione
11 febbraio 1953
11 febbraio 1953
Art. 6.
La vigilanza per l'applicazione della presente legge e' esercitata dall'Ispettorato del lavoro.
La presente legge, munita, del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 gennaio 1953
EINAUDI
DE GASPERI - RUBINACCI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
La vigilanza per l'applicazione della presente legge e' esercitata dall'Ispettorato del lavoro.
La presente legge, munita, del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 gennaio 1953
EINAUDI
DE GASPERI - RUBINACCI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Giurisprudenza • 36
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