CA
Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 27/02/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1840/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1840/2021
promossa da:
, elettivamente domiciliata in Lucca presso lo studio dell'Avv. Stefano Parte_1
Pardini, che la rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro per il tramite della procuratrice Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
elettivamente domiciliata in Genova presso lo studio dell'Avv. Andrea Rivellini e presso l'indirizzo pec dello stesso difensore: che la rappresenta e difende Email_1
come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
e
CP_3
PARTE APPELLATA contumace
avverso sentenza n. 317/2021 del Tribunale di Lucca
CONCLUSIONI
trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis: 1) nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello
e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 317/2021 resa dal Tribunale di Lucca in data 31 marzo 2021 (Cron. n. 2070 – Rep. n. 836) nel procedimento di cui al R.G. n.
5507/17, in tesi ritenuto il comportamento processuale della non Parte_1
integrante abuso dei diritti processuali o di violazione di norme che governano il processo civile, niente disporre in punto di condanna ex art. 96, 3° comma, c.p.c.; in subordinata ipotesi, ridurre la condanna ex art. 96, 3° comma, c.p.c. disposta nell'importo di €
30.000,00 in una diversa somma equitativamente determinata sulla scorta delle indicazioni ermeneutiche della giurisprudenza. 2) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA”.
Per la parte appellata: “Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, azione, eccezione e deduzione reietta, previe le pronunce tutte del caso: - in via preliminare, respingere la domanda avversaria di sospensione dell'efficacia esecutiva della Sentenza impugnata, in quanto, nel caso di specie, i requisiti del fumus boni juris e del periculum in mora non esistono in capo alla Sig.ra che non ne ha Parte_1
dimostrato la sussistenza;
- in via principale, premesso che deve ritenersi sceso il giudicato sui capi nn. 1 e 2 della Sentenza del Tribunale di Lucca n. 317/2021 del
31/03/2021, riguardanti la dichiarazione di inefficacia dell'atto di concessione di ipoteca volontaria iscritto in data 9/11/2012, nonché le spese di lite del giudizio di primo grado, in quanto non ex adverso impugnati, confermare i predetti capi della Sentenza di primo grado;
respingere le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto confermando il capo n. 3 della Sentenza resa dal Tribunale di Lucca n. 317/2021 del
31/03/2021 e, per l'effetto, condannare la Sig.ra al pagamento in Parte_1 favore dell'esponente, ai sensi dell'art. 96, comma III, c.p.c., della somma di € 30.000,00
o del diverso, maggiore o minore, importo meglio ritenuto;
- in ogni caso, con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
2 MOTIVAZIONE
1) Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza n. 317/2021 del Tribunale di Lucca, con la quale era stata accolta la domanda ex art. 2901 c.c. avanzata da (di seguito: Controparte_1
), costituita per il tramite della procuratrice (di CP_1 Controparte_2 seguito: , in relazione all'atto di costituzione di ipoteca volontaria posto in essere CP_2
dal sig. a favore della moglie, la predetta sig.ra CP_3 Parte_1
1.1) La causa era stata instaurata da , tramite adducendo che: CP_1 CP_2
• con contratto di cessione crediti del 16.6.2017 aveva acquistato da CP_4
tra gli altri, anche i crediti della cedente (acquisiti all'esito della fusione per
[...]
incorporazione di Cassa di Risparmio di Carrara) nei confronti di
[...]
(successivamente ”) Controparte_5 Controparte_6
e di , nei confronti delle quali si era costituito Controparte_5
garante in fideiussione il sig. CP_3
• erano stati ottenuti, in data 2.8.2013:
o il decreto ingiuntivo n. 720/13, per € 160.000,00 anche nei confronti del sig. (per debiti di ); CP_3 Controparte_6
o il decreto ingiuntivo n. 722/13, per € 1.000.000,00 anche nei confronti del sig. (per debiti di CP_3 Controparte_5
• il credito complessivamente esistente verso il sig. era quindi pari ad € CP_3
1.160.000,00;
• era emerso che, in data 8.11.2012, lo stesso sig. aveva concesso ipoteca CP_3
volontaria sui propri beni immobili di maggior pregio (e di sua esclusiva proprietà)
a favore della moglie, sino alla concorrenza di € 320.000,00; Parte_1
• la concessione di tale ipoteca volontaria (come emergente dall'atto denominato
“concessione unilaterale di ipoteca”, autenticato nelle firme in data 8/11/2012 dal
Notaio di Seravezza, rep. n. 54.948, racc. n. 14.276) avrebbe trovato causa Per_1 nell'intenzione del sig. di garantire alla moglie la corresponsione di CP_3 un'indennità, tra loro convenuta in € 280.000,00, a titolo di aumento di valore di taluni terreni agricoli, a seguito della futura realizzazione di un fabbricato ad uso cantina e di un impianto fotovoltaico, in relazione al contributo di cui la CP_7
sarebbe risultata assegnataria in virtù di un “atto di assegnazione”, oggetto della delibera dell'Unione dei Comune della Versilia – U.O.C. Forestazione e
Agricoltura del 10/9/2012;
3 • il contratto di affitto di fondi rustici tra il e la moglie aveva escluso CP_3
(all'art. 5) qualsiasi indennizzo a favore dell'affittuaria per i miglioramenti, ma l'atto di “concessione unilaterale di ipoteca” oggetto di causa conteneva la deroga alla predetta pattuizione di cui al predetto art. 5;
• non risultava eseguita alcuna miglioria sui terreni in questione;
• il residuo dei beni del sig. (alcuni terreni agricoli) aveva un valore non CP_3 superiore ad € 35.000,00;
• sussistevano i presupposti per l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., sia con riferimento all'esistenza del credito, all'atto di disposizione (tale essendo anche la concessione di ipoteca volontaria in oggetto), all'eventus damni (integrato anche solo quando “...si profili il semplice pericolo concreto che il debitore non adempia all'obbligazione e che l'azione esecutiva intentata nei suoi confronti si riveli infruttuosa”) ed all'elemento soggettivo, in capo sia al che alla CP_3 Parte_1
(integrato dalla consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore), sia considerando l'atto a titolo gratuito che a titolo oneroso.
1.1.1) L'attrice in prime cure aveva quindi chiesto: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale;
ogni contraria istanza, azione, eccezione e deduzione reietta;
previe le pronunce tutte del caso;
a) accertare e dichiarare il ricorrere dei presupposti dell'azione revocatoria ex art.
2901 c.c. e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia, nei confronti del creditore
[...] dell'atto denominato “concessione di ipoteca volontaria” Controparte_1
datato 8/11/2012 ed autenticato nelle firme dal Notaio di Seravezza Persona_2
(raccolto ai nn. 54948/14276 del repertorio e della raccolta del predetto Notaio) con cui ha concesso ipoteca volontaria a favore della propria moglie, CP_3
con iscrizione presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale Parte_1
di Pisa - Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare, in data 9/11/2012, ai nn.
17700/2491, fino alla concorrenza di € 320.000,00 per un importo capitale di €
280.000,00, sui seguenti beni: i) Catasto Terreni Comune di Seravezza (LU), fg. 21, part.
193, Terreno di are 10 centiare 70; ii) Catasto Terreni Comune di Seravezza (LU), fg. 21, part. 194, Terreno di are 10 centiare 70; iii) Catasto Fabbricati Comune di Pietrasanta
(LU), fg. 49, part. 146, sub. 1, A3, vani 3. b) Condannare, in ogni caso, le parti convenute al pagamento delle spese di lite”.
1.2) Nel giudizio così instaurato si era costituita unicamente la sig.ra che, Parte_1
“Riservando ogni valutazione in ordine ai presupposti dell'azione revocatoria”, aveva in particolare esposto come, sui terreni agricoli affittati dal alla moglie, CP_3 quest'ultima avesse eseguito varie migliorie e che “Gli interventi edilizi sopra indicati hanno determinato un importante aumento dei valori dei terreni concessi in affittanza, tal
4 che è interesse della comparente nella sua qualità di affittuaria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17 della Legge 3 maggio 1983 n. 203, avendo eseguito miglioramenti sul fondi oggetto di affittanza e quindi maturato un credito nei confronti di parte affittante, conservare l'efficacia della garanzia di cui all'ipoteca rilasciata in suo favore di cui alla scrittura privata del dì 08/11/2012 (autenticata a firma Dott. rep. n. 54948 – Racc. Per_1
n. 142876) e trascritta in data 09/11/12 ai nn. 17700/2491 presso l'Agenzia delle Entrate
Provincia di Pisa-Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare”.
1.2.1) Su tali basi, la predetta convenuta aveva chiesto: “Piaccia all'Ill.mo
Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, per i motivi esposti in atti, rigettare la domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre accessori come per legge”.
1.3) Il Tribunale di Lucca aveva infine ritenuto che:
− la non aveva sollevato contestazioni specifiche in ordine ai presupposti di Parte_1 esperibilità dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., limitandosi solo a dedurre, peraltro tardivamente (in sede di memoria conclusionale), l'inesistenza dell'eventus damni;
→ tale eccezione, oltre che tardiva, era comunque generica ed anche infondata, in quanto la stessa aveva poi beneficiato (in sede di esecuzione Parte_1 forzata promossa nei confronti del dell'assegnazione di una CP_3 cospicua somma di denaro per effetto dell'esistenza dell'ipoteca sopra ricordata;
− sussistevano comunque tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda, dal momento che:
→ era ravvisabile l'eventus damni, peraltro da valutarsi in un'ottica di mera potenzialità dell'incremento del rischio di infruttuosità dell'esecuzione sul patrimonio del debitore;
→ era ravvisabile anche l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c., stante il rapporto di coniugio e di convivenza esistente tra le parti e l'anomala vicenda del diritto alla percezione dell'indennità per le migliorie, dapprima escluso nel contratto di affitto intercorso tra le parti e poi affermato nell'atto di concessione dell'ipoteca;
− la resistenza in giudizio della attuata “pur nella totale assenza di Parte_1 elementi a favore”, comportava la condanna della predetta convenuta ai sensi dell'art. 96, 3° comma, c.p.c.
1.3.1) Sulla scorta di tali rilievi, il Tribunale di Lucca aveva emesso la seguente statuizione: “1) dichiara l'inefficacia nei confronti della Controparte_8
5 dell'atto di concessione di ipoteca volontaria iscritto in data 9.11.2012, da parte di
e in favore di , meglio descritto in citazione, e avente CP_3 Parte_1
ad oggetto i beni immobili meglio descritti in citazione;
2) condanna i convenuti alla refusione in favore dell'attrice delle spese processuali liquidate in € 8.000,00 oltre a 15% per rimborso forfettario ne iva e cap e oltre infine ad € 1.466,00 per spese non imponibili;
3) condanna al pagamento in favore dell'attrice, ex art. 96 3° c. cpc, Parte_1 della somma di € 30.000”.
2) Nei confronti di tale sentenza ha dunque proposto appello la rilevando Parte_1 che la pronuncia “...in oggetto risulta essere ingiusta e come tale deve essere parzialmente riformata”.
2.1) Il gravame è stato affidato ai seguenti motivi:
1°. “Relativamente alla condanna ex art. 96, 3° comma, c.p.c.”, rilevando come non sussistessero i presupposti per tale condanna;
2°. “Relativamente all'ammontare della condanna ex art. 96, 3° comma, c.p.c.”, contestando la quantificazione operata dal giudice di prime nell'emettere la condanna in oggetto.
L'appellante ha quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2) Radicatosi il contraddittorio, (sempre per il tramite della procuratrice CP_1
ha preliminarmente evidenziato come la non avesse proposto alcuna CP_2 Parte_1
impugnazione nei confronti delle statuizioni contenute nella sentenza de qua e relative: a) alla declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di concessione di ipoteca volontaria e b) alla condanna alla rifusione delle spese di lite emessa a carico della stessa limitandosi a contestare la condanna ex art. 96, 3° comma, c.p.c. Parte_1
La predetta appellata ha quindi rilevato come, sui predetti capi non impugnati, si fosse ormai formato il giudicato.
Quanto invece al contenuto specifico del gravame, ha dedotto che: CP_1
− era fondata la condanna ex art. 96, 3° comma, c.p.c., dal momento che la Parte_1
aveva resistito in giudizio sostanzialmente senza contestare i presupposti applicativi della norma invocata dall'attrice in prime cure;
− era corretta la quantificazione della condanna in questione, essendo rimessa a discrezionalità dell'organo giudicante e non essendo correlata alla dimostrata sussistenza di un danno, anche in considerazione del fatto che l'esistenza dell'ipoteca in questione aveva precluso a di soddisfare il proprio credito, CP_1 mentre la sig.ra aveva ottenuto (dall'esecuzione da ella stessa promossa) Parte_1
circa € 90.000,00 – grazie proprio all'ipoteca in questione –.
6 L'appellata ha quindi avanzato le conclusioni ricordate in epigrafe.
2.3) Non si è invece costituito in giudizio (come già in prime cure) il sig. CP_3
nonostante la rituale notifica, dovendosene quindi dichiarare la contumacia.
3) Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l'appello si presenti solo parzialmente fondato e debba essere, conseguentemente, accolto alla stregua e nei limiti delle considerazioni che seguono
3.1) Preliminarmente all'analisi del gravame in questione deve rilevarsi come tale impugnazione abbia ad oggetto unicamente la statuizione di condanna della sig.ra ai sensi dell'art. 96, 3° comma, c.p.c., di cui al punto 3 del dispositivo della Parte_1
sentenza impugnata (come ricordato al pregresso paragrafo 1.3.1), e non contenga invece alcuna contestazione alle statuizioni contenute ai punti 1 e 2 del dispositivo della sentenza stessa.
3.2) Con il primo motivo di gravame, la ha contestato la fondatezza Parte_1
della condanna ex art. 96, 3° comma, c.p.c. disposta a proprio carico.
3.2.1) Tale contestazione è stata articolata rilevando che con la resistenza in giudizio avanti al Tribunale di Lucca, la non aveva posto in essere alcun abuso Parte_1
dei diritti processuali, a sanzione del quale era posta la norma predetta, e ciò in particolare in quanto:
I. era stato dedotto che l'atto di concessione dell'ipoteca in questione era un atto a titolo oneroso, così da “delineare in sede processuale l'onere probatorio gravante su parte attrice (“argomento a suo favore”).”, mentre non era condivisibile l'assunto del Tribunale di Lucca volto a valorizzare il fatto che la nel Parte_1 prospettare tale natura onerosa dell'atto, non aveva contestato l'esistenza della scientia damni a proprio carico, dato che ciò implicava prospettare un onere probatorio a carico della stessa in realtà inesistente;
Parte_1
II. la convenuta in prime cure aveva dedotto l'inesistenza dell'eventus damni, e non era vero che ciò era avvenuto tardivamente, in quanto “...se è vero che di questo la ne ha argomentato in sede di comparsa conclusionale, ciò è stato Parte_1
determinato dal fatto che agli atti del processo solo in ultima battuta è stato possibile introdurre documentazione sul punto rilevante ed incontrovertibile (in proposito si veda infra circa la documentazione depositata all'udienza del 27 gennaio 2017: “progetto di distribuzione” della procedura esecutiva R.G.E. n.
39/2014).”, ciò con riferimento al fatto che “...come è stato dato atto in corso di causa in via documentale (vedasi deposito documenti all'udienza del 27 gennaio
2017), i beni oggetto di ipoteca sono stati espropriati (procedura esecutiva R.G.E.
n. 39/2014 già pendente sul Tribunale di Lucca, riunita alla n. 45/2014 e n.
7 316/2019) e dal “progetto di distribuzione” delle somme ricavate in dette procedure si può evincere che quanto percepito dall'attuale appellante nella vendita del lotto n. 2 sulla scorta del privilegio dell'ipoteca oggetto di revocatoria nel presente procedimento e pari ad € 86.977,59, in realtà non ha comportato alcun pregiudizio nei confronti della (creditore ipotecario di Controparte_9
terzo grado) dato che, in ogni caso, detta somma nel progetto di distribuzione sarebbe stata attribuita al creditore (creditore ipotecario di Controparte_10 secondo grado) essendo quest'ultimo credito assistito da ipoteca di secondo grado per € 100.000,00”.
3.2.2) Il motivo è infondato.
3.2.2.1) Va infatti rilevato che, come emerge dalla piana lettura della comparsa di costituzione e risposta in prime cure, risulta (nei termini già ricordati al pregresso paragrafo 1.2) che la non ha sollevato alcuna contestazione in ordine alla Parte_1 ravvisabilità dei presupposti applicativi dell'art. 2901 c.c. con riferimento all'atto di concessione di ipoteca volontaria oggetto di causa.
Ciò, peraltro, nonostante parte attrice avesse compiutamente illustrato i motivi per ritenere sussistenti tutti tali presupposti (dalla settima alla dodicesima pagina dell'atto di citazione), nei termini sinteticamente qui ricordati al pregresso paragrafo 1.1).
La in effetti, si è limitata ad addurre l'oggettiva esistenza delle migliorie Parte_1
(sub specie di interventi edilizi) effettuate sui terreni agricoli concessile in affitto dal marito, sì da qualificare l'atto di concessione di ipoteca volontaria oggetto di causa come atto a titolo oneroso e non atto a titolo gratuito.
In proposito va tuttavia posto nella dovuta evidenza come l'attrice in prime cure, pur avendo in tesi prospettato la natura gratuita dell'atto di concessione di ipoteca in questione, aveva nondimeno esposto come “Ciò detto, anche volendo, in ipotesi, riconoscere la natura onerosa dell'atto di costituzione di ipoteca in esame, ciò non escluderebbe la sussistenza del presupposto soggettivo in capo alla terza, Parte_1
, illustrando quindi il rapporto di coniugio tra le parti dell'atto da revocare
[...]
fosse stato ampiamente valorizzato dalla giurisprudenza di legittimità (citando le relative massime) quale elemento presuntivo del consilium fraudis in capo al terzo.
Dunque, il fatto che la abbia operato unicamente una contestazione Parte_1 concernente la natura gratuita dell'atto da revocare, senza tuttavia contestare alcunché in ordine alla revocabilità di tale atto quand'anche qualificato come a titolo oneroso, appare pienamente legittimare la conclusione del giudice di prime cure secondo cui “L'unica parte convenuta costituitasi non ha minimamente contestato i presupposti dell'azione revocatoria”.
8 Tale profilo, peraltro, non viene in rilievo al fine di individuare l'esistenza di un onere probatorio a carico della parte convenuta ex art. 2901 c.c., non previsto dall'ordinamento (come argomentato dall'appellante), ma solo per evidenziare che, si ripete, la domanda attorea non è stata contestata nei suoi elementi costituitivi.
In tal senso, dunque, deve effettivamente ritenersi ravvisabile un abuso dello strumento processuale, nella misura in cui è stato dato corso alla resistenza in giudizio senza, di fatto, sollevare contestazioni di sorta alla fondatezza della domanda avanzata dalla controparte.
Ciò che, peraltro, appare comunque integrare anche una colpa grave nel resistere alle domande avanzate da . CP_1
Si ricorda, sul punto, come la giurisprudenza di legittimità abbia da ultimo rilevato che “La condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. non può essere fondata sul mero aggravamento del carico giudiziario dell'ufficio che
l'introduzione della lite ha contribuito a determinare, essendo necessario individuare a tal fine la specifica condotta abusiva da imputare al soggetto soccombente, così come si verifica nel caso di insistenza colpevole in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice, ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame, nonché in ipotesi di abuso del processo, di proposizione di una impugnazione dai contenuti estremamente distanti dal diritto vivente e dai precetti del codice di rito e, ancora, in ipotesi di errori grossolani nella redazione dell'impugnazione”
(così Cass. 34429 del 25.12.2024, in massima, con sottolineatura del collegio, in cui l'inconsistenza giuridica delle argomentazioni – in questo caso, l'inesistenza tout court – appare pienamente riferibile anche alle difese svolte nel primo grado di giudizio).
3.2.2.2) Né tale conclusione appare superabile per il fatto che la avrebbe, Parte_1 tardivamente ma per causa di forza maggiore (derivante dall'insorgenza del fatto in un momento successivo alla costituzione in giudizio), sollevato una contestazione in ordine alla ravvisabilità dell'eventus damni.
Sul punto occorre operare alcune precisazioni.
3.2.2.2.1) Nel contesto dell'atto di appello risulta unicamente contenuta l'allegazione, sopra ricordata, per cui la tardività dell'eccezione in questione sarebbe stata imputabile al “...fatto che agli atti del processo solo in ultima battuta è stato possibile introdurre documentazione sul punto rilevante ed incontrovertibile (in proposito si veda infra circa la documentazione depositata all'udienza del 27 gennaio 2017: “progetto di distribuzione” della procedura esecutiva R.G.E. n. 39/2014)”, ciò che appare in effetti
9 irrilevante ai fini postulati dalla dal momento che quest'ultima si è costituita in Parte_1
prime cure con comparsa di costituzione depositata in data 31.1.2018;
3.2.2.2.2) In sede di comparsa conclusione nel presente giudizio di gravame, la stessa ha poi mutato le proprie allegazioni, adducendo che “...solo con il piano il Parte_1
“progetto di distribuzione” a firma Dott. datato 29 ottobre 2019 (produzione di Pt_2
cui al verbale di udienza del 27 gennaio 2021) si è apprezzato che in ogni caso, indipendentemente dell'ipoteca iscritta a favore di , e quindi anche a Parte_1
fronte della sua non opponibilità, la società niente avrebbe Controparte_11
attenuto dalle procedure esecutive immobiliari stante la presenza di altri creditori con grado di ipoteca antecedente”, in questo caso in effetti allegando fatti sopravvenuti alla scadenza dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183, VI° comma, c.p.c.
3.2.2.2.3) Deve tuttavia rilevarsi che, al netto del mutamento prospettico sopra menzionato (senza peraltro che sia dato atto dell'originario errore contenuto nell'atto di appello), il nucleo saliente dell'eccezione in questione risulta risiedere nell'allegazione concernente l'esistenza di ipoteche antecedenti a quella oggetto di causa.
Sembra quasi superfluo rilevare che, in quanto antecedente all'ipoteca oggetto di causa, l'esistenza delle ipoteche addotte dall'appellante ben avrebbe potuto, e quindi dovuto, essere oggetto di allegazione ed eccezione già al momento della costituzione nel giudizio di primo grado (quali atti potenzialmente in grado di incidere sull'effettiva attitudine lesiva delle prerogative del creditore da parte dell'ipoteca volontaria concessa dal , senza alcuna necessità di attendere il concreto esito della procedura CP_3
esecutiva nel cui ambito era stata presa in considerazione la gradazione delle ipoteche stesse.
3.3) Con il secondo motivo di gravame, la ha contestato l'entità della Parte_1
condanna inflitta a proprio carico ex ar.t 96, 3° comma, c.p.c.
3.3.1) Il giudice di prime cure ha esposto, sul punto, come la quantificazione operata in dispositivo (€ 30.000,00) fosse da ritenersi equa “...anche tenuto conto dell'esito di quelle esecuzioni forzate, come narrate pacificamente dalle parti”, e dunque con riferimento all'infruttuosità delle procedure instaurate per il recupero del credito posto a fondamento della domanda ex art. 2901 c.c. oggetto di causa.
3.3.2) L'appellante ha contestato tale valutazione adducendo che:
− la Corte Costituzionale (sentenza 139 del 6.6.2019) aveva valorizzato il ricorso, quale parametro di quantificazione della sanzione ex art. 96, 3° comma, c.p.c., al criterio della proporzionalità rispetto alle tariffe forensi;
10 − il Tribunale di Lucca aveva liquidato, a titolo di spese legali, l'importo di €
8.000,00 e dunque la misura della condanna inflitta ex art. 96, 3° comma, c.p.c. non era congruente con l'importo predetto;
− i beni oggetto di ipoteca, come detto, erano stati venduti ed il ricavato ripartito tra i creditori muniti di titolo prevalente, in modo che al creditore originario (Cassa di
Risparmio di Carrara) nulla sarebbe comunque spettato anche in assenza dell'ipoteca volontaria oggetto di causa, sì che il criterio utilizzato dal giudice di prime cure (espressamente riferito all'esito delle esecuzioni intraprese dai successivi titolari del credito in questione) era incongruo, oltre che indebito;
− dunque, nella quantificazione della condanna in esame, l'importo avrebbe dovuto essere determinato in misura inferiore ad € 30.000,00.
3.3.3) Il motivo è fondato.
3.3.3.1) In una prospettiva generale deve osservarsi come la sentenza della Corte
Costituzionale richiamata da parte appellante (Corte Cost. 139/2019) avesse ad oggetto la questione concernente il dubbio se “...la disposizione censurata, assegnando al giudice un potere ampiamente discrezionale senza fissare né un massimo né un minimo della somma al cui pagamento la parte soccombente può essere condannata, violerebbe la riserva di legge prescritta dall'art. 23 Cost., nonché il principio di legalità di cui all'art. 25, secondo comma, Cost”.
Nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale sottoposta al proprio esame, la Corte Costituzionale ha rilevato, tra i tanti passaggi argomentativi di rilievo, che:
→ “...l'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. assegna al giudice, nell'esercizio della sua funzione giurisdizionale, il compito di quantificare la somma da porre a carico della parte soccombente e a favore della parte vittoriosa sulla base di un criterio equitativo. Il legislatore, esercitando la sua discrezionalità particolarmente ampia nella conformazione degli istituti processuali (ex plurimis, sentenza n. 225 del 2018),ha fatto affidamento sulla giurisprudenza che, nell'attività maieutica di formazione del diritto vivente, soprattutto della Corte di cassazione (sentenza n. 102 del 2019), può specificare – così come ha già fatto – il precetto legale”;
→ “Si ha, infatti, che nella fattispecie, la giurisprudenza di legittimità, anche recente, ha, appunto, precisato che il terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., rinviando all'equità, richiama il criterio di proporzionalità secondo le tariffe forensi e quindi la somma da tale disposizione prevista va rapportata «alla
11 misura dei compensi liquidabili in relazione al valore della causa» (Corte di cassazione, sezione terza civile, ordinanze11 ottobre 2018, n. 25177 e n. 25176)”;
→ “Questo criterio, ricavato in via interpretativa dalla giurisprudenza, è peraltro coerente e omogeneo rispetto sia a quello originariamente previsto dal quarto comma dell'art. 385 cod. proc. civ. (che contemplava il limite del doppio dei massimi tariffari), sia a quello attualmente stabilito dal primo comma dell'art. 26 cod. proc. amm. (che similmente prevede il limite del doppio delle spese di lite liquidate secondo le tariffe professionali)”;
→ “Può dirsi, pertanto, che la somma al cui pagamento il giudice può condannare la parte soccombente in favore della parte vittoriosa ha sufficiente base legale
e quindi – ferma restando la discrezionalità del legislatore di calibrare meglio, in aumento o in diminuzione, la sua quantificazione – è comunque rispettata la prescrizione della riserva relativa di legge di cui all'art. 23 Cost”.
3.3.3.2) La giurisprudenza di legittimità, pur tenendo in considerazione i rilievi argomentativi della Corte Costituzionale, ha peraltro valorizzato come l'attuale testo dell'art. 96, 3° comma, c.p.c. non contenga alcun espresso limite quantitativo, rilevando che:
→ “...deve ribadirsi che il terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una «somma equitativamente determinata», non fissa alcun limite quantitativo - né massimo, né minimo - al contrario del quarto comma dell'art. 385 cod. proc. civ., che, prima dell'abrogazione ad opera della legge 18 giugno 2009, n. 69, stabiliva, quale limite della condanna alle spese della parte che abbia proposto il ricorso o vi abbia resistito con colpa grave, il doppio dei massimi tariffari. Pertanto, la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo, potendo essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali (o su un loro multiplo) o sul valore della controversia, con l'unico limite della ragionevolezza (Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 21570 del 30/11/2012, Rv. 624394 - 01). La sentenza impugnata parametra la somma liquidata ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. a quanto
l'esecutato ancora deve al creditore. Sebbene usualmente si prenda a riferimento
l'importo delle spese legali, l'ampia discrezionalità riservata al giudice dalla disposizione in esame impedisce che possa affermarsi l'irragionevolezza del criterio adottato, in ogni caso parametrato ad un dato oggettivo qual è il valore della causa. Non vi sono margini, pertanto, per sottoporre a revisione in questa sede la decisione del giudice di merito” (così, in motivazione, Cass. 26435 del
20.11.2020);
12 → “In tema di responsabilità aggravata, il terzo comma dell'art. 96 c.p.c., aggiunto dalla l. n. 69 del 2009, disponendo che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una "somma equitativamente determinata", non fissa alcun limite quantitativo, né massimo, né minimo, al contrario dell'art. 385, comma 4, c.p.c., che, prima dell'abrogazione ad opera della medesima legge, stabiliva, per il giudizio di cassazione, il limite massimo del doppio dei massimi tariffari. Pertanto, la liquidazione in concreto della somma in via equitativa rientra nel potere discrezionale del giudice e non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità, quando la motivazione dia adeguatamente conto del processo logico e valutativo seguito” (cfr Cass. 8943 del 18.3.2022, in massima).
3.3.3.3) Nella prospettiva ermeneutica – anche costituzionalmente orientata – sin qui descritta deve quindi rilevarsi come, a prescindere dal venir meno di un tetto massimo per l'importo della condanna ex art. 96, 3° comma, c.p.c., occorra comunque dare corso ad una determinazione quantitativa imperniata sulla “ragionevolezza” dei criteri adottati.
Nel caso di specie, il riferimento operato dal giudice di prime cure “anche” all'esito delle esecuzioni forzate intraprese nei confronti del non consente, al di CP_3
là di tale criterio, di individuare in concreto a quale ulteriore parametro il Tribunale di
Lucca si sia improntato al fine della liquidazione in oggetto.
Né, peraltro, il riferimento all'esito delle esecuzioni in questione appare correlato
(o correlabile) alla sola resistenza in giudizio frapposta dalla sig.ra essendo Parte_1
piuttosto ascrivibile, in termini generali, alla complessiva situazione debitoria del CP_3
e, più in particolare, alla concessione dell'ipoteca volontaria oggetto di causa, ma non al presente giudizio in sé e per sé considerato (o, quantomeno, non constano adeguati riscontri in quest'ultimo senso).
3.3.3.3.1) La motivazione addotta a sostegno della quantificazione contestata dall'appellante non appare dunque suscettibile di essere condivisa nella presente sede e, in tale ottica, occorre procedere a nuova determinazione dell'importo in questione, attesa la reiezione del motivo di gravame volto a contestare i presupposti applicativi dell'art. 96, 3° comma, c.p.c.
3.3.3.3.2) Richiamando in questa sede i rilievi già sopra svolti con riferimento all'assetto giurisprudenziale sul punto in questione, ritiene il collegio che la liquidazione in oggetto debba essere condotta avendo a riferimento:
− la misura delle spese di lite;
− la consistenza (o, per converso, l'inconsistenza) delle difese ed il correlato livello di abuso dello strumento processuale.
13 In riferimento a tali criteri si deve quindi ribadire in questo contesto come la resistenza in giudizio da parte della si sia, sin dall'inizio, declinata secondo Parte_1 un'impostazione difensiva insuscettibile di condurre ad alcun risultato utile per la stessa non essendo (come detto) stata contestata la domanda ex art. 2901 c.c., oggetto Parte_1 di giudizio, sotto il profilo dell'esistenza dei suoi presupposti applicativi.
Ciò ha comportato, in sostanza, l'espletamento di un processo – in radice – inutile, in cui l'abuso dello strumento processuale (o, sotto altro aspetto, la colpa grave nell'aver resistito in giudizio) si correla allo stesso espletamento del processo.
In questa prospettiva ritiene dunque il collegio di liquidare la somma da porre a carico della ex art. 96 c.p.c., in misura pari alle spese di lite già liquidate Parte_1 all'esito del giudizio di primo grado (e, come detto infra, non oggetto di impugnazione), quale importo equitativamente comparabile all'entità dell'abuso processuale posto in essere, in assenza di ulteriori elementi suscettibili di essere valorizzati ai fini in esame.
4) L'appello deve quindi trovare parziale accoglimento, con riforma parziale della sentenza impugnata per quanto concerne la misura della condanna posta a carico della ex art. 96, 3° comma, c.p.c., da stabilire nella misura omnicomprensiva di € Parte_1
8.000,00 (in luogo della misura di € 30.000,00).
5) Per quanto concerne la regolazione delle spese di lite, si osserva come l'appellante non abbia mosso contestazioni di sorta alla condanna, imposta a suo carico, alla rifusione delle spese di lite del giudizio di prime cure, chiedendo peraltro (nella presente sede) l'accoglimento del gravame e “In ogni caso, con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA”, senza dunque fare riferimento al doppio grado di giudizio.
Deve quindi ritenersi che, a prescindere da ogni altro rilievo, la non abbia Parte_1
proposto impugnazione contro la predetta statuizione di condanna, sì che la stessa deve ritenersi ormai coperta dal giudicato e non possa conseguentemente più essere oggetto di valutazione nella presente sede.
Ciò, peraltro, al netto del fatto che l'accoglimento parziale del gravame, comunque, non incide sulla valutazione dell'esito complessivo della controversia quale parametro per la regolazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio (cfr Cass. civ.
n. 14916/2020; Cass. civ. n. 3083/2017; Cass. 2274/2017; 11423/2016), esito che, nel caso di specie, consiste pur sempre nella totale soccombenza della sul piano Parte_1
sostanziale.
5.1) Dunque, ferma restando la regolazione delle spese del primo grado di giudizio operata nella sentenza impugnata, la deve essere condannata a rifondere Parte_1 all'appellata anche le spese del presente grado di giudizio, dovendosi ritenere la stessa
14 totalmente soccombente rispetto alle domande di controparte ed essendo mutata Parte_1
unicamente la quantificazione della misura della condanna posta a carico della stessa ex art. 96, 3° comma, c.p.c. Parte_1
5.2) La liquidazione delle spese avviene come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. 55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra € 1.000.000,00 ed € 2.000.000,00 (in considerazione del valore della causa, determinato con riferimento al credito in relazione al quale è stata avanzata la domanda ex art. 2901 c.c.: cfr Cass. 3697 del 13.2.2020) di cui alla tabella 12 allegata al predetto D.M.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 317/2021 del Tribunale di Lucca, così statuisce: Parte_1
1) dichiara la contumacia di;
CP_3
2) in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, con conferma per il residuo delle statuizioni ivi contenute, condanna al Parte_1
pagamento in favore di per il tramite della Controparte_1 procuratrice dell'importo di € 8.000,00 ex art. Controparte_2
96, 3° comma, c.p.c.;
3) condanna a rifondere a per il Parte_1 Controparte_1
tramite della procuratrice le spese di lite, che Controparte_2 vengono liquidate in complessivi € 34.000,01 per compenso, di cui € 7.418,00 per la fase di studio, € 4.313,00 per la fase introduttiva, € 9.9.37,00 per la fase di trattazione ed €
12.333,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre ad € per spese ed oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 19.2.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
15 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1840/2021
promossa da:
, elettivamente domiciliata in Lucca presso lo studio dell'Avv. Stefano Parte_1
Pardini, che la rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro per il tramite della procuratrice Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
elettivamente domiciliata in Genova presso lo studio dell'Avv. Andrea Rivellini e presso l'indirizzo pec dello stesso difensore: che la rappresenta e difende Email_1
come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
e
CP_3
PARTE APPELLATA contumace
avverso sentenza n. 317/2021 del Tribunale di Lucca
CONCLUSIONI
trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis: 1) nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello
e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 317/2021 resa dal Tribunale di Lucca in data 31 marzo 2021 (Cron. n. 2070 – Rep. n. 836) nel procedimento di cui al R.G. n.
5507/17, in tesi ritenuto il comportamento processuale della non Parte_1
integrante abuso dei diritti processuali o di violazione di norme che governano il processo civile, niente disporre in punto di condanna ex art. 96, 3° comma, c.p.c.; in subordinata ipotesi, ridurre la condanna ex art. 96, 3° comma, c.p.c. disposta nell'importo di €
30.000,00 in una diversa somma equitativamente determinata sulla scorta delle indicazioni ermeneutiche della giurisprudenza. 2) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA”.
Per la parte appellata: “Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, azione, eccezione e deduzione reietta, previe le pronunce tutte del caso: - in via preliminare, respingere la domanda avversaria di sospensione dell'efficacia esecutiva della Sentenza impugnata, in quanto, nel caso di specie, i requisiti del fumus boni juris e del periculum in mora non esistono in capo alla Sig.ra che non ne ha Parte_1
dimostrato la sussistenza;
- in via principale, premesso che deve ritenersi sceso il giudicato sui capi nn. 1 e 2 della Sentenza del Tribunale di Lucca n. 317/2021 del
31/03/2021, riguardanti la dichiarazione di inefficacia dell'atto di concessione di ipoteca volontaria iscritto in data 9/11/2012, nonché le spese di lite del giudizio di primo grado, in quanto non ex adverso impugnati, confermare i predetti capi della Sentenza di primo grado;
respingere le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto confermando il capo n. 3 della Sentenza resa dal Tribunale di Lucca n. 317/2021 del
31/03/2021 e, per l'effetto, condannare la Sig.ra al pagamento in Parte_1 favore dell'esponente, ai sensi dell'art. 96, comma III, c.p.c., della somma di € 30.000,00
o del diverso, maggiore o minore, importo meglio ritenuto;
- in ogni caso, con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
2 MOTIVAZIONE
1) Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza n. 317/2021 del Tribunale di Lucca, con la quale era stata accolta la domanda ex art. 2901 c.c. avanzata da (di seguito: Controparte_1
), costituita per il tramite della procuratrice (di CP_1 Controparte_2 seguito: , in relazione all'atto di costituzione di ipoteca volontaria posto in essere CP_2
dal sig. a favore della moglie, la predetta sig.ra CP_3 Parte_1
1.1) La causa era stata instaurata da , tramite adducendo che: CP_1 CP_2
• con contratto di cessione crediti del 16.6.2017 aveva acquistato da CP_4
tra gli altri, anche i crediti della cedente (acquisiti all'esito della fusione per
[...]
incorporazione di Cassa di Risparmio di Carrara) nei confronti di
[...]
(successivamente ”) Controparte_5 Controparte_6
e di , nei confronti delle quali si era costituito Controparte_5
garante in fideiussione il sig. CP_3
• erano stati ottenuti, in data 2.8.2013:
o il decreto ingiuntivo n. 720/13, per € 160.000,00 anche nei confronti del sig. (per debiti di ); CP_3 Controparte_6
o il decreto ingiuntivo n. 722/13, per € 1.000.000,00 anche nei confronti del sig. (per debiti di CP_3 Controparte_5
• il credito complessivamente esistente verso il sig. era quindi pari ad € CP_3
1.160.000,00;
• era emerso che, in data 8.11.2012, lo stesso sig. aveva concesso ipoteca CP_3
volontaria sui propri beni immobili di maggior pregio (e di sua esclusiva proprietà)
a favore della moglie, sino alla concorrenza di € 320.000,00; Parte_1
• la concessione di tale ipoteca volontaria (come emergente dall'atto denominato
“concessione unilaterale di ipoteca”, autenticato nelle firme in data 8/11/2012 dal
Notaio di Seravezza, rep. n. 54.948, racc. n. 14.276) avrebbe trovato causa Per_1 nell'intenzione del sig. di garantire alla moglie la corresponsione di CP_3 un'indennità, tra loro convenuta in € 280.000,00, a titolo di aumento di valore di taluni terreni agricoli, a seguito della futura realizzazione di un fabbricato ad uso cantina e di un impianto fotovoltaico, in relazione al contributo di cui la CP_7
sarebbe risultata assegnataria in virtù di un “atto di assegnazione”, oggetto della delibera dell'Unione dei Comune della Versilia – U.O.C. Forestazione e
Agricoltura del 10/9/2012;
3 • il contratto di affitto di fondi rustici tra il e la moglie aveva escluso CP_3
(all'art. 5) qualsiasi indennizzo a favore dell'affittuaria per i miglioramenti, ma l'atto di “concessione unilaterale di ipoteca” oggetto di causa conteneva la deroga alla predetta pattuizione di cui al predetto art. 5;
• non risultava eseguita alcuna miglioria sui terreni in questione;
• il residuo dei beni del sig. (alcuni terreni agricoli) aveva un valore non CP_3 superiore ad € 35.000,00;
• sussistevano i presupposti per l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., sia con riferimento all'esistenza del credito, all'atto di disposizione (tale essendo anche la concessione di ipoteca volontaria in oggetto), all'eventus damni (integrato anche solo quando “...si profili il semplice pericolo concreto che il debitore non adempia all'obbligazione e che l'azione esecutiva intentata nei suoi confronti si riveli infruttuosa”) ed all'elemento soggettivo, in capo sia al che alla CP_3 Parte_1
(integrato dalla consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore), sia considerando l'atto a titolo gratuito che a titolo oneroso.
1.1.1) L'attrice in prime cure aveva quindi chiesto: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale;
ogni contraria istanza, azione, eccezione e deduzione reietta;
previe le pronunce tutte del caso;
a) accertare e dichiarare il ricorrere dei presupposti dell'azione revocatoria ex art.
2901 c.c. e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia, nei confronti del creditore
[...] dell'atto denominato “concessione di ipoteca volontaria” Controparte_1
datato 8/11/2012 ed autenticato nelle firme dal Notaio di Seravezza Persona_2
(raccolto ai nn. 54948/14276 del repertorio e della raccolta del predetto Notaio) con cui ha concesso ipoteca volontaria a favore della propria moglie, CP_3
con iscrizione presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale Parte_1
di Pisa - Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare, in data 9/11/2012, ai nn.
17700/2491, fino alla concorrenza di € 320.000,00 per un importo capitale di €
280.000,00, sui seguenti beni: i) Catasto Terreni Comune di Seravezza (LU), fg. 21, part.
193, Terreno di are 10 centiare 70; ii) Catasto Terreni Comune di Seravezza (LU), fg. 21, part. 194, Terreno di are 10 centiare 70; iii) Catasto Fabbricati Comune di Pietrasanta
(LU), fg. 49, part. 146, sub. 1, A3, vani 3. b) Condannare, in ogni caso, le parti convenute al pagamento delle spese di lite”.
1.2) Nel giudizio così instaurato si era costituita unicamente la sig.ra che, Parte_1
“Riservando ogni valutazione in ordine ai presupposti dell'azione revocatoria”, aveva in particolare esposto come, sui terreni agricoli affittati dal alla moglie, CP_3 quest'ultima avesse eseguito varie migliorie e che “Gli interventi edilizi sopra indicati hanno determinato un importante aumento dei valori dei terreni concessi in affittanza, tal
4 che è interesse della comparente nella sua qualità di affittuaria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17 della Legge 3 maggio 1983 n. 203, avendo eseguito miglioramenti sul fondi oggetto di affittanza e quindi maturato un credito nei confronti di parte affittante, conservare l'efficacia della garanzia di cui all'ipoteca rilasciata in suo favore di cui alla scrittura privata del dì 08/11/2012 (autenticata a firma Dott. rep. n. 54948 – Racc. Per_1
n. 142876) e trascritta in data 09/11/12 ai nn. 17700/2491 presso l'Agenzia delle Entrate
Provincia di Pisa-Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare”.
1.2.1) Su tali basi, la predetta convenuta aveva chiesto: “Piaccia all'Ill.mo
Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, per i motivi esposti in atti, rigettare la domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre accessori come per legge”.
1.3) Il Tribunale di Lucca aveva infine ritenuto che:
− la non aveva sollevato contestazioni specifiche in ordine ai presupposti di Parte_1 esperibilità dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., limitandosi solo a dedurre, peraltro tardivamente (in sede di memoria conclusionale), l'inesistenza dell'eventus damni;
→ tale eccezione, oltre che tardiva, era comunque generica ed anche infondata, in quanto la stessa aveva poi beneficiato (in sede di esecuzione Parte_1 forzata promossa nei confronti del dell'assegnazione di una CP_3 cospicua somma di denaro per effetto dell'esistenza dell'ipoteca sopra ricordata;
− sussistevano comunque tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda, dal momento che:
→ era ravvisabile l'eventus damni, peraltro da valutarsi in un'ottica di mera potenzialità dell'incremento del rischio di infruttuosità dell'esecuzione sul patrimonio del debitore;
→ era ravvisabile anche l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c., stante il rapporto di coniugio e di convivenza esistente tra le parti e l'anomala vicenda del diritto alla percezione dell'indennità per le migliorie, dapprima escluso nel contratto di affitto intercorso tra le parti e poi affermato nell'atto di concessione dell'ipoteca;
− la resistenza in giudizio della attuata “pur nella totale assenza di Parte_1 elementi a favore”, comportava la condanna della predetta convenuta ai sensi dell'art. 96, 3° comma, c.p.c.
1.3.1) Sulla scorta di tali rilievi, il Tribunale di Lucca aveva emesso la seguente statuizione: “1) dichiara l'inefficacia nei confronti della Controparte_8
5 dell'atto di concessione di ipoteca volontaria iscritto in data 9.11.2012, da parte di
e in favore di , meglio descritto in citazione, e avente CP_3 Parte_1
ad oggetto i beni immobili meglio descritti in citazione;
2) condanna i convenuti alla refusione in favore dell'attrice delle spese processuali liquidate in € 8.000,00 oltre a 15% per rimborso forfettario ne iva e cap e oltre infine ad € 1.466,00 per spese non imponibili;
3) condanna al pagamento in favore dell'attrice, ex art. 96 3° c. cpc, Parte_1 della somma di € 30.000”.
2) Nei confronti di tale sentenza ha dunque proposto appello la rilevando Parte_1 che la pronuncia “...in oggetto risulta essere ingiusta e come tale deve essere parzialmente riformata”.
2.1) Il gravame è stato affidato ai seguenti motivi:
1°. “Relativamente alla condanna ex art. 96, 3° comma, c.p.c.”, rilevando come non sussistessero i presupposti per tale condanna;
2°. “Relativamente all'ammontare della condanna ex art. 96, 3° comma, c.p.c.”, contestando la quantificazione operata dal giudice di prime nell'emettere la condanna in oggetto.
L'appellante ha quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2) Radicatosi il contraddittorio, (sempre per il tramite della procuratrice CP_1
ha preliminarmente evidenziato come la non avesse proposto alcuna CP_2 Parte_1
impugnazione nei confronti delle statuizioni contenute nella sentenza de qua e relative: a) alla declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di concessione di ipoteca volontaria e b) alla condanna alla rifusione delle spese di lite emessa a carico della stessa limitandosi a contestare la condanna ex art. 96, 3° comma, c.p.c. Parte_1
La predetta appellata ha quindi rilevato come, sui predetti capi non impugnati, si fosse ormai formato il giudicato.
Quanto invece al contenuto specifico del gravame, ha dedotto che: CP_1
− era fondata la condanna ex art. 96, 3° comma, c.p.c., dal momento che la Parte_1
aveva resistito in giudizio sostanzialmente senza contestare i presupposti applicativi della norma invocata dall'attrice in prime cure;
− era corretta la quantificazione della condanna in questione, essendo rimessa a discrezionalità dell'organo giudicante e non essendo correlata alla dimostrata sussistenza di un danno, anche in considerazione del fatto che l'esistenza dell'ipoteca in questione aveva precluso a di soddisfare il proprio credito, CP_1 mentre la sig.ra aveva ottenuto (dall'esecuzione da ella stessa promossa) Parte_1
circa € 90.000,00 – grazie proprio all'ipoteca in questione –.
6 L'appellata ha quindi avanzato le conclusioni ricordate in epigrafe.
2.3) Non si è invece costituito in giudizio (come già in prime cure) il sig. CP_3
nonostante la rituale notifica, dovendosene quindi dichiarare la contumacia.
3) Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l'appello si presenti solo parzialmente fondato e debba essere, conseguentemente, accolto alla stregua e nei limiti delle considerazioni che seguono
3.1) Preliminarmente all'analisi del gravame in questione deve rilevarsi come tale impugnazione abbia ad oggetto unicamente la statuizione di condanna della sig.ra ai sensi dell'art. 96, 3° comma, c.p.c., di cui al punto 3 del dispositivo della Parte_1
sentenza impugnata (come ricordato al pregresso paragrafo 1.3.1), e non contenga invece alcuna contestazione alle statuizioni contenute ai punti 1 e 2 del dispositivo della sentenza stessa.
3.2) Con il primo motivo di gravame, la ha contestato la fondatezza Parte_1
della condanna ex art. 96, 3° comma, c.p.c. disposta a proprio carico.
3.2.1) Tale contestazione è stata articolata rilevando che con la resistenza in giudizio avanti al Tribunale di Lucca, la non aveva posto in essere alcun abuso Parte_1
dei diritti processuali, a sanzione del quale era posta la norma predetta, e ciò in particolare in quanto:
I. era stato dedotto che l'atto di concessione dell'ipoteca in questione era un atto a titolo oneroso, così da “delineare in sede processuale l'onere probatorio gravante su parte attrice (“argomento a suo favore”).”, mentre non era condivisibile l'assunto del Tribunale di Lucca volto a valorizzare il fatto che la nel Parte_1 prospettare tale natura onerosa dell'atto, non aveva contestato l'esistenza della scientia damni a proprio carico, dato che ciò implicava prospettare un onere probatorio a carico della stessa in realtà inesistente;
Parte_1
II. la convenuta in prime cure aveva dedotto l'inesistenza dell'eventus damni, e non era vero che ciò era avvenuto tardivamente, in quanto “...se è vero che di questo la ne ha argomentato in sede di comparsa conclusionale, ciò è stato Parte_1
determinato dal fatto che agli atti del processo solo in ultima battuta è stato possibile introdurre documentazione sul punto rilevante ed incontrovertibile (in proposito si veda infra circa la documentazione depositata all'udienza del 27 gennaio 2017: “progetto di distribuzione” della procedura esecutiva R.G.E. n.
39/2014).”, ciò con riferimento al fatto che “...come è stato dato atto in corso di causa in via documentale (vedasi deposito documenti all'udienza del 27 gennaio
2017), i beni oggetto di ipoteca sono stati espropriati (procedura esecutiva R.G.E.
n. 39/2014 già pendente sul Tribunale di Lucca, riunita alla n. 45/2014 e n.
7 316/2019) e dal “progetto di distribuzione” delle somme ricavate in dette procedure si può evincere che quanto percepito dall'attuale appellante nella vendita del lotto n. 2 sulla scorta del privilegio dell'ipoteca oggetto di revocatoria nel presente procedimento e pari ad € 86.977,59, in realtà non ha comportato alcun pregiudizio nei confronti della (creditore ipotecario di Controparte_9
terzo grado) dato che, in ogni caso, detta somma nel progetto di distribuzione sarebbe stata attribuita al creditore (creditore ipotecario di Controparte_10 secondo grado) essendo quest'ultimo credito assistito da ipoteca di secondo grado per € 100.000,00”.
3.2.2) Il motivo è infondato.
3.2.2.1) Va infatti rilevato che, come emerge dalla piana lettura della comparsa di costituzione e risposta in prime cure, risulta (nei termini già ricordati al pregresso paragrafo 1.2) che la non ha sollevato alcuna contestazione in ordine alla Parte_1 ravvisabilità dei presupposti applicativi dell'art. 2901 c.c. con riferimento all'atto di concessione di ipoteca volontaria oggetto di causa.
Ciò, peraltro, nonostante parte attrice avesse compiutamente illustrato i motivi per ritenere sussistenti tutti tali presupposti (dalla settima alla dodicesima pagina dell'atto di citazione), nei termini sinteticamente qui ricordati al pregresso paragrafo 1.1).
La in effetti, si è limitata ad addurre l'oggettiva esistenza delle migliorie Parte_1
(sub specie di interventi edilizi) effettuate sui terreni agricoli concessile in affitto dal marito, sì da qualificare l'atto di concessione di ipoteca volontaria oggetto di causa come atto a titolo oneroso e non atto a titolo gratuito.
In proposito va tuttavia posto nella dovuta evidenza come l'attrice in prime cure, pur avendo in tesi prospettato la natura gratuita dell'atto di concessione di ipoteca in questione, aveva nondimeno esposto come “Ciò detto, anche volendo, in ipotesi, riconoscere la natura onerosa dell'atto di costituzione di ipoteca in esame, ciò non escluderebbe la sussistenza del presupposto soggettivo in capo alla terza, Parte_1
, illustrando quindi il rapporto di coniugio tra le parti dell'atto da revocare
[...]
fosse stato ampiamente valorizzato dalla giurisprudenza di legittimità (citando le relative massime) quale elemento presuntivo del consilium fraudis in capo al terzo.
Dunque, il fatto che la abbia operato unicamente una contestazione Parte_1 concernente la natura gratuita dell'atto da revocare, senza tuttavia contestare alcunché in ordine alla revocabilità di tale atto quand'anche qualificato come a titolo oneroso, appare pienamente legittimare la conclusione del giudice di prime cure secondo cui “L'unica parte convenuta costituitasi non ha minimamente contestato i presupposti dell'azione revocatoria”.
8 Tale profilo, peraltro, non viene in rilievo al fine di individuare l'esistenza di un onere probatorio a carico della parte convenuta ex art. 2901 c.c., non previsto dall'ordinamento (come argomentato dall'appellante), ma solo per evidenziare che, si ripete, la domanda attorea non è stata contestata nei suoi elementi costituitivi.
In tal senso, dunque, deve effettivamente ritenersi ravvisabile un abuso dello strumento processuale, nella misura in cui è stato dato corso alla resistenza in giudizio senza, di fatto, sollevare contestazioni di sorta alla fondatezza della domanda avanzata dalla controparte.
Ciò che, peraltro, appare comunque integrare anche una colpa grave nel resistere alle domande avanzate da . CP_1
Si ricorda, sul punto, come la giurisprudenza di legittimità abbia da ultimo rilevato che “La condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. non può essere fondata sul mero aggravamento del carico giudiziario dell'ufficio che
l'introduzione della lite ha contribuito a determinare, essendo necessario individuare a tal fine la specifica condotta abusiva da imputare al soggetto soccombente, così come si verifica nel caso di insistenza colpevole in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice, ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame, nonché in ipotesi di abuso del processo, di proposizione di una impugnazione dai contenuti estremamente distanti dal diritto vivente e dai precetti del codice di rito e, ancora, in ipotesi di errori grossolani nella redazione dell'impugnazione”
(così Cass. 34429 del 25.12.2024, in massima, con sottolineatura del collegio, in cui l'inconsistenza giuridica delle argomentazioni – in questo caso, l'inesistenza tout court – appare pienamente riferibile anche alle difese svolte nel primo grado di giudizio).
3.2.2.2) Né tale conclusione appare superabile per il fatto che la avrebbe, Parte_1 tardivamente ma per causa di forza maggiore (derivante dall'insorgenza del fatto in un momento successivo alla costituzione in giudizio), sollevato una contestazione in ordine alla ravvisabilità dell'eventus damni.
Sul punto occorre operare alcune precisazioni.
3.2.2.2.1) Nel contesto dell'atto di appello risulta unicamente contenuta l'allegazione, sopra ricordata, per cui la tardività dell'eccezione in questione sarebbe stata imputabile al “...fatto che agli atti del processo solo in ultima battuta è stato possibile introdurre documentazione sul punto rilevante ed incontrovertibile (in proposito si veda infra circa la documentazione depositata all'udienza del 27 gennaio 2017: “progetto di distribuzione” della procedura esecutiva R.G.E. n. 39/2014)”, ciò che appare in effetti
9 irrilevante ai fini postulati dalla dal momento che quest'ultima si è costituita in Parte_1
prime cure con comparsa di costituzione depositata in data 31.1.2018;
3.2.2.2.2) In sede di comparsa conclusione nel presente giudizio di gravame, la stessa ha poi mutato le proprie allegazioni, adducendo che “...solo con il piano il Parte_1
“progetto di distribuzione” a firma Dott. datato 29 ottobre 2019 (produzione di Pt_2
cui al verbale di udienza del 27 gennaio 2021) si è apprezzato che in ogni caso, indipendentemente dell'ipoteca iscritta a favore di , e quindi anche a Parte_1
fronte della sua non opponibilità, la società niente avrebbe Controparte_11
attenuto dalle procedure esecutive immobiliari stante la presenza di altri creditori con grado di ipoteca antecedente”, in questo caso in effetti allegando fatti sopravvenuti alla scadenza dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183, VI° comma, c.p.c.
3.2.2.2.3) Deve tuttavia rilevarsi che, al netto del mutamento prospettico sopra menzionato (senza peraltro che sia dato atto dell'originario errore contenuto nell'atto di appello), il nucleo saliente dell'eccezione in questione risulta risiedere nell'allegazione concernente l'esistenza di ipoteche antecedenti a quella oggetto di causa.
Sembra quasi superfluo rilevare che, in quanto antecedente all'ipoteca oggetto di causa, l'esistenza delle ipoteche addotte dall'appellante ben avrebbe potuto, e quindi dovuto, essere oggetto di allegazione ed eccezione già al momento della costituzione nel giudizio di primo grado (quali atti potenzialmente in grado di incidere sull'effettiva attitudine lesiva delle prerogative del creditore da parte dell'ipoteca volontaria concessa dal , senza alcuna necessità di attendere il concreto esito della procedura CP_3
esecutiva nel cui ambito era stata presa in considerazione la gradazione delle ipoteche stesse.
3.3) Con il secondo motivo di gravame, la ha contestato l'entità della Parte_1
condanna inflitta a proprio carico ex ar.t 96, 3° comma, c.p.c.
3.3.1) Il giudice di prime cure ha esposto, sul punto, come la quantificazione operata in dispositivo (€ 30.000,00) fosse da ritenersi equa “...anche tenuto conto dell'esito di quelle esecuzioni forzate, come narrate pacificamente dalle parti”, e dunque con riferimento all'infruttuosità delle procedure instaurate per il recupero del credito posto a fondamento della domanda ex art. 2901 c.c. oggetto di causa.
3.3.2) L'appellante ha contestato tale valutazione adducendo che:
− la Corte Costituzionale (sentenza 139 del 6.6.2019) aveva valorizzato il ricorso, quale parametro di quantificazione della sanzione ex art. 96, 3° comma, c.p.c., al criterio della proporzionalità rispetto alle tariffe forensi;
10 − il Tribunale di Lucca aveva liquidato, a titolo di spese legali, l'importo di €
8.000,00 e dunque la misura della condanna inflitta ex art. 96, 3° comma, c.p.c. non era congruente con l'importo predetto;
− i beni oggetto di ipoteca, come detto, erano stati venduti ed il ricavato ripartito tra i creditori muniti di titolo prevalente, in modo che al creditore originario (Cassa di
Risparmio di Carrara) nulla sarebbe comunque spettato anche in assenza dell'ipoteca volontaria oggetto di causa, sì che il criterio utilizzato dal giudice di prime cure (espressamente riferito all'esito delle esecuzioni intraprese dai successivi titolari del credito in questione) era incongruo, oltre che indebito;
− dunque, nella quantificazione della condanna in esame, l'importo avrebbe dovuto essere determinato in misura inferiore ad € 30.000,00.
3.3.3) Il motivo è fondato.
3.3.3.1) In una prospettiva generale deve osservarsi come la sentenza della Corte
Costituzionale richiamata da parte appellante (Corte Cost. 139/2019) avesse ad oggetto la questione concernente il dubbio se “...la disposizione censurata, assegnando al giudice un potere ampiamente discrezionale senza fissare né un massimo né un minimo della somma al cui pagamento la parte soccombente può essere condannata, violerebbe la riserva di legge prescritta dall'art. 23 Cost., nonché il principio di legalità di cui all'art. 25, secondo comma, Cost”.
Nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale sottoposta al proprio esame, la Corte Costituzionale ha rilevato, tra i tanti passaggi argomentativi di rilievo, che:
→ “...l'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. assegna al giudice, nell'esercizio della sua funzione giurisdizionale, il compito di quantificare la somma da porre a carico della parte soccombente e a favore della parte vittoriosa sulla base di un criterio equitativo. Il legislatore, esercitando la sua discrezionalità particolarmente ampia nella conformazione degli istituti processuali (ex plurimis, sentenza n. 225 del 2018),ha fatto affidamento sulla giurisprudenza che, nell'attività maieutica di formazione del diritto vivente, soprattutto della Corte di cassazione (sentenza n. 102 del 2019), può specificare – così come ha già fatto – il precetto legale”;
→ “Si ha, infatti, che nella fattispecie, la giurisprudenza di legittimità, anche recente, ha, appunto, precisato che il terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., rinviando all'equità, richiama il criterio di proporzionalità secondo le tariffe forensi e quindi la somma da tale disposizione prevista va rapportata «alla
11 misura dei compensi liquidabili in relazione al valore della causa» (Corte di cassazione, sezione terza civile, ordinanze11 ottobre 2018, n. 25177 e n. 25176)”;
→ “Questo criterio, ricavato in via interpretativa dalla giurisprudenza, è peraltro coerente e omogeneo rispetto sia a quello originariamente previsto dal quarto comma dell'art. 385 cod. proc. civ. (che contemplava il limite del doppio dei massimi tariffari), sia a quello attualmente stabilito dal primo comma dell'art. 26 cod. proc. amm. (che similmente prevede il limite del doppio delle spese di lite liquidate secondo le tariffe professionali)”;
→ “Può dirsi, pertanto, che la somma al cui pagamento il giudice può condannare la parte soccombente in favore della parte vittoriosa ha sufficiente base legale
e quindi – ferma restando la discrezionalità del legislatore di calibrare meglio, in aumento o in diminuzione, la sua quantificazione – è comunque rispettata la prescrizione della riserva relativa di legge di cui all'art. 23 Cost”.
3.3.3.2) La giurisprudenza di legittimità, pur tenendo in considerazione i rilievi argomentativi della Corte Costituzionale, ha peraltro valorizzato come l'attuale testo dell'art. 96, 3° comma, c.p.c. non contenga alcun espresso limite quantitativo, rilevando che:
→ “...deve ribadirsi che il terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una «somma equitativamente determinata», non fissa alcun limite quantitativo - né massimo, né minimo - al contrario del quarto comma dell'art. 385 cod. proc. civ., che, prima dell'abrogazione ad opera della legge 18 giugno 2009, n. 69, stabiliva, quale limite della condanna alle spese della parte che abbia proposto il ricorso o vi abbia resistito con colpa grave, il doppio dei massimi tariffari. Pertanto, la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo, potendo essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali (o su un loro multiplo) o sul valore della controversia, con l'unico limite della ragionevolezza (Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 21570 del 30/11/2012, Rv. 624394 - 01). La sentenza impugnata parametra la somma liquidata ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. a quanto
l'esecutato ancora deve al creditore. Sebbene usualmente si prenda a riferimento
l'importo delle spese legali, l'ampia discrezionalità riservata al giudice dalla disposizione in esame impedisce che possa affermarsi l'irragionevolezza del criterio adottato, in ogni caso parametrato ad un dato oggettivo qual è il valore della causa. Non vi sono margini, pertanto, per sottoporre a revisione in questa sede la decisione del giudice di merito” (così, in motivazione, Cass. 26435 del
20.11.2020);
12 → “In tema di responsabilità aggravata, il terzo comma dell'art. 96 c.p.c., aggiunto dalla l. n. 69 del 2009, disponendo che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una "somma equitativamente determinata", non fissa alcun limite quantitativo, né massimo, né minimo, al contrario dell'art. 385, comma 4, c.p.c., che, prima dell'abrogazione ad opera della medesima legge, stabiliva, per il giudizio di cassazione, il limite massimo del doppio dei massimi tariffari. Pertanto, la liquidazione in concreto della somma in via equitativa rientra nel potere discrezionale del giudice e non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità, quando la motivazione dia adeguatamente conto del processo logico e valutativo seguito” (cfr Cass. 8943 del 18.3.2022, in massima).
3.3.3.3) Nella prospettiva ermeneutica – anche costituzionalmente orientata – sin qui descritta deve quindi rilevarsi come, a prescindere dal venir meno di un tetto massimo per l'importo della condanna ex art. 96, 3° comma, c.p.c., occorra comunque dare corso ad una determinazione quantitativa imperniata sulla “ragionevolezza” dei criteri adottati.
Nel caso di specie, il riferimento operato dal giudice di prime cure “anche” all'esito delle esecuzioni forzate intraprese nei confronti del non consente, al di CP_3
là di tale criterio, di individuare in concreto a quale ulteriore parametro il Tribunale di
Lucca si sia improntato al fine della liquidazione in oggetto.
Né, peraltro, il riferimento all'esito delle esecuzioni in questione appare correlato
(o correlabile) alla sola resistenza in giudizio frapposta dalla sig.ra essendo Parte_1
piuttosto ascrivibile, in termini generali, alla complessiva situazione debitoria del CP_3
e, più in particolare, alla concessione dell'ipoteca volontaria oggetto di causa, ma non al presente giudizio in sé e per sé considerato (o, quantomeno, non constano adeguati riscontri in quest'ultimo senso).
3.3.3.3.1) La motivazione addotta a sostegno della quantificazione contestata dall'appellante non appare dunque suscettibile di essere condivisa nella presente sede e, in tale ottica, occorre procedere a nuova determinazione dell'importo in questione, attesa la reiezione del motivo di gravame volto a contestare i presupposti applicativi dell'art. 96, 3° comma, c.p.c.
3.3.3.3.2) Richiamando in questa sede i rilievi già sopra svolti con riferimento all'assetto giurisprudenziale sul punto in questione, ritiene il collegio che la liquidazione in oggetto debba essere condotta avendo a riferimento:
− la misura delle spese di lite;
− la consistenza (o, per converso, l'inconsistenza) delle difese ed il correlato livello di abuso dello strumento processuale.
13 In riferimento a tali criteri si deve quindi ribadire in questo contesto come la resistenza in giudizio da parte della si sia, sin dall'inizio, declinata secondo Parte_1 un'impostazione difensiva insuscettibile di condurre ad alcun risultato utile per la stessa non essendo (come detto) stata contestata la domanda ex art. 2901 c.c., oggetto Parte_1 di giudizio, sotto il profilo dell'esistenza dei suoi presupposti applicativi.
Ciò ha comportato, in sostanza, l'espletamento di un processo – in radice – inutile, in cui l'abuso dello strumento processuale (o, sotto altro aspetto, la colpa grave nell'aver resistito in giudizio) si correla allo stesso espletamento del processo.
In questa prospettiva ritiene dunque il collegio di liquidare la somma da porre a carico della ex art. 96 c.p.c., in misura pari alle spese di lite già liquidate Parte_1 all'esito del giudizio di primo grado (e, come detto infra, non oggetto di impugnazione), quale importo equitativamente comparabile all'entità dell'abuso processuale posto in essere, in assenza di ulteriori elementi suscettibili di essere valorizzati ai fini in esame.
4) L'appello deve quindi trovare parziale accoglimento, con riforma parziale della sentenza impugnata per quanto concerne la misura della condanna posta a carico della ex art. 96, 3° comma, c.p.c., da stabilire nella misura omnicomprensiva di € Parte_1
8.000,00 (in luogo della misura di € 30.000,00).
5) Per quanto concerne la regolazione delle spese di lite, si osserva come l'appellante non abbia mosso contestazioni di sorta alla condanna, imposta a suo carico, alla rifusione delle spese di lite del giudizio di prime cure, chiedendo peraltro (nella presente sede) l'accoglimento del gravame e “In ogni caso, con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA”, senza dunque fare riferimento al doppio grado di giudizio.
Deve quindi ritenersi che, a prescindere da ogni altro rilievo, la non abbia Parte_1
proposto impugnazione contro la predetta statuizione di condanna, sì che la stessa deve ritenersi ormai coperta dal giudicato e non possa conseguentemente più essere oggetto di valutazione nella presente sede.
Ciò, peraltro, al netto del fatto che l'accoglimento parziale del gravame, comunque, non incide sulla valutazione dell'esito complessivo della controversia quale parametro per la regolazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio (cfr Cass. civ.
n. 14916/2020; Cass. civ. n. 3083/2017; Cass. 2274/2017; 11423/2016), esito che, nel caso di specie, consiste pur sempre nella totale soccombenza della sul piano Parte_1
sostanziale.
5.1) Dunque, ferma restando la regolazione delle spese del primo grado di giudizio operata nella sentenza impugnata, la deve essere condannata a rifondere Parte_1 all'appellata anche le spese del presente grado di giudizio, dovendosi ritenere la stessa
14 totalmente soccombente rispetto alle domande di controparte ed essendo mutata Parte_1
unicamente la quantificazione della misura della condanna posta a carico della stessa ex art. 96, 3° comma, c.p.c. Parte_1
5.2) La liquidazione delle spese avviene come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. 55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra € 1.000.000,00 ed € 2.000.000,00 (in considerazione del valore della causa, determinato con riferimento al credito in relazione al quale è stata avanzata la domanda ex art. 2901 c.c.: cfr Cass. 3697 del 13.2.2020) di cui alla tabella 12 allegata al predetto D.M.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 317/2021 del Tribunale di Lucca, così statuisce: Parte_1
1) dichiara la contumacia di;
CP_3
2) in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, con conferma per il residuo delle statuizioni ivi contenute, condanna al Parte_1
pagamento in favore di per il tramite della Controparte_1 procuratrice dell'importo di € 8.000,00 ex art. Controparte_2
96, 3° comma, c.p.c.;
3) condanna a rifondere a per il Parte_1 Controparte_1
tramite della procuratrice le spese di lite, che Controparte_2 vengono liquidate in complessivi € 34.000,01 per compenso, di cui € 7.418,00 per la fase di studio, € 4.313,00 per la fase introduttiva, € 9.9.37,00 per la fase di trattazione ed €
12.333,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre ad € per spese ed oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 19.2.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
15 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
16