TAR Milano, sez. IV, sentenza 04/05/2026, n. 2125
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Decreto presidenziale 2 dicembre 2025
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TAR
Sentenza 4 maggio 2026

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  • Rigettato
    Perdita dei requisiti di partecipazione alla gara

    Il Tribunale ritiene che l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, intervenuta prima della stipula del contratto, comporti l'obbligo di esclusione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 50/2016. La normativa citata non consente un'interpretazione estensiva e la perdita dei requisiti, anche se temporanea, impone l'esclusione.

  • Rigettato
    Mancato avveramento delle condizioni sospensive

    Il Tribunale ritiene che, nonostante il finanziamento ministeriale fosse stato ottenuto, le autorizzazioni necessarie da parte del Comune di Milano non erano state rilasciate a causa della perdurante incertezza sui tempi e costi della bonifica dell'area, e della mancata definizione di un accordo tra i soggetti coinvolti. Pertanto, la condizione sospensiva non si è avverata in tempi compatibili con l'esecuzione dell'opera.

  • Rigettato
    Nullità della clausola condizionante

    Il Tribunale rigetta tale doglianza, affermando che la clausola non è meramente potestativa poiché l'efficacia dell'aggiudicazione dipende dall'effettivo rilascio delle autorizzazioni da parte del Comune di Milano, e non da una decisione discrezionale dell'amministrazione appaltante.

  • Improcedibile
    Invalidità derivata e vizi propri

    Poiché la revoca dell'aggiudicazione è stata ritenuta legittima, il ricorso per motivi aggiunti, che impugna il successivo provvedimento di revoca dell'intera gara, è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

  • Rigettato
    Responsabilità extracontrattuale

    La domanda di risarcimento del danno è rigettata poiché la revoca dell'aggiudicazione è stata ritenuta legittima e, pertanto, non può derivare alcun danno alla ricorrente dalla mancata aggiudicazione.

  • Rigettato
    Responsabilità precontrattuale

    La domanda è rigettata in quanto la revoca della procedura di gara è stata legittima e la conclusione della procedura era condizionata al verificarsi di specifici eventi.

  • Rigettato
    Indennizzo per ritardata stipulazione del contratto

    La domanda è rigettata poiché la decadenza della ricorrente dall'aggiudicazione è legittima a causa della perdita dei requisiti di partecipazione, e pertanto non può ritenersi sorta alcuna utilità in suo patrimonio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. IV, sentenza 04/05/2026, n. 2125
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 2125
    Data del deposito : 4 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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