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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 31/07/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N.508/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 22 dicembre 2023 da
C.F. e P. IVA Parte_1 P.IVA_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede P.IVA_2
legale in Peschiera del Garda (VR), Via 11 Settembre n. 24, rappresentata e difesa, dALavv. Claudio Damoli, C.F. , con C.F._1
domicilio digitale PEC
Email_1
dALavv. Chiara Panarotto, C.F. con domicilio C.F._2
digitale PEC
Email_2 e dALavv. Alberto Checchetto, C.F. , con domicilio C.F._3
digitale PEC
Email_3
- appellante - contro
, rappresentato e difeso dALavv. Stefano Conti, C.F. CP_1
, con domicilio digitale PEC C.F._4
Email_4
e dALavv. Andrea Leoni, C.F. , con domicilio C.F._5
digitale PEC
Email_5
- appellato -
Oggetto: appello avverso sentenza n.351/23 del Tribunale di Verona – sezione Lavoro
In punto: differenze retributive
Causa trattata ALudienza del 26 giugno 2025.
Conclusioni per parte appellante: “previo rigetto, per i motivi suesposti, di tutte le domande formulate dALing. nel ricorso introduttivo del CP_1
giudizio di primo grado in quanto inammissibili improponibili e comunque infondate sia in fatto che in diritto, accogliersi le seguenti conclusioni formulate con la memoria difensiva di costituzione di primo grado, oltre alle conclusioni, eccezioni e deduzioni, già formulate anche a verbale nel corso del giudizio di I grado.
“In via preliminare: dichiarare, per le ragioni esposte e per quanto qui di interesse, la nullità e/o integrale inefficacia tra le parti, per violazione di norme imperative di legge, delle disposizioni contenute nella clausola n. 4
pag. 2/28 (e di interesse nel presente contenzioso) dell'accordo di nomina a dirigente del 15.2.2016, poi riprodotte nel “verbale di conciliazione” del 7.10.2016.
In via principale di merito: respingersi, per le ragioni esposte nella presente memoria, le domande tutte ex adverso formulate, in quanto integralmente infondate sia in fatto che in diritto e comunque perché inammissibili.
In via subordinata e anche in via riconvenzionale: previo accertamento dell'esistenza di un comportamento di reiterato e grave, quanto ingiustificato, inadempimento posto in essere dALing. con CP_1
riferimento alle obbligazioni assunte con l'accordo di nomina a dirigente del 15.2.2016 e riprodotte nel c.d. verbale del 7.10.2016, dichiararsi la intervenuta risoluzione delle pattuizioni contrattuali ivi contenute, con accertamento della piena legittimità dell'operato dell nel Pt_1
ripristino delle condizioni contrattuali in essere precedentemente e conseguente declaratoria di inefficacia di tale accordo e condanna dell'ing. alla restituzione delle maggiore e non dovuta retribuzione CP_1
da dirigente a far data dal 15.2.2016, negli importi da quantificarsi in separata sede.
In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre rimborso forfettario, IVA eCPA.”
IN VIA ISTRUTTORIA si confermano tutte le conclusioni, istanze, e deduzioni istruttorie e le indicazioni testimoniali già formulate nella memoria difensiva di primo grado ed a verbale, da intendersi qui integralmente trascritte e riproposte, insistendo per il loro accoglimento in questa fase di gravame...(vedasi pag.26 ricorso)”
pag. 3/28 Conclusioni per parte appellata : “Accertarsi e dichiararsi il CP_1
diritto dell'ing. al pagamento da parte di di € CP_1 Pt_2
21.359,15 a titolo di risarcimento del danno commisurato ai bonus annuali relativi gli anni 2017 e I° semestre 2018 previsti ALart. 3 co.
3.4 e ALart.
4 co.
4.1 lett. B) dell'accordo di nomina a dirigente 15.2.2016 (e del verbale di conciliazione 7.10.2016) (o a titolo di bonus dovuti e non erogati) per inadempimento del datore di lavoro o del diverso importo che dovesse essere ritenuto di giustizia da liquidarsi anche in via equitativa e di € 26.263,81 a titolo di bonus annuali (o a titolo di risarcimento del danno commisurato ai bonus annuali) per il II semestre 2018 e per gli anni
2019 e 2020 previsti ALart. 3 co.
3.4 e ALart. 4 co.
4.1 lett. B) dell'accordo di nomina a dirigente 15.2.2016 (e del verbale di conciliazione 7.10.2016) o del diverso importo che dovesse essere ritenuto di giustizia da liquidarsi anche in via equitativa.
- Condannarsi a pagare al ricorrente € 21.359,15 a titolo di Pt_2
risarcimento del danno commisurato ai bonus annuali relativi gli anni
2017 e I° semestre 2018 previsti ALart. 3 co.
3.4 e ALart. 4 co.
4.1 lett. B) dell'accordo di nomina a dirigente 15.2.2016 (e del verbale di conciliazione 7.10.2016) -o a titolo di bonus dovuti e non erogati- per inadempimento del datore di lavoro o del diverso importo che dovesse essere ritenuto di giustizia da liquidarsi anche in via equitativa e €
26.263,81 a titolo di bonus annuali (o a titolo di risarcimento del danno commisurato ai bonus annuali) per il II semestre 2018 e per gli anni 2019
e 2020 previsti ALart. 3 co.
3.4 e ALart. 4 co.
4.1 lett. B) dell'accordo di nomina a dirigente 15.2.2016 (e del verbale di conciliazione 7.10.2016) o
pag. 4/28 del diverso importo che dovesse essere ritenuto di giustizia da liquidarsi anche in via equitativa.
- Tutte le somme liquidate andranno maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo.
- Con vittoria di spese di lite per entrambi i gradi di giudizio
IN VIA ISTRUTTORIA...(vedasi pag.28 memoria)”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 22 dicembre 2023
[...]
ha impugnato la sentenza n.351/23 del giudice del Parte_1
lavoro del Tribunale di Verona con la quale ha accertato il diritto del ricorrente al trattamento economico previsto dALaccordo del 15.2.2016 e riportato nel verbale di conciliazione del 7.10.2016, come previsto dALart. 4, comma 4.1 lett. B), dal 1.7.2018 al 31.8.2021; 2) in forza di quanto accertato al precedente punto 1), condannato la resistente al pagamento in favore del ricorrente, a titolo di differenze retributive, della somma lorda di
Euro 39.906,13 oltre interessi e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. dalla maturazione al saldo effettivo;
3) condannato altresì la resistente al pagamento in favore del ricorrente, a titolo di differenze retributive relative al premio 2016, della somma lorda di Euro 8.282,51 oltre interessi e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. dalla maturazione al saldo effettivo;
4) rigettato le ulteriori domande di parte ricorrente;
5) rigettato le domande ed eccezioni riconvenzionali formulate dalla resistente.
Con memoria depositata il 24 aprile 2025 si è costituito CP_1
chiedendo di respingere l'impugnazione.
La causa, discussa ALudienza dell'8 maggio 2025, è stata rinviata ALodierna udienza in relazione al tentativo di conciliazione esperito dal pag. 5/28 collegio, e atteso il suo esito negativo, definitivamente discussa sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate, venendo decisa con contestuale lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) Vanno riepilogati nella loro sequenza temporale i fatti e le circostanze rilevanti ai fini della comprensione dei motivi di gravame.
L'ER , dipendente a tempo indeterminato di CP_1 [...]
dal 2001, dopo aver ricoperto vari ruoli tecnici, da Parte_1
ultimo con inquadramento come quadro, nel 2016 era stato nominato dirigente con determina del direttore generale del 15 febbraio 2016, a seguito del deliberato del consiglio di amministrazione della società del
3.2.20216.
La determina in parola aveva previsto un espresso impegno di spesa nel bilancio derivante dal predetto provvedimento, da cui risultava il trattamento economico con previsione di una retribuzione variabile incentivante e l'apposizione di un patto di stabilità, da sottoscrivere in sede protetta.
Il rapporto, tra la società ed il ricorrente veniva quindi disciplinato da apposito contratto individuale di pari data (“accordo di nomina a dirigente”), in cui veniva “confermata” la nomina a dirigente con le mansioni di responsabile delle aree “Tecnica e operativa, comprendente
Progettazione & Direzione Lavori, Reti, Impianti, Scarichi industriali e
Sistemi Informativi”. Con specifico riferimento al trattamento economico l'accordo prevedeva una retribuzione lorda mensile per tredici mensilità
(composta dal minimo tabellare €.5.077,00, dagli scatti di anzianità maturati €.220,00, dal superminimo non assorbibile €.164,00) oltre al pag. 6/28 bonus annuale di importo variabile in base alla personale performance e ai risultati aziendali conseguiti, con percentuale variabile pari al 20% della retribuzione base lorda, comprensiva di tutti gli istituti diretti, indiretti e differiti con la sola eccezione del TFR.
Veniva apposto ALaccordo anche un patto di stabilità, con garanzia del livello retributivo, in caso di riassegnazione alla categoria di quadro a seguito di riorganizzazione aziendale.
A chiusura il testo dell'accordo prevedeva che “
5.1 Le parti fin d'ora concordano che procederanno entro e non oltre 5 giorni dalla firma del presente accordo con l'avvio della certificazione del contratto e relative clausole ai senti dell'art. 75 del D.Lgs. n. 276/2003 e successive modificazioni presso la DPL del competente.
5.2 Il mancato avvio della procedura, nonché per qualsiasi motivo la mancata certificazione di cui al punto sopra 5.1) farà si per esplicito accordo tra le parti che la posizione lavorativa del sig. rimarrà invariata risultando nullo il CP_1
presente contratto relativi articoli e clausole. e Le parti si danno reciprocamente.”.
Con successiva delibera dello stesso consiglio di amministrazione del
25.2.2016 venivano conferite al ricorrente anche una serie di deleghe, tra cui quella di “responsabile per la tutela dell'ambiente”. A seguito della sopravvenuta scadenza del mandato del direttore generale in data
29.2.2016, con la stessa delibera era stato creato un “comitato di direzione” composto da tre dirigenti, tra i quali l'originario ricorrente, attribuendo loro le funzioni rimaste vacanti. Per quanto concerne l'ER era CP_1
previsto, tra l'altro di “confermare … i seguenti poteri, deleghe e responsabilità: Responsabile delegato per la tutela dell'Ambiente di cui
pag. 7/28 alla delega allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale…”. Seguiva la procura speciale di conferimento della delega.
All'accordo non seguiva alcun avvio di procedura di certificazione, mentre in data 7.10.2016 le parti sottoscrivevano un “verbale di conciliazione” ex art. 411 c.p.c., con cui veniva “confermata” la nomina a dirigente con decorrenza dal 15.2.2016, richiamato il CCNL Dirigenti Confeservizi e tra l'altro, il diritto ALanzianità maturata alle dipendenze della società, anche in altra categoria (art. 38 CCNL), il diritto alle ferie ex art. 14 CCNL, con riferimento al trattamento economico veniva pattuita la retribuzione lorda mensile per tredici mensilità (composta dal minimo tabellare €.5077,00, dagli scatti di anzianità maturati €.220,00, dal superminimo non assorbibile €.164,00) oltre al bonus annuale di importo variabile in base alla personale performance e ai risultati aziendali conseguiti, con percentuale variabile pari al 20% della retribuzione base lorda, comprensiva di tutti gli istituti diretti, indiretti e differiti con la sola eccezione del TFR. Veniva apposto ALaccordo anche un patto di stabilità, con garanzia del livello retributivo, in caso di riassegnazione alla categoria di quadro a seguito di riorganizzazione aziendale.
Si trattava, quindi, per quanto concerne i contenuti ora richiamati di accordo riproducente quello del febbraio 2016.
Il ricorrente con missiva del 15.10.2016 rappresentava una serie di criticità riguardanti la delega conferitagli con effetto dal 15 marzo 2016 di pag. 8/28 “Responsabile per la tutela dell'Ambiente e tutte le attività ad essa inerenti.”1 .
La comunicazione non trovava riscontro.
In data 1.12.2016, “a seguito della sua remissione in data 15 ottobre u.s.” la società comunicava ALER che in pari data era stata CP_1
formalmente revocata con procura notarile la delega di responsabile delegato della tutela ambientale.
Il comitato di direzione cessava dalle sue funzioni, con attribuzione delle Perso stesse AL ERe on effetto dAL 1.8.2017 e conseguente revoca di tutte le deleghe inizialmente conferite ai componenti.
In data 6.11.2017 la direzione approvava un nuovo organigramma comunicato anche al ricorrente il 9.11.2017 in cui al ricorrente erano attribuite, in staff, le funzioni “innovazione” e “sistemi”, comprendenti le sotto aree “qualità e sicurezza” e “cartografia”. Anche in tale circostanza il ricorrente lamentava tuttavia con nota del 22.11.2017 come le attribuzioni di delegato del datore di lavoro ex art. 16 d. l.vo n.81/2008 e responsabile della privacy, fossero estranee alle proprie competenze professionali.
Con nota del 9.4.2018, la società confermava l'attribuzione delle nuove mansioni, già preannunciate con missiva del 9.11.2017, con esclusione di quelle inerenti alle deleghe per cui il ricorrente aveva lamentato l'estraneità
pag. 9/28 al proprio bagaglio professionale, preannunciando una possibile revisione delle mansioni e dell'inquadramento che veniva operato mediante re- inquadramento del ricorrente dal 1.7.2018 nella categoria di quadro, con le mansioni assegnate nel novembre 2017 e il trattamento economico corrispondente.
Sulla scorta di tale ultima iniziativa datoriale il ricorrente agiva per la corresponsione di differenze retributiva in forza dell'accordo di conciliazione.
2) Accogliendo parzialmente le domande del ricorrente il primo giudice ha Parte_ condannato la (per brevità al Parte_1
pagamento delle somme di €.39.906,13 ed €.8.282,51 rispettivamente a titolo di differenze retributive e al premio 2016, importi maggiorati degli accessori.
2.1) Nello specifico il primo giudice ha delimitato l'oggetto del contendere alla spettanza del trattamento retributivo rivendicato dal ricorrente limitatamente al periodo luglio 2018-agosto 2021, e con riferimento ai bonus per gli anni 2016-2020, previsto dALaccordo di nomina a dirigente poi riprodotto nel verbale di conciliazione in sede sindacale.
2.2) In primo grado la società aveva dedotto che la c.d. clausola di garanzia di un determinato trattamento economico, contenuta nel “verbale di conciliazione” sottoscritto in sede sindacale, riproduttiva di una specifica pattuizione già presente nell'accordo di nomina a dirigente del 15.2.2016, sulla quale faceva leva il lavoratore per le proprie rivendicazioni di carattere retributivo (il differenziale tra il trattamento retributivo della posizione di dirigente e di quella di quadro) era ritenuta nulla e/o priva di efficacia, in quanto in contrasto con le norme in tema di trattamento pag. 10/28 economico del personale dipendente di società partecipate, garantendo “a priori” un trattamento economico da dirigente, pur in pacifica assenza di una corrispondente prestazione lavorativa idonea a connotarsi con le tipiche Parte_ caratteristiche di tale posizione lavorativa, tenuto conto che la “ era società a capitale interamente pubblico e con natura di società c.d. in house, soggetta agli “stringenti vincoli normativi che incombono su questa peculiare tipologia di soggetti a partecipazione pubblica integrale”, richiamando l'art. 3 D.L. n. 138/2011 in tema di rispetto dei principi di cui ALart.35, comma 3 del d.l.vo 165/2001, e l'art. 52 del d.l.vo n.165/2001.
Sotto un concorrente profilo era dedotta l'inscindibilità delle clausole ora richiamate, la nullità della clausola di stabilità, in contrasto con le norme sopra richiamate (ma anche con le ordinarie norme del nostro ordinamento che prevedono una durata massima quinquennale del contratto a tempo determinato dirigenziale).
2.3) Su tale premessa, nel dare riscontro al rilievo della convenuta il giudice ha ritenuto che non fosse ravvisabile alcuna causa di invalidità dell'accordo, in relazione ai profili sollevati dalla resistente, non avendo attribuito al dipendente un trattamento economico “a prescindere dalle prestazioni lavorative svolte” e in violazione delle “norme di legge che in tema di società partecipata impongono un utilizzo delle risorse oculato”:
l'accordo aveva solo riconosciuto una successiva facoltà per l'azienda di deroga dell'inquadramento contrattuale con una rimodulazione del trattamento economico (ragione che aveva giustificato la forma della conciliazione in sede sindacale, contemplando anche rinunce da parte del lavoratore).
pag. 11/28 Quanto ai richiami normativi ha puntualizzato che la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle società partecipate (il testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica (d.l.vo n.175/2016) ha previsto, ALart. 19, l'applicazione delle disposizioni del capo I titolo II del libro V del codice civile, e delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, così sancendo l'applicazione generalizzata delle norme privatistiche a tutti i rapporti di lavoro dipendente nelle società a controllo pubblico, salvo che per gli aspetti speciali disciplinati ALinterno dello stesso testo unico. Ha richiamato sulla questione arresto di legittimità (sentenza n.35421 del
15.7.2022) che ha escluso per i rapporti di lavoro alle dipendenze delle società a controllo pubblico fosse disciplinato dal d.l. vo n. 165 del 2001, bensì dalle norme del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro alle dipendenze di privati, in assenza di una disciplina speciale derogatoria. Con tale richiamo ha anche rimarcato “l'ontologica diversità fra costituzione del rapporto di lavoro e gestione dello stesso, la disciplina delle mansioni nelle società partecipate non può che essere quella dettata dALart. 2103
c.c.”.
Da tale inquadramento derivava l'inserimento della clausola in pejus per il lavoratore circa la retrocessine a quadro.
2.4) In relazione al secondo argomento il giudice ha ritenuto “del tutto irrilevanti e per vero poco convincenti” le deduzioni relative ad un preteso inadempimento ai doveri inerenti alla funzione dirigenziale, attribuita prima e indipendentemente dal conferimento delle deleghe: si sarebbe trattato, in ogni caso, di condotta irrilevante a fronte dell'assenza di qualsiasi formale contestazione disciplinare e della “conferma” in sede protetta, dopo 8 mesi dello stesso conferimento di funzioni e dell'accordo pag. 12/28 di nomina, senza che, di per sé potesse far venir meno il diritto del ricorrente ALirriducibilità della retribuzione riconosciuta.
2.5) Con riguardo a tale rilievo del primo giudice la società aveva dedotto che la previsione della possibilità di retrocessione da dirigente a quadro, era ricollegata ad una serie “precisa” di ipotesi, tutte collegate a specifici eventi aziendali, oltre che nel caso del venire meno della funzione assegnata al dirigente. Aveva richiamato, quindi, il caso della “ristrutturazione, riorganizzazione aziendale, operazioni societarie straordinarie” o per qualsivoglia ragione per cui fosse venuta meno la funzione di dirigente. Si trattava di esemplificazione non esaustiva dalla quale emergeva l'intento delle parti di salvaguardare la stabilità di occupazione del dirigente, con il declassamento a quadro “a stipendio quasi invariato, solo allorquando si fossero verificati precisi eventi aziendali aventi natura oggettiva e/o comunque di natura organizzativa.”. Affatto estranea alla previsione dell'accordo, invece, era il caso di inadempimento verificatosi pressocché nella totalità delle incombenze affidate al ricorrente.
La società aveva anche dedotto l'intervenuta risoluzione dell'intero accordo invocato dal ricorrente “che per ovvie ragioni il dott. non CP_1
vuole affrontare riservandosi (cfr. nota precedente) di affrontare dette questioni in un separato giudizio.”. Detta riserva, ad avviso della difesa non poteva operare, dovendosi affrontare in detta sede anche la questione della verificatasi risoluzione di detto accordo.
Sui presupposti costitutivi di tale risoluzione la società aveva allegato che l'ER era stato totalmente e costantemente inadempiente CP_1
rispetto alle obbligazioni assunte già dal febbraio 2016 con l'accordo di nomina e poi col verbale di conciliazione. Già nella stessa giornata della pag. 13/28 sottoscrizione del verbale di conciliazione, il 7.10.2016, aveva Parte_ rappresentato oralmente ALallora Presidente della la sua volontà
“dismissoria” rispetto alle deleghe in materia ambientale attribuitegli, volontà poi formalizzata con missiva del 15.10.2016. Aveva dedotto che tale inopinata iniziativa era in contrasto con quanto concordato molto tempo prima coi tre responsabili, su richiesta del presidente circa la Per_2
ripartizione delle deleghe (ivi compresa, naturalmente la delega ambientale), Aveva sostenuto che fosse “chiaro a tutti e tre i responsabili che questo accordo sul riparto delle deleghe era il presupposto essenziale e non derogabile per la costituzione del Comitato e per la successiva possibile nomina a dirigenti dei dott.ri , e . Solo CP_1 Per_3 Per_4
correlata a tale assunzione di responsabilità era collegata la nomina dirigenziale.
Sul punto il giudice, oltre a quanto sopra rilevato, ha ritenuto che “Ad abundantiam, si rileva che anche sotto l'ulteriore profilo della pretesa inapplicabilità dell'accordo, l'eccezione di parte resistente risulta infondata. Le mansioni di dirigente sono state assegnate dal 15.2.2016 e le deleghe conferite ed in ragione di una riorganizzazione aziendale successiva (e documentalmente provata, doc. nn. 7 e 12 parte ricorrente)
l'incarico dirigenziale è venuto meno con decorrenza dal 1.7.2018 (quando il ricorrente è stato reinquadrato nella categoria di quadro).”.
2.5) Quanto al bonus previsto dALart.
3.4 dell'accordo, rivendicato dal lavoratore, e collegato alla performance, il giudice veronese ha ritenuto pacifico che nessun obiettivo veniva fissato per l'anno 2017 e per l'anno
2018. Con riguardo al 2016, nel corso del quale le funzioni dirigenziali erano state svolte per dieci mesi (a partire, cioè, dal conferimento della pag. 14/28 nuova categoria e delle nuove mansioni), invece, ha ritenuto che la società avesse ingiustificatamente riconosciuto solo il 30% della percentuale pattuita, mentre la delibera del consigliare n. 4 del 10.5.2016 aveva individuato gli argomenti tra i quali scegliere gli obiettivi da assegnare ai tre direttori , fissando come obiettivi da dare ai tre direttori per quell'anno la predisposizione di uno studio di fattibilità per tre dei temi di cui agli obiettivi indicati, delegando il presidente per la scelta degli argomenti in base alle priorità aziendali, per formalizzare l'accordo con i direttori, e per le verifiche congiunte intermedie previste dALart. 12 del CCNL e la liquidazione finale.
Ha dato atto che il presidente non era in tale senso successivamente intervenuto, per cui “in assenza di attribuzione specifica di obiettivi, di parametri di valutazione, di contraddittorio sul raggiungimento degli obiettivi, nel permanere dell'incarico dirigenziale e delle mansioni attribuite al dirigente, sulla base di quanto indicato nella citata delibera
4/2016, a fronte delle documentate convenzioni concluse nel corso del
2016 per i servizi di ERia dei Comuni di Brenzone, Torri del Benaco
e Lazise e dei relativi studi di fattibilità”, non poteva ritenersi giustificata la riduzione fino al 30% degli importi dovuti a titolo di premio, da corrispondere, invece, nella loro interezza, secondo l'accordo contrattuale, derivando quindi il diritto del ricorrente al pagamento della differenza.
2.6) Ha rigettato, invece, la domanda del ricorrente con riguardo alle successive annualità, in assenza di qualsiasi elemento di riscontro e di qualsiasi indicazione a fronte della modifica della categoria di inquadramento. Sulla questione ha puntualizzato che la formulazione della clausola 4.1.B, ultimo periodo, relativa al premio variabile era alquanto pag. 15/28 generica, non fornendo alcun elemento atto a specificare come armonizzare i diversi sistemi incentivanti previsti per i quadri e per i dirigenti. Né poteva trovare accoglimento non potendosi operare alcuna presunzione dal raggiungimento degli obiettivi nello svolgimento delle mansioni di quadro e dalla relativa applicazione del sistema di incentivazione previsto a livello aziendale per i quadri. Parte_ 3) L'appello della si articola sulla base di tre motivi.
3.1) Col primo si lamenta la violazione dell'art.112 c.p.c., avendo il giudice accertato la legittimità e applicabilità dell'accordo di nomina a dirigente e delle clausole che riconoscevano compensi ALER , CP_1
pur in presenza di declassamento a quadro. Rileva che l'ER CP_1
aveva contestato l'applicabilità dell'accordo, riservandosi di agire separatamente per accertarne la non applicabilità, ma chiedeva comunque l'esecuzione delle clausole economiche dell'accordo stesso.
Su tale premessa assume che il giudice aveva erroneamente ritenuto che l'accordo fosse applicabile, nonostante le riserve espresse dALERe
, e aveva condannato la società al pagamento di somme basate su un CP_1
accordo la cui applicabilità era contestata.
3.2) Col secondo motivo, reitera la questione di nullità per violazione delle norme che disciplinano il lavoro nelle società a controllo pubblico, in particolare con riguardo al trattamento in caso di declassamento e alla clausola di stabilità decennale.
Sostiene l'appellante che il giudice non ha esaminato adeguatamente i contenuti degli accordi del 15 febbraio 2016 e del 7 ottobre 2016 non pag. 16/28 avvedendosi neppure che gli accordi erano due e profondamente diversi tra loro2.
Aggiunge che il contenuto dell'accordo del 15 febbraio 2016 non è lo stesso di quello del verbale di conciliazione ex art. 2113 c.p.c.: negli accordi citati era chiara l'esistenza quantomeno di un ulteriore profilo di nullità di altra clausola, definita in memoria come connessa ed in rapporto di chiara inscindibilità con quella di cui sopra, che prevedeva la stabilità del rapporto dirigenziale per 10 anni, che, congiuntamente a quella sul trattamento economico previsto in caso di declassamento, violano le norme imperative di legge che regolano il lavoro nelle società a controllo pubblico. Richiama il tenore della determina del 15 febbraio 2016 (n.17) osservando che “Non solo veniva ivi inserito il patto di stabilità, che come ben si comprende anche da questi passaggi era ritenuto essenziale per le parti, ma ci si premurava di farne obbligatoriamente verificare la validità, prevedendo al p. 5 dell'accordo la “CERTIFICAZIONE DEL
CONTRATTO”, a pena di nullità.”. Si trattava, quindi, delle clausole non inserite nell'accordo conciliativo.
Conclude sul tema deducendo che le parti avevano pattuito a pena di nullità un obbligo di certificazione mai adempiuto e che tale inadempimento era di per sé ulteriore ragione evidente, per esplicita pattuizione tra le parti, di nullità dell'accordo di nomina e, a seguire, “di ogni altro accordo a seguire”, nullità insanabile e rilevabile anche d'ufficio.
pag. 17/28 Sotto un concorrente profilo lamenta di avere “vanamente cercato di far comprendere al Giudice di I grado laddove nei capitoli di prova sub. 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12 e 13 (oltre che nei capp.14, 15 e 16), di cui aveva anche chiesto la conferma in via istruttoria, aveva evidenziato come il percorso che si concluse nell'ottobre 2016 altro non fosse che un percorso frutto di un'unica ed unitaria valutazione funzionale si ALattribuzione dell'incarico dirigenziale, ma solo per il tramite del necessario e preliminare passaggio attraverso l'istituzione di un Comitato di Direzione.”. A tale fine richiama la delibera n. 1 del 3.02.2016 che chiede di produrre.
Ulteriore argomento, ad integrazione delle difese di primo grado, è dato dalla previsione dell'art. 11, comma 10 del d. l.vo n.175/2016, secondo cui
“è … fatto divieto di corrispondere ai dirigenti delle società a controllo pubblico indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto
a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva”, omologando a tale tipo di emolumenti quello previsto dalla clausola 4 dell'accordo conciliativo circa la previsione di un'indennità lorda pari alla retribuzione mensile di cui al punto 3 (per cui nel caso di trasformazione in quadro si farà riferimento ALultima retribuzione mensile lorda da dirigente) “da moltiplicarsi per un numero di mensilità corrispondente al periodo che va dalla data del recesso e sino alla scadenza dei 10 anni di prevista stabilità del rapporto…”.
3.3) Col terzo motivo ritiene erronea la valutazione del giudice circa l'irrilevanza delle deduzioni della società convenuta in tema di inadempimento dell'ER alle obbligazioni contenute nel CP_1
verbale di conciliazione del 7 ottobre 2016.
pag. 18/28 Reitera l'argomento circa lo stretto nesso tra l'attribuzione della funzione dirigenziale e il conferimento delle deleghe, in particolare quella ambientale, tale da giustificare la risoluzione per inadempimento delle pattuizioni contrattuali, nella tesi della società per il rifiuto di assumere le responsabilità.
3.4) Col quarto motivo si duole del riconoscimento integrale del premio per l'anno 2016, avendo omesso di considerare i reiterati inadempimenti rilevati dALazienda. La riduzione del 30% degli importi dovuti a titolo di premio era giustificata dai parziali risultati raggiunti dal lavoratore e dai disagi economici causati dalla sua rinuncia a una delle deleghe concordate.
La società ha documentato i parziali risultati raggiunti e i disagi economici causati dalla rinuncia alle deleghe conferite.
4) Con l'appello incidentale l'ER si duole del mancato CP_1
riconoscimento nella misura prevista per il dirigente dei premi aziendali per gli anni 2017 e 2018.
Argomenta sul punto osservando che fino al 30.6.2018 (periodo nel quale permaneva l'inquadramento dirigenziale), a mente degli articoli 1218 c. c.,
1359 c. c. e 2729 c. c. il giudice avrebbe dovuto considerare la prova presuntiva circa il probabile raggiungimento degli obiettivi, ove fissati, considerando che l'obiettivo 2016 (da dirigente) fosse stato raggiunto per le motivazioni espresse anche in sentenza e che gli obiettivi fissati per gli anni
2018 (II semestre), 2019, 2020 secondo il sistema di incentivazione previsto a livello aziendale per i quadri fossero stati anch'essi raggiunti.
Il fatto che gli obiettivi per il secondo periodo fossero “da quadro” era la conseguenza logica del suo reinquadramento in tale categoria e discendeva da un atto aziendale di reinquadramento.
pag. 19/28 4) L'appello principale è infondato mentre merita parziale accoglimento quello incidentale. Parte_ 4.1) Il primo motivo della non si confronta con l'articolata deduzione del ricorso di primo grado e, a ben vedere, con la sua stessa difesa in quel giudizio.
Il lavoratore, esprimendo una mera riserva in ordine alla legittima applicazione dell'accordo sul suo reinquadramento, non ha affatto abdicato alla deduzione circa la sua applicazione con la domanda esaminata dal primo giudice. Va puntualizzato che il lavoratore non hai mai prospettato una nullità dell'accordo conciliativo3, ma solo una riserva sulla ricorrenza dei presupposti per la sua applicazione. In particolare, al punto 25 del proprio ricorso di primo grado, infatti, era dedotto: “Ferma la contestazione in merito alla legittimità della condotta aziendale (illegittima sottrazione delle mansioni, illegittimo reinquadramento, illegittima riduzione della retribuzione, danno alla professionalità per i quali ci si riserva di procedere in separata sede)” (pag. 8). Come tale riserva determini un' esorbitante pronuncia del primo giudice non è dato accertare.
La stessa difesa di primo grado della società aveva puntualizzato: “Ma nel caso in esame vi sono precise ragioni che hanno determinato la risoluzione dell'intero accordo di cui il ricorrente invoca ora l'applicazione, che per ovvie ragioni il dott. non vuole affrontare riservandosi (cfr. nota CP_1
precedente) di affrontare dette questioni in un separato giudizio.” (pag.35).
pag. 20/28 4.2) Il secondo motivo si articola in relazione a plurimi profili che si affrontano partitamente.
A chiarimento dei limiti entro i quali la doglianza va esaminata va precisato che il giudice correttamente si riferisce ALaccordo conciliativo dell'ottobre
2016: nell'esaminare la questione sulla validità sollevata dalla società, il giudice chiarisce che “il Tribunale non ravvisa alcuna causa di invalidità dello stesso [ossia dell'accordo “riportato nel successivo verbale di conciliazione in sede sindacale del 7.10.2016”] (pagg. 7 della sentenza).
Con riguardo alla mancata osservanza della previsione circa la necessaria certificazione dell'accordo, anche volendo prescindere dal corretto rilievo di inammissibilità per novità della deduzione ex art.437 c.p.c., sollevata dalla difesa avversaria, la superiore puntualizzazione circa l'esclusiva rilevanza dell'accordo di ottobre, preclude l'esame della questione della certificazione del primo accordo.
Una volta che, per le ragioni non meglio documentate, la certificazione non era stata conseguita, le parti hanno ritenuto di risolvere e prevenire le questioni e gli effetti che la clausola di re-inquadramento avrebbe determinato mediante la stipula di un accordo nella forma della conciliazione in sede protetta con cui veniva formalizzata la complessiva regolamentazione del rapporto dirigenziale.
Ciò posto l'appellante sostiene il contrasto con norma imperativa della disciplina pattizia sul trattamento retributivo in caso di demansionamento e riqualificazione come quadro del dipendente.
Il motivo non si conforta con la giurisprudenza correttamente citata dal primo giudice (si veda anche l'ulteriore Cass. n.6171 del 2023), tato da escludere che e le norme in tema di reclutamento nelle società a controllo pag. 21/28 pubblico possano essere interpretate nel senso di ricomprendere anche le progressioni di carriera (Cass. n.3542 del 2022).
Ma neppure è vulnerata la disciplina imperativa dalla previsione della clausola di stabilità. Valgono le medesime ragioni ora spese: si tratta di applicare il regime privatistico rispetto al quale non sono sollevate eccezioni circa la violazione dei limiti esterni collegati e salve specifiche disposizioni di segno contrario o ragioni ostative di sistema che portino ad attribuire rilievo alla natura pubblica del capitale impiegato e del soggetto che possiede le azioni della persona giuridica. Tale non può essere considerato il richiamo alla norma citato in appello (l'art. 11, comma 10 del d. l.vo n.175/2016). In primo luogo correttamente la difesa dell'appellato ha rilevato in primo luogo che l'art.19 dello stesso testo normativo, già ricordato dal giudice veronese, ha enunciato “il fondamentale principio secondo cui “salvo quanto previsto dal presente Decreto ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I titolo II de.dl libro V del codice civile, delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa”, sancendo così definitivamente l'applicazione generalizzata delle norme privatistiche a tutti i rapporti di lavoro dipendente nelle società a controllo pubblico, salvo che per gli aspetti speciali disciplinati ALinterno dello stesso testo unico.
In secondo luogo, la clausola 4.1.D, regolante gli effetti della clausola di stabilità, come precisato ancora una volta dalla difesa dell'appellato, non introduce alcuna “indennità o trattamento di fine mandato diversi od ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva”, ma si è limitato ad introdurre una clausola penale volta a liquidare in via preventiva e convenzionale il danno connesso ALeventuale
pag. 22/28 mancato rispetto dell'art. 4 co.
4.1 lett. C) (ossia , appunto l'impegno a non recedere prima dei 10 anni).
Con riguardo alla lamentata carente valutazione unitaria del conferimento dell'incarico dirigenziale e delle deleghe collegate alla costituzione del
“comitato di direzione”, il tema non risulta confliggere sotto il profilo della validità con alcuna previsione dell'accordo.
4.3) Con riferimento al terzo motivo di impugnazione il collegio rileva che le ragioni addotte attengono ancora una volta al profilo eccentrico rispetto ai compiti dirigenziali. Anche volendo accedere ad una valutazione unitaria dell'assegnazione delle funzioni dirigenziali e dell'inserimento nel comitato di direzione con le correlate deleghe non si ravvisano le condizioni per ritenere che la risoluzione possa giustificare il trattamento ripristinato come quadro.
L'assegnazione dell'incarico dirigenziale nella motivazione adottata dal direttore generale, come ha puntualizzato il primo giudice, era motivata espressamente in ragione del “livello di autonomia raggiunto e la capacità decisionale dimostrata sono già essi stessi elementi congruenti alle funzioni dirigenziali”.
Che la motivazione non fosse di maniera è avvalorato dalle premesse della stessa determina. In essa si fa riferimento ALattuale organizzazione prevedente l'affidamento delle funzioni direttive a tre tecnici, ognuno per la propria competenza, area tecnica, area legale, segreteria, approvvigionamenti ed area amministrativa, clienti, risorse umane, dipendenti dell'azienda da oltre 15 anni con significativa esperienza nella gestione delle rispettive attività, con elevata professionalità, capacità e competenza nel gestire le attività quotidiane sia di ordinaria che pag. 23/28 straordinaria amministrazione, venendo qualificati come “elementi fondamentali per la crescita e lo sviluppo dell'azienda e per il raggiungimento degli obiettivi di volta in volta indicati dal Consiglio di
Amministrazione e dal Direttore Generale.”. Nessun riferimento alla creazione di un comitato di direzione e ad una gestione collegata, tantomeno ALesercizio di deleghe proprie del consiglio di amministrazione, quindi, di un livello affatto distinto rispetto ai compiti dirigenziali.
Che poi l'incarico dirigenziale fosse funzionale alla creazione del comitato di direzione e a favorire un collegamento con l'attribuzione di tali deleghe, nulla aggiunge ALassegnazione dei compiti dirigenziali: in sintesi la sostanziale contestualità della nomina dirigenziale e dell'assegnazione di deleghe consigliari non giustificava il mantenimento della prima in ragione dell'esercizio delle seconde tanto che tra la cessione del comitato di direzione e il reinquadramento passa quasi un anno.
In questa limitata prospettiva andrebbe pure letta la delibera n. 1 del 20164 di cui è richiesta la tardiva produzione dalla società, il cui contenuto, in realtà non è decisivo per la comprensione delle allegazioni alla luce della sequenza di fatti e circostanze sopra illustrate. Pertanto, non è giustificato il potere acquisitivo d'ufficio. Una volta cessato il comitato di direzione, 4 Che si esprime nei seguenti termini: “Il Direttore con la proiezione di slides illustra i passaggi della delibera di riorganizzazione di vertici aziendali che prevede il riconoscimento agli attuali tre quadri responsabili di area la qualifica di dirigente previo parere consultivo del Consiglio e la previsione di una forma di gestione sperimentale della durata di circa 18 mesi da attuarsi con un Comitato di Direzione costituito dagli attuali 3 Responsabili di Area in luogo di un unico Direttore. Il provvedimento proposto prevede che l'Assemblea approvi detto indirizzo delegando il Consiglio a dare attuazione alla nuova sperimentazione gestionale, mediante il conferimento ai responsabili delle deleghe e dei poteri oltre a stabilire la relativa indennità per la carica attribuita e provvedendo ALapprovazione di un regolamento di funzionamento del Comitato di Direzione.”
pag. 24/28 neppure la revoca delle deleghe consigliari, impediva di continuare lo svolgimento dell'incarico dirigenziale.
Lo stigma che esprime la revoca dell'incarico dirigenziale, che proprio al rifiuto di esercitare le deleghe si riferisce, quindi, attiene sicuramente ad un profilo di carattere fiduciario che poteva involgere il rapporto lavorativo, ma che in questa sede non è fatto valere (nella lettera di re-inquadramento, sul punto, la società esprime una esplicita riserva).
Ma esiste una ragione più profonda e decisiva che esclude la legittimità della “retrocessione” del trattamento economico. La clausola n.4 dell'accordo conciliativo sul re-inquadramento prevede che esso operi nei seguenti termini: “In caso di ristrutturazione, riorganizzazione aziendale, operazioni societarie straordinarie (per via esemplificativa e non esaustiva: fusioni, cessioni, incorporazioni, scissioni etc) o per qualsivoglia ragione per cui venga meno la funzione qui assegnata di dirigente al sig. tornerà nella categoria di quadro CP_1
attualmente occupata e manterrà quindi il suo posto di lavoro;
”. La parte qui evidenziata in grassetto ha tale ampia latitudine da ricomprendere qualsiasi situazione, e quindi, anche quella prospettata dalla società.
Tanto basta, quindi, per ritenere infondato anche il terzo motivo.
4.4) Il quarto motivo è parimenti infondato.
Nel momento in cui la società ha riconosciuto sussistente il presupposto per l'erogazione del premio, non potevano essere accampate ragioni per la sua riduzione.
Ciò posto é palese la strumentalità della giustificazione addotta (gli asseriti parziali risultati raggiunti dal lavoratore e i disagi economici causati dalla sua rinuncia a una delle deleghe concordate), ragioni del tutto eccentriche pag. 25/28 ed anzi in contrasto rispetto alla previsione dell'art,.12 del c.c.n.l. in forza del quale la ricorrenza dei presupposti, incontestati per il riconoscimento del premio, era stata ritenuta sussistente, come pure le condizioni fissate dal consiglio di amministrazione con la delibera n.4 del 2016.
5) Va accolto l'appello incidentale in relazione alla rivendicazione del trattamento economico premiale parametrato a quello dirigenziale per il periodo successivo a quello in cui tale inquadramento è stato mantenuto, opinando diversamente rispetto alla decisione impugnata.
Quanto alla lettura della clausola che viene in rilievo, la previsione dell'art.
4.1. B) è la seguente: “La retribuzione fino ad allora maturata nella qualifica di dirigente rimarrà invariata per ciò che concerne il minimo tabellare da dirigente che sarà suddiviso tra minimo tabellare in vigore da quadro e superminimo non assorbibile. Il superminimo assorbibile assegnato con la presente sarà ridotto del 50%. Gli scatti di anzianità maturati alla data dell'eventuale passaggio da dirigente a quadro, saranno mantenuti. Il premio variabile sarà calcolato sempre con la stessa percentuale (20%) sulla retribuzione così come calcolata di cui al precedente punto 3.4).”. A sua volta il punto 3.4 dell'accordo prevede: “E' inoltre riconosciuto annualmente un bonus di importo variabile in base alla personale performance e ai risultati aziendali conseguiti. Il bonus sarà determinato in considerazione dei risultati aziendali e la percentuale base variabile assegnata alla posizione di Dirigente è pari al 20% della retribuzione base lorda dalla stessa percepita alla data di erogazione fissata nel mese di marzo. L'importo si intende comprensivo dell'incidenza su tutti gli istituti diretti, indiretti e differiti, con la sola eccezione del trattamento di fine rapporto ex art. 2120 c.c..”.
pag. 26/28 Ne deriva che l'unico parametro utile era costituito dalla retribuzione tabellare del dirigente risultando irrilevante che al dipendente fosse riconosciuto il raggiungimento dell'obbiettivo come quadro. La clausola di
“salvezza” ora richiamata, infatti, ancorava il riconoscimento ad una condizione “esterna” il raggiungimento dell'obiettivo. Che tale obiettivo fosse determinato da altra fonte regolatrice, quella fissata per i quadri, quindi, consente di affermare che è il meccanismo retributivo è una variabile indipendente che, invece, trova autonoma disciplina nell'accordo conciliativo.
Non sono sorte contestazioni sulla misura delle differenze pretese
(€26.283,81). Le somme vanno maggiorate degli interessi legali sulle somme via via maturate ed annualmente rivalutate secondo gli indici
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
5.2) Va rigettato, invece, il motivo di appello circa la richiesta risarcitoria per il mancato riconoscimento del bonus per il periodo successivo, quando ancor il lavoratore manteneva la carica dirigenziale. La sola circostanza del conseguimento del premio per il 2016 non giustifica il riconoscimento ulteriore. Non potendo allegare alcuna circostanza utile sintomatica, anche solo per approssimazione, del possibile raggiungimento di un obiettivo, quand'anche riferibile ad un'inerzia datoriale non è possibile alcun riconoscimento economico.
6) Le spese del doppio grado tenuto conto dell'incidenza che ha l'accoglimento parziale dell'appello incidentale vanno compensate per un terzo, rispetto alla compensazione fissata nella metà dal primo giudice restando a carico della società per i residui 2/3 , misura liquidata secondo il pag. 27/28 valore di cause dichiarato, nel medio, liquidate in base ai parametri di cui al d.m. n.55 del 2014 e delle successive modifiche ex d.m. n. 147 del 2023
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello principale;
- accoglie parzialmente l'appello incidentale proposto da e, CP_1
per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna la al pagamento in suo favore dell'ulteriore Parte_1
somma pari ad €.26.283,81 oltre agli interessi legali sulla somma capitale annualmente rivalutata dalla singola maturazione al saldo;
- compensa per un terzo le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e condanna la al pagamento dei due terzi Parte_1
residui in favore di , frazione liquidata quanto al primo grado CP_1
in €.5.000,00 e quanto al presente grado in €.6.600,00 oltre al rimborso forfetario ex lege, iva e cpa.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 26 giugno 2025
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
pag. 28/28 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Puntualizzando: “Nel caso di specie tale delega conferitami è di responsabilità e non di operatività.
Quindi non ammissibile perché i poteri gerarchici e funzionali non sono adeguati (nel senso previsto dalla
Legge) alla natura dell'incarico. Ciò in quanto non ho adeguata possibilità di gestione e di intervento, sia per l'aspetto decisionale (essendo le scelte assunte dal dal C.d.A.), sia per l'esecuzione operativa (perché la gestione/conduzione è affidata a società terze sulle quali non ho potere dispositivo e di controllo), sia per il profilo economico (essendo posto il limite di Euro 300.000,00 per ogni mio autonomo intervento per la realizzazione di opere/progetti).” 2 L'insistita affermazione è chiosata con quella ulteriore secondo la quale “Ebbene anche qui è chiaro che l'accordo di nomina a dirigente del 15.2.2016, peraltro inscindibilmente legato alla determina del
Direttore Generale n. 17/2016 di pari data (rispettivamente in atti sub. docc. 2 e 3 del ricorso di I grado), contiene clausole del tutto diverse dALaccordo del 7 ottobre 2016 (in atti sub doc. 9 del ricorso di I grado). Bastava leggerli.” 3 come sembra affermare nella propria narrativa l'appellante afferma che “…non si può agire in giudizio invocando l'applicazione di una clausola contrattuale e contemporaneamente sostenendo la non applicabilità della stessa per difetto delle condizioni di validità e senza previamente censurarne, appunto,
l'inapplicabilità in via principale, oltretutto, per chiederne (sempre contestualmente) anche l'esecuzione
e l'adempimento, nella forma di una qual sorta di abnorme e solo parziale applicazione dell'accordo per la sola parte di interesse.” (pag. 14 dell'appello)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 22 dicembre 2023 da
C.F. e P. IVA Parte_1 P.IVA_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede P.IVA_2
legale in Peschiera del Garda (VR), Via 11 Settembre n. 24, rappresentata e difesa, dALavv. Claudio Damoli, C.F. , con C.F._1
domicilio digitale PEC
Email_1
dALavv. Chiara Panarotto, C.F. con domicilio C.F._2
digitale PEC
Email_2 e dALavv. Alberto Checchetto, C.F. , con domicilio C.F._3
digitale PEC
Email_3
- appellante - contro
, rappresentato e difeso dALavv. Stefano Conti, C.F. CP_1
, con domicilio digitale PEC C.F._4
Email_4
e dALavv. Andrea Leoni, C.F. , con domicilio C.F._5
digitale PEC
Email_5
- appellato -
Oggetto: appello avverso sentenza n.351/23 del Tribunale di Verona – sezione Lavoro
In punto: differenze retributive
Causa trattata ALudienza del 26 giugno 2025.
Conclusioni per parte appellante: “previo rigetto, per i motivi suesposti, di tutte le domande formulate dALing. nel ricorso introduttivo del CP_1
giudizio di primo grado in quanto inammissibili improponibili e comunque infondate sia in fatto che in diritto, accogliersi le seguenti conclusioni formulate con la memoria difensiva di costituzione di primo grado, oltre alle conclusioni, eccezioni e deduzioni, già formulate anche a verbale nel corso del giudizio di I grado.
“In via preliminare: dichiarare, per le ragioni esposte e per quanto qui di interesse, la nullità e/o integrale inefficacia tra le parti, per violazione di norme imperative di legge, delle disposizioni contenute nella clausola n. 4
pag. 2/28 (e di interesse nel presente contenzioso) dell'accordo di nomina a dirigente del 15.2.2016, poi riprodotte nel “verbale di conciliazione” del 7.10.2016.
In via principale di merito: respingersi, per le ragioni esposte nella presente memoria, le domande tutte ex adverso formulate, in quanto integralmente infondate sia in fatto che in diritto e comunque perché inammissibili.
In via subordinata e anche in via riconvenzionale: previo accertamento dell'esistenza di un comportamento di reiterato e grave, quanto ingiustificato, inadempimento posto in essere dALing. con CP_1
riferimento alle obbligazioni assunte con l'accordo di nomina a dirigente del 15.2.2016 e riprodotte nel c.d. verbale del 7.10.2016, dichiararsi la intervenuta risoluzione delle pattuizioni contrattuali ivi contenute, con accertamento della piena legittimità dell'operato dell nel Pt_1
ripristino delle condizioni contrattuali in essere precedentemente e conseguente declaratoria di inefficacia di tale accordo e condanna dell'ing. alla restituzione delle maggiore e non dovuta retribuzione CP_1
da dirigente a far data dal 15.2.2016, negli importi da quantificarsi in separata sede.
In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre rimborso forfettario, IVA eCPA.”
IN VIA ISTRUTTORIA si confermano tutte le conclusioni, istanze, e deduzioni istruttorie e le indicazioni testimoniali già formulate nella memoria difensiva di primo grado ed a verbale, da intendersi qui integralmente trascritte e riproposte, insistendo per il loro accoglimento in questa fase di gravame...(vedasi pag.26 ricorso)”
pag. 3/28 Conclusioni per parte appellata : “Accertarsi e dichiararsi il CP_1
diritto dell'ing. al pagamento da parte di di € CP_1 Pt_2
21.359,15 a titolo di risarcimento del danno commisurato ai bonus annuali relativi gli anni 2017 e I° semestre 2018 previsti ALart. 3 co.
3.4 e ALart.
4 co.
4.1 lett. B) dell'accordo di nomina a dirigente 15.2.2016 (e del verbale di conciliazione 7.10.2016) (o a titolo di bonus dovuti e non erogati) per inadempimento del datore di lavoro o del diverso importo che dovesse essere ritenuto di giustizia da liquidarsi anche in via equitativa e di € 26.263,81 a titolo di bonus annuali (o a titolo di risarcimento del danno commisurato ai bonus annuali) per il II semestre 2018 e per gli anni
2019 e 2020 previsti ALart. 3 co.
3.4 e ALart. 4 co.
4.1 lett. B) dell'accordo di nomina a dirigente 15.2.2016 (e del verbale di conciliazione 7.10.2016) o del diverso importo che dovesse essere ritenuto di giustizia da liquidarsi anche in via equitativa.
- Condannarsi a pagare al ricorrente € 21.359,15 a titolo di Pt_2
risarcimento del danno commisurato ai bonus annuali relativi gli anni
2017 e I° semestre 2018 previsti ALart. 3 co.
3.4 e ALart. 4 co.
4.1 lett. B) dell'accordo di nomina a dirigente 15.2.2016 (e del verbale di conciliazione 7.10.2016) -o a titolo di bonus dovuti e non erogati- per inadempimento del datore di lavoro o del diverso importo che dovesse essere ritenuto di giustizia da liquidarsi anche in via equitativa e €
26.263,81 a titolo di bonus annuali (o a titolo di risarcimento del danno commisurato ai bonus annuali) per il II semestre 2018 e per gli anni 2019
e 2020 previsti ALart. 3 co.
3.4 e ALart. 4 co.
4.1 lett. B) dell'accordo di nomina a dirigente 15.2.2016 (e del verbale di conciliazione 7.10.2016) o
pag. 4/28 del diverso importo che dovesse essere ritenuto di giustizia da liquidarsi anche in via equitativa.
- Tutte le somme liquidate andranno maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo.
- Con vittoria di spese di lite per entrambi i gradi di giudizio
IN VIA ISTRUTTORIA...(vedasi pag.28 memoria)”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 22 dicembre 2023
[...]
ha impugnato la sentenza n.351/23 del giudice del Parte_1
lavoro del Tribunale di Verona con la quale ha accertato il diritto del ricorrente al trattamento economico previsto dALaccordo del 15.2.2016 e riportato nel verbale di conciliazione del 7.10.2016, come previsto dALart. 4, comma 4.1 lett. B), dal 1.7.2018 al 31.8.2021; 2) in forza di quanto accertato al precedente punto 1), condannato la resistente al pagamento in favore del ricorrente, a titolo di differenze retributive, della somma lorda di
Euro 39.906,13 oltre interessi e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. dalla maturazione al saldo effettivo;
3) condannato altresì la resistente al pagamento in favore del ricorrente, a titolo di differenze retributive relative al premio 2016, della somma lorda di Euro 8.282,51 oltre interessi e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. dalla maturazione al saldo effettivo;
4) rigettato le ulteriori domande di parte ricorrente;
5) rigettato le domande ed eccezioni riconvenzionali formulate dalla resistente.
Con memoria depositata il 24 aprile 2025 si è costituito CP_1
chiedendo di respingere l'impugnazione.
La causa, discussa ALudienza dell'8 maggio 2025, è stata rinviata ALodierna udienza in relazione al tentativo di conciliazione esperito dal pag. 5/28 collegio, e atteso il suo esito negativo, definitivamente discussa sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate, venendo decisa con contestuale lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) Vanno riepilogati nella loro sequenza temporale i fatti e le circostanze rilevanti ai fini della comprensione dei motivi di gravame.
L'ER , dipendente a tempo indeterminato di CP_1 [...]
dal 2001, dopo aver ricoperto vari ruoli tecnici, da Parte_1
ultimo con inquadramento come quadro, nel 2016 era stato nominato dirigente con determina del direttore generale del 15 febbraio 2016, a seguito del deliberato del consiglio di amministrazione della società del
3.2.20216.
La determina in parola aveva previsto un espresso impegno di spesa nel bilancio derivante dal predetto provvedimento, da cui risultava il trattamento economico con previsione di una retribuzione variabile incentivante e l'apposizione di un patto di stabilità, da sottoscrivere in sede protetta.
Il rapporto, tra la società ed il ricorrente veniva quindi disciplinato da apposito contratto individuale di pari data (“accordo di nomina a dirigente”), in cui veniva “confermata” la nomina a dirigente con le mansioni di responsabile delle aree “Tecnica e operativa, comprendente
Progettazione & Direzione Lavori, Reti, Impianti, Scarichi industriali e
Sistemi Informativi”. Con specifico riferimento al trattamento economico l'accordo prevedeva una retribuzione lorda mensile per tredici mensilità
(composta dal minimo tabellare €.5.077,00, dagli scatti di anzianità maturati €.220,00, dal superminimo non assorbibile €.164,00) oltre al pag. 6/28 bonus annuale di importo variabile in base alla personale performance e ai risultati aziendali conseguiti, con percentuale variabile pari al 20% della retribuzione base lorda, comprensiva di tutti gli istituti diretti, indiretti e differiti con la sola eccezione del TFR.
Veniva apposto ALaccordo anche un patto di stabilità, con garanzia del livello retributivo, in caso di riassegnazione alla categoria di quadro a seguito di riorganizzazione aziendale.
A chiusura il testo dell'accordo prevedeva che “
5.1 Le parti fin d'ora concordano che procederanno entro e non oltre 5 giorni dalla firma del presente accordo con l'avvio della certificazione del contratto e relative clausole ai senti dell'art. 75 del D.Lgs. n. 276/2003 e successive modificazioni presso la DPL del competente.
5.2 Il mancato avvio della procedura, nonché per qualsiasi motivo la mancata certificazione di cui al punto sopra 5.1) farà si per esplicito accordo tra le parti che la posizione lavorativa del sig. rimarrà invariata risultando nullo il CP_1
presente contratto relativi articoli e clausole. e Le parti si danno reciprocamente.”.
Con successiva delibera dello stesso consiglio di amministrazione del
25.2.2016 venivano conferite al ricorrente anche una serie di deleghe, tra cui quella di “responsabile per la tutela dell'ambiente”. A seguito della sopravvenuta scadenza del mandato del direttore generale in data
29.2.2016, con la stessa delibera era stato creato un “comitato di direzione” composto da tre dirigenti, tra i quali l'originario ricorrente, attribuendo loro le funzioni rimaste vacanti. Per quanto concerne l'ER era CP_1
previsto, tra l'altro di “confermare … i seguenti poteri, deleghe e responsabilità: Responsabile delegato per la tutela dell'Ambiente di cui
pag. 7/28 alla delega allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale…”. Seguiva la procura speciale di conferimento della delega.
All'accordo non seguiva alcun avvio di procedura di certificazione, mentre in data 7.10.2016 le parti sottoscrivevano un “verbale di conciliazione” ex art. 411 c.p.c., con cui veniva “confermata” la nomina a dirigente con decorrenza dal 15.2.2016, richiamato il CCNL Dirigenti Confeservizi e tra l'altro, il diritto ALanzianità maturata alle dipendenze della società, anche in altra categoria (art. 38 CCNL), il diritto alle ferie ex art. 14 CCNL, con riferimento al trattamento economico veniva pattuita la retribuzione lorda mensile per tredici mensilità (composta dal minimo tabellare €.5077,00, dagli scatti di anzianità maturati €.220,00, dal superminimo non assorbibile €.164,00) oltre al bonus annuale di importo variabile in base alla personale performance e ai risultati aziendali conseguiti, con percentuale variabile pari al 20% della retribuzione base lorda, comprensiva di tutti gli istituti diretti, indiretti e differiti con la sola eccezione del TFR. Veniva apposto ALaccordo anche un patto di stabilità, con garanzia del livello retributivo, in caso di riassegnazione alla categoria di quadro a seguito di riorganizzazione aziendale.
Si trattava, quindi, per quanto concerne i contenuti ora richiamati di accordo riproducente quello del febbraio 2016.
Il ricorrente con missiva del 15.10.2016 rappresentava una serie di criticità riguardanti la delega conferitagli con effetto dal 15 marzo 2016 di pag. 8/28 “Responsabile per la tutela dell'Ambiente e tutte le attività ad essa inerenti.”1 .
La comunicazione non trovava riscontro.
In data 1.12.2016, “a seguito della sua remissione in data 15 ottobre u.s.” la società comunicava ALER che in pari data era stata CP_1
formalmente revocata con procura notarile la delega di responsabile delegato della tutela ambientale.
Il comitato di direzione cessava dalle sue funzioni, con attribuzione delle Perso stesse AL ERe on effetto dAL 1.8.2017 e conseguente revoca di tutte le deleghe inizialmente conferite ai componenti.
In data 6.11.2017 la direzione approvava un nuovo organigramma comunicato anche al ricorrente il 9.11.2017 in cui al ricorrente erano attribuite, in staff, le funzioni “innovazione” e “sistemi”, comprendenti le sotto aree “qualità e sicurezza” e “cartografia”. Anche in tale circostanza il ricorrente lamentava tuttavia con nota del 22.11.2017 come le attribuzioni di delegato del datore di lavoro ex art. 16 d. l.vo n.81/2008 e responsabile della privacy, fossero estranee alle proprie competenze professionali.
Con nota del 9.4.2018, la società confermava l'attribuzione delle nuove mansioni, già preannunciate con missiva del 9.11.2017, con esclusione di quelle inerenti alle deleghe per cui il ricorrente aveva lamentato l'estraneità
pag. 9/28 al proprio bagaglio professionale, preannunciando una possibile revisione delle mansioni e dell'inquadramento che veniva operato mediante re- inquadramento del ricorrente dal 1.7.2018 nella categoria di quadro, con le mansioni assegnate nel novembre 2017 e il trattamento economico corrispondente.
Sulla scorta di tale ultima iniziativa datoriale il ricorrente agiva per la corresponsione di differenze retributiva in forza dell'accordo di conciliazione.
2) Accogliendo parzialmente le domande del ricorrente il primo giudice ha Parte_ condannato la (per brevità al Parte_1
pagamento delle somme di €.39.906,13 ed €.8.282,51 rispettivamente a titolo di differenze retributive e al premio 2016, importi maggiorati degli accessori.
2.1) Nello specifico il primo giudice ha delimitato l'oggetto del contendere alla spettanza del trattamento retributivo rivendicato dal ricorrente limitatamente al periodo luglio 2018-agosto 2021, e con riferimento ai bonus per gli anni 2016-2020, previsto dALaccordo di nomina a dirigente poi riprodotto nel verbale di conciliazione in sede sindacale.
2.2) In primo grado la società aveva dedotto che la c.d. clausola di garanzia di un determinato trattamento economico, contenuta nel “verbale di conciliazione” sottoscritto in sede sindacale, riproduttiva di una specifica pattuizione già presente nell'accordo di nomina a dirigente del 15.2.2016, sulla quale faceva leva il lavoratore per le proprie rivendicazioni di carattere retributivo (il differenziale tra il trattamento retributivo della posizione di dirigente e di quella di quadro) era ritenuta nulla e/o priva di efficacia, in quanto in contrasto con le norme in tema di trattamento pag. 10/28 economico del personale dipendente di società partecipate, garantendo “a priori” un trattamento economico da dirigente, pur in pacifica assenza di una corrispondente prestazione lavorativa idonea a connotarsi con le tipiche Parte_ caratteristiche di tale posizione lavorativa, tenuto conto che la “ era società a capitale interamente pubblico e con natura di società c.d. in house, soggetta agli “stringenti vincoli normativi che incombono su questa peculiare tipologia di soggetti a partecipazione pubblica integrale”, richiamando l'art. 3 D.L. n. 138/2011 in tema di rispetto dei principi di cui ALart.35, comma 3 del d.l.vo 165/2001, e l'art. 52 del d.l.vo n.165/2001.
Sotto un concorrente profilo era dedotta l'inscindibilità delle clausole ora richiamate, la nullità della clausola di stabilità, in contrasto con le norme sopra richiamate (ma anche con le ordinarie norme del nostro ordinamento che prevedono una durata massima quinquennale del contratto a tempo determinato dirigenziale).
2.3) Su tale premessa, nel dare riscontro al rilievo della convenuta il giudice ha ritenuto che non fosse ravvisabile alcuna causa di invalidità dell'accordo, in relazione ai profili sollevati dalla resistente, non avendo attribuito al dipendente un trattamento economico “a prescindere dalle prestazioni lavorative svolte” e in violazione delle “norme di legge che in tema di società partecipata impongono un utilizzo delle risorse oculato”:
l'accordo aveva solo riconosciuto una successiva facoltà per l'azienda di deroga dell'inquadramento contrattuale con una rimodulazione del trattamento economico (ragione che aveva giustificato la forma della conciliazione in sede sindacale, contemplando anche rinunce da parte del lavoratore).
pag. 11/28 Quanto ai richiami normativi ha puntualizzato che la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle società partecipate (il testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica (d.l.vo n.175/2016) ha previsto, ALart. 19, l'applicazione delle disposizioni del capo I titolo II del libro V del codice civile, e delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, così sancendo l'applicazione generalizzata delle norme privatistiche a tutti i rapporti di lavoro dipendente nelle società a controllo pubblico, salvo che per gli aspetti speciali disciplinati ALinterno dello stesso testo unico. Ha richiamato sulla questione arresto di legittimità (sentenza n.35421 del
15.7.2022) che ha escluso per i rapporti di lavoro alle dipendenze delle società a controllo pubblico fosse disciplinato dal d.l. vo n. 165 del 2001, bensì dalle norme del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro alle dipendenze di privati, in assenza di una disciplina speciale derogatoria. Con tale richiamo ha anche rimarcato “l'ontologica diversità fra costituzione del rapporto di lavoro e gestione dello stesso, la disciplina delle mansioni nelle società partecipate non può che essere quella dettata dALart. 2103
c.c.”.
Da tale inquadramento derivava l'inserimento della clausola in pejus per il lavoratore circa la retrocessine a quadro.
2.4) In relazione al secondo argomento il giudice ha ritenuto “del tutto irrilevanti e per vero poco convincenti” le deduzioni relative ad un preteso inadempimento ai doveri inerenti alla funzione dirigenziale, attribuita prima e indipendentemente dal conferimento delle deleghe: si sarebbe trattato, in ogni caso, di condotta irrilevante a fronte dell'assenza di qualsiasi formale contestazione disciplinare e della “conferma” in sede protetta, dopo 8 mesi dello stesso conferimento di funzioni e dell'accordo pag. 12/28 di nomina, senza che, di per sé potesse far venir meno il diritto del ricorrente ALirriducibilità della retribuzione riconosciuta.
2.5) Con riguardo a tale rilievo del primo giudice la società aveva dedotto che la previsione della possibilità di retrocessione da dirigente a quadro, era ricollegata ad una serie “precisa” di ipotesi, tutte collegate a specifici eventi aziendali, oltre che nel caso del venire meno della funzione assegnata al dirigente. Aveva richiamato, quindi, il caso della “ristrutturazione, riorganizzazione aziendale, operazioni societarie straordinarie” o per qualsivoglia ragione per cui fosse venuta meno la funzione di dirigente. Si trattava di esemplificazione non esaustiva dalla quale emergeva l'intento delle parti di salvaguardare la stabilità di occupazione del dirigente, con il declassamento a quadro “a stipendio quasi invariato, solo allorquando si fossero verificati precisi eventi aziendali aventi natura oggettiva e/o comunque di natura organizzativa.”. Affatto estranea alla previsione dell'accordo, invece, era il caso di inadempimento verificatosi pressocché nella totalità delle incombenze affidate al ricorrente.
La società aveva anche dedotto l'intervenuta risoluzione dell'intero accordo invocato dal ricorrente “che per ovvie ragioni il dott. non CP_1
vuole affrontare riservandosi (cfr. nota precedente) di affrontare dette questioni in un separato giudizio.”. Detta riserva, ad avviso della difesa non poteva operare, dovendosi affrontare in detta sede anche la questione della verificatasi risoluzione di detto accordo.
Sui presupposti costitutivi di tale risoluzione la società aveva allegato che l'ER era stato totalmente e costantemente inadempiente CP_1
rispetto alle obbligazioni assunte già dal febbraio 2016 con l'accordo di nomina e poi col verbale di conciliazione. Già nella stessa giornata della pag. 13/28 sottoscrizione del verbale di conciliazione, il 7.10.2016, aveva Parte_ rappresentato oralmente ALallora Presidente della la sua volontà
“dismissoria” rispetto alle deleghe in materia ambientale attribuitegli, volontà poi formalizzata con missiva del 15.10.2016. Aveva dedotto che tale inopinata iniziativa era in contrasto con quanto concordato molto tempo prima coi tre responsabili, su richiesta del presidente circa la Per_2
ripartizione delle deleghe (ivi compresa, naturalmente la delega ambientale), Aveva sostenuto che fosse “chiaro a tutti e tre i responsabili che questo accordo sul riparto delle deleghe era il presupposto essenziale e non derogabile per la costituzione del Comitato e per la successiva possibile nomina a dirigenti dei dott.ri , e . Solo CP_1 Per_3 Per_4
correlata a tale assunzione di responsabilità era collegata la nomina dirigenziale.
Sul punto il giudice, oltre a quanto sopra rilevato, ha ritenuto che “Ad abundantiam, si rileva che anche sotto l'ulteriore profilo della pretesa inapplicabilità dell'accordo, l'eccezione di parte resistente risulta infondata. Le mansioni di dirigente sono state assegnate dal 15.2.2016 e le deleghe conferite ed in ragione di una riorganizzazione aziendale successiva (e documentalmente provata, doc. nn. 7 e 12 parte ricorrente)
l'incarico dirigenziale è venuto meno con decorrenza dal 1.7.2018 (quando il ricorrente è stato reinquadrato nella categoria di quadro).”.
2.5) Quanto al bonus previsto dALart.
3.4 dell'accordo, rivendicato dal lavoratore, e collegato alla performance, il giudice veronese ha ritenuto pacifico che nessun obiettivo veniva fissato per l'anno 2017 e per l'anno
2018. Con riguardo al 2016, nel corso del quale le funzioni dirigenziali erano state svolte per dieci mesi (a partire, cioè, dal conferimento della pag. 14/28 nuova categoria e delle nuove mansioni), invece, ha ritenuto che la società avesse ingiustificatamente riconosciuto solo il 30% della percentuale pattuita, mentre la delibera del consigliare n. 4 del 10.5.2016 aveva individuato gli argomenti tra i quali scegliere gli obiettivi da assegnare ai tre direttori , fissando come obiettivi da dare ai tre direttori per quell'anno la predisposizione di uno studio di fattibilità per tre dei temi di cui agli obiettivi indicati, delegando il presidente per la scelta degli argomenti in base alle priorità aziendali, per formalizzare l'accordo con i direttori, e per le verifiche congiunte intermedie previste dALart. 12 del CCNL e la liquidazione finale.
Ha dato atto che il presidente non era in tale senso successivamente intervenuto, per cui “in assenza di attribuzione specifica di obiettivi, di parametri di valutazione, di contraddittorio sul raggiungimento degli obiettivi, nel permanere dell'incarico dirigenziale e delle mansioni attribuite al dirigente, sulla base di quanto indicato nella citata delibera
4/2016, a fronte delle documentate convenzioni concluse nel corso del
2016 per i servizi di ERia dei Comuni di Brenzone, Torri del Benaco
e Lazise e dei relativi studi di fattibilità”, non poteva ritenersi giustificata la riduzione fino al 30% degli importi dovuti a titolo di premio, da corrispondere, invece, nella loro interezza, secondo l'accordo contrattuale, derivando quindi il diritto del ricorrente al pagamento della differenza.
2.6) Ha rigettato, invece, la domanda del ricorrente con riguardo alle successive annualità, in assenza di qualsiasi elemento di riscontro e di qualsiasi indicazione a fronte della modifica della categoria di inquadramento. Sulla questione ha puntualizzato che la formulazione della clausola 4.1.B, ultimo periodo, relativa al premio variabile era alquanto pag. 15/28 generica, non fornendo alcun elemento atto a specificare come armonizzare i diversi sistemi incentivanti previsti per i quadri e per i dirigenti. Né poteva trovare accoglimento non potendosi operare alcuna presunzione dal raggiungimento degli obiettivi nello svolgimento delle mansioni di quadro e dalla relativa applicazione del sistema di incentivazione previsto a livello aziendale per i quadri. Parte_ 3) L'appello della si articola sulla base di tre motivi.
3.1) Col primo si lamenta la violazione dell'art.112 c.p.c., avendo il giudice accertato la legittimità e applicabilità dell'accordo di nomina a dirigente e delle clausole che riconoscevano compensi ALER , CP_1
pur in presenza di declassamento a quadro. Rileva che l'ER CP_1
aveva contestato l'applicabilità dell'accordo, riservandosi di agire separatamente per accertarne la non applicabilità, ma chiedeva comunque l'esecuzione delle clausole economiche dell'accordo stesso.
Su tale premessa assume che il giudice aveva erroneamente ritenuto che l'accordo fosse applicabile, nonostante le riserve espresse dALERe
, e aveva condannato la società al pagamento di somme basate su un CP_1
accordo la cui applicabilità era contestata.
3.2) Col secondo motivo, reitera la questione di nullità per violazione delle norme che disciplinano il lavoro nelle società a controllo pubblico, in particolare con riguardo al trattamento in caso di declassamento e alla clausola di stabilità decennale.
Sostiene l'appellante che il giudice non ha esaminato adeguatamente i contenuti degli accordi del 15 febbraio 2016 e del 7 ottobre 2016 non pag. 16/28 avvedendosi neppure che gli accordi erano due e profondamente diversi tra loro2.
Aggiunge che il contenuto dell'accordo del 15 febbraio 2016 non è lo stesso di quello del verbale di conciliazione ex art. 2113 c.p.c.: negli accordi citati era chiara l'esistenza quantomeno di un ulteriore profilo di nullità di altra clausola, definita in memoria come connessa ed in rapporto di chiara inscindibilità con quella di cui sopra, che prevedeva la stabilità del rapporto dirigenziale per 10 anni, che, congiuntamente a quella sul trattamento economico previsto in caso di declassamento, violano le norme imperative di legge che regolano il lavoro nelle società a controllo pubblico. Richiama il tenore della determina del 15 febbraio 2016 (n.17) osservando che “Non solo veniva ivi inserito il patto di stabilità, che come ben si comprende anche da questi passaggi era ritenuto essenziale per le parti, ma ci si premurava di farne obbligatoriamente verificare la validità, prevedendo al p. 5 dell'accordo la “CERTIFICAZIONE DEL
CONTRATTO”, a pena di nullità.”. Si trattava, quindi, delle clausole non inserite nell'accordo conciliativo.
Conclude sul tema deducendo che le parti avevano pattuito a pena di nullità un obbligo di certificazione mai adempiuto e che tale inadempimento era di per sé ulteriore ragione evidente, per esplicita pattuizione tra le parti, di nullità dell'accordo di nomina e, a seguire, “di ogni altro accordo a seguire”, nullità insanabile e rilevabile anche d'ufficio.
pag. 17/28 Sotto un concorrente profilo lamenta di avere “vanamente cercato di far comprendere al Giudice di I grado laddove nei capitoli di prova sub. 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12 e 13 (oltre che nei capp.14, 15 e 16), di cui aveva anche chiesto la conferma in via istruttoria, aveva evidenziato come il percorso che si concluse nell'ottobre 2016 altro non fosse che un percorso frutto di un'unica ed unitaria valutazione funzionale si ALattribuzione dell'incarico dirigenziale, ma solo per il tramite del necessario e preliminare passaggio attraverso l'istituzione di un Comitato di Direzione.”. A tale fine richiama la delibera n. 1 del 3.02.2016 che chiede di produrre.
Ulteriore argomento, ad integrazione delle difese di primo grado, è dato dalla previsione dell'art. 11, comma 10 del d. l.vo n.175/2016, secondo cui
“è … fatto divieto di corrispondere ai dirigenti delle società a controllo pubblico indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto
a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva”, omologando a tale tipo di emolumenti quello previsto dalla clausola 4 dell'accordo conciliativo circa la previsione di un'indennità lorda pari alla retribuzione mensile di cui al punto 3 (per cui nel caso di trasformazione in quadro si farà riferimento ALultima retribuzione mensile lorda da dirigente) “da moltiplicarsi per un numero di mensilità corrispondente al periodo che va dalla data del recesso e sino alla scadenza dei 10 anni di prevista stabilità del rapporto…”.
3.3) Col terzo motivo ritiene erronea la valutazione del giudice circa l'irrilevanza delle deduzioni della società convenuta in tema di inadempimento dell'ER alle obbligazioni contenute nel CP_1
verbale di conciliazione del 7 ottobre 2016.
pag. 18/28 Reitera l'argomento circa lo stretto nesso tra l'attribuzione della funzione dirigenziale e il conferimento delle deleghe, in particolare quella ambientale, tale da giustificare la risoluzione per inadempimento delle pattuizioni contrattuali, nella tesi della società per il rifiuto di assumere le responsabilità.
3.4) Col quarto motivo si duole del riconoscimento integrale del premio per l'anno 2016, avendo omesso di considerare i reiterati inadempimenti rilevati dALazienda. La riduzione del 30% degli importi dovuti a titolo di premio era giustificata dai parziali risultati raggiunti dal lavoratore e dai disagi economici causati dalla sua rinuncia a una delle deleghe concordate.
La società ha documentato i parziali risultati raggiunti e i disagi economici causati dalla rinuncia alle deleghe conferite.
4) Con l'appello incidentale l'ER si duole del mancato CP_1
riconoscimento nella misura prevista per il dirigente dei premi aziendali per gli anni 2017 e 2018.
Argomenta sul punto osservando che fino al 30.6.2018 (periodo nel quale permaneva l'inquadramento dirigenziale), a mente degli articoli 1218 c. c.,
1359 c. c. e 2729 c. c. il giudice avrebbe dovuto considerare la prova presuntiva circa il probabile raggiungimento degli obiettivi, ove fissati, considerando che l'obiettivo 2016 (da dirigente) fosse stato raggiunto per le motivazioni espresse anche in sentenza e che gli obiettivi fissati per gli anni
2018 (II semestre), 2019, 2020 secondo il sistema di incentivazione previsto a livello aziendale per i quadri fossero stati anch'essi raggiunti.
Il fatto che gli obiettivi per il secondo periodo fossero “da quadro” era la conseguenza logica del suo reinquadramento in tale categoria e discendeva da un atto aziendale di reinquadramento.
pag. 19/28 4) L'appello principale è infondato mentre merita parziale accoglimento quello incidentale. Parte_ 4.1) Il primo motivo della non si confronta con l'articolata deduzione del ricorso di primo grado e, a ben vedere, con la sua stessa difesa in quel giudizio.
Il lavoratore, esprimendo una mera riserva in ordine alla legittima applicazione dell'accordo sul suo reinquadramento, non ha affatto abdicato alla deduzione circa la sua applicazione con la domanda esaminata dal primo giudice. Va puntualizzato che il lavoratore non hai mai prospettato una nullità dell'accordo conciliativo3, ma solo una riserva sulla ricorrenza dei presupposti per la sua applicazione. In particolare, al punto 25 del proprio ricorso di primo grado, infatti, era dedotto: “Ferma la contestazione in merito alla legittimità della condotta aziendale (illegittima sottrazione delle mansioni, illegittimo reinquadramento, illegittima riduzione della retribuzione, danno alla professionalità per i quali ci si riserva di procedere in separata sede)” (pag. 8). Come tale riserva determini un' esorbitante pronuncia del primo giudice non è dato accertare.
La stessa difesa di primo grado della società aveva puntualizzato: “Ma nel caso in esame vi sono precise ragioni che hanno determinato la risoluzione dell'intero accordo di cui il ricorrente invoca ora l'applicazione, che per ovvie ragioni il dott. non vuole affrontare riservandosi (cfr. nota CP_1
precedente) di affrontare dette questioni in un separato giudizio.” (pag.35).
pag. 20/28 4.2) Il secondo motivo si articola in relazione a plurimi profili che si affrontano partitamente.
A chiarimento dei limiti entro i quali la doglianza va esaminata va precisato che il giudice correttamente si riferisce ALaccordo conciliativo dell'ottobre
2016: nell'esaminare la questione sulla validità sollevata dalla società, il giudice chiarisce che “il Tribunale non ravvisa alcuna causa di invalidità dello stesso [ossia dell'accordo “riportato nel successivo verbale di conciliazione in sede sindacale del 7.10.2016”] (pagg. 7 della sentenza).
Con riguardo alla mancata osservanza della previsione circa la necessaria certificazione dell'accordo, anche volendo prescindere dal corretto rilievo di inammissibilità per novità della deduzione ex art.437 c.p.c., sollevata dalla difesa avversaria, la superiore puntualizzazione circa l'esclusiva rilevanza dell'accordo di ottobre, preclude l'esame della questione della certificazione del primo accordo.
Una volta che, per le ragioni non meglio documentate, la certificazione non era stata conseguita, le parti hanno ritenuto di risolvere e prevenire le questioni e gli effetti che la clausola di re-inquadramento avrebbe determinato mediante la stipula di un accordo nella forma della conciliazione in sede protetta con cui veniva formalizzata la complessiva regolamentazione del rapporto dirigenziale.
Ciò posto l'appellante sostiene il contrasto con norma imperativa della disciplina pattizia sul trattamento retributivo in caso di demansionamento e riqualificazione come quadro del dipendente.
Il motivo non si conforta con la giurisprudenza correttamente citata dal primo giudice (si veda anche l'ulteriore Cass. n.6171 del 2023), tato da escludere che e le norme in tema di reclutamento nelle società a controllo pag. 21/28 pubblico possano essere interpretate nel senso di ricomprendere anche le progressioni di carriera (Cass. n.3542 del 2022).
Ma neppure è vulnerata la disciplina imperativa dalla previsione della clausola di stabilità. Valgono le medesime ragioni ora spese: si tratta di applicare il regime privatistico rispetto al quale non sono sollevate eccezioni circa la violazione dei limiti esterni collegati e salve specifiche disposizioni di segno contrario o ragioni ostative di sistema che portino ad attribuire rilievo alla natura pubblica del capitale impiegato e del soggetto che possiede le azioni della persona giuridica. Tale non può essere considerato il richiamo alla norma citato in appello (l'art. 11, comma 10 del d. l.vo n.175/2016). In primo luogo correttamente la difesa dell'appellato ha rilevato in primo luogo che l'art.19 dello stesso testo normativo, già ricordato dal giudice veronese, ha enunciato “il fondamentale principio secondo cui “salvo quanto previsto dal presente Decreto ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I titolo II de.dl libro V del codice civile, delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa”, sancendo così definitivamente l'applicazione generalizzata delle norme privatistiche a tutti i rapporti di lavoro dipendente nelle società a controllo pubblico, salvo che per gli aspetti speciali disciplinati ALinterno dello stesso testo unico.
In secondo luogo, la clausola 4.1.D, regolante gli effetti della clausola di stabilità, come precisato ancora una volta dalla difesa dell'appellato, non introduce alcuna “indennità o trattamento di fine mandato diversi od ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva”, ma si è limitato ad introdurre una clausola penale volta a liquidare in via preventiva e convenzionale il danno connesso ALeventuale
pag. 22/28 mancato rispetto dell'art. 4 co.
4.1 lett. C) (ossia , appunto l'impegno a non recedere prima dei 10 anni).
Con riguardo alla lamentata carente valutazione unitaria del conferimento dell'incarico dirigenziale e delle deleghe collegate alla costituzione del
“comitato di direzione”, il tema non risulta confliggere sotto il profilo della validità con alcuna previsione dell'accordo.
4.3) Con riferimento al terzo motivo di impugnazione il collegio rileva che le ragioni addotte attengono ancora una volta al profilo eccentrico rispetto ai compiti dirigenziali. Anche volendo accedere ad una valutazione unitaria dell'assegnazione delle funzioni dirigenziali e dell'inserimento nel comitato di direzione con le correlate deleghe non si ravvisano le condizioni per ritenere che la risoluzione possa giustificare il trattamento ripristinato come quadro.
L'assegnazione dell'incarico dirigenziale nella motivazione adottata dal direttore generale, come ha puntualizzato il primo giudice, era motivata espressamente in ragione del “livello di autonomia raggiunto e la capacità decisionale dimostrata sono già essi stessi elementi congruenti alle funzioni dirigenziali”.
Che la motivazione non fosse di maniera è avvalorato dalle premesse della stessa determina. In essa si fa riferimento ALattuale organizzazione prevedente l'affidamento delle funzioni direttive a tre tecnici, ognuno per la propria competenza, area tecnica, area legale, segreteria, approvvigionamenti ed area amministrativa, clienti, risorse umane, dipendenti dell'azienda da oltre 15 anni con significativa esperienza nella gestione delle rispettive attività, con elevata professionalità, capacità e competenza nel gestire le attività quotidiane sia di ordinaria che pag. 23/28 straordinaria amministrazione, venendo qualificati come “elementi fondamentali per la crescita e lo sviluppo dell'azienda e per il raggiungimento degli obiettivi di volta in volta indicati dal Consiglio di
Amministrazione e dal Direttore Generale.”. Nessun riferimento alla creazione di un comitato di direzione e ad una gestione collegata, tantomeno ALesercizio di deleghe proprie del consiglio di amministrazione, quindi, di un livello affatto distinto rispetto ai compiti dirigenziali.
Che poi l'incarico dirigenziale fosse funzionale alla creazione del comitato di direzione e a favorire un collegamento con l'attribuzione di tali deleghe, nulla aggiunge ALassegnazione dei compiti dirigenziali: in sintesi la sostanziale contestualità della nomina dirigenziale e dell'assegnazione di deleghe consigliari non giustificava il mantenimento della prima in ragione dell'esercizio delle seconde tanto che tra la cessione del comitato di direzione e il reinquadramento passa quasi un anno.
In questa limitata prospettiva andrebbe pure letta la delibera n. 1 del 20164 di cui è richiesta la tardiva produzione dalla società, il cui contenuto, in realtà non è decisivo per la comprensione delle allegazioni alla luce della sequenza di fatti e circostanze sopra illustrate. Pertanto, non è giustificato il potere acquisitivo d'ufficio. Una volta cessato il comitato di direzione, 4 Che si esprime nei seguenti termini: “Il Direttore con la proiezione di slides illustra i passaggi della delibera di riorganizzazione di vertici aziendali che prevede il riconoscimento agli attuali tre quadri responsabili di area la qualifica di dirigente previo parere consultivo del Consiglio e la previsione di una forma di gestione sperimentale della durata di circa 18 mesi da attuarsi con un Comitato di Direzione costituito dagli attuali 3 Responsabili di Area in luogo di un unico Direttore. Il provvedimento proposto prevede che l'Assemblea approvi detto indirizzo delegando il Consiglio a dare attuazione alla nuova sperimentazione gestionale, mediante il conferimento ai responsabili delle deleghe e dei poteri oltre a stabilire la relativa indennità per la carica attribuita e provvedendo ALapprovazione di un regolamento di funzionamento del Comitato di Direzione.”
pag. 24/28 neppure la revoca delle deleghe consigliari, impediva di continuare lo svolgimento dell'incarico dirigenziale.
Lo stigma che esprime la revoca dell'incarico dirigenziale, che proprio al rifiuto di esercitare le deleghe si riferisce, quindi, attiene sicuramente ad un profilo di carattere fiduciario che poteva involgere il rapporto lavorativo, ma che in questa sede non è fatto valere (nella lettera di re-inquadramento, sul punto, la società esprime una esplicita riserva).
Ma esiste una ragione più profonda e decisiva che esclude la legittimità della “retrocessione” del trattamento economico. La clausola n.4 dell'accordo conciliativo sul re-inquadramento prevede che esso operi nei seguenti termini: “In caso di ristrutturazione, riorganizzazione aziendale, operazioni societarie straordinarie (per via esemplificativa e non esaustiva: fusioni, cessioni, incorporazioni, scissioni etc) o per qualsivoglia ragione per cui venga meno la funzione qui assegnata di dirigente al sig. tornerà nella categoria di quadro CP_1
attualmente occupata e manterrà quindi il suo posto di lavoro;
”. La parte qui evidenziata in grassetto ha tale ampia latitudine da ricomprendere qualsiasi situazione, e quindi, anche quella prospettata dalla società.
Tanto basta, quindi, per ritenere infondato anche il terzo motivo.
4.4) Il quarto motivo è parimenti infondato.
Nel momento in cui la società ha riconosciuto sussistente il presupposto per l'erogazione del premio, non potevano essere accampate ragioni per la sua riduzione.
Ciò posto é palese la strumentalità della giustificazione addotta (gli asseriti parziali risultati raggiunti dal lavoratore e i disagi economici causati dalla sua rinuncia a una delle deleghe concordate), ragioni del tutto eccentriche pag. 25/28 ed anzi in contrasto rispetto alla previsione dell'art,.12 del c.c.n.l. in forza del quale la ricorrenza dei presupposti, incontestati per il riconoscimento del premio, era stata ritenuta sussistente, come pure le condizioni fissate dal consiglio di amministrazione con la delibera n.4 del 2016.
5) Va accolto l'appello incidentale in relazione alla rivendicazione del trattamento economico premiale parametrato a quello dirigenziale per il periodo successivo a quello in cui tale inquadramento è stato mantenuto, opinando diversamente rispetto alla decisione impugnata.
Quanto alla lettura della clausola che viene in rilievo, la previsione dell'art.
4.1. B) è la seguente: “La retribuzione fino ad allora maturata nella qualifica di dirigente rimarrà invariata per ciò che concerne il minimo tabellare da dirigente che sarà suddiviso tra minimo tabellare in vigore da quadro e superminimo non assorbibile. Il superminimo assorbibile assegnato con la presente sarà ridotto del 50%. Gli scatti di anzianità maturati alla data dell'eventuale passaggio da dirigente a quadro, saranno mantenuti. Il premio variabile sarà calcolato sempre con la stessa percentuale (20%) sulla retribuzione così come calcolata di cui al precedente punto 3.4).”. A sua volta il punto 3.4 dell'accordo prevede: “E' inoltre riconosciuto annualmente un bonus di importo variabile in base alla personale performance e ai risultati aziendali conseguiti. Il bonus sarà determinato in considerazione dei risultati aziendali e la percentuale base variabile assegnata alla posizione di Dirigente è pari al 20% della retribuzione base lorda dalla stessa percepita alla data di erogazione fissata nel mese di marzo. L'importo si intende comprensivo dell'incidenza su tutti gli istituti diretti, indiretti e differiti, con la sola eccezione del trattamento di fine rapporto ex art. 2120 c.c..”.
pag. 26/28 Ne deriva che l'unico parametro utile era costituito dalla retribuzione tabellare del dirigente risultando irrilevante che al dipendente fosse riconosciuto il raggiungimento dell'obbiettivo come quadro. La clausola di
“salvezza” ora richiamata, infatti, ancorava il riconoscimento ad una condizione “esterna” il raggiungimento dell'obiettivo. Che tale obiettivo fosse determinato da altra fonte regolatrice, quella fissata per i quadri, quindi, consente di affermare che è il meccanismo retributivo è una variabile indipendente che, invece, trova autonoma disciplina nell'accordo conciliativo.
Non sono sorte contestazioni sulla misura delle differenze pretese
(€26.283,81). Le somme vanno maggiorate degli interessi legali sulle somme via via maturate ed annualmente rivalutate secondo gli indici
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
5.2) Va rigettato, invece, il motivo di appello circa la richiesta risarcitoria per il mancato riconoscimento del bonus per il periodo successivo, quando ancor il lavoratore manteneva la carica dirigenziale. La sola circostanza del conseguimento del premio per il 2016 non giustifica il riconoscimento ulteriore. Non potendo allegare alcuna circostanza utile sintomatica, anche solo per approssimazione, del possibile raggiungimento di un obiettivo, quand'anche riferibile ad un'inerzia datoriale non è possibile alcun riconoscimento economico.
6) Le spese del doppio grado tenuto conto dell'incidenza che ha l'accoglimento parziale dell'appello incidentale vanno compensate per un terzo, rispetto alla compensazione fissata nella metà dal primo giudice restando a carico della società per i residui 2/3 , misura liquidata secondo il pag. 27/28 valore di cause dichiarato, nel medio, liquidate in base ai parametri di cui al d.m. n.55 del 2014 e delle successive modifiche ex d.m. n. 147 del 2023
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello principale;
- accoglie parzialmente l'appello incidentale proposto da e, CP_1
per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna la al pagamento in suo favore dell'ulteriore Parte_1
somma pari ad €.26.283,81 oltre agli interessi legali sulla somma capitale annualmente rivalutata dalla singola maturazione al saldo;
- compensa per un terzo le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e condanna la al pagamento dei due terzi Parte_1
residui in favore di , frazione liquidata quanto al primo grado CP_1
in €.5.000,00 e quanto al presente grado in €.6.600,00 oltre al rimborso forfetario ex lege, iva e cpa.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 26 giugno 2025
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
pag. 28/28 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Puntualizzando: “Nel caso di specie tale delega conferitami è di responsabilità e non di operatività.
Quindi non ammissibile perché i poteri gerarchici e funzionali non sono adeguati (nel senso previsto dalla
Legge) alla natura dell'incarico. Ciò in quanto non ho adeguata possibilità di gestione e di intervento, sia per l'aspetto decisionale (essendo le scelte assunte dal dal C.d.A.), sia per l'esecuzione operativa (perché la gestione/conduzione è affidata a società terze sulle quali non ho potere dispositivo e di controllo), sia per il profilo economico (essendo posto il limite di Euro 300.000,00 per ogni mio autonomo intervento per la realizzazione di opere/progetti).” 2 L'insistita affermazione è chiosata con quella ulteriore secondo la quale “Ebbene anche qui è chiaro che l'accordo di nomina a dirigente del 15.2.2016, peraltro inscindibilmente legato alla determina del
Direttore Generale n. 17/2016 di pari data (rispettivamente in atti sub. docc. 2 e 3 del ricorso di I grado), contiene clausole del tutto diverse dALaccordo del 7 ottobre 2016 (in atti sub doc. 9 del ricorso di I grado). Bastava leggerli.” 3 come sembra affermare nella propria narrativa l'appellante afferma che “…non si può agire in giudizio invocando l'applicazione di una clausola contrattuale e contemporaneamente sostenendo la non applicabilità della stessa per difetto delle condizioni di validità e senza previamente censurarne, appunto,
l'inapplicabilità in via principale, oltretutto, per chiederne (sempre contestualmente) anche l'esecuzione
e l'adempimento, nella forma di una qual sorta di abnorme e solo parziale applicazione dell'accordo per la sola parte di interesse.” (pag. 14 dell'appello)