Articolo 6 della Legge 5 gennaio 1953, n. 4
Articolo 5
Versione
11 febbraio 1953
Art. 6.
La vigilanza per l'applicazione della presente legge e' esercitata dall'Ispettorato del lavoro.

La presente legge, munita, del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 5 gennaio 1953

EINAUDI

DE GASPERI - RUBINACCI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Entrata in vigore il 11 febbraio 1953
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