Art. 28. 1. All'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1991, n. 306, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. La materia relativa all'accertamento dei periodi di effettivo soggiorno dei familiari del dipendente nella sede e' disciplinata con decreto del Ministro degli affari esteri".
Nota all'art. 28:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1991, n. 306, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 1991, reca: «Regolamento concernente la residenza in sede dei familiari di dipendenti in servizio all'estero.» Si riporta l'art. 3, come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 3. - 1. Secondo le disposizioni dell' art. 174, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , gli aumenti per situazione di famiglia previsti dall'art. 173 dello stesso decreto non sono pagabili fino al giorno in cui ciascun familiare raggiunge nella sede di servizio il titolare dell'indennita'. Quest'ultimo deve presentare apposita domanda per ottenere gli aumenti, dichiarando che i familiari a cui gli aumenti si riferiscono risiederanno stabilmente nella sede.
2. La materia relativa all'accertamento dei periodi di effettivo soggiorno dei familiari del dipendente nella sede e' disciplinata con decreto del Ministro degli affari esteri».
"2. La materia relativa all'accertamento dei periodi di effettivo soggiorno dei familiari del dipendente nella sede e' disciplinata con decreto del Ministro degli affari esteri".
Nota all'art. 28:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1991, n. 306, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 1991, reca: «Regolamento concernente la residenza in sede dei familiari di dipendenti in servizio all'estero.» Si riporta l'art. 3, come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 3. - 1. Secondo le disposizioni dell' art. 174, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , gli aumenti per situazione di famiglia previsti dall'art. 173 dello stesso decreto non sono pagabili fino al giorno in cui ciascun familiare raggiunge nella sede di servizio il titolare dell'indennita'. Quest'ultimo deve presentare apposita domanda per ottenere gli aumenti, dichiarando che i familiari a cui gli aumenti si riferiscono risiederanno stabilmente nella sede.
2. La materia relativa all'accertamento dei periodi di effettivo soggiorno dei familiari del dipendente nella sede e' disciplinata con decreto del Ministro degli affari esteri».