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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 630/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
07/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
D'ORIANO NA, LA
DI LORENZO FABIO, Giudice
in data 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 703/2025 depositato il 27/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Ribera N. 1 80128 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 694/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 2 e pubblicata il 04/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720239000412319000 IRPEF-ALIQUOTE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720239000412319000 IVA-ALIQUOTE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720239000412319000 IRAP 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720120005949765001 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720120006173874003 IVA-ALTRO 2006 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720120006173874003 IRAP 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6064/2025 depositato il
14/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello notificato a mezzo PEC in data 30/12/2024, Ricorrente_1 impugnava la sentenza n. 694/2024, pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Benevento, Sezione 2, depositata in data 04.06.2024, non notificata, che aveva rigettato il suo ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 01720239000412319 emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per la Provincia di
Benevento, notificata in data 31.03.2023, avente ad oggetto le cartelle di pagamento n.
01720120005949765001, presumibilmente notificata in data 08.06.2012, avente ad oggetto IRPEF, anno
2006, per una somma pari ad €. 4.378,28, comprensiva di sanzioni ed interessi, e n. 01720120006173874003, presumibilmente notificata in data 08.06.2012, avente ad oggetto IVA e IRAP, anno 2006, per una somma pari ad €. 20.909,24, comprensiva di sanzioni ed interessi.
La ricorrente aveva eccepito: omessa notifica atti prodromici, prescrizione del credito, decadenza, violazione dell'obbligo del contraddittorio preventivo, omessa sottoscrizione dei ruoli, difetto di motivazione, omessa indicazione della base di calcolo per le sanzioni e gli interessi, nullità dell'intimazione per non essere l'ente autorizzato, mancata sottoscrizione di regolare funzionario, mancata indicazione del nominativo del responsabile del procedimento e contestazione della qualifica dello stesso, annullamento automatico ex d.
l. 41/2021.
La Corte di primo grado aveva rigettato tutti i motivi di ricorso, rilevando in particolare l'insussistenza dell'obbligo di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore e che l'Agenzia delle Entrate
Riscossione aveva provato la regolare notifica delle cartelle oggetto dell'intimazione.
L'appellante deduceva in primo luogo la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia sulla nullità delle notifiche delle cartelle effettuate in un luogo diverso da quello di residenza della destinataria;
riproposti gli altri motivi con analoghe argomentazioni, chiedeva pertanto l'accoglimento del ricorso di primo grado, vinte le spese.
L'Agenzia Riscossione si costituiva in giudizio e, in sede di controdeduzioni, chiedeva la conferma della sentenza impugnata;
l'appellante depositava memoria illustrativa.
Fissata l'udienza di trattazione, all'esito della discussione orale, la Corte assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve trovare accoglimento.
Come correttamente eccepito dall'appellante, l'Agenzia Riscossione ha prodotto due avvisi di ricevimento da cui risulta che le cartelle oggetto dell'impugnata intimazione sono state entrambe notificate in data 8 giugno 2012 alla destinataria Ricorrente_1, non a mani proprie, ma mediante consegna ad un addetto alla casa o all'ufficio all'indirizzo di Luogo_1 alla Indirizzo_1 snc;
ebbene dal Certificato di Residenza Storico a firma dell'Ufficiale dell'Anagrafe rilasciato dal comune, prot. n. 0000616 del 12.01.2024, ritualmente depositato già in primo grado, risulta che la contribuente risiede dal 30.11.2010 a tutt'oggi in S
Luogo_2 alla Indirizzo_2.
Sul punto giova ricordare che presupposto di validità della notificazione ex art. 139 c.p.c. non è già il preventivo tentativo di notifica a mani proprie, rispetto al quale integra soltanto una modalità alternativa, ma, in quanto eseguita ove il destinatario ha, nel comune di residenza, la casa di abitazione o l'ufficio od esercita l'industria o il commercio, che l'atto sia consegnato a persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, mentre se sia eseguita in luoghi diversi è irrilevante il rapporto tra il consegnatario e la persona cui l'atto è destinato e la notificazione deve considerarsi comunque nulla (Cass. n. 2968 del 2016; n. 15432 del 2018);
a maggior ragione in considerazione del fatto che nel caso di impresa individuale, poiché il destinatario della pretesa tributaria è la persona fisica dell'imprenditore, non avendo l'impresa alcuna soggettività o autonoma imputabilità diversa da quella del suo titolare, sia sotto l'aspetto sostanziale che processuale, la notificazione dell'avviso di accertamento deve essere fatta, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. c) del d.P.R. n. 600 del
1973, nel domicilio fiscale della persona fisica dell'imprenditore ( Cass. n. 20650 del 2021), che nel caso di specie l'Agenzia non ha eccepito essere diverso da quello di residenza.
Assorbiti gli altri motivi, posto che la prescrizione della pretesa erariale per la mancata notifica delle cartelle presupposte è stata fatta valere impugnando tempestivamente l'atto di intimazione successivamente notificato, che il termine decennale applicabile risulta ampiamente decorso a fronte di crediti del 2006 e notifica della successiva intimazione avvenuta nel 2023, l'appello va accolto e in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso di primo grado.
La condanna alle spese dell'Agenzia Riscossione per entrambi i gradi di giudizio segue la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e per l'effetto l'originario ricorso;
condanna l'Agenzia Riscossione al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'appellante che liquida in € 1.100,00, per il primo grado ed in € 1.300,00 per il secondo, oltre CU e accessori come per legge, con attribuzione.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
07/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
D'ORIANO NA, LA
DI LORENZO FABIO, Giudice
in data 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 703/2025 depositato il 27/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Ribera N. 1 80128 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 694/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 2 e pubblicata il 04/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720239000412319000 IRPEF-ALIQUOTE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720239000412319000 IVA-ALIQUOTE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720239000412319000 IRAP 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720120005949765001 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720120006173874003 IVA-ALTRO 2006 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720120006173874003 IRAP 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6064/2025 depositato il
14/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello notificato a mezzo PEC in data 30/12/2024, Ricorrente_1 impugnava la sentenza n. 694/2024, pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Benevento, Sezione 2, depositata in data 04.06.2024, non notificata, che aveva rigettato il suo ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 01720239000412319 emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per la Provincia di
Benevento, notificata in data 31.03.2023, avente ad oggetto le cartelle di pagamento n.
01720120005949765001, presumibilmente notificata in data 08.06.2012, avente ad oggetto IRPEF, anno
2006, per una somma pari ad €. 4.378,28, comprensiva di sanzioni ed interessi, e n. 01720120006173874003, presumibilmente notificata in data 08.06.2012, avente ad oggetto IVA e IRAP, anno 2006, per una somma pari ad €. 20.909,24, comprensiva di sanzioni ed interessi.
La ricorrente aveva eccepito: omessa notifica atti prodromici, prescrizione del credito, decadenza, violazione dell'obbligo del contraddittorio preventivo, omessa sottoscrizione dei ruoli, difetto di motivazione, omessa indicazione della base di calcolo per le sanzioni e gli interessi, nullità dell'intimazione per non essere l'ente autorizzato, mancata sottoscrizione di regolare funzionario, mancata indicazione del nominativo del responsabile del procedimento e contestazione della qualifica dello stesso, annullamento automatico ex d.
l. 41/2021.
La Corte di primo grado aveva rigettato tutti i motivi di ricorso, rilevando in particolare l'insussistenza dell'obbligo di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore e che l'Agenzia delle Entrate
Riscossione aveva provato la regolare notifica delle cartelle oggetto dell'intimazione.
L'appellante deduceva in primo luogo la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia sulla nullità delle notifiche delle cartelle effettuate in un luogo diverso da quello di residenza della destinataria;
riproposti gli altri motivi con analoghe argomentazioni, chiedeva pertanto l'accoglimento del ricorso di primo grado, vinte le spese.
L'Agenzia Riscossione si costituiva in giudizio e, in sede di controdeduzioni, chiedeva la conferma della sentenza impugnata;
l'appellante depositava memoria illustrativa.
Fissata l'udienza di trattazione, all'esito della discussione orale, la Corte assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve trovare accoglimento.
Come correttamente eccepito dall'appellante, l'Agenzia Riscossione ha prodotto due avvisi di ricevimento da cui risulta che le cartelle oggetto dell'impugnata intimazione sono state entrambe notificate in data 8 giugno 2012 alla destinataria Ricorrente_1, non a mani proprie, ma mediante consegna ad un addetto alla casa o all'ufficio all'indirizzo di Luogo_1 alla Indirizzo_1 snc;
ebbene dal Certificato di Residenza Storico a firma dell'Ufficiale dell'Anagrafe rilasciato dal comune, prot. n. 0000616 del 12.01.2024, ritualmente depositato già in primo grado, risulta che la contribuente risiede dal 30.11.2010 a tutt'oggi in S
Luogo_2 alla Indirizzo_2.
Sul punto giova ricordare che presupposto di validità della notificazione ex art. 139 c.p.c. non è già il preventivo tentativo di notifica a mani proprie, rispetto al quale integra soltanto una modalità alternativa, ma, in quanto eseguita ove il destinatario ha, nel comune di residenza, la casa di abitazione o l'ufficio od esercita l'industria o il commercio, che l'atto sia consegnato a persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, mentre se sia eseguita in luoghi diversi è irrilevante il rapporto tra il consegnatario e la persona cui l'atto è destinato e la notificazione deve considerarsi comunque nulla (Cass. n. 2968 del 2016; n. 15432 del 2018);
a maggior ragione in considerazione del fatto che nel caso di impresa individuale, poiché il destinatario della pretesa tributaria è la persona fisica dell'imprenditore, non avendo l'impresa alcuna soggettività o autonoma imputabilità diversa da quella del suo titolare, sia sotto l'aspetto sostanziale che processuale, la notificazione dell'avviso di accertamento deve essere fatta, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. c) del d.P.R. n. 600 del
1973, nel domicilio fiscale della persona fisica dell'imprenditore ( Cass. n. 20650 del 2021), che nel caso di specie l'Agenzia non ha eccepito essere diverso da quello di residenza.
Assorbiti gli altri motivi, posto che la prescrizione della pretesa erariale per la mancata notifica delle cartelle presupposte è stata fatta valere impugnando tempestivamente l'atto di intimazione successivamente notificato, che il termine decennale applicabile risulta ampiamente decorso a fronte di crediti del 2006 e notifica della successiva intimazione avvenuta nel 2023, l'appello va accolto e in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso di primo grado.
La condanna alle spese dell'Agenzia Riscossione per entrambi i gradi di giudizio segue la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e per l'effetto l'originario ricorso;
condanna l'Agenzia Riscossione al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'appellante che liquida in € 1.100,00, per il primo grado ed in € 1.300,00 per il secondo, oltre CU e accessori come per legge, con attribuzione.