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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/12/2025, n. 3693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3693 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce in persona della dott.ssa Francesca Caputo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2956/21 R.G. contenzioso, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall' avv. Giuseppe Gennaccari, come da mandato in atti;
Parte_1
ATTORE
, rappresentata e difesa dall' avv. Giuseppe Pezzuto, come da mandato in atti;
Parte_2
CONVENUTA
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con “comparsa in riassunzione” notificata in data 8.4.21 il adiva ex art. 307 c.p.c. il Tribunale CP_1
di Lecce al fine di sentir accertare l'intervenuta revoca della dichiarazione resa al notaio in data 22.4.08, inerente l'esclusione dalla comunione dei beni dell'immobile sito in Casalabate, via Prov. le per
Squinzano, in catasto al fg. 4 p.lla 1716 intestato alla convenuta e, per l'effetto, l'esistenza in proprio favore della comproprietà sul cespite medesimo, con conseguente ordine di trascrizione presso la
Conservatoria dei RR.II.; in via gradata, chiedeva darsi atto dello scioglimento della comunione legale tra i coniugi, anche con riferimento al prefato bene, a seguito dell'udienza presidenziale celebrata nel giudizio di separazione e disporsi l'opportuna intestazione della quota;
in via ulteriormente subordinata, invocava la condanna della al versamento in suo favore del 50% del valore Parte_2
dell'immobile e degli incrementi dell'impresa caduti in comunione differita; deduceva, a sostegno delle prefate istanze, di aver da sempre gestito insieme alla medesima un' attività commerciale intestata prima alla suocera e poi a quest'ultima, e di aver stipulato, unitamente a costei, il preliminare di vendita per l'acquisto del locale in cui tale attività veniva esercitata;
segnalava che l'acconto del corrispettivo fosse stato versato con assegno tratto sul conto della moglie con delega a suo nome e che la corresponsione del saldo fosse in parte avvenuta mediante dazioni di somme non tracciate ed in parte mediante accensione di un mutuo alla medesima intestato, rispetto al quale egli era garante;
precisava che l'intestazione del bene alla sola moglie fosse stata dalla medesima ricondotta alla possibilità di dedurre fiscalmente i costi connessi all'attività imprenditoriale e che egli, al momento del rogito, per mero errore non avesse compreso la portata giuridica della dichiarazione resa in ordine all'esclusione del cespite dalla comunione;
inferiva che costei avesse sospeso licenza ed attività commerciale, ponendo in vendita il locale e lasciandolo sprovvisto di mezzi;
prospettava, ancora, la riconducibilità del bene alla comunione de residuo, da sciogliersi, unitamente agli incrementi d'impresa, stante l'avvio del giudizio di separazione tra le parti.
La costituendosi con comparsa depositata in data 122.6.21, rimarcava che il rapporto Parte_2
coniugale tra le parti fosse entrato in crisi in ragioni delle reiterate infedeltà dell'attore e che il medesimo, originariamente impegnato nell'attività edile, fosse intervenuto nell'attività commerciale come mero coadiutore;
segnalava di aver acquistato contestualmente sia l'immobile, sia l'attività commerciale ivi esercitata, versando entrambi i corrispettivi con l'unico mutuo acceso presso
[...]
precisava che, dopo la frattura del consorzio familiare, allorchè ella si era allontanata a CP_2
Milano, il avesse temporaneamente portato avanti l'attività medesima, con esiti fallimentari, così Pt_1
costringendola a chiudere l'esercizio, non avendo sortito esito positivo le trattative in vista di dell'affitto di azienda in favore dell'attore; eccepiva l'intervenuta prescrizione dell'azione di annullamento ex art. 1442 c.c.; assumeva che la dichiarazione di valore confessorio a questi ascrivibile potesse essere revocata solo se frutto di errore di fatto o violenza;
evidenziava di aver provveduto personalmente sia al reperimento del bene da acquistare, che al pagamento del mutuo per l'acquisto e di quello per la ristrutturazione del bene;
assumeva che, quand'anche alla dichiarazione effettuata al momento del rogito dal non fosse stato riconosciuto carattere confessorio, comunque il bene Pt_1
sarebbe stato qualificabile come personale ex art. 179 c.c. lett. B), siccome funzionale alla prosecuzione dell'attività cedutale in comodato dalla madre;
chiedeva, pertanto, accertarsi l'esclusiva titolarità dell'attività medesima in proprio favore;
rimarcava la genericità delle notazioni svolte con riferimento agli incrementi d'impresa, contestando la storicità dei medesimi in ragione dello stato di decozione dell'attività; nell'ipotesi di accertamento della comunione sul bene in contestazione instava per il rigetto delle domande attoree ed, in via riconvenzionale, chiedeva condannarsi l'attore al pagamento del costo di acquisto e dei debiti inerenti l'esercizio commerciale.
Con sentenza non definitiva n. 2874/23 veniva accertata la natura di bene personale ex art. 179 comma 1 lett. D. dell'immobile oggetto del contendere, sicchè venivano rigettate le domande articolate nelle conclusioni dell'atto di citazione sub n. 1, 2, 3, 4, 5; il giudizio veniva rimesso sul ruolo in vista dell'espletamento della ctu funzionale alla determinazione, rilevante ex art. 178 c.c., del valore dell'azienda al momento della cessazione del regime patrimoniale legale – ovvero alla data dell'udienza presidenziale tenutasi nel giudizio di separazione - al netto delle eventuali passività esistenti alla medesima data;
acquisiti i risultati dall'indagine tecnica, il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 7.5.25; in tal sede i procuratori curavano il prefato incombente, sicchè il giudizio veniva trattenuto in decisone, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
A fronte del tenore delle questioni già delibare con la statuizione parziale, devono valutarsi in questa sede unicamente le domande formulate dal ai punti 7, 8 e 9 della citazione, inerente Pt_1
l'attribuzione del 50% del valore dell'azienda, depurato dalle passività e degli eventuali incrementi, siccome rientranti nella comunione de residuo.
Al riguardo, preme osservare come il tecnico officiato dell'incarico, all'esito di una determinazione fondata su dati contabili oggettivi – in particolare, le scritture contabili e le dichiarazioni fiscali - come tale suscettibile di condivisione, abbia indicato in 29.000,00 il valore dell'azione intestata alla Parte_2
alla data di scioglimento della comunione;
la diversa valutazione di € 21.000,00 contenuta nella bozza inoltrata alle parti scaturiva, da un lato, dalla circostanza che il debito per consumi elettrici, benchè ritualmente documentato, fosse stato escluso dal calcolo per mero errore materiale e, dall'altro, dalla circostanza che tra i debiti di carattere tributario previdenziale riportati dall a carico della CP_3
alcuni - in particolare, quelli ancorati all'omesso versamento di irpef ed iva e contributi IVS Parte_2
- avessero carattere personale, sicchè non potessero essere considerati passività rilevanti rispetto alla determinazione del valore del complesso dei beni vocati all'attività economica.
La convenuta ha contestato la plausibilità delle conclusioni del ctu, assumendo che, in ragione della natura individuale dell'impresa, tutti i debiti a suo carico dovessero essere considerati nella determinazione del valore della società ed ha precisato che il valore dell'immobile non potesse essere incluso nel conteggio, trattandosi di un bene successivamente espropriatole, allorchè le previsioni di insostenibilità della gestione aziendale menzionate dal ctu si erano concretizzate.
La previsione di cui all'art. 178 c.c. legittima l'entrata differita in comunione di beni aziendali ed incrementi, al fine di garantire in costanza di rapporto la libertà reddituale dei coniugi, che perdura sino allo scioglimento della stessa;
la funzione di tale previsione va ravvisata nella necessità di garantire un bilanciamento tra il principio di solidarietà tra coniugi e l'autonomia di impresa ed iniziativa economica.
La circostanza che, nel caso di ditta individuale, l'imprenditore risponda con tutti i suoi beni non consente, tuttavia, di sovrapporre automaticamente la gestione aziendale a quella “ personale” che, benchè attuate dal medesimo soggetto, restano distinguibili in ragione della specifica vocazione di ciascuna;
in particolare, i debiti rilevati a carico a titolo di iva, irpef e contributi IVS sono ancorati alla percezione del reddito personale, rispetto al quale la gestione aziendale assurge al rango di mera occasione – sarebbero, infatti, risulta dovuti anche qualora la avesse percepito introiti Parte_2
rinvenienti da una diversa attività lavorativa;
dette poste non possono, pertanto, essere contemplate nel calcolo del valore dell'azienda, che integra un mero complesso di beni – calcolo rispetto al quale rilevano le sole obbligazioni inerenti l'esistenza dei beni stessi e l'esercizio dell'attività economica che del suddetto complesso di beni si serve e che sono riportati nelle scritture contabili.
Né risultano dirimenti, ai sensi della prefata norma e del dato temporale di cui la stessa fa menzione, la sorte dell'azienda e dell'immobile in epoca successiva allo scioglimento della comunione;
si noti, peraltro, come il ridotto valore di tali cespiti, come determinato nel corso dell'indagine tecnica, risenta anche dell'entità delle passività a quel tempo in essere e scarsa redditività della medesima – già evidenziata dal ctu nella relazione, in cui è stata esclusa la storicità di incrementi.
La domanda formulata dall'attore con riferimento alla comunione de residuo deve, pertanto, trovare accoglimento nei termini innanzi delineati;
merita, invece, rigetto l'istanza riconvenzionale formulata dalla convenuta, afferente la restituzione della metà delle somme sborsate per adempiere ai debiti aziendali e ristrutturare il bene, stante l'assenza di comproprietà del bene già statuita con la pronuncia parziale;
non può, peraltro, tacersi come detti importi siano stati tenuti in considerazione nella determinazione del valore dell'azienda individuale gestita dalla sola nessuna valutazione deve Parte_2 essere svolte in ordine alle ulteriori domande formulate dalla medesima solo in sede di comparse conclusionali, siccome inammissibili.
Le spese di lite, in ragione della soccombenza dell'attore rispetto alla domanda principale e della ridotta portata dell'importo riconosciuto in suo favore rispetto alla domanda subordinata, vengono compensate tra le parti.
Gli oneri rinvenienti dall'indagine tecnica graveranno interamente sull'attrice, soccombente rispetto alla domanda alla cui valutazione la consulenza era funzionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, così provvede:
- accerta che il alla data dello scioglimento della comunione tra le parti, sia divenuto titolare, Pt_1
per le ragioni delineate in motivazione, di un credito ex art. 178 c.c. nei confronti della Parte_2
di importo pari ad € 14.500,00 e condanna la convenuta al versamento in favore dell'attore della somma medesima, da maggiorarsi di interessi legali dalla data del 7.11.19 sino al soddisfo;
- rigetta la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta in sede di costituzione;
- compensa tra le parti le spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell'attrice gli oneri rinvenienti dalla ctu.
Lecce, 5.12.25
Il giudice
(dott.ssa Francesca Caputo)