Articolo 15 della Legge 28 marzo 2002, n. 44
Articolo 14Articolo 16
Versione
30 marzo 2002
Art. 15. 1. Le disposizioni della presente legge non si applicano al Consiglio superiore della magistratura in carica alla data di entrata in vigore della medesima.
Entrata in vigore il 30 marzo 2002