Ordinanza cautelare 23 ottobre 2025
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 21/01/2026, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00099/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02489/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2489 del 2025, proposto da
IA D’GE, rappresentata e difesa dagli avvocati Giangiorgio Macdonald e Carmine Genovese, con domicilio eletto presso lo studio Carmine Genovese in Roma, piazza Paganica n. 13;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito e Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell’Arsenale, n. 21;
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte – Ambito Territoriale di Novara, non costituito in giudizio;
nei confronti
LE ME, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte - Ambito territoriale di Novara U.S.P. prot. n. 4081 del 1.07.2025, notificato in pari data alla ricorrente, con il quale ne è stata decretata l’esclusione dal concorso pubblico indetto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito con decreto dipartimentale n. 2575 del 6 dicembre 2023, finalizzato all’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, nonché di ogni suo atto preparatorio, presupposto, connesso e consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto, con particolare riferimento al decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte - Ambito territoriale di Novara U.S.P. prot. n. 12154 del 4.07.2025, con il quale è stata approvata la graduatoria regionale del Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente su posto comune e di sostegno della scuola Secondaria I e II grado per la classe di concorso A061 - Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali per la Regione Sicilia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale Piemonte;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2026 il dott. AN DO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In attuazione del D.M. n. 205/2023 il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha bandito, con decreto dipartimentale n. 2575 del 6 dicembre 2023, il concorso pubblico, su base regionale, per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado finalizzato alla copertura di n. 20.575 posti vacanti nell’anno scolastico 2023/2024 secondo quanto dettagliatamente riportato nell’Allegato 1.
La ricorrente ha partecipato al concorso in esame, chiedendo di concorrere per l’attribuzione del posto comune di insegnamento nella classe di concorso “ A061 - tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali ” per la Regione Sicilia, ove sono stati previsti dal decreto dipartimentale n. 78 del 17 gennaio 2024 undici posti disponibili.
La ricorrente ha indicato nella domanda quali titoli di accesso la laurea magistrale in scienze dello spettacolo e produzioni multimediali, il servizio prestato presso l’I.I.S. “ S. AL - G.B. CO ” di Trapani per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, nonché il conseguimento di 24 crediti formativi universitari o accademici, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche presso Pegaso Università Telematica in data 8 aprile 2019.
In data 28 febbraio 2025 la ricorrente ha ricevuto la comunicazione di avvio procedimentale prot. n. 1262 di pari data, volta alla sua esclusione dal procedimento concorsuale, con la quale l’U.S.P. di Novara ha contestato in capo all’odierna ricorrente la presunta insussistenza dei titoli professionali richiesti per la partecipazione, invitando l’interessata a produrre eventuale documentazione rilevante ad attestarne il possesso entro i successivi cinque giorni.
In riscontro alla comunicazione di avvio procedimentale, in data 5 marzo 2025 la ricorrente ha trasmesso in allegato una nota dell’UST di Trapani di richiesta ai candidati inseriti nelle GPS per la classe di concorso A061 con cui veniva chiesto di comunicare il possesso del riconoscimento dei titoli professionali e la convalida delle GPS effettuata dall’I.I.S. “ S. AL - G.B. CO ”.
Successivamente, l’odierna ricorrente è stata convocata, dapprima, per l’espletamento della prova concorsuale pratica e, successivamente, anche per l’esame orale previsto dal bando di concorso.
L’odierna ricorrente ha superato entrambe le prove concorsuali, conseguendo un punteggio pari, rispettivamente, a 82/100 (prova scritta) e a 71/100 (punteggio finale prova orale dato dalla media aritmetica del voto della prova pratica e del voto della prova orale), così risultando idonea al superamento del concorso.
Tuttavia, in data 1° luglio 2025 la ricorrente ha ricevuto la comunicazione del decreto dell’U.S.P. di Novara prot. n. 4081, adottato in pari data, con il quale è stata decretata la sua esclusione dal concorso per asserito mancato possesso dei requisiti di partecipazione ex art. 4, comma 3, del D.D.G. n. 2575/2023, assumendo il provvedimento impugnato che la candidata non avrebbe “ fornito riscontro ” alla nota di avvio del procedimento di esclusione n. 1262 del 28 febbraio 2025, ciò che dimostrerebbe come la stessa avrebbe rinunciato “ ipso facto a presentare la documentazione a supporto della propria partecipazione al concorso ”.
Con apposito atto di invito e diffida del 22 luglio 2025 l’odierna ricorrente ha inteso stimolare l’amministrazione scolastica all’esercizio delle funzioni di autotutela, rappresentando il difetto di istruttoria che ne avrebbe ingiustamente determinato l’esclusione dal pubblico concorso, allegando la documentazione occorrente a evidenziare il possesso dei requisiti di partecipazione.
L’Ufficio Scolastico per il Piemonte – Ambito territoriale di Novara non ha comunicato alcun atto o provvedimento necessari a riesaminare la posizione dell’odierna ricorrente.
Con atto notificato in data 23 settembre 2025, la ricorrente ha censurato l’anzidetto provvedimento, lamentandone l’illegittimità con un unico motivo, così testualmente rubricato: “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 bando di concorso approvato con decreto Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 2575 del 6 dicembre 2023; Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del decreto Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 205/2023; Violazione e falsa applicazione del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59; violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 7 e 10 della l. n. 241/1990; Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti ”; in particolare la ricorrente ha dedotto di essere in possesso di tutti i requisiti di partecipazione previsti dall’art. 4, comma 3, del bando approvato con decreto dipartimentale n. 2575 del 6 dicembre 2023. La ricorrente ha, altresì, impugnato il decreto con cui è stata approvata la graduatoria regionale per la classe di concorso A061 - Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali per la Regione Sicilia che consta di nove vincitori, notificando il ricorso al nono classificato.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte si sono costituiti in giudizio attraverso la Difesa erariale per resistere al ricorso.
Con ordinanza n. 506 del 23 ottobre 2025, la Sezione ha accolto la domanda cautelare, sospendendo il decreto di esclusione da concorso pubblico, e, per l’effetto, ha ammesso con riserva la ricorrente nella graduatoria regionale del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente su posto comune e di sostegno della scuola secondaria I e II grado per la classe di concorso A061 - Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali per la Regione Sicilia.
La ricorrente ha successivamente svolto e ribadito le proprie difese.
All’udienza pubblica del 3 dicembre 2025, il Collegio ha dato avviso a verbale di possibili profili di incompetenza territoriale del Tribunale adito a favore del T.A.R. Sicilia ai sensi dell’art. 13, comma 1, secondo periodo, del codice del processo amministrativo, assegnando alla ricorrente il termine di quindici giorni per il deposito di note per controdeduzioni.
In data 22 dicembre 2025 la ricorrente ha depositato le proprie controdeduzioni, attraverso le quali ha dedotto che gli atti gravati adottati dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte avrebbero efficacia ultraregionale, trattandosi di atti finalizzati al reclutamento nel ruolo nazionale del personale docente su posto comune e di sostegno della scuola secondaria di I e II grado alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Alla odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione.
Preliminarmente, il rilievo officioso di incompetenza territoriale può essere superato, atteso che la competenza territoriale si è ormai radicata in capo al T.A.R. Piemonte a seguito dell’ordinanza n. 506 del 23 ottobre 2025, con cui la Sezione ha accolto la domanda cautelare e ha ritenuto “ la propria … competenza ”, sia pure attraverso l’utilizzazione della formula standardizzata prevista dal modello di ordinanza cautelare predisposto dal modello NSIGA. Tale ordinanza, ritualmente notificata, non è stata oggetto di impugnazione. Premesso che l’attuale regolamentazione del rilievo dell’incompetenza costituisce l’evidente compromesso tra due opposte esigenze, l’una diretta a garantire il rispetto del principio del giudice territoriale naturale, l’altra volta ad assicurare la massima celerità del processo, in base a un consolidato orientamento giurisprudenziale, pur non essendo affermato in modo esplicito dall’art. 15 c.p.a., i termini previsti dal comma 2 prevalgono su quelli del successivo comma 3, sicché lo stesso potere officioso del giudice di esaminare la questione di competenza si esaurisce nell’ambito del giudizio cautelare (cfr. sul punto Cons. giust. amm. Sicilia, 20 aprile 2015, nn. 328, 329, 330, 331 e 332, 21 giugno 2016, n. 182 e 8 luglio 2016, n. 196; Cons. Stato, Sez. II, ord. 2 luglio 2025, n. 5717; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 15 settembre 2016, n. 9759; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 17 gennaio 2017, n. 123; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II ter, 11 maggio 2020, n. 4898). In altri termini, quindi, la decisione sulla competenza, specie laddove implicita nell’accoglimento dell’istanza cautelare anziché nella sua reiezione (cfr. Corte cost., 8 marzo 2022, n. 81; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 6 giugno 2022, n. 1824), non rileva solo nell’ambito dell’incidente cautelare, ma vincola anche la decisione del merito.
Ciò premesso, il ricorso è fondato per le ragioni appresso indicate.
L’art. 4 del bando individua, al suo comma 1, i “ requisiti di ammissione al concorso ”, nel solco di quanto previsto dall’art. 3 del D.M. n. 205/2023. In particolare, il bando di concorso stabilisce che “ sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, congiuntamente, dei seguenti titoli: a. laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, diploma AFAM di II livello, o titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato nelle specifiche classi di concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; b. abilitazione all’insegnamento per la specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente ”.
Tuttavia, il successivo comma 3 del bando di concorso ha precisato che, “ fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, la partecipazione al concorso per i posti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è consentita a coloro che nei cinque anni precedenti abbiano svolto, entro il termine per la presentazione della domanda, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale si concorre, valutati come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, ovvero abbiano conseguito entro il 31 ottobre 2022 i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento ”.
Procedendo a uno scrutinio sostanzialistico, il Collegio rileva che la ricorrente risulta in possesso di tutti i requisiti di partecipazione previsti dall’art. 4, comma 3, del bando approvato con decreto dipartimentale n. 2575 del 6 dicembre 2023, in quanto la stessa è in possesso tanto del “ titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso ”, avendo conseguito la laurea magistrale in “ Scienze dello Spettacolo e Produzioni Multimediali ”, tanto del requisito concernente l’aver svolto nei cinque anni precedenti il bando di concorso “ un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale si concorre, valutati come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 ”, avendo svolto attività di insegnamento presso I.I.S. “ S. AL - G.B. CO ” di Trapani nella classe di concorso “ A061 ”, per gli anni scolastici 2022-2023, 2021-2022, 2020-2021, 2018-2019 e 2017-2018, quanto infine dell’ulteriore condizione di partecipazione consistente nell’aver “ conseguito entro il 31 ottobre 2022 i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento ”, come risulta dal certificato rilasciato dall’Università Telematica Pegaso in data 8 aprile 2019 (cfr. documenti nn. 8 e 9 di parte ricorrente, trasmessi all’Amministrazione in data 22 luglio 2025 unitamente all’atto di “ invito e diffida per l’esercizio dei poteri e delle funzioni di autotutela ”).
Non rileva il fatto che la pertinente documentazione non sia stata trasmessa all’Amministrazione in data 5 marzo 2025 a riscontro della comunicazione di avvio del procedimento di esclusione, in quanto i requisiti di partecipazione risultavano comunque preesistenti alla domanda di partecipazione (che ne faceva puntuale menzione) e ai termini contemplati dall’art. 4, comma 3, del bando.
Né si può sostenere che la candidata non abbia “ fornito riscontro ” alla nota di avvio del procedimento di esclusione n. 1262 del 28 febbraio 2025, con conseguente rinuncia “ ipso facto a presentare la documentazione a supporto della propria partecipazione al concorso ”.
Infatti, a seguito del riscontro fornito in data 5 marzo 2025, ancorché non pertinente con la richiesta formulata dall’Amministrazione, l’odierna ricorrente non ha più ricevuto alcuna comunicazione da parte dell’U.S.P. di Novara, sicché ha ritenuto che la vicenda procedimentale si fosse conclusa positivamente, tanto che la stessa è stata convocata, dapprima, per l’espletamento della prova concorsuale pratica e, successivamente, anche per l’esame orale previsto dal bando di concorso.
In ogni caso, a ulteriore dimostrazione dell’illegittimità del provvedimento di esclusione, occorre osservare come le informazioni richieste dall’Ufficio Scolastico alla ricorrente a mezzo della comunicazione di avvio del procedimento n. 1262 del 28 febbraio 2025 fossero già in possesso dell’Amministrazione, come dimostra il fatto che lo stesso Ministero dell’Istruzione e del Merito ha certificato nel 2025 che la ricorrente possiede i titoli professionali richiesti per la partecipazione al concorso de quo in relazione alla classe di concorso A061 - Tecnologie e Tecniche delle Comunicazioni Multimediali, per la quale ha partecipato. Infatti, lo stesso Ministero dell’Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia ha attestato espressamente che “ la candidata D’GE IA possiede i titoli professionali richiesti per l’accesso alla classe di concorso A061 - Tecnologie e Tecniche delle Comunicazioni Multimediali ”.
L’Amministrazione avrebbe potuto acquisire tali dati attingendo alle informazioni già in proprio possesso senza gravare la posizione della candidata, trattandosi di “ documenti recanti attestazioni di fatti, non solo già a conoscenza dell’amministrazione, ma in ordine ai quali è la stessa amministrazione che ha bandito il concorso ad avere il potere di certificazione ” (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 19 marzo 2015, n. 1489; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II ter, 6 febbraio 2023, n. 2009).
Per quanto precede, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del decreto di esclusione impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza, secondo dispositivo, ferma la refusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento gravato.
Condanna l’Amministrazione a corrispondere alla ricorrente le spese di lite, che si liquidano nell’importo di euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, ferma la refusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
RO NA, Presidente
AN DO, Primo Referendario, Estensore
Lorenzo Maria Lico, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN DO | RO NA |
IL SEGRETARIO