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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 03/02/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 471/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Giuseppe Laghezza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 471 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 29.1.2025, vertente tra nato a [...] il [...] e ivi residente in [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Pisa (PI) via G. Oberdan n. 29, presso lo studio C.F._1
dell'avv. Glauco Orsitto, C.F. che lo rappresenta e difende giusta procura C.F._2
speciale in atti, che dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni al seguente indirizzo di pec fax 050581010 Email_1
- attore e
nato a [...] il [...] e residente in [...], Controparte_1
CF C.F._3
- convenuto contumace
Oggetto: Acquisto proprietà immobile per usucapione.
Conclusioni (della sola parte attrice): come da note conclusive depositate il 20.1.2025.
*****************************
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Breve excursus processuale
Con atto di citazione notificato, a mezzo posta, il 16.2.2024 conveniva in giudizio Parte_1
onde sentir accogliere, nei confronti di quest'ultimo, le seguenti conclusioni: Controparte_1
“1)accertare e dichiarare che il sig. e' divenuto proprietario esclusivo per maturata Parte_1
usucapione acquisitiva, dell' immobile identificato al Catasto Terreni Comune di Cascina Foglio 32, mappale 37, qualita' orto irriguo, della superficie catastale di mq 2.580 (duemilacinquecentottanta), reddito dominicale di Euro 110,73 e reddito agrario di Euro 52,63.- 2)conseguentemente ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari, di provvedere alle necessarie variazioni ipo-catastali e trascrizione con esonero del conservatore da ogni responsabilità, relativamente al bene sopra indicato.- Spese solo in caso di ingiusta opposizione”.
Esponeva l'attore, a sostegno delle proprie richieste, quanto segue:
“-nel mese di Aprile 2003, l'attuale ricorrente ebbe a visitare un immobile posto in Marciana di
Cascina Via della Chiesa n.10, relativo alla procedura esecuzione immobiliare n.83/2000 pendente davanti al Tribunale di Pisa;
-in quella occasione, venne a conoscenza di un terreno adiacente all'immobile interessato dalla suddetta asta immobiliare, vale a dire dello appezzamento di terreno identificato al Catasto Terreni
Comune di Cascina al Foglio 32, mappale 37, qualita' orto irriguo, della superficie catastale di mq
2.580 (duemilacinquecentottanta), reddito dominicale di Euro 110,73 e reddito agrario di Euro
52,63, come da visura (Doc.n.01);
-prendendo informazioni in loco, presso i proprietari confinati, veniva a conoscenza che detto piccolo appezzamento di terreno era abbandonato gia' da molti anni (come quelli all'asta) e nessuno piu' se ne curava;
-pertanto sig. prese possesso del terreno, senza l'opposizione di alcuno, gia' dal mese di Parte_1
Aprile 2003 e lo ha recintato nel successivo mese di Giugno 2003 per poterlo usare come deposito di materiali, orto, uso ricreativo (doc. n. 02);
-successivamente, si rese aggiudicatario del bene interessato all'asta cui alla predetta procedura esecutiva n.83/00, giusta Decreto di Trasferimento del 25.10.2004 a firma del G.E. dr. Per_1
(doc.n.03);
[...]
-come ricavabile dal Decreto di Trasferimento, l'aggiudicazione avvenne al terzo esperimento di vendita giusta aggiudicazione del 27.07.2004 presso il notaio delegato dr. , con Persona_2
saldo il successivo 22.09.2004;
-pertanto, detto terreno adiacente alla proprieta' oramai aggiudicata e' stato posseduto pacificamente, ininterrottamente, uti dominus dall'attuale ricorrente dal mese di Aprile 2003 sino ad oggi;
-tale possesso si è sempre concretizzato non solo con la recinzione di suddetta particella di terreno, ma anche nel fatto di averne curato in tutti questi anni la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché la piantumazione di piante e siepe perimetrale;
-dai registri immobiliari oggi la proprietà del terreno risulta essere ancora del Signor CP_1
nato a [...] il [...], res.te in Pievepelago (MO) Via Asinara n. 4, CF
[...] (doc.n.04) per averlo acquistato da tal Sig. con atto notaio C.F._3 Persona_3
del 10 settembre 1990 Repertorio 315.074 Raccolta n. 13.463 (doc.n.05). Persona_4
-la destinazione urbanistica del terreno e' quella riportata nel certificato del 29.11.2023 rilasciato dal Comune di Cascina (doc.n.06)
IN DIRITTO E' pertanto interesse dell'istante ottenere il riconoscimento dell'avvenuto acquisto della proprietà dell'intero immobile come sopra descritto a titolo originario per maturata usucapione acquisitiva.
- A tal fine si richiama pertanto a tutti gli effetti di Legge l'art. 1158 CC che cosi' recita: “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni.” Ai sensi delle predette norme in materia devesi precisare che il possesso del sig. e' stato ed e': pacifico, cioè ottenuto in maniera non violenta;
pubblico, Parte_1
visibile a tutti, e, continuato, ossia esercitato ininterrottamente per tutto il periodo prescritto dalla legge”.
Il convenuto, pur avendo ricevuto rituale notifica dell'atto introduttivo, non si costituiva e, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia alla prima udienza del 27.6.2024.
Ammesse, quindi, la prova per interrogatorio formale e quella per testi quali dedotte da parte attrice ed espletata, all'udienza del 11.9.2024, la sola prova testimoniale (il convenuto non si presentava, infatti, a rendere l'interrogatorio formale, pur avendo ricevuto rituale notifica del provvedimento ammissivo di quest'ultimo), la causa veniva rinviata, per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 29.1.2025, con assegnazione di termine fino a cinque giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusive, che parte attrice provvedeva, in effetti, a depositare;
dopodichè, all'udienza testè indicata, la causa medesima veniva trattenuta in decisione.
************************
Merito della lite e motivi della decisione
Rileva in primo luogo il giudicante, nel venire a decidere la presente controversia, che correttamente il procedimento, finalizzato a ottenere la declaratoria dell'intervenuto acquisto da parte dell'attore
, per usucapione, dell'immobile censito in Catasto Terreni Comune di Cascina al foglio Parte_2
32 mappale 37, è stato instaurato nei confronti di , risultando quest'ultimo intestatario Controparte_1 di detto cespite giusta quanto riportato nella visura dell'Agenzia delle Entrate in data 25.10.2023, allegata da parte attrice sub doc. 1.
Ciò posto, la domanda attorea è fondata e merita, pertanto, di essere accolta.
E, invero, va osservato che dal complesso delle dichiarazioni rese dai testi Testimone_1
e , escussi all'udienza del 11.9.2024, si ricava che ha Testimone_2 Tes_3 Parte_1 effettivamente posseduto animo domini, in via esclusiva e per oltre vent'anni nonchè in modo continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico, il menzionato appezzamento di terreno.
In particolare, la teste ha riferito di avere visto l'odierno attore, fin da prima dell'abbandono Tes_1
del terreno in questione da parte del precedente proprietario (avvenuto intorno agli anni 2004-2005),
“lavorare il terreno in oggetto (…) sicuramente tagliava l'erba”; laddove il teste ha Tes_2 affermato che “A partire dal 2003 (e, quindi, da oltre vent'anni prima dell'introduzione del presente giudizio: n.d.r.) il terreno è stato posseduto dal sig. , il quale iniziò a fare lavori in quanto Parte_1
il terreno stesso era in stato di abbandono, come risulta dalle foto 1 e 2 che mi si mostrano. Il possesso esercitato dal sig. è consistito nell'aver pulito il terreno e nel recintarlo. Posso riferire le Pt_1
circostanze indicate in quanto abito di fronte al terreno in questione e posso riferire, altresì, che il sig. circa vent'anni fa ha iniziato la ristrutturazione della casa esistente sul terreno da lui Pt_1 posseduto, andandovi ad abitare intorno al 2006 (…) in base a quanto ricordo posso confermare che il sig. ha recintato il terreno nell'anno 2003” (circostanza, quest'ultima, che trova riscontro Pt_1
nella fattura doc. 2 di parte attrice, datata 24.6.2003), aggiungendo, in risposta al cap. c) della prova per testi dedotta dall'attore (secondo la cui formulazione il avrebbe, sin dall'inizio, sempre Pt_1
provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria del terreno de quo, nonché alla piantumazione di piante e siepe perimetrale dello stesso, come da foto B prodotta in atti), ha risposto “confermo la circostanza”).
A sua volta il teste pur risalendo la sua conoscenza dei fatti di causa ad epoca non precedente Tes_3 al 2008, ha confermato anch'egli che “…il sig. ha sempre posseduto in modo esclusivo Parte_1 il terreno indicato in capitolo. Ho potuto constatare che il terreno era pulito (…) posso dire che nell'anno 2008, quando sono arrivato per la prima volta sul posto, la recinzione indicata nel capitolo era già stata realizzata (…) confermo di avere visto il sig. provvedere alla manutenzione del Pt_1 terreno e piantare delle piante e la siepe perimetrale”.
A quanto precede deve aggiungersi che il convenuto , rimasto contumace durante Controparte_1 tutto l'arco del giudizio, non si è presentato a rendere l'interrogatorio formale ammesso da questo giudice pur avendo ricevuto rituale notifica del provvedimento ammissivo del medesimo: il che, se valutato in una con le suindicate inequivoche emergenze dell'espletata prova testimoniale, consente, giusta il disposto dell'art. 232 c. 1 c.p.c., di ritenere come ammessi -e, quindi, comprovati- i fatti oggetto dell'interrogatorio e, segnatamente, il non avere egli mai utilizzato il terreno di cui vertesi sin dalla data di acquisto dello stesso, avendolo di fatto abbandonato sin dall'inizio, e il non avere mai contestato il possesso esercitato, su tale bene, dall'odierno attore.
Dovendosi pertanto ritenere dimostrata, nella specie, la sussistenza di tutti i requisiti del possesso ad usucapionem quali richiesti dalla legge (artt. 1158 e segg. c.c.), deve di conseguenza dichiararsi che è divenuto proprietario, per maturata usucapione ventennale, del terreno oggetto della Parte_1
domanda, con ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente di provvedere alla trascrizione della sentenza (art. 2651 in relazione all'art. 2643 n. 1 c.c.).
Quanto alle spese di lite, deve dichiararsi non dovuto, all'attore, il rimborso delle stesse, quest'ultimo essendo stato richiesto unicamente per l'ipotesi di opposizione alla domanda.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) DICHIARA che è divenuto proprietario, per maturata usucapione ventennale, Parte_1
del terreno censito, in Catasto Terreni del Comune di Cascina, al fg. 32 mappale 37;
2) ORDINA al Conservatore dei Registri Immobiliari competente per territorio di provvedere alla trascrizione della sentenza.
Così deciso in Pisa, in data 30.1.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Laghezza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Giuseppe Laghezza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 471 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 29.1.2025, vertente tra nato a [...] il [...] e ivi residente in [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Pisa (PI) via G. Oberdan n. 29, presso lo studio C.F._1
dell'avv. Glauco Orsitto, C.F. che lo rappresenta e difende giusta procura C.F._2
speciale in atti, che dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni al seguente indirizzo di pec fax 050581010 Email_1
- attore e
nato a [...] il [...] e residente in [...], Controparte_1
CF C.F._3
- convenuto contumace
Oggetto: Acquisto proprietà immobile per usucapione.
Conclusioni (della sola parte attrice): come da note conclusive depositate il 20.1.2025.
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Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Breve excursus processuale
Con atto di citazione notificato, a mezzo posta, il 16.2.2024 conveniva in giudizio Parte_1
onde sentir accogliere, nei confronti di quest'ultimo, le seguenti conclusioni: Controparte_1
“1)accertare e dichiarare che il sig. e' divenuto proprietario esclusivo per maturata Parte_1
usucapione acquisitiva, dell' immobile identificato al Catasto Terreni Comune di Cascina Foglio 32, mappale 37, qualita' orto irriguo, della superficie catastale di mq 2.580 (duemilacinquecentottanta), reddito dominicale di Euro 110,73 e reddito agrario di Euro 52,63.- 2)conseguentemente ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari, di provvedere alle necessarie variazioni ipo-catastali e trascrizione con esonero del conservatore da ogni responsabilità, relativamente al bene sopra indicato.- Spese solo in caso di ingiusta opposizione”.
Esponeva l'attore, a sostegno delle proprie richieste, quanto segue:
“-nel mese di Aprile 2003, l'attuale ricorrente ebbe a visitare un immobile posto in Marciana di
Cascina Via della Chiesa n.10, relativo alla procedura esecuzione immobiliare n.83/2000 pendente davanti al Tribunale di Pisa;
-in quella occasione, venne a conoscenza di un terreno adiacente all'immobile interessato dalla suddetta asta immobiliare, vale a dire dello appezzamento di terreno identificato al Catasto Terreni
Comune di Cascina al Foglio 32, mappale 37, qualita' orto irriguo, della superficie catastale di mq
2.580 (duemilacinquecentottanta), reddito dominicale di Euro 110,73 e reddito agrario di Euro
52,63, come da visura (Doc.n.01);
-prendendo informazioni in loco, presso i proprietari confinati, veniva a conoscenza che detto piccolo appezzamento di terreno era abbandonato gia' da molti anni (come quelli all'asta) e nessuno piu' se ne curava;
-pertanto sig. prese possesso del terreno, senza l'opposizione di alcuno, gia' dal mese di Parte_1
Aprile 2003 e lo ha recintato nel successivo mese di Giugno 2003 per poterlo usare come deposito di materiali, orto, uso ricreativo (doc. n. 02);
-successivamente, si rese aggiudicatario del bene interessato all'asta cui alla predetta procedura esecutiva n.83/00, giusta Decreto di Trasferimento del 25.10.2004 a firma del G.E. dr. Per_1
(doc.n.03);
[...]
-come ricavabile dal Decreto di Trasferimento, l'aggiudicazione avvenne al terzo esperimento di vendita giusta aggiudicazione del 27.07.2004 presso il notaio delegato dr. , con Persona_2
saldo il successivo 22.09.2004;
-pertanto, detto terreno adiacente alla proprieta' oramai aggiudicata e' stato posseduto pacificamente, ininterrottamente, uti dominus dall'attuale ricorrente dal mese di Aprile 2003 sino ad oggi;
-tale possesso si è sempre concretizzato non solo con la recinzione di suddetta particella di terreno, ma anche nel fatto di averne curato in tutti questi anni la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché la piantumazione di piante e siepe perimetrale;
-dai registri immobiliari oggi la proprietà del terreno risulta essere ancora del Signor CP_1
nato a [...] il [...], res.te in Pievepelago (MO) Via Asinara n. 4, CF
[...] (doc.n.04) per averlo acquistato da tal Sig. con atto notaio C.F._3 Persona_3
del 10 settembre 1990 Repertorio 315.074 Raccolta n. 13.463 (doc.n.05). Persona_4
-la destinazione urbanistica del terreno e' quella riportata nel certificato del 29.11.2023 rilasciato dal Comune di Cascina (doc.n.06)
IN DIRITTO E' pertanto interesse dell'istante ottenere il riconoscimento dell'avvenuto acquisto della proprietà dell'intero immobile come sopra descritto a titolo originario per maturata usucapione acquisitiva.
- A tal fine si richiama pertanto a tutti gli effetti di Legge l'art. 1158 CC che cosi' recita: “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni.” Ai sensi delle predette norme in materia devesi precisare che il possesso del sig. e' stato ed e': pacifico, cioè ottenuto in maniera non violenta;
pubblico, Parte_1
visibile a tutti, e, continuato, ossia esercitato ininterrottamente per tutto il periodo prescritto dalla legge”.
Il convenuto, pur avendo ricevuto rituale notifica dell'atto introduttivo, non si costituiva e, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia alla prima udienza del 27.6.2024.
Ammesse, quindi, la prova per interrogatorio formale e quella per testi quali dedotte da parte attrice ed espletata, all'udienza del 11.9.2024, la sola prova testimoniale (il convenuto non si presentava, infatti, a rendere l'interrogatorio formale, pur avendo ricevuto rituale notifica del provvedimento ammissivo di quest'ultimo), la causa veniva rinviata, per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 29.1.2025, con assegnazione di termine fino a cinque giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusive, che parte attrice provvedeva, in effetti, a depositare;
dopodichè, all'udienza testè indicata, la causa medesima veniva trattenuta in decisione.
************************
Merito della lite e motivi della decisione
Rileva in primo luogo il giudicante, nel venire a decidere la presente controversia, che correttamente il procedimento, finalizzato a ottenere la declaratoria dell'intervenuto acquisto da parte dell'attore
, per usucapione, dell'immobile censito in Catasto Terreni Comune di Cascina al foglio Parte_2
32 mappale 37, è stato instaurato nei confronti di , risultando quest'ultimo intestatario Controparte_1 di detto cespite giusta quanto riportato nella visura dell'Agenzia delle Entrate in data 25.10.2023, allegata da parte attrice sub doc. 1.
Ciò posto, la domanda attorea è fondata e merita, pertanto, di essere accolta.
E, invero, va osservato che dal complesso delle dichiarazioni rese dai testi Testimone_1
e , escussi all'udienza del 11.9.2024, si ricava che ha Testimone_2 Tes_3 Parte_1 effettivamente posseduto animo domini, in via esclusiva e per oltre vent'anni nonchè in modo continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico, il menzionato appezzamento di terreno.
In particolare, la teste ha riferito di avere visto l'odierno attore, fin da prima dell'abbandono Tes_1
del terreno in questione da parte del precedente proprietario (avvenuto intorno agli anni 2004-2005),
“lavorare il terreno in oggetto (…) sicuramente tagliava l'erba”; laddove il teste ha Tes_2 affermato che “A partire dal 2003 (e, quindi, da oltre vent'anni prima dell'introduzione del presente giudizio: n.d.r.) il terreno è stato posseduto dal sig. , il quale iniziò a fare lavori in quanto Parte_1
il terreno stesso era in stato di abbandono, come risulta dalle foto 1 e 2 che mi si mostrano. Il possesso esercitato dal sig. è consistito nell'aver pulito il terreno e nel recintarlo. Posso riferire le Pt_1
circostanze indicate in quanto abito di fronte al terreno in questione e posso riferire, altresì, che il sig. circa vent'anni fa ha iniziato la ristrutturazione della casa esistente sul terreno da lui Pt_1 posseduto, andandovi ad abitare intorno al 2006 (…) in base a quanto ricordo posso confermare che il sig. ha recintato il terreno nell'anno 2003” (circostanza, quest'ultima, che trova riscontro Pt_1
nella fattura doc. 2 di parte attrice, datata 24.6.2003), aggiungendo, in risposta al cap. c) della prova per testi dedotta dall'attore (secondo la cui formulazione il avrebbe, sin dall'inizio, sempre Pt_1
provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria del terreno de quo, nonché alla piantumazione di piante e siepe perimetrale dello stesso, come da foto B prodotta in atti), ha risposto “confermo la circostanza”).
A sua volta il teste pur risalendo la sua conoscenza dei fatti di causa ad epoca non precedente Tes_3 al 2008, ha confermato anch'egli che “…il sig. ha sempre posseduto in modo esclusivo Parte_1 il terreno indicato in capitolo. Ho potuto constatare che il terreno era pulito (…) posso dire che nell'anno 2008, quando sono arrivato per la prima volta sul posto, la recinzione indicata nel capitolo era già stata realizzata (…) confermo di avere visto il sig. provvedere alla manutenzione del Pt_1 terreno e piantare delle piante e la siepe perimetrale”.
A quanto precede deve aggiungersi che il convenuto , rimasto contumace durante Controparte_1 tutto l'arco del giudizio, non si è presentato a rendere l'interrogatorio formale ammesso da questo giudice pur avendo ricevuto rituale notifica del provvedimento ammissivo del medesimo: il che, se valutato in una con le suindicate inequivoche emergenze dell'espletata prova testimoniale, consente, giusta il disposto dell'art. 232 c. 1 c.p.c., di ritenere come ammessi -e, quindi, comprovati- i fatti oggetto dell'interrogatorio e, segnatamente, il non avere egli mai utilizzato il terreno di cui vertesi sin dalla data di acquisto dello stesso, avendolo di fatto abbandonato sin dall'inizio, e il non avere mai contestato il possesso esercitato, su tale bene, dall'odierno attore.
Dovendosi pertanto ritenere dimostrata, nella specie, la sussistenza di tutti i requisiti del possesso ad usucapionem quali richiesti dalla legge (artt. 1158 e segg. c.c.), deve di conseguenza dichiararsi che è divenuto proprietario, per maturata usucapione ventennale, del terreno oggetto della Parte_1
domanda, con ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente di provvedere alla trascrizione della sentenza (art. 2651 in relazione all'art. 2643 n. 1 c.c.).
Quanto alle spese di lite, deve dichiararsi non dovuto, all'attore, il rimborso delle stesse, quest'ultimo essendo stato richiesto unicamente per l'ipotesi di opposizione alla domanda.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) DICHIARA che è divenuto proprietario, per maturata usucapione ventennale, Parte_1
del terreno censito, in Catasto Terreni del Comune di Cascina, al fg. 32 mappale 37;
2) ORDINA al Conservatore dei Registri Immobiliari competente per territorio di provvedere alla trascrizione della sentenza.
Così deciso in Pisa, in data 30.1.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Laghezza