Decreto presidenziale 2 dicembre 2025
Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 04/05/2026, n. 2125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2125 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02125/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03124/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3124 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 9788206B1C, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Naccarato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Università degli Studi di Milano e il Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato e domiciliati ex lege presso la sede della stessa in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della determina del Direttore Generale dell’Università 1 luglio 2025 (Rep. 11053/2025), comunicata in pari data, di revoca del provvedimento, adottato con D.D.G. 27 ottobre 2023 (Rep.-OMISSIS-), di aggiudicazione nei confronti di -OMISSIS-dei «lavori di riqualificazione del “Campus MA”, Edificio n. 32735, sito in Milano, via Riccardo Pitteri n. 56» (PNRR) - CIG 9788206B1C;
- di ogni altro atto presupposto connesso e conseguente, ivi compresi, ove occorra, il bando e il disciplinare di gara, nella parte in cui subordinano l’affidamento delle lavorazioni al conseguimento di «ogni necessaria autorizzazione da parte del Comune di Milano», ove rimesso alla valutazione arbitraria della p.a.
B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti:
- della nota del 23 ottobre 2025, di comunicazione del venir meno dell’interesse pubblico alla realizzazione del progetto del Campus MA;
- del verbale del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo del 30 settembre 2025 (Rep. 547/2025), trasmesso in data 10 novembre 2025, con cui è stata deliberata «la non prosecuzione del progetto originariamente previsto e la rinuncia alla realizzazione dell’opera in oggetto» (CIG 9788206B1C).
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Milano e del Ministero dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2026 la dott.ssa LV AC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT
Con ricorso notificato in data 28 luglio 2025 e depositato il 12 agosto 2025, -OMISSIS- in liquidazione ha impugnato, tra gli altri atti, la determina del 1 luglio 2025 con la quale il Direttore Generale dell’Università degli Studi di Milano ha revocato l’aggiudicazione (del 27 ottobre 2023) in favore della medesima società dei «lavori di riqualificazione del “Campus MA”, Edificio n. 32735, sito in Milano, via Riccardo Pitteri n. 56».
La ricorrente ha esposto in fatto che:
- il Consiglio di Amministrazione dell’Università, nella seduta del 29 novembre 2022 (Rep. -OMISSIS-), aveva approvato l’indizione una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dei lavori di riqualificazione del “Campus MA”, Edificio n. 32735, sito in Milano, via Riccardo Pitteri n. 56, per un importo complessivo a base d’asta pari a Euro 6.119.575,90 IVA esclusa;
- al punto II.2.14 del bando e del disciplinare di gara era prevista la seguente clausola: “l’Amministrazione Appaltante subordina l’affidamento delle lavorazioni oggetto del presente Disciplinare al conseguimento effettivo dei fondi e delle risorse economiche connesse con il cofinanziamento ministeriale, ovvero dell’effettiva disponibilità da parte dell’Amministrazione Appaltante dei fondi assegnati a copertura dello specifico programma di intervento…L'Amministrazione Appaltante subordina inoltre l'affidamento al conseguimento di ogni necessaria autorizzazione da parte del Comune di Milano, senza oneri per l'Università in relazione ad interventi di bonifica che dovessero eventualmente rendersi necessari su richiesta del Comune stesso. Le sopra riportate circostanze devono intendersi quali condizioni sospensive dell’efficacia dell’aggiudicazione”;
- alla procedura in parola aveva partecipato la sola -OMISSIS-., sicché con determina Rep.-OMISSIS- in data 27.10.2023 il Direttore Generale le aveva aggiudicato la gara, per un ribasso del 3,12% sull’importo base e, dunque, per un importo di aggiudicazione pari a Euro 5.934.292,86 IVA esclusa;
- con riguardo alle autorizzazioni richieste dal Comune, l’opera era risultata interessata da un procedimento di bonifica per potenziale contaminazione dell’area oggetto di intervento, come segnalato dal Comune di Milano in sede di verifica della relazione di caratterizzazione ambientale allegata al progetto definitivo (Parere prot. n. 588227 del 08.11.2022);
- in attesa del co-finanziamento ministeriale e dell’autorizzazione alla bonifica, l’Università, in data 12.12.2023, aveva chiesto alla ricorrente la disponibilità a una proroga, con sospensione dei termini di legge previsti per la stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 8, D.Lgs. 50/2016;
- a fronte della proposta presentata dall’Università per la realizzazione di un’analisi del rischio e la predisposizione di un eventuale progetto di bonifica dell’area condiviso tra tutti i soggetti coinvolti (ossia l’Azienda per i servizi alla persona (APS) Istituti Milanesi MA e Stelline e Pio Albergo Trivulzio, in qualità di proprietari degli immobili oggetto di intervento e dei terreni su cui essi insistono, l’Aler, in qualità di concessionaria di questi ultimi, e la ricorrente medesima, in qualità di comodataria), il Comune di Milano, con nota in data 07.03.2024, aveva comunicato l’improcedibilità di tale proposta, ritenendo necessario ampliare il perimetro delle rilevazioni al fine di comprendere l’entità della contaminazione dell’area;
- alla luce delle predette circostanze, l’Università, in data 01.07.2024, aveva chiesto alla società aggiudicataria un’ulteriore proroga di 180 giorni della validità dell’offerta, con riscontro positivo da parte della stessa;
- con decreto ministeriale n. 1666 del 25.10.2024 il progetto in esame era stato ammesso al co-finanziamento da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca, con la precisazione che “a pena di revoca del cofinanziamento, gli obblighi giuridicamente vincolanti per i lavori devono essere disponibili entro e non oltre trecento (300) giorni naturali e consecutivi successivi alla data di pubblicazione del decreto di Piano”, coincidente con la data del 7 ottobre 2025;
- stante la perdurante incertezza circa i tempi di definizione del procedimento di bonifica, l’Università, in data 10.01.2025, aveva chiesto e ottenuto dalla società aggiudicataria una terza proroga della validità dell’offerta, concordando la sospensione dei termini prescritti per la stipula del contratto;
- con sentenza n. 8 del 08.04.2025 il Tribunale di Gela aveva disposto nei confronti della società ricorrente l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale;
- in ragione della imprevedibilità dei tempi di conclusione del procedimento di bonifica dell’area oggetto di intervento nonché della messa in liquidazione di -OMISSIS- (circostanza, quest’ultima, ritenuta foriera della perdita di un requisito di partecipazione alla gara), l’Amministrazione resistente, con determina del 1 luglio 2025, aveva revocato l’aggiudicazione in favore della ricorrente.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la ricorrente ha impugnato l’anzidetto provvedimento per i seguenti motivi: 1) Violazione e falsa applicazione di legge (d.lgs. n. 50 del 2016; d.lgs 12.01.2019, n. 14 e ss.mm.ii.). Contraddittorietà e illogicità della motivazione. Difetto di istruttoria e travisamento dei fatti ; 2) Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria. Contraddittorietà intrinseca ed estrinseca, illogicità manifesta. Sviamento di potere .
In sintesi, la ricorrente ha contestato entrambi i motivi addotti dall’Amministrazione a fondamento della gravata revoca dell’aggiudicazione, deducendo, da un lato, la verosimile definizione in tempi brevi del procedimento di bonifica, e, dall’altro, che, ai sensi della normativa di riferimento, la sottoposizione della società alla liquidazione giudiziale non integrava necessariamente un’ipotesi di decadenza dall’aggiudicazione, anche per avere il Giudice Delegato del Tribunale di Gela – con decreto del 2 luglio 2025 - espressamente autorizzato l’esercizio provvisorio dell’impresa.
In subordine, ha chiesto accertarsi la illegittimità o nullità della clausola di cui all’art. II.2.14) del bando di gara, presente altresì nelle premesse del Disciplinare di gara, in quanto meramente potestativa.
La ricorrente ha altresì domandato il risarcimento del danno in forma specifica o, in subordine, per equivalente pecuniario, nonché, in ulteriore subordine, l’indennizzo ai sensi dell’art. 21-quinquies, comma 1-bis, l. 241/1990.
Si è costituita in giudizio la difesa erariale, chiedendo, preliminarmente, l’estromissione del Ministero dell’Università e della Ricerca e, nel merito, il rigetto del gravame.
All’udienza camerale del 10 settembre 2025 parte ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare e il Collegio ha fissato udienza per la trattazione del merito.
Con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 22 novembre 2025 e depositato in data 2 dicembre 2025, la ricorrente ha impugnato altresì il verbale del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo del 30 settembre 2025 (Rep. 547/2025), trasmesso in data 10 novembre 2025, con cui è stata deliberata «la non prosecuzione del progetto originariamente previsto e la rinuncia alla realizzazione dell’opera in oggetto», attesa la necessità di riprogettazione e adeguamento normativo e tecnico derivante dalla riedizione della gara, con conseguente presumibile modifica del costo complessivo dell’opera, oltre che rischio di perdita del finanziamento ottenuto.
La ricorrente ha censurato l’anzidetto provvedimento per invalidità derivata, in quanto inficiato dai medesimi vizi dedotti avverso la precedente revoca dell’aggiudicazione, nonché per vizi propri (eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza o illogicità della motivazione), dovendo considerarsi del tutto insufficiente, illogica e contraddittoria la motivazione in ordine all’asserito venir meno dell’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera.
Ha ribadito la domanda di risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale per illegittimità della revoca dell’aggiudicazione, precisando le voci di danno, e formulato altresì domanda subordinata di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale e, in ulteriore subordine, di liquidazione dell’indennizzo da ritardata stipulazione del contratto ai sensi dell’art. 2-bis, commi 1 e 1-bis l. 241/1990 e in relazione alla revoca, ove legittima, ai sensi dell’art. 21-quinquies l. 241/1990.
In vista dell’udienza di trattazione del merito le parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive posizioni. Nella propria memoria l’Università ha dato atto che, con determinazione in data 21.10.2025 del Direttore generale, erano stati altresì revocati il bando di gara e il provvedimento di aggiudicazione dell’affidamento del servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle opere, relativi al medesimo intervento.
All’udienza pubblica del 10 aprile 2026 la causa, uditi i difensori delle parti, è stata trattenuta in decisione.
DI
1. Preliminarmente, deve essere disposta l’estromissione dal giudizio del Ministero dell’Università e della Ricerca, al quale non è riferibile alcuno degli atti gravati; l’Amministrazione statale si è, infatti, limitata a finanziare parzialmente la realizzazione dell’opera, rimanendo estranea alla procedura di gara.
2. Ragioni di ordine logico impongono di esaminare in via prioritaria il ricorso introduttivo, con cui è stata impugnata la revoca dell’aggiudicazione in favore della ricorrente, costituendo quest’ultima uno dei presupposti su cui poggia il successivo provvedimento di revoca dell’intera procedura di affidamento, a propria volta gravato con ricorso per motivi aggiunti.
3. La revoca dell’aggiudicazione è stata motivata dall’Amministrazione sulla scorta di un duplice ordine di ragioni: a) il mancato avveramento della clausola condizionante di cui all’art. II.2.14) del bando di gara (presente altresì nelle premesse del Disciplinare di gara) “ in tempi compatibili con l’esecuzione dell’opera”, stante la perdurante situazione di incertezza – “in termini di tempi e di costi” - in ordine all’utilizzabilità dell’area oggetto di intervento; b) la perdita dei requisiti di partecipazione in capo alla società aggiudicataria, sottoposta alla procedura di liquidazione giudiziale in un momento antecedente alla stipula del contratto di appalto.
4. Con il primo motivo, la ricorrente ha lamentato la “Violazione e falsa applicazione di legge (d.lgs. n. 50 del 2016; d.lgs 12.01.2019, n. 14 e ss.mm.ii.). Contraddittorietà e illogicità della motivazione. Difetto di istruttoria e travisamento dei fatti”: l'amministrazione avrebbe errato nel ritenere -OMISSIS- decaduta dall’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. b), D.Lgs. 50/2016, per il solo fatto di essere stata sottoposta a procedura di liquidazione giudiziale prima della stipula del contratto, posto che lo stesso art. 95 D.Lgs. 14/2019 (c.d. Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza), come richiamato dall’art. 80 citato, prevede un’eccezione alla regola dell’esclusione dalla partecipazione alla gara dell’operatore economico sottoposto a liquidazione giudiziale allorché ricorrano le condizioni ivi previste.
5. Il motivo è infondato.
5.1. Ai fini dello scrutinio della censura in esame, è opportuno richiamare, preliminarmente, le norme di cui parte ricorrente lamenta la violazione e/o l'erronea o falsa applicazione.
L’art. 80, comma 5, D.Lgs. 50/2016 (applicabile ratione temporis alla procedura in esame) stabilisce che «Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, qualora:…b) l'operatore economico sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155 e dall'articolo 110».
Il successivo art. 110, al comma 3, prevede che «Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale, autorizzato all'esercizio dell'impresa, può eseguire i contratti già stipulati dall'impresa assoggettata alla liquidazione giudiziale su autorizzazione del giudice delegato».
L’art. 95 D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (c.d. CCII) stabilisce che «Successivamente al deposito della domanda di cui all'articolo 40, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato» (comma 3) e che «L'autorizzazione consente la partecipazione alla gara previo deposito di una relazione del professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto» (comma 4).
5.2. Orbene, dall’applicazione delle suddette coordinate ermeneutiche al caso di specie discende la infondatezza della doglianza in esame, atteso che l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di -OMISSIS- è avvenuta in data antecedente alla stipula del contratto, con i seguenti, immediati corollari:
- la stazione appaltante era obbligata ad applicare la causa escludente di cui all'art. 80, comma 5, lett. b), D.Lgs. 50/2016;
- non può, nella specie, soccorrere la disciplina di cui all’art. 110, comma 3, D.Lgs. 50/2016, tenuto conto che tale disposizione si riferisce all’ipotesi, diversa da quella qui in esame, in cui al momento della apertura della liquidazione giudiziale sia intervenuta non solo l'aggiudicazione, ma anche la stipula del contratto.
Né, a giudizio del Collegio, è possibile accedere all'interpretazione estensiva proposta dalla parte ricorrente, secondo la quale la disposizione da ultimo richiamata dovrebbe ritenersi riferita anche all'ipotesi di liquidazione giudiziale sopraggiunta alla sola aggiudicazione della commessa (e non anche alla stipula negoziale): una simile conclusione, difatti, si scontra con il limpido tenore letterale della disposizione ( in claris non fit intepretatio ).
Peraltro, non pare inutile osservare come, nella versione antecedente le modifiche di cui al D.L. n. 32 del 2019, l'art. 110, comma 3, lett. a), D.Lgs. 50/2016 consentisse al curatore fallimentare di richiedere l'autorizzazione non solo per l'esecuzione dei contratti già stipulati, ma anche per «partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti». In questa prospettiva, la successiva eliminazione della possibilità, per l'impresa fallita, di «partecipare a procedure di affidamento» manifesta la chiara volontà del legislatore (sottesa alla suddetta modifica) di escludere che un’impresa fallita possa stipulare un contratto pubblico di appalto.
In senso contrario all'interpretazione proposta dalla ricorrente depone, inoltre, la considerazione che la procedura ad evidenza pubblica termina soltanto con la stipula del contratto; di talché appare del tutto giustificato il più rigoroso trattamento dell'ipotesi di apertura della liquidazione giudiziale dichiarata in data antecedente alla stipula del contratto, rispetto a quello previsto nel caso in cui tale evento sopraggiunga alla conclusione dell'accordo negoziale. La ratio della disposizione è, infatti, evidente: consentire alla stazione appaltante, fino a che è ancora in corso la procedura ad evidenza pubblica, di escludere i concorrenti che, in quanto attinti da una procedura concorsuale, non diano più garanzia di massima affidabilità nell'esecuzione di una commessa pubblica.
5.3. Né vale a suffragare l’interpretazione proposta dalla ricorrente il contenuto dell’art. 124, comma 4, del nuovo codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023), a mente del quale «Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale, autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa, può, su autorizzazione del giudice delegato, stipulare il contratto qualora l'aggiudicazione sia intervenuta prima della dichiarazione di liquidazione giudiziale ed eseguire i contratti e gli accordi quadro già stipulati dall'impresa assoggettata alla liquidazione giudiziale. L'autorizzazione alla stipulazione del contratto deve intervenire entro il termine di cui all'articolo 18, comma 2; in mancanza il curatore è da intendersi sciolto da ogni vincolo e la stazione appaltante procede ai sensi dei commi 1 e 2».
Tale norma, nello stabilire che – a differenza di quanto previsto nella vigenza del D.Lgs. n. 50/2016 – la sopravvenienza della liquidazione giudiziale al provvedimento di aggiudicazione non comporta automaticamente la decadenza dall'aggiudicazione stessa (potendo, invece, la stazione appaltante stipulare il contratto con il curatore autorizzato all'esercizio dell'impresa, previa autorizzazione del giudice delegato), segna, infatti, una chiara cesura rispetto alla disciplina previgente e non può essere applicata retroattivamente.
5.4. Atteso il carattere automatico della suddetta causa di esclusione, privo di rilievo deve ritenersi, poi, il lamentato deficit motivazionale in ordine alla prognosi di incapacità di -OMISSIS- di adempimento del contratto, desunta dall’Università sulla scorta della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale. Invero, la circostanza che, per effetto del decreto del Giudice Delegato in data 2 luglio 2025, la ricorrente sia stata autorizzata all’esercizio provvisorio dell’impresa non è in grado di elidere l’avvenuta perdita dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 80, comma 5, lett. b), D.Lgs. 50/2016 verificatasi per effetto della sentenza di apertura della procedura (emessa in data 8 aprile 2025).
È evidente, infatti, che è intercorso un considerevole lasso temporale (circa tre mesi) tra l’apertura della procedura e l'autorizzazione all'esecuzione della commessa, ciò che ha determinato la violazione del principio di necessaria continuità dei requisiti, il quale esige che gli stessi siano posseduti ininterrottamente in tutte le fasi del procedimento, con la conseguenza che la relativa perdita, ancorché temporanea, impone l'esclusione del concorrente dalla gara (cfr. ex plurimis Cons. Stato, Adunanza Plenaria, 18 marzo 2021, n. 5; Cons. Stato, Adunanza Plenaria, 3 luglio 2017, n. 3; Cons. Stato, Adunanza Plenaria, 25 maggio 2016, n. 10; Cons. Stato, Adunanza Plenaria, 29 febbraio 2016, n. 6; Cons. Stato, Adunanza Plenaria, 29 febbraio 2016, n. 5; Cons. Stato, Adunanza Plenaria, 20 luglio 2015, n. 8).
6. Dunque, accertata la sussistenza della predetta causa di esclusione, deve riconoscersi la legittimità del provvedimento gravato nella parte in cui è stato motivato sulla scorta della decadenza della società ricorrente dall’aggiudicazione.
7. Fermo il carattere assorbente, ai fini della reiezione dell’odierno gravame, dei rilievi sin qui svolti – posto che, in presenza di un atto plurimotivato, ossia di atto fondato su distinte ragioni giustificatrici, ciascuna autonomamente in grado di sorreggere la valutazione amministrativa, l'eventuale dimostrata illegittimità di una di esse non è sufficiente ad inficiare il provvedimento stesso (v. ex plurimis Cons. Stato, sez. IV, 27 settembre 2021 n. 6470; ibidem , 30 agosto 2021 n. 6115; 1 luglio 2021 n. 5018; sez. II, 18/02/2020, n.1240) – , giova evidenziare come anche gli ulteriori profili di doglianza articolati avverso tale provvedimento siano privi di pregio.
8. La ricorrente ha lamentato (secondo motivo) la illogicità e/o contraddittorietà dell’ulteriore motivo posto a fondamento della revoca dell’aggiudicazione, ossia l’imprevedibilità dei tempi di conclusione del procedimento di bonifica dell’area oggetto di intervento, atteso che la necessità della bonifica costituiva circostanza ben nota all’Amministrazione sin dall’avvio della procedura di affidamento e, in ogni caso, l’avvenuta indizione di una conferenza di servizi sul tema avrebbe assicurato la imminente definizione del procedimento de quo. Ha inoltre dedotto (terzo motivo) la nullità della clausola di cui all’art. II.2.14 del bando di gara, da considerarsi meramente potestativa qualora interpretata in un senso diverso da quello per cui “la revoca sarebbe legittima solo in caso di rigetto di una qualche autorizzazione necessaria all’esecuzione dei lavori, quando nella specie non solo non è intervenuto un diniego, ma si prospetta invece la conclusione favorevole del procedimento”.
9. Entrambi i motivi, i quali ben possono essere esaminati unitariamente in quanto connessi, sono privi di pregio.
9.1. All’art. II.2.14 del bando di gara e nelle premesse del Disciplinare di gara si legge: “l’Amministrazione Appaltante subordina l’affidamento delle lavorazioni oggetto del presente Disciplinare al conseguimento effettivo dei fondi e delle risorse economiche connesse con il cofinanziamento ministeriale, ovvero dell’effettiva disponibilità da parte dell’Amministrazione Appaltante dei fondi assegnati a copertura dello specifico programma di intervento…L'Amministrazione Appaltante subordina inoltre l'affidamento al conseguimento di ogni necessaria autorizzazione da parte del Comune di Milano, senza oneri per l'Università in relazione ad interventi di bonifica che dovessero eventualmente rendersi necessari su richiesta del Comune stesso. Le sopra riportate circostanze devono intendersi quali condizioni sospensive dell’efficacia dell’aggiudicazione”.
9.2. Ebbene, è incontroverso che alla data di adozione del provvedimento impugnato, se, da un lato, l’Università aveva ottenuto il finanziamento del MUR, dall’altro, non aveva ancora ottenuto il rilascio, da parte del Comune di Milano, delle autorizzazioni necessarie per l’effettivo utilizzo dell’area, stante la mancata definizione dell’iter di bonifica di quest’ultima.
Al riguardo, nel provvedimento impugnato sono puntualmente richiamate le vicende del procedimento di bonifica e, in particolare, le difficoltà derivanti: dal mancato accoglimento, da parte del Comune, della proposta presentata dall’Ateneo sulla scorta delle indagini effettuate allo scopo per l’elaborazione dell’Analisi di Rischio; dalla richiesta del Comune di “un’analisi del terreno ad ampio spettro oltre l’area sulla quale insisteva l’immobile di interesse di Unimi”; dalla necessità del coinvolgimento di tutti i soggetti interessati (l’Azienda per i servizi alla persona (APS) Istituti Milanesi MA e Stelline e Pio Albergo Trivulzio, in qualità di proprietari, l’Aler, in qualità di concessionaria, e la ricorrente, in qualità di comodataria) onde addivenire ad una soluzione condivisa in ordine all’individuazione degli interventi di competenza di ciascuno, con sopportazione dei relativi oneri; dal mancato raggiungimento di un siffatto accordo.
Circostanze, queste, che avevano indotto, da ultimo, il Comune di Milano a indire una conferenza di servizi in forma semplificata e in modalità asincrona tra tutti i soggetti coinvolti (proprietari, concessionari, utilizzatori) nella gestione del terreno oggetto di accertamento.
Ebbene, il quadro fattuale appena delineato consente di ritenere del tutto condivisibile la valutazione dell’Amministrazione resistente circa la perdurante incertezza in ordine all’effettiva utilizzabilità dell’area in questione, in assenza, peraltro, di oneri a carico della stessa (cfr. “senza oneri per l'Università” ), con conseguente mancato avveramento dell’evento condizionante previsto all’art. II.2.14 del bando in tempi compatibili con l’esecuzione dell’opera.
9.3. Né, può condividersi l’assunto secondo cui la clausola de qua , così interpretata, avrebbe natura meramente potestativa ai sensi dell’art. 1355 c.c.: basti sul punto osservare come, in forza di tal clausola, l’efficacia dell’aggiudicazione non dipenda da determinazioni discrezionali esclusivamente rimesse alla stazione appaltante, bensì dall’effettivo rilascio delle autorizzazioni richieste da altra Amministrazione (Comune di Milano) per l’utilizzo dell’area, stante la sua potenziale contaminazione.
10. In conclusione, per tutte le ragioni evidenziate, il ricorso introduttivo è infondato e va, pertanto, respinto.
11. Dall’accertata legittimità del provvedimento (presupposto) di revoca dell’aggiudicazione in favore di -OMISSIS-, discende, quale logico corollario, l’improcedibilità del ricorso per motivi aggiunti, non residuando in capo alla ricorrente alcun interesse a contestare la successiva determinazione di revoca dell’intera gara.
12. Per le suesposte ragioni, la domanda caducatoria va respinta e, con essa, anche la domanda di risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale, essendo evidente come alcun danno da mancata aggiudicazione può essere derivato alla ricorrente a causa della disposta (legittima) revoca.
13. Per le ragioni già evidenziate, nemmeno può ritenersi che la stazione appaltante abbia violato nel corso delle trattative le norme di correttezza di cui all’art. 1337 c.c. prescritte dal diritto comune (c.d. responsabilità precontrattuale) ovvero che alla ricorrente possa essere riconosciuto il risarcimento per la lesione dell’affidamento maturato, atteso che, laddove, come nel caso di specie, la revoca della procedura di gara sia stata legittimamente disposta, nulla pare ritenersi dovuto a chi vi ha partecipato, peraltro nella consapevolezza che la conclusione della procedura stessa era, comunque, condizionata sia alla positiva conclusione dell’ iter di bonifica delle aree destinate a ospitare l’opera sia all’effettivo conseguimento del co-finanziamento ministeriale (elemento, quest’ultimo, determinante del piano economico-finanziario dell’opera).
14. Per le medesime ragioni, va esclusa la spettanza dell’indennizzo di cui all’art. 21-quinquies, comma 1-bis, l. 241/1990: invero, a fronte della legittimità della disposta decadenza della ricorrente dall’aggiudicazione, in ragione della perdita dei requisiti di partecipazione, alcuna forma di utilità già acquisita al suo patrimonio poteva ritenersi sorta in capo a quest’ultima.
15. In conclusione, per tutti i motivi sin qui esposti, il ricorso introduttivo deve essere respinto e il ricorso per motivi aggiunti è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
16. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, previa estromissione del Ministero dell’Università e della Ricerca, respinge il ricorso introduttivo e dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso per motivi aggiunti.
Condanna la società ricorrente alla rifusione in favore dell’Amministrazione resistente delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 3.000,00, oltre oneri e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI DA SO, Presidente
LV Cattaneo, Consigliere
LV AC, Referendario, Estensore
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| LV AC | RI DA SO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.