TAR Ancona, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 54
TAR
Ordinanza cautelare 23 novembre 2023
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TAR
Sentenza 19 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere

    L'istruttoria è adeguata e le opere non rientrano nell'edilizia libera in quanto modificano lo stato dei luoghi e sono state realizzate volumi in elevazione. La rimozione di una struttura non incide sulla legittimità dell'ordinanza. Le serre non sono stagionali e non sono pertinenziali a un edificio principale. L'uso di una serra come magazzino è in contrasto con la normativa. Le opere complessivamente considerate hanno incidenza urbanistica e non sono dirette a soddisfare esigenze meramente temporanee.

  • Rigettato
    Illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere

    Le opere sono soggette ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, non rientrando nelle esclusioni previste. L'autorizzazione paesaggistica è necessaria anche per opere di edilizia libera in aree vincolate. Le opere non realizzabili all'interno della fascia di rispetto autostradale sono soggette a vincolo di inedificabilità assoluta.

  • Rigettato
    Illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere (in via subordinata)

    Tutti gli interventi realizzati rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 31 e non dell'art. 37 del D.P.R. n. 380/2001.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Ancona, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 54
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
    Numero : 54
    Data del deposito : 19 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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